Designazione all’organismo denominato “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per le indicazioni geografiche “Grappa” e “Brandy italiano” , registrate in ambito Unione europea.
(Decreto 20/03/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuovenorme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n. 747 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Grappa”, ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 2016, n. 3802 con il quale il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto all’approvazione della scheda tecnica della indicazione “Brandy italiano”, ai sensi dell’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008;
Visto l’avviso della Commissione europea recante informazioni concernenti la valutazione delle schede tecniche relative alle indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose, pubblicato nella serie C n. 115 della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 marzo 2019, con la quale la Commissione ha dichiarato concluso l’esame delle indicazioni geografiche stabilite presentate alla commissione secondo l’art. 20 paragrafo 1 del regolamento CE n. 110/2008, e riporta, in allegato, “Grappa” e “Brandy italiano” tra le bevande spiritose che sono risultate conformi ai requisiti di cui all’art. 15 paragrafo 1 del regolamento n. 110/2008;
Visto l’articolo 39 del predetto regolamento (UE) n. 1143/2024 relativo alla verifica del rispetto del disciplinare;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2025 n. 690637, pubblicato in G.U.R.I. serie generale n. 62 del 16 marzo 2026, che reca l’attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 170522 del 22 marzo 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per le indicazioni geografiche “Grappa” e “Brandy italiano”;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 22 marzo 2023, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 4 del 12 febbraio 2026, con la quale il “Consorzio Nazionale Grappa” ha designato “l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” quale organismo di controllo della indicazione geografica
“Grappa”;
Viste le note n. 13 del 12 febbraio 2026 e n. 93 del 4 marzo 2026, con le quali “Assodistil” e “FEDERVINI”, rispettivamente, hanno designato l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” quale
organismo di controllo della indicazione geografica “Brandy italiano”;
Visto il certificato di accreditamento alla Norma UNI CEI EN/IEC 17065:2012 n. 00495 Products/Services/Processes Rev. 001 del 19 gennaio 2025, rilasciato da ACCREDIA all’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”;
Considerato che il Piano dei controlli e il tariffario predisposti dall’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, approvati dalla Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1143/2024, per le indicazioni geografiche “Grappa” e “Brandy italiano”;
DECRETA
Articolo 1
(Designazione)
L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, con sede a Roma in via Mario Carucci n. 71, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1143/2024, per le indicazioni geografiche “Grappa” e “Brandy italiano”, registrate nell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. L’ “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L’ “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi
collegiali.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 22 marzo 2026.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato, ai sensi dell’articolo 56 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2025 n. 690637, dovrà comunicare all’autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare l’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui al medesimo articolo, o l’autorità pubblica da designare.
Articolo 4
(Vigilanza)
L’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 39 del regolamento UE 2024/1143 e dell’articolo 57 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2025, n. 690637.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. L’ “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste competente per territorio e alla Provincia Autonoma dell’Alto Adige, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo
2. L’ “Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 58 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2025 n. 690637.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)