Chiarimenti in riferimento all’articolo 20 del D.m. 25 luglio 2003.
Si fa riferimento alla nota sopra emarginata, con la quale codesta società ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto e in particolare sulle modalità di registrazione, in relazione alle operazioni di carico e scarico, imbottigliamento e formazione di coacervi, per un medesimo vino a DOC sfuso che ha ottenuto differenti idoneità camerali.
Al riguardo, si premette che la disposizione in oggetto richiede come condizione necessaria e sufficiente «al fine di assicurare la rispondenza tra i relativi certificati d’idoneità alla... DOC e le relative partite di vino nonché l’espletamento dei controlli prescritti» l’annotazione, per ogni partita o sua porzione, degli estremi del certificato d’idoneità nel registro di carico e scarico e nel registro d’imbottigliamento.
Premesso che né la normativa comunitaria né quella nazionale impongono la tenuta di conti distinti per ciascuna partita certificata del medesimo vino a DOC, si fa presente quanto segue.
Per quanto riguarda i movimenti in entrata e in uscita, per ogni documento viene effettuata un’annotazione distinta, con l’indicazione dei relativi quantitativi in carico e in scarico, su un unico conto distinto intestato al vino a DOC in questione. In particolare, nella descrizione dell’operazione, per ciascuna delle annotazioni saranno specificati, oltre alle indicazioni previste dall’articolo 13 del Regolamento n. 884/01, gli estremi del relativo certificato d’idoneità camerale.
L’indicazione del numero di certificato in relazione a ciascuna operazione di carico o scarico è sufficiente a garantire la tracciabilità del prodotto (nesso tra documenti di trasporto e certificato).
Per quanto concerne il coacervo parziale o totale delle partite in questione, le annotazioni sono le seguenti: i prodotti oggetto del coacervo sono scaricati distintamente per i quantitativi corrispondenti ad ogni certificato e, quindi, il prodotto ottenuto, pari alla somma degli scarichi, è annotato sulla colonna del carico. Ad ogni annotazione è riportata la descrizione dell’operazione con il riferimento ai relativi certificati d’idoneità camerali.
Per quanto concerne le operazioni di imbottigliamento, se indicheranno nell’apposito registro, unitamente alla designazione del prodotto, gli estremi del relativo certificato camerale, ovvero, nel caso della partita coacervata, quelli dei relativi due o più certificati e il numero riferimento all’operazione di registrazione del carico del coacervo.
Si precisa che è nella facoltà dell’operatore registrare ciascuna partita certificata nonché le eventuali partite coacervate su conti distinti (riportando nelle intestazioni, oltre alla designazione, gli estremi dei certificati camerali).
Da ultimo, si fa presente che le iscrizioni di cui sopra devono essere annotate solo su registri regolarmente vidimati ai sensi dell’articolo 8 del D.m. 768/94 e successive disposizioni.