Tenuta dei registri presso un’impresa specializzata.
Si fa riferimento alla nota sopra emarginata, con la quale codesta società ha chiesto chiarimenti circa i registri che, qualora la tenuta degli stessi sia effettuata in via informatizzata presso l’impresa specializzata, devono essere presenti presso uno stabilimento al momento di un controllo dei funzionari di questo Ispettorato e, qualora gli stessi risultino mancanti, le sanzioni previste dalla vigente normativa.
Al riguardo, si fa presente che l’articolo 12, comma 1, lettera b) del Regolamento n. 884/01, prevede che i registri debbano essere detenuti presso il luogo in cui i prodotti sono depositati. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 2, lettera b), gli Organismi competenti possono consentire, fornendo le relative istruzioni, che la tenuta dei registri sia affidata a un’impresa specializzata in materia, a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati, sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi. L’articolo 15 del D.m. 768 del 19 dicembre 1994, dispone inoltre che le prescrizioni per la tenuta dei registri presso un’impresa specializzata siano impartite dall’Ufficio periferico di questo Ispettorato competente per territorio.
Con circolare n. 5 del 22 ottobre 1996, sono state fornite istruzioni agli Uffici periferici di questo Ispettorato, al fine di uniformare l’attività degli stessi in ordine alle suddette modalità di tenuta. Nella citata circolare vengono precisati, tra l’altro, i requisiti minimi dell’impresa specializzata e le modalità per la presentazione della domanda da parte dell’operatore vitivinicolo interessato ad ottenere il consenso dell’Ufficio periferico competente per la tenuta dei registri presso tale impresa. Vengono forniti, altresì, i modelli da utilizzare per le necessarie comunicazioni all’Ufficio da parte sia dell’impresa specializzata che dell’operatore vitivinicolo interessato.
In particolare, affinché l’Ufficio periferico competente possa esprimere il proprio parere alla tenuta dei registri presso un’impresa specializzata:
• l’operatore vitivinicolo deve presentare una domanda redatta in carta legale, debitamente sottoscritta, conforme allo schema allegato n. 3 della circolare, recante, tra l’altro, l’impegno «ad esibire, a richiesta degli Organi di controllo gli originali delle pagine del registro tenuto con il metodo meccanografico, preventivamente numerate e vidimate a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del D.m. n. 768/94, con i saldi di tutti i conti».
• l’impresa specializzata deve presentare una dichiarazione di impegno concernente il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni connessi con la tenuta presso la propria sede dei registri vitivinicoli e redatta conformemente allo schema di cui all’allegato 2 della circolare. Tra gli impegni da assumere vi è quello di: «fornire all’operatore vitivinicolo per conto del quale la ditta scrivente effettua la tenuta meccanografica dei registri, ogni 30 giorni, gli originali delle pagine del registro preventivamente numerate e vidimate a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del D.m. 768/94 con i saldi di tutti i conti». Si è dell’avviso, pertanto, che al momento del controllo presso l’operatore vitivinicolo debbano essere presenti gli originali delle pagine vidimate del registro tenuto con la contabilità informatizzata, forniti ogni trenta giorni dall’impresa specializzata ed aggiornati secondo il termine previsto dall’articolo 3 del D.m. 768/94, nonché i documenti giustificativi di tutte le operazioni compiute fino alla data dell’ispezione.
Pertanto, qualora la predetta documentazione non sia presente presso lo stabilimento ispezionato, si ritiene che tale circostanza costituisca violazione in materia di obblighi sulla tenuta di registri vitivinicoli, sanzionata ai sensi dell’articolo 1, punto 10 del decreto legislativo n. 260/00.