Regolamento (UE) 2026/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
(Regolamento (UE) 11/03/2026, n. 2026/697, pubblicato in G.U.U.E. 20 marzo 2026, n. L)
Il Regolamento (UE) 11 marzo 2026, n. 2026/697, in vigore dal 9 aprile 2026 ed applicabile dal 10 settembre 2027, è riportato nel testo vigente.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) All’interno della filiera agricola e alimentare la presenza di squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari potrebbe portare a pratiche commerciali sleali. La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto, nell’Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurre il verificarsi di tali pratiche, che hanno un impatto negativo sul tenore di vita della comunità agricola.
(2) La relazione della Commissione dal titolo «Lo stato di attuazione del divieto di pratiche commerciali sleali ai fini del rafforzamento della posizione degli agricoltori e degli operatori nella filiera agroalimentare», del 23 aprile 2024, ha evidenziato il persistere di squilibri all’interno della filiera agricola e alimentare, il che accresce la necessità di nuove misure per rafforzare la protezione dei fornitori e garantire un potere contrattuale sufficiente a tutti gli operatori.
(3) La direttiva (UE) 2019/633 impone agli Stati membri di designare autorità di contrasto al fine di garantire l’efficace applicazione dei divieti previsti dalla stessa. Essa impone inoltre alla Commissione e a tali autorità di contrasto di cooperare strettamente per garantire un approccio comune in merito all’applicazione delle norme stabilite in tale direttiva. In particolare, le autorità di contrasto si adoperano al fine di prevenire o far cessare le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera che si verificano nel loro territorio. A tal fine devono collaborare, anche scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera. Sebbene l’ambito di applicazione e le possibilità di cooperazione a norma della direttiva (UE) 2019/633 restino pienamente a disposizione delle autorità di contrasto degli Stati membri, è opportuno affrontare alcune difficoltà connesse al meccanismo di cooperazione e aumentarne l’efficacia.
(4) In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto potrebbero incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Ciò avviene, ad esempio, quando gli operatori della filiera agricola e alimentare o le loro alleanze seguono una strategia di acquisto transfrontaliera. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e potrebbero portare a un’applicazione non uniforme del divieto di pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire determinate norme uniformi che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri. Il rafforzamento della cooperazione porterebbe a una tutela più efficace dalle pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera e contribuirebbe a rafforzare la posizione degli agricoltori in tale filiera, garantendo in tal modo un tenore di vita equo alla comunità agricola.
(5) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non riguarda tali norme. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che le loro autorità di contrasto si avvalgano delle possibilità stabilite nell’ambito del meccanismo di cooperazione volontaria istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. Tale facoltà potrebbe essere particolarmente importante nei casi in cui norme nazionali più rigorose siano classificate in alcuni Stati membri come disposizioni di applicazione necessaria volte a garantire un approvvigionamento stabile e sostenibile di prodotti alimentari ai consumatori. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta che spetta alla cooperazione volontaria.
(6) Affinché siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, le autorità di contrasto dovrebbero disporre delle risorse e delle competenze necessarie.
(7) Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di scambiarsi e utilizzare come prova, conformemente al proprio diritto nazionale, qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate. Le informazioni fornite dovrebbero essere utilizzate come prova soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento con l’obiettivo di far rispettare le norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/633 e in relazione alla questione per cui sono state raccolte dall’autorità di contrasto interpellata. La riservatezza delle informazioni fornite dovrebbe essere garantita nel debito rispetto degli interessi legittimi della persona fisica o giuridica interessata. È opportuno prendere in considerazione le richieste di tutela delle informazioni presentate dai denuncianti a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/633 e garantire tale tutela anche nell’applicazione transfrontaliera.
(8) Al fine di contribuire a porre fine alle pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera, le autorità di contrasto dovrebbero avere la facoltà di adottare nel proprio territorio misure di indagine per conto di altre autorità di contrasto. Tali misure di indagine dovrebbero essere adottate dall’autorità di contrasto interpellata conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633 e conformemente al proprio diritto nazionale.
(9) La cooperazione tra le autorità di contrasto per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie, o altre sanzioni e provvedimenti provvisori di pari efficacia, adottate conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633 è molto importante per conseguire una tutela efficace dalle pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera. A tal fine è necessario che all’autorità di contrasto interpellata sia conferito il potere di eseguire una decisione definitiva adottata dall’autorità di contrasto richiedente nel caso in cui la riscossione delle sanzioni pecuniarie o l’attuazione della sanzione di pari efficacia o del provvedimento provvisorio da parte dell’autorità di contrasto richiedente non abbia esito positivo. Nei casi in cui la riscossione delle sanzioni pecuniarie o l’attuazione di sanzioni di pari efficacia o di provvedimenti provvisori nello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata sia effettuata da un’altra autorità nazionale competente, l’autorità di contrasto interpellata dovrebbe avere il potere di avviare la riscossione delle sanzioni pecuniarie o l’attuazione delle sanzioni di pari efficacia o del provvedimento provvisorio presso tale altra autorità nazionale competente.
