Regolamento delegato (UE) 2026/129 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per quanto riguarda la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione.
(Regolamento (UE) 21/01/2026, n. 2026/129, pubblicato in G.U.U.E. 26 marzo 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, l’articolo 38, paragrafo 2, e l’articolo 40, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
(2) Il regolamento (UE) 2025/2649 sopprime l’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, che prevede la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione.
(3) I riferimenti alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione dovrebbero pertanto essere espunti dal regolamento delegato (UE) 2022/127,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:
1) all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 rientri nell’ambito del parere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 e che la sua trasmissione sia accompagnata da una dichiarazione di gestione relativa alla compilazione dell’intera relazione;»;
2) all’articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano fatta salva la decisione successiva di procedura di conformità di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.»;
3) l’articolo 11 è soppresso;
4) l’articolo 13 è soppresso;
5) all’allegato I, punto 1, lettera A), il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv) per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115, la struttura organizzativa dell’organismo pagatore garantisce la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output e in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN