Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 02-03-2026
Numero provvedimento: 3972
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” - Finanziamenti per la competitività dei vini dell'Unione - Regolamento (ue) n. 1308/2013 - Esclusione dalla graduatoria Decadenza dai benefici - Processo amministrativo - Competenza territoriale - Criterio dell’efficacia spaziale dell’atto o del comportamento - Prevalenza sul criterio della sede dell’autorità (AGEA) - Risarcimento del danno - Lucro cessante per perdita di fatturato e danno emergente - Competenza territoriale a decidere sulla domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittima esclusione di un'impresa dai finanziamenti per la promozione dei vini nei Paesi terzi (ex art. 45 Reg. UE n. 1308/2013) appartenente al Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede la società agricola o l'azienda vinicola interessata.



SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2024, proposto da
Ati Pitars S.n.c. di Pittaro Paolo e F.lli S.A., Pitars S.n.c. di Pittaro Paolo e F.lli Società Agricola, Gruppo Martellozzo S.r.l., Società Semplice Agricola Mosolo Gleni di Angela e Michele, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il risarcimento

di tutti i danni patiti dalle ricorrenti in ragione dell’illegittimità degli atti annullati su ricorso straordinario accolto con DPR del 17 novembre 2023 su parere n. 499/2023 reso all’esito dell’Adunanza della Sezione I del 22 febbraio 2023, e segnatamente:

€ 5.150,00= a titolo di danno patrimoniale;

€ 393.890,50= a titolo di danno patrimoniale per le attività realizzate facendo ricorso a risorse finanziarie proprie;

€ 776.571,15 quale perdita di fatturato per l'anno per cui è causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nel presente giudizio, parte ricorrente agisce per il risarcimento del danno che lamenta di aver subito a causa dell’esclusione dalla procedura di finanziamento di cui meglio in atti e del conseguente impedimento alla sottoscrizione del relativo contratto con AGEA, dichiarato illegittimo in esito all’accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato (parere del Consiglio di Stato n. 499/2023 reso all’esito dell’Adunanza della Sezione I del 22 febbraio 2023, e DPR del 17 novembre 2023).

Più precisamente, la ricorrente premette di essere stata utilmente inserita nella graduatoria degli aiuti finalizzati alla promozione e informazione dei vini dell’Unione nei Paesi terzi (Aree extra Ue) al fine di migliorarne la competitività di cui all’art. 45 paragrafo, 1 lettera b) e paragrafi 2 e 3 del Regolamento (Ue) n. 1308 / 2013 (giusta Decreto n. 9373/AGFOR del 16 dicembre 2021 della Regione Friuli-Venezia Giulia) e che, tuttavia, l’AGEA (incaricata delle verifiche precontrattuali) l’aveva dichiarata decaduta dai benefici, in ragione di una tardiva presentazione dei documenti contrattuali richiesti per la sottoscrizione della prevista convenzione (comunicazione a mezzo Pec in data 4 marzo 2022 e nota prot. 0045998 del 13 giugno 2022).

Il relativo diniego veniva fatto oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato che, come accennato, veniva accolto, con il conseguenziale annullamento degli atti impugnati.

La ricorrente agisce dunque per il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dalla perdita definitiva del finanziamento impegnato che l’illegittima condotta dell’AGEA avrebbe comportato, argomentando circa la sussistenza di tutti i presupposti per l’accertamento della responsabilità della P.A. e del conseguente diritto al ripristino della situazione giuridica lesa.

Si è costituita l’Avvocatura di Stato a difesa delle intimate, la quale resiste al ricorso che chiede di respingere in quanto infondato, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del TAR del Lazio in favore del TAR Friuli Venezia Giulia.

Nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026, sentito il difensore di parte ricorrente che ha insistito sulla competenza del TAR del Lazio in forza del criterio della sede dell’Ente convenuto nei confronti del quale è spiegata la domanda di risarcimento, la causa è stata trattenuta in decisione.

Nonostante l’impegno difensivo della parte ricorrente nel sostenere il radicamento della competenza territoriale sulla domanda introduttiva presso il TAR del Lazio, l’eccezione dell’Avvocatura deve trovare accoglimento.

Invero, l’effetto della domanda di risarcimento, in quanto rivolta al ripristino della situazione giuridica della parte ricorrente che ha sede nel territorio della Regione Friuli – Venezia Giulia, rispetto al pregiudizio subito in conseguenza della perdita del finanziamento messo a bando da quest’ultimo Ente causato dall’illegittimo rifiuto di AGEA di sottoscrivere il contratto per asserito impedimento derivante dal ritardo nella consegna dei documenti, è interamente circoscritto alla posizione della stessa parte ricorrente e dunque ricade nel territorio della Regione in cui questa ha sede legale.

Non può predicarsi, in contrario, che la sede dell’Ente prevarrebbe perché a fondamento della cognizione che è richiesta dalla domanda di risarcimento verrebbe in rilievo una “mala gestio” da parte dell’AGEA, presupposto non sarebbe suscettibile di una delimitazione di ambito territoriale, così prospettandosi una rilevanza difensiva della posizione dell’Ente che giustificherebbe la cognizione del TAR Lazio.

Invero, deve ribadirsi, al riguardo, il carattere di inderogabilità che il rilievo dell’incompetenza per territorio assume nell’ordinamento processuale amministrativo (rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., ciò che non è precluso neppure dalla adozione di provvedimenti cautelari o di altra natura:TAR Sicilia, Palermo, I, 16 dicembre 2014, nr. 3307; TAR Lazio, Roma, II ter, 10 luglio 2015, nr. 9289. TAR Lazio, II ter, 23 giugno 2021, nr. 7556).

Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 febbraio 2013 n. 4, ha osservato che i commi 1 e 2 dell'art. 13 c.p.a, “nel delineare – congiuntamente al successivo comma 3, dedicato agli atti ad efficacia ultra-regionale – i rapporti tra il criterio della sede e quello dell'efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, hanno inteso chiarire che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell'efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico”: con riveniente spettanza della competenza, “in tal caso, … al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato adottato da un organo centrale dell'amministrazione statale, da un ente ultra regionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell'ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale”.

Ancora l’Adunanza Plenaria ha poi chiarito che “la ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è indubbiamente quella di temperare il c.d. criterio della sede, radicando, secondo un più generale principio di prossimità, che costituisce corollario del principio di difesa ex art. 24 Cost., e secondo una logica di decentramento della giurisdizione amministrativa, che è accolto dal legislatore costituzionale all’art. 125 Cost., la competenza territoriale del Tribunale “periferico” in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un Tribunale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale di un altro Tribunale” (Adunanza Plenaria n. 13/2021, la quale ha affermato che “qualora un atto di un’autorità statale centrale, che ha sede in Roma, esplichi i propri effetti solo nell’ambito di una circoscrizione territoriale ben delimitata e diversa dalla circoscrizione territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il criterio dell’efficacia opererà, con la devoluzione della controversia al Tribunale “periferico”).

Dunque, l’azione per il risarcimento del danno asseritamente causato da AGEA, non implica in alcun modo scrutinio di atti a contenuto generale che giustificherebbero lo spostamento della competenza in favore del Tar Lazio (si veda a tal proposito, tra le più recenti, TAR Lazio, Roma, Ibis, 20 gennaio 2026, nr. 1113 e TAR Sicilia, Catania, 16 febbraio 2026, nr. 487), bensì un comportamento specifico ed unitario (rifiuto di contrarre) che ha prodotto effetti diretti esclusivamente delimitati entro l’ambito territoriale della regione in cui il rispettivo Tribunale ha sede. E non può predicarsi una astratta questione di equiparazione del “comportamento” della P.A. agli atti a contenuto generale (argomentando circa una natura inscindibile del primo che non sarebbe delimitabile spazialmente), dal momento che l’art. 13 del c.p.a. regola la fattispecie con riguardo non solo agli atti ma anche ai “comportamenti” della P.A. che, dunque, il legislatore ha considerato unitamente ai primi senza volerne differenziare la tipologia e quindi non consentendo alcuna frammentazione del regime di competenza in base al titolo della situazione giuridica (condotta o provvedimento).

Se ne deve trarre la conclusione che la fattispecie va ascritta all’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., alla stregua del quale “il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” (in senso conforme, per altre fattispecie, si veda TAR Campania, Napoli, 17 febbraio 2026, nr. 1126; TAR Lombardia, Milano, 28 gennaio 2026, nr. 405; TAR Lazio, Roma, II ter, 10 dicembre 2025, nr. 22326 ed altre).

In base a tale presupposto, deve affermarsi che qualora un comportamento di un’autorità statale centrale, che ha sede in Roma, esplichi i propri effetti lesivi solo nell’ambito di una circoscrizione territoriale ben delimitata e diversa dalla circoscrizione territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la controversia inerente il relativo risarcimento del danno andrà devoluta al relativo Tribunale Amministrativo Regionale.

Per tali motivi, deve indicarsi, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il giudice competente ai fini della delibazione della controversia nel Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, nella cui circoscrizione ricade l’attività di parte ricorrente.

Sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara la propria incompetenza ai fini della delibazione del presente mezzo di tutela, ai sensi dell’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a.;

- indica, ex art. 15, comma 4, c.p.a., nel Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia il giudice competente per la trattazione della controversia.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSOREIL PRESIDENTE

Salvatore Gatto CostantinoMariangela Caminiti