(10) Le autorità di contrasto dovrebbero avere la facoltà, nel proprio territorio e conformemente al proprio diritto nazionale, di eseguire le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie, altre sanzioni di pari efficacia o provvedimenti provvisori per conto di altre autorità di contrasto o di avviare procedimenti di esecuzione di tali decisioni, a condizione che tali altre autorità di contrasto abbiano accertato che l’esecuzione delle sanzioni pecuniarie, delle altre sanzioni di pari efficacia o dei provvedimenti provvisori non sia possibile negli Stati membri di tali altre autorità di contrasto.
(11) Al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia del presente regolamento, garantire una cooperazione agevole tra le autorità di contrasto ed evitare costi eccessivi per le autorità di contrasto interpellate, è opportuno stabilire norme sulla copertura dei costi delle misure adottate a norma del presente regolamento.
(12) Le autorità di contrasto dovrebbero informarsi reciprocamente nel caso in cui una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera si sia verificata o si stia verificando nel loro territorio.
(13) Le autorità di contrasto dovrebbero cooperare tra loro presentando richieste di assistenza reciproca. In tali richieste dovrebbe essere specificato quali informazioni o misure siano ritenute necessarie nel caso di specie per svolgere indagini sulle pratiche commerciali sleali. Per consentire all’autorità di contrasto interpellata di soddisfare la richiesta, quest’ultima dovrebbe includere tutte le informazioni necessarie sulla pratica commerciale sleale asserita.
(14) Alle autorità di contrasto non dovrebbe essere consentito rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o rifiutarsi di partecipare alle misure di esecuzione, a meno che sia verosimile che l’adozione di altre azioni di esecuzione o decisioni amministrative o l’avvio di altri procedimenti giudiziari a livello nazionale al di fuori del meccanismo di assistenza reciproca a norma del presente regolamento garantiscano la cessazione della pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera in questione. Il rifiuto dovrebbe essere possibile anche qualora le richieste non rientrino nell’ambito di applicazione del presente regolamento o siano in contraddizione con il diritto nazionale dell’autorità di contrasto interpellata. Le autorità di contrasto dovrebbero motivare tale rifiuto.
(15) La mancanza di modalità procedurali per quanto concerne il regime linguistico potrebbe ostacolare una cooperazione agevole tra le autorità di contrasto. Per tale motivo, le autorità di contrasto dovrebbero concordare la lingua da utilizzare in tutte le notifiche, le richieste e le comunicazioni tra di esse. Qualora non siano in grado di concordare la lingua da utilizzare, dovrebbero applicarsi le norme standard sulla lingua da utilizzare stabilite nel presente regolamento.
(16) Se sussiste la possibilità che si stia verificando una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera che coinvolge fornitori e acquirenti di almeno tre Stati membri, le autorità di contrasto interessate da tale pratica dovrebbero poter effettuare segnalazioni attraverso un sistema dedicato, intraprendere azioni coordinate e designare un coordinatore a guida della cooperazione tra le autorità di contrasto competenti del territorio in cui si starebbe verificando tale pratica. Per stabilire quali autorità di contrasto siano interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare il luogo in cui è stabilito l’acquirente e l’ubicazione dei fornitori che potrebbero essere interessati. L’individuazione di pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto qualora vi sia un ragionevole sospetto di tali pratiche. Il coordinatore dovrebbe esercitare la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di contrasto interessate. Tutte le autorità di contrasto interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera dovrebbero essere coinvolte attivamente nelle indagini sin dalle fasi iniziali, inviare segnalazioni alla Commissione e alle altre autorità di contrasto interessate e condividere le informazioni a loro disposizione in merito a tali pratiche.
(17) È opportuno stabilire procedure per il coordinamento delle indagini e delle misure di esecuzione connesse alle pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera. Le azioni coordinate contro tali pratiche dovrebbero garantire che le autorità di contrasto possano scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per porre fine a tali pratiche.
(18) È necessario elencare i casi in cui un’autorità di contrasto interessata da una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera dovrebbe poter decidere di rifiutarsi di partecipare a un’azione coordinata. In particolare, la mancanza di risorse disponibili da parte di tale autorità di contrasto non dovrebbe costituire una motivazione per rifiutarsi di partecipare a un’azione coordinata.
(19) Al fine di garantire che le autorità di contrasto coinvolte nell’azione coordinata dispongano di tutti gli strumenti di comunicazione, di cooperazione e di coordinamento necessari, il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità del regime linguistico.
(20) Poiché la direttiva (UE) 2019/633 tutela anche i fornitori dell’Unione dalle pratiche commerciali sleali degli acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione, e tutela i fornitori stabiliti al di fuori dell’Unione qualora vendano prodotti agricoli e alimentari nell’Unione, il presente regolamento dovrebbe altresì prevedere norme per la cooperazione tra le autorità di contrasto per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali che coinvolgono acquirenti e fornitori stabiliti al di fuori dell’Unione e vietate dalla direttiva (UE) 2019/633.
(21) La direttiva (UE) 2019/633, inoltre, tutela i fornitori nell’Unione dalle pratiche commerciali sleali degli acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione. È pertanto opportuno stabilire norme che consentano alle autorità di contrasto, in tali casi, di svolgere indagini in modo più efficace. A tal fine, l’autorità di contrasto dovrebbe poter richiedere a un acquirente di designare un punto di contatto nell’Unione che funga da punto di contatto primario per detta autorità di contrasto e agevoli l’indagine. Le autorità di contrasto dovrebbero altresì informarsi reciprocamente e informare la Commissione nei casi in cui un acquirente non dia seguito a tale richiesta.
(22) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle misure stabilite dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per elaborare moduli standard per le richieste di assistenza reciproca. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(23) Ai fini di un’efficace attuazione delle norme volte a rafforzare la posizione degli operatori nella filiera agricola e alimentare esposti a pratiche commerciali sleali, la relazione sull’applicazione delle norme di cui al presente regolamento dovrebbe orientare il processo di riesame della direttiva (UE) 2019/633. È importante che la Commissione abbia una visione d’insieme dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri. Essa, inoltre, dovrebbe essere in grado di valutare l’efficacia del presente regolamento. A tal fine, le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero includere nelle rispettive relazioni annuali alla Commissione le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
(24) Per favorire un contrasto efficace, la Commissione dovrebbe fornire e gestire una piattaforma che consenta il rapido scambio di informazioni o richieste tra le autorità di contrasto e, se del caso, con la Commissione.
(25) Al fine di tenere conto delle esigenze tecniche future, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche relative allo strumento da utilizzare ai fini della gestione delle notifiche e delle comunicazioni tra le autorità di contrasto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Di conseguenza il presente regolamento andrebbe interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.
(27) L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe incidere sulle indagini penali e sui procedimenti giudiziari negli Stati membri. Di conseguenza, la decisione 2008/976/GAI del Consiglio, la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio e la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero prevalere rispetto al presente regolamento nella misura in cui la pratica commerciale sleale in questione rientri nell’ambito di applicazione di tali atti giuridici.
(28) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate dell’applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 nei casi transfrontalieri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto essi non possono garantire la cooperazione e il coordinamento agendo da soli, ma, a motivo del suo ambito di applicazione territoriale e personale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) Al fine di concedere alle autorità di contrasto il tempo necessario per poter attuare le norme stabilite nel presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere posticipata di 18 mesi dalla sua entrata in vigore,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto
Allo scopo di contrastare le pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, il presente regolamento stabilisce determinate norme in base alle quali le autorità di contrasto, designate dai rispettivi Stati membri e incaricate dell’applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a norma della direttiva (UE) 2019/633, cooperano e coordinano le azioni tra loro per garantire l’efficacia di detta direttiva.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. L’ambito di applicazione del presente regolamento concerne l’applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari tra acquirenti e fornitori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva.
Il capo IV del presente regolamento si applica anche in relazione ai periodi di preavviso breve di durata inferiore a 30 giorni stabiliti per determinati settori sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/633 o alle norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, se lo Stato membro decide in tal senso conformemente agli articoli 15 e 16 del presente regolamento.
Il capo VI del presente regolamento si applica in relazione alle pratiche commerciali sleali che coinvolgono fornitori o acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione.
2. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell’Unione e nazionali di diritto internazionale privato, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare quelle relative al funzionamento della rete giudiziaria europea stabilite con decisione 2008/976/GAI del Consiglio, né l’applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI e della direttiva 2014/41/UE.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/633. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) «autorità di contrasto»: l’autorità nazionale o le autorità nazionali designate da uno Stato membro a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633;
2) «autorità di contrasto richiedente»: l’autorità di contrasto che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
3) «autorità di contrasto interpellata»: l’autorità di contrasto che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
4) «pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera»: una pratica commerciale sleale che coinvolge un fornitore e un acquirente quando il fornitore e l’acquirente sono stabiliti in due Stati membri diversi;
5) «pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera»: una pratica commerciale sleale che coinvolge fornitori e acquirenti stabiliti in almeno tre Stati membri;
6) «decisione definitiva»: una decisione che non può o non può più essere impugnata con mezzi ordinari.
Articolo 4
Principio generale
Le autorità di contrasto cooperano tra loro al fine di prevenire o far cessare le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera che si verificano nel loro territorio.
CAPO II
RISORSE, COMPETENZE E RISERVATEZZA
Articolo 5
Risorse e competenze
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle risorse necessarie per applicare il presente regolamento e per promuovere la consapevolezza degli acquirenti e dei fornitori in merito alle sue disposizioni.
Articolo 6
Riservatezza delle informazioni
1. Ai fini del presente regolamento le autorità di contrasto hanno il potere di scambiarsi informazioni e di utilizzare come prova qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento e in relazione alla questione per cui sono state raccolte dall’autorità di contrasto interpellata.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate dalle autorità di contrasto esclusivamente nel debito rispetto degli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica, compresa la protezione dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale.
4. Nei casi in cui un denunciante richieda la tutela delle informazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/633, l’autorità di contrasto che riceve la denuncia chiede il previo consenso del denunciante prima di fornire le informazioni protette a un’altra autorità di contrasto.
CAPO III
MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 7
Richieste di informazioni
1. Su richiesta di un’autorità di contrasto richiedente, l’autorità di contrasto interpellata fornisce senza ritardo, entro 90 giorni dalla data della richiesta, all’autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente si sia verificata o si stia verificando una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera. L’autorità di contrasto richiedente e l’autorità di contrasto interpellata possono concordare di estendere tale periodo di 90 giorni per un ulteriore periodo di 30 giorni.
2. Qualora l’autorità di contrasto interpellata non sia in possesso di tutte le informazioni richieste a norma del paragrafo 1, nella sua risposta alla richiesta può riportare solo informazioni parziali o precisare di non disporre delle informazioni richieste. In entrambi i casi, l’autorità di contrasto interpellata motiva la sua risposta. L’autorità di contrasto interpellata può decidere di raccogliere le informazioni mancanti, nel qual caso informa l’autorità di contrasto richiedente della sua decisione e condivide con essa le informazioni raccolte.
3. Le informazioni da fornire a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 1 sono raccolte dall’autorità di contrasto interpellata e utilizzate dall’autorità di contrasto richiedente solo conformemente al proprio rispettivo diritto nazionale.
Articolo 8
Richieste di misure di indagine
1. Su richiesta e per conto dell’autorità di contrasto richiedente, l’autorità di contrasto interpellata adotta misure di indagine, conformemente ai poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633 e conformemente al proprio diritto nazionale, al fine di stabilire se si sia verificata o si stia verificando una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.
2. Qualora un’autorità di contrasto interpellata eserciti i poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633 su richiesta e per conto dell’autorità di contrasto richiedente, i funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati o nominati dall’autorità di contrasto richiedente, hanno la facoltà di accompagnare e assistere l’autorità di contrasto interpellata nell’esercizio dei suoi poteri, sotto la supervisione dei funzionari di quest’ultima e a condizione che l’autorità di contrasto richiedente abbia informato con anticipo l’autorità di contrasto interpellata della sua intenzione di partecipare.
3. L’autorità di contrasto interpellata informa senza ritardo l’autorità di contrasto richiedente circa i provvedimenti e le misure che ha adottato o che intende adottare a norma del paragrafo 1.
Articolo 9
Richieste di esecuzione di decisioni che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori
1. Su richiesta di un’autorità di contrasto richiedente, l’autorità di contrasto interpellata, conformemente al proprio diritto nazionale, esegue o avvia senza ritardo procedimenti di esecuzione delle decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e provvedimenti provvisori adottate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633 dallo Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se l’autorità di contrasto richiedente abbia accertato che l’acquirente nei cui confronti sono applicabili la sanzione pecuniaria o altre sanzioni di pari efficacia e i provvedimenti provvisori non dispone di beni sufficienti nel territorio dello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente.
3. L’autorità di contrasto richiedente può chiedere soltanto l’esecuzione di una decisione definitiva.
4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, di altre sanzioni di pari efficacia e dei provvedimenti provvisori sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata.
Articolo 10
Costi
1. Le autorità di contrasto non impongono ai fornitori alcuna commissione per recuperare i costi relativi alla dimensione transfrontaliera di una pratica commerciale sleale.
2. Le autorità di contrasto rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso dei costi sostenuti nell’applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per i costi sostenuti in qualità di autorità di contrasto interpellata in relazione alle misure adottate a norma degli articoli 7, 8, 9, 15 o 16, di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. In relazione alle misure adottate a norma degli articoli 7, 8, 15 o 16, l’autorità di contrasto interpellata può chiedere all’autorità di contrasto richiedente di farsi carico, in tutto o in parte, di costi aggiuntivi ragionevoli, compresi i costi di traduzione, i costi del lavoro e i costi amministrativi. In tali casi l’autorità di contrasto richiedente si fa carico di tali costi, come richiesto.
4. In relazione alle misure adottate a norma dell’articolo 9, l’autorità di contrasto interpellata può recuperare la totalità dei costi sostenuti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie riscosse per conto dell’autorità di contrasto richiedente, compresi i costi di traduzione, i costi del lavoro e i costi amministrativi. Se l’importo delle sanzioni pecuniarie non copre i ragionevoli costi aggiuntivi sostenuti, o se l’autorità di contrasto interpellata non riesce a riscuotere le sanzioni pecuniarie nonostante abbia compiuto tutti gli sforzi ragionevoli per farlo, l’autorità di contrasto interpellata può chiedere all’autorità di contrasto richiedente di farsi carico, in tutto o in parte, dei costi sostenuti. In tal caso, l’autorità di contrasto richiedente si fa carico di tali costi, come richiesto.
5. L’autorità di contrasto interpellata recupera gli importi dovuti a norma del presente articolo nella valuta del proprio Stato membro, conformemente al proprio diritto nazionale.
6. L’autorità di contrasto interpellata converte, se necessario, le sanzioni pecuniarie nella valuta del proprio Stato membro al tasso di cambio in vigore alla data in cui tali sanzioni pecuniarie sono state inflitte, conformemente al proprio diritto nazionale.
Articolo 11
Meccanismo di notifica
Le autorità di contrasto notificano alla Commissione e a tutte le altre autorità di contrasto, entro 30 giorni dall’adozione, qualsiasi decisione che stabilisce il verificarsi, nel proprio Stato membro, di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.
Articolo 12
Procedura per le richieste di assistenza reciproca
1. L’autorità di contrasto richiedente che presenta una richiesta di assistenza reciproca:
a) indica come base giuridica della richiesta il presente regolamento, la legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2019/633, e le disposizioni corrispondenti dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633, indica lo scopo della richiesta, compresa una descrizione della dimensione transfrontaliera della pratica commerciale sleale asserita, e specifica quali informazioni sono richieste ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, o le misure di esecuzione richieste ai sensi degli articoli 8 o 9 del presente regolamento;
b) fornisce tutte le informazioni aggiuntive pertinenti necessarie per consentire all’autorità di contrasto interpellata di soddisfare la richiesta, comprese le informazioni che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente.
2. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni ad esse collegate sono presentate per iscritto. Qualora siano stati stabiliti dalla Commissione, sono utilizzati moduli standard per le richieste di assistenza reciproca.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma del paragrafo 2.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32.
Articolo 13
Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca
1. Un’autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, soltanto in presenza di almeno una delle situazioni seguenti:
a) previa consultazione dell’autorità di contrasto richiedente, entrambe le autorità di contrasto concordano che le informazioni non sono necessarie o che una nuova richiesta può essere presentata in una fase successiva;
b) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto di tali indagini penali o procedimenti giudiziari, dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata o dell’autorità di contrasto richiedente.
2. Un’autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione a norma dell’articolo 8, previa consultazione dell’autorità di contrasto richiedente, soltanto in presenza di almeno una delle situazioni seguenti:
a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, o è stata emessa una sentenza nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto di tali indagini penali o procedimenti giudiziari, o si è giunti a una transazione giudiziaria con lo stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata;
b) è già stato avviato l’esercizio delle competenze di esecuzione necessarie, compresi i procedimenti amministrativi, o è già stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto delle indagini o della decisione amministrativa nello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata, al fine di far cessare la pratica commerciale sleale in questione in maniera rapida ed efficace;
c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto dell’indagine penale o del procedimento giudiziario, dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente;
d) l’autorità di contrasto interpellata può dimostrare che le misure di esecuzione richieste non sono previste dall’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633, o può dimostrare che la richiesta riguarda periodi di preavviso breve di durata inferiore a 30 giorni stabiliti per determinati settori sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva o norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva;
e) l’autorità di contrasto interpellata non può:
i) garantire una tutela adeguata conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/633 per le informazioni protette fornite a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento; oppure
ii) soddisfare la richiesta senza avere accesso a determinate informazioni che il denunciante non ha accettato di fornire a norma dell’articolo 6, paragrafo 4;
f) l’autorità di contrasto richiedente non ha fornito le informazioni necessarie a norma dell’articolo 12.
3. Un’autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione a norma dell’articolo 9, previa consultazione dell’autorità di contrasto richiedente, soltanto in presenza di almeno una delle situazioni seguenti:
a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, o è stata emessa una sentenza nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale o si è giunti a una transazione giudiziaria con lo stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata;
b) è già stato avviato l’esercizio delle competenze di esecuzione necessarie, compresi i procedimenti amministrativi, o è già stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale nello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata, al fine di far cessare tale pratica commerciale sleale in maniera rapida ed efficace;
c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente;
d) l’autorità di contrasto interpellata può dimostrare che la decisione definitiva riguarda periodi di preavviso breve di durata inferiore a 30 giorni stabiliti per determinati settori sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/633 o norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, o che non è stato possibile adottare o applicare la decisione definitiva in conformità del proprio diritto nazionale;
e) l’autorità di contrasto richiedente non ha fornito le informazioni necessarie a norma dell’articolo 12.
4. L’autorità di contrasto interpellata informa senza ritardo l’autorità di contrasto richiedente del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.
Articolo 14
Regime linguistico
1. Le lingue usate dalle autorità di contrasto per le richieste, le notifiche e tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse al meccanismo di assistenza reciproca sono stabilite di comune accordo dalle autorità di contrasto interessate.
2. Qualora le autorità di contrasto non raggiungano un accordo sul regime linguistico, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese, se richiesta. Le risposte sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità di contrasto interpellata, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese, se richiesta.
CAPO IV
COOPERAZIONE VOLONTARIA
Articolo 15
Richieste di informazioni in relazione alle norme nazionali
1. Spetta agli Stati membri decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui all’articolo 7 del presente regolamento in relazione ai periodi di preavviso breve di una durata inferiore a 30 giorni stabiliti per determinati settori sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/633 o alle norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva.
2. Se uno Stato membro decide in tal senso e un’autorità di contrasto richiedente si avvale di una o di entrambe le opzioni di cui al paragrafo 1, l’autorità di contrasto interpellata può fornire solo informazioni parziali o rifiutarsi di fornire informazioni. L’autorità di contrasto interpellata indica i motivi della risposta parziale o del rifiuto. In tali casi, l’articolo 13 non si applica.
Articolo 16
Richieste di misure di indagine in relazione alle norme nazionali
1. Qualora uno Stato membro abbia stabilito periodi di preavviso breve di durata inferiore a 30 giorni per determinati settori sulla base dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/633 e un altro Stato membro abbia fatto altrettanto, con conseguenti periodi di preavviso breve di uguale durata per gli stessi determinati settori, le autorità di contrasto di tali Stati membri possono convenire di avvalersi delle possibilità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.
Analogamente, qualora uno Stato membro abbia mantenuto o adottato norme nazionali più rigorose, sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, e un altro Stato membro abbia fatto altrettanto, stabilendo norme nazionali altrettanto rigorose per le stesse dimensioni di operatori o gli stessi tipi di pratiche commerciali sleali, le autorità di contrasto di tali Stati membri possono convenire di avvalersi delle possibilità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Qualora l’autorità di contrasto richiedente si avvalga di una o di entrambe le opzioni di cui al paragrafo 1, l’autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di adottare misure di indagine, senza indicare i motivi di tale rifiuto. In tali casi, l’articolo 13 non si applica.
Articolo 17
Procedura di richiesta
Qualora si avvalga delle possibilità di cui agli articoli 15 o 16, l’autorità di contrasto richiedente invia all’autorità di contrasto interpellata una richiesta nella quale:
a) cita il presente regolamento quale base giuridica;
b) indica la legislazione nazionale che stabilisce il divieto della pratica commerciale sleale in questione che va oltre la direttiva (UE) 2019/633 e precisa se tale legislazione nazionale si basa sull’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o sull’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633;
c) descrive la finalità della richiesta;
d) descrive la pratica commerciale sleale in questione e specifica in che modo va oltre la direttiva (UE) 2019/633;
e) specifica quali informazioni, o quale misura di indagine, sono richieste.
CAPO V
MECCANISMI DI INDAGINE E DI ESECUZIONE PER PRATICHE COMMERCIALI SLEALI DIFFUSE AVENTI DIMENSIONE TRANSFRONTALIERA
Articolo 18
Avvio di un’azione coordinata e designazione del coordinatore
1. Qualora vi sia il ragionevole sospetto che possa esistere una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, le autorità di contrasto interessate da tale presunta pratica avviano un’azione coordinata basata su un accordo tra di esse. L’avvio di tale azione coordinata è notificato senza ritardo alla Commissione.
2. Le autorità di contrasto interessate dalla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un’autorità di contrasto che funge da coordinatore. Al fine di raggiungere un accordo sulla designazione del coordinatore, se necessario, la Commissione può facilitare le discussioni tra le autorità di contrasto interessate. Se tali autorità di contrasto non sono in grado di raggiungere un accordo riguardo alla designazione, è l’autorità di contrasto che ha effettuato la segnalazione ai sensi dell’articolo 24 che funge da coordinatore.
3. Le autorità di contrasto interessate dalla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera conducono indagini sulla base delle informazioni a loro disposizione. Esse segnalano alle altre autorità di contrasto interessate i risultati di tali indagini, a norma dell’articolo 24.
4. Un’autorità di contrasto partecipa all’azione coordinata se nel corso di quest’ultima diviene palese che detta autorità di contrasto è interessata dalla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera.
5. Al fine di stabilire se un’autorità di contrasto è interessata da una presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, sono presi in considerazione tutti gli elementi e in particolare:
a) gli Stati membri in cui sono stabiliti gli acquirenti;
b) gli Stati membri in cui sono stabiliti i fornitori che potrebbero essere interessati dalla pratica commerciale sleale.
Articolo 19
Motivi del rifiuto di partecipare all’azione coordinata
1. Un’autorità di contrasto può rifiutarsi di partecipare a un’azione coordinata soltanto qualora si verifichi una o più delle situazioni seguenti:
a) sono già stati avviati un’indagine penale, un procedimento giudiziario o un procedimento amministrativo, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente o degli stessi acquirenti per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto di tale indagine penale, procedimento giudiziario o procedimento amministrativo nello Stato membro di detta autorità di contrasto;
b) l’autorità di contrasto ha già avviato un’indagine prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all’articolo 24 o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente o degli stessi acquirenti per la stessa pratica commerciale sleale che riguarda lo stesso fornitore e lo stesso periodo della pratica commerciale sleale oggetto dell’indagine o della decisione amministrativa nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
c) la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera non si è verificata nello Stato membro di tale autorità di contrasto e pertanto non è necessario che quest’ultima adotti misure di esecuzione a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/633.
2. Se si rifiuta di partecipare all’azione coordinata, l’autorità di contrasto comunica senza ritardo tale decisione alla Commissione e alle altre autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi necessari.
Articolo 20
Indagini nell’ambito delle azioni coordinate
1. Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata assicurano lo svolgimento tempestivo, efficace e coordinato delle indagini e delle ispezioni. Le autorità di contrasto cercano di condurre le indagini e le ispezioni e, nella misura prevista dal diritto nazionale, di applicare i provvedimenti provvisori contemporaneamente alle altre autorità di contrasto.
2. Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata illustrano in una dichiarazione comune i risultati dell’indagine e la valutazione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, riassumendo le misure nazionali adottate e, se del caso, i diversi pareri delle autorità di contrasto.
3. Fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto commerciale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), le autorità di contrasto interessate dall’azione coordinata pubblicano la dichiarazione comune di cui al paragrafo 2 del presente articolo o parti di essa sui propri siti web e ne informano la Commissione.
Articolo 21
Misure di esecuzione nell’ambito delle azioni coordinate
1. Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata adottano, nell’ambito della propria giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie a norma dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/633 nei confronti dell’acquirente o degli acquirenti responsabili della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera al fine di far cessare tale pratica.
2. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate dalle autorità di contrasto conformemente alle norme nazionali dei rispettivi Stati membri e in modo coordinato al fine di far cessare la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera. Le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata cercano di adottare le misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera.
Articolo 22
Cessazione dell’azione coordinata
1. Un’azione coordinata cessa se le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata concludono che la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera è cessata in tutti gli Stati membri interessati o che non si è verificata alcuna pratica commerciale sleale di questo tipo.
2. Il coordinatore designato conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, notifica senza ritardo, se del caso, alle autorità di contrasto degli Stati membri interessati dall’azione coordinata e alla Commissione la cessazione di tale azione.
Articolo 23
Ruolo del coordinatore
1. Il coordinatore designato a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, nello specifico:
a) garantisce che le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell’indagine o dell’azione di esecuzione, delle successive tappe previste e delle misure da adottare;
b) coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata conformemente al presente regolamento;
c) coordina l’elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata;
d) informa l’acquirente o gli acquirenti dell’avvio di un’azione coordinata e mantiene i contatti con l’acquirente o gli acquirenti e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata e dal coordinatore;
e) se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata e le altre misure necessarie ad attuare gli impegni proposti dall’acquirente interessato;
f) se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata;
g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata a norma del capo III.
Nell’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 1, lettere b), c), e), f) e g), il coordinatore è assistito dalle altre autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata.
2. Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle altre autorità di contrasto che partecipano all’azione coordinata quando si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/633 e al presente regolamento.
Articolo 24
Sistema di segnalazione
1. Un’autorità di contrasto segnala senza ritardo alla Commissione e a tutte le altre autorità di contrasto la possibilità che si stia verificando una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, a prescindere dal fatto che si verifichi solo all’interno dell’Unione oppure nell’Unione e in uno o più paesi terzi. La Commissione può integrare tale segnalazione con qualsiasi informazione che possa agevolare un’azione rapida e adeguata da parte delle autorità di contrasto.
2. Quando effettua la segnalazione di cui al paragrafo 1, l’autorità di contrasto fornisce informazioni sulla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera oggetto del presente regolamento, tra cui:
a) una descrizione dettagliata della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
b) gli Stati membri interessati o che potrebbero essere interessati dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
c) l’identità dell’acquirente o degli acquirenti sospettati di avere commesso la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
d) la pratica commerciale sleale in questione ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 e del diritto nazionale;
e) una descrizione dei procedimenti giudiziari, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione alla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera con le date, la durata, e lo stato;
f) l’identità delle autorità di contrasto che avviano i procedimenti e adottano le misure di cui alla lettera e).
3. Quando effettua una segnalazione, l’autorità di contrasto può chiedere alle autorità di contrasto di altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o accessibili alle autorità di contrasto competenti, sia possibile che la stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera si stia verificando nel territorio di tali altri Stati membri o se siano in corso procedimenti o siano già state adottate misure di esecuzione contro tale pratica commerciale sleale in detti Stati membri. Le autorità di contrasto di tali altri Stati membri rispondono senza ritardo alla richiesta.
Articolo 25
Regime linguistico
1. Le lingue usate dalle autorità di contrasto per le notifiche e tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate sono stabilite di comune accordo dalle autorità di contrasto interessate.
2. Qualora le autorità di contrasto interessate non raggiungano un accordo sul regime linguistico, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un’altra comunicazione, accompagnate da una traduzione di cortesia in inglese, se richiesta.
CAPO VI
COOPERAZIONE IN RELAZIONE AI FORNITORI O AGLI ACQUIRENTI STABILITI AL DI FUORI DELL’UNIONE
Articolo 26
Cooperazione in relazione ai fornitori o agli acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione
In relazione alle pratiche commerciali sleali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari tra acquirenti e fornitori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, se i fornitori o gli acquirenti sono stabiliti al di fuori dell’Unione, un’autorità di contrasto può:
a) chiedere informazioni a un’autorità di contrasto di un altro Stato membro per stabilire se si è verificata o si sta verificando una pratica commerciale sleale nello Stato membro dell’autorità di contrasto richiedente; ai fini di tale richiesta si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 10, 11 e 12, l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14;
b) avvisare la Commissione e le altre autorità di contrasto interessate qualora abbia il sospetto che si stia verificando una pratica commerciale sleale nei confronti di un fornitore stabilito al di fuori dell’Unione o da parte di un acquirente stabilito al di fuori dell’Unione e che tale pratica commerciale sleale potrebbe riguardare acquirenti o fornitori stabiliti in almeno tre Stati membri; ai fini di tali segnalazioni si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 6, l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 25.
Articolo 27
Persona di contatto responsabile per l’Unione
1. Qualora un’autorità di contrasto adotti misure di indagine nei confronti di un acquirente stabilito al di fuori dell’Unione in relazione a una pratica commerciale sleale di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 e se ritiene che tale acquirente non collabori, essa può chiedere all’acquirente di designare come persona di contatto responsabile per l’Unione una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione.
2. La persona di contatto responsabile per l’Unione di cui al paragrafo 1:
a) funge da punto di contatto principale per l’autorità di contrasto interessata;
b) agevola le indagini, anche fornendo all’autorità di contrasto interessata i documenti, le registrazioni delle operazioni, i dati e le dichiarazioni dei testimoni che sono stati richiesti.
3. Qualora l’acquirente stabilito al di fuori dell’Unione non soddisfi la richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità di contrasto che ha presentato la richiesta segnala senza ritardo alla Commissione e a tutte le altre autorità di contrasto che tale acquirente non ha designato una persona di contatto responsabile per l’Unione. La Commissione può integrare la segnalazione con qualsiasi informazione che possa agevolare un’azione rapida e adeguata da parte delle autorità di contrasto.
CAPO VII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 28
Obbligo di informazione della Commissione
1. Entro l’11 settembre 2031, la Commissione presenta una relazione sull’applicazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione tiene conto di tale relazione nell’effettuare la valutazione della direttiva (UE) 2019/633. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa concernente il presente regolamento.
2. Per la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione si basa anzitutto sulle relazioni annuali di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633. Se necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni aggiuntive.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 descrive l’evoluzione dei meccanismi di cooperazione, istituiti a norma del presente regolamento, e dell’attività di contrasto, in particolare l’identificazione delle tipologie più frequenti di pratiche commerciali sleali transfrontaliere, dei settori più colpiti e dei tipi di acquirenti, compresi quelli stabiliti al di fuori dell’Unione, più comunemente coinvolti.
Articolo 29
Relazioni degli Stati membri
La relazione annuale di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633 comprende i dettagli delle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tali dettagli includono, tra l’altro, il numero di richieste ricevute dalle autorità di contrasto interpellate, conformemente agli articoli 7, 8, 9 e 12 del presente regolamento, nonché il numero di azioni coordinate nei confronti di pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera, conformemente all’articolo 18 del presente regolamento, aperte o concluse nel corso dell’anno precedente. Per ogni richiesta o azione conclusa, la relazione contiene un’illustrazione sommaria del caso e dei provvedimenti e delle misure adottate.
Articolo 30
Sistema di informazione del mercato interno
1. Il sistema di informazione del mercato interno (Internal Market Information System — IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), è utilizzato ai fini degli articoli 7, 8, 9, 11, 12 e 13, degli articoli da 15 a 22 e degli articoli 24, 26 e 27 del presente regolamento.
2. Per tenere conto delle esigenze tecniche future, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 al fine di modificare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda lo strumento da utilizzare ai fini della gestione delle notifiche e delle comunicazioni tra le autorità di contrasto.
Articolo 31
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 30, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 marzo 2026. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 30, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 32
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 settembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA