Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Mâcon].
(Comunicazione 17/03/2026, pubblicata in G.U.U.E. 17 marzo 2026, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Mâcon»
PDO-FR-A0649-AM01
Data della comunicazione: 1.2.2024
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Aggiornamento dell'elenco dei comuni della zona geografica
Il capitolo I del disciplinare della denominazione di origine controllata «Mâcon» è modificato:
— alla sezione IV, «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni», punto 1, «Zona geografica», lettera a), la modifica della frase che precede l'elenco dei comuni è puramente redazionale e non modifica in alcun modo il perimetro della zona geografica della denominazione. Il nuovo testo specifica che il perimetro di tale zona comprende il territorio dei comuni (che la compongono) sulla base del codice geografico ufficiale del 2017. Tale nuova formulazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche amministrative intervenute nei comuni che compongono la zona geografica, che si tratti di fusioni o scissioni di comuni, o di parti di comuni, oppure di cambiamenti di nome. La nuova formulazione consente di garantire la continuità di una precisa identificazione dei comuni della zona geografica nel disciplinare.
L'elenco dei comuni che compongono la zona geografica è aggiornato senza modifiche del perimetro.
Il punto 2.6 «Zona geografica delimitata» del documento unico è pertanto modificato.
2. Aggiornamento degli elenchi dei comuni delle zone geografiche per «Villages» e per i nomi geografici complementari
Il capitolo I del disciplinare della denominazione di origine controllata «Mâcon» è modificato alla sezione IV «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni»:
— al punto 1, «Zona geografica», lettera b), per la menzione «Villages»;
— al punto 1, «Zona geografica», lettera c), per i vini che possono beneficiare di un nome geografico complementare.
Tali nuove formulazioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche amministrative intervenute nei comuni che compongono tali zone geografiche, che si tratti di fusioni o scissioni di comuni oppure di cambiamenti di nome. Le nuove formulazioni consentono di garantire la continuità di una precisa identificazione dei comuni delle zone geografiche nel disciplinare.
Gli elenchi dei comuni che compongono le zone geografiche sono aggiornati senza modifiche dei perimetri.
Alla lettera c), la frase: «I documenti cartografici che raffigurano la zona geografica possono essere consultati sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité » è aggiunta per garantire l'allineamento con l'effettiva presentazione di tali documenti.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
3. Aggiornamento dell'elenco dei comuni della zona geografica
Il capitolo I del disciplinare della denominazione di origine controllata «Mâcon» è modificato:
— alla sezione IV, «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni», punto 3, «Zona di prossimità immediata», lettera a), la frase che precede l'elenco dei comuni è integrata da «sulla base del codice geografico ufficiale del 2017», per i dipartimenti Côte-d'Or, Rhône, Saône-et-Loire e Yonne. Gli elenchi dei comuni sono aggiornati senza modifiche del perimetro della zona di prossimità immediata.
Tale nuova formulazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche amministrative intervenute nei comuni che compongono la zona di prossimità immediata, che si tratti di fusioni o scissioni di comuni, o di parti di comuni, oppure di cambiamenti di nome. La nuova formulazione consente di garantire la continuità di una identificazione precisa dei comuni di tale zona nel disciplinare.
Il punto 2.9 «Ulteriori condizioni essenziali» del documento unico è modificato di conseguenza per la parte «Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata».
4. Norme di potatura
Il capitolo I del disciplinare della denominazione di origine controllata «Mâcon» è modificato:
— alla sezione VI, «Conduzione del vigneto», punto 1, «Modalità di conduzione», lettera b), «Norme di potatura», per la voce «Disposizioni specifiche» al paragrafo relativo alla potatura a Guyot.
Nella versione del disciplinare trasmessa nel 2011, il paragrafo riguardava solo le viti impiegate per la produzione di vino bianco. La modifica consiste nell'autorizzare tale particolare potatura per le viti impiegate per la produzione di vino rosso o rosato. Tale particolare potatura è raccomandata nel contesto della lotta contro le malattie del legno e per tale motivo la norma è estesa a tutte le viti.
La frase:
«Per i vini bianchi, la potatura a Guyot può essere adattata con un secondo sperone per alternare la posizione del capo a frutto da un anno all'altro, con un numero di gemme franche per metro quadro pari o inferiore a 10 e un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 14.»
è sostituita da:
«La potatura a Guyot può essere adattata con un secondo sperone per alternare la posizione del capo a frutto da un anno all'altro, con un numero di gemme franche per metro quadro pari o inferiore a 10 per i vini bianchi e a 7 per i vini rossi e rosati e un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 14 per i vini bianchi e a 10 per i vini rossi e rosati.».
Il documento unico è modificato alla voce «Pratica colturale» del punto 2.5.1 «Pratiche enologiche specifiche»; il sottopunto «Norme di potatura - Disposizioni specifiche» è modificato al paragrafo relativo alla potatura a Guyot.
5. Correzione del nome di un comune
Il capitolo I del disciplinare della denominazione di origine controllata «Mâcon» è modificato alla sezione XI, «Misure transitorie», punto 1, «Superficie parcellare delimitata»
: il comune di «Mâcon-Loché» diventa il comune di «Mâcon».
Il comune di Loché appartiene alla zona geografica sin dal riconoscimento della denominazione «Mâcon» nel 1937. Quando è stato fuso con il comune di Mâcon, il suo nome è stato associato per un certo periodo al nome di Mâcon, ma poi è stato mantenuto il nome del solo comune di Mâcon. La correzione era stata apportata nella sezione «Zona geografica» della versione del disciplinare del 2011, ma non nella sezione ora in parola.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
6. Soppressione e modifica di obblighi di dichiarazione
Il capitolo II del disciplinare della denominazione di origine controllata «Mâcon» è modificato alla sezione I «Obblighi di dichiarazione»:
— il punto 1, «Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle», è soppresso rispetto alla versione precedente del disciplinare. Tale dichiarazione preventiva consentiva di identificare annualmente nel vigneto, tra le parcelle delimitate della denominazione, quelle coltivate secondo le condizioni di produzione più restrittive relative ai nomi geografici complementari. L'utilità di tale dichiarazione annuale è apparsa meno rilevante in ragione dello sviluppo della produzione dei nomi geografici complementari, che ha comportato, nel tempo, il mantenimento delle parcelle impiegate nella produzione di tali denominazioni. Inoltre tali parcelle restano facilmente identificabili, in quanto sono delimitate secondo criteri specifici, a integrazione dei criteri generali per l'insieme delle parcelle della denominazione;
— i punti da 2 a 11 diventano rispettivamente i punti da 1 a 10;
— al punto 1, «Dichiarazione di rinuncia a produrre», la data del «15 maggio» è sostituita da quella del «15 giugno». Tale dichiarazione consente di non dover verificare, nell'ambito del controllo della denominazione, le parcelle dell'azienda, delimitate per la denominazione, che quell'anno il viticoltore non destina alla produzione della denominazione.
Il cambio di data non incide sull'efficacia del controllo delle parcelle che producono la denominazione, come si è potuto constatare per le altre denominazioni della Borgogna i cui disciplinari riportano la data del 15 giugno.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
7. Modifica della struttura di controllo
Il capitolo III, sezione II, del disciplinare è modificato in seguito alla revisione delle norme redazionali.
Il documento unico non è interessato da questa modifica.
8. Modifica redazionale al punto 1.8. Legame con la zona geografica del documento unico.
La formulazione delle diverse parti del legame con la zona geografica del documento unico è modificata rispetto alla versione del 2011 per conservare solo gli elementi essenziali della sezione X «Legame con la zona geografica» del capitolo I del disciplinare di produzione.
La parte «Legame causale» del punto 1.8 è riformulata in maniera più significativa, onde renderla maggiormente conforme all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
9. Resa
Nel capitolo I, sezione VIII, punto 1, la resa limite (massima) dei vini bianchi è stata portata da 75 hl/ha a 77 hl/ha.
Per tutti i nomi geografici complementari e la menzione «Villages», le rese massime dei vini bianchi sono anch'esse aumentate a 77 hl/ha.
Tali valori di resa sono rivisti al rialzo per tenere conto del problema dei cambiamenti climatici e dei relativi rischi, che provocano vendemmie carenti ricorrenti.
Il documento unico è modificato al punto 5.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Mâcon
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino o dei vini
1. Descrizione analitica
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Si tratta di vini secchi fermi bianchi, rosati o rossi. I vini bianchi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %. In seguito all'arricchimento i vini bianchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 %. In seguito all'arricchimento i vini rossi e rosati non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, presentano i seguenti tenori massimi di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio): vini bianchi – 3 grammi per litro; oppure 4 grammi per litro, se l'acidità totale è pari o superiore a 55,10 milliequivalenti per litro, corrispondenti a 4,13 grammi per litro, espressa in acido tartarico (o 2,7 grammi per litro, espressa in H2SO4). vini rosati - 3 grammi per litro vini rossi - 2 grammi per litro In fase di confezionamento presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l. I vini non confezionati che possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» presentano un tenore massimo in acidità volatile pari a 10,2 milliequivalenti per litro.
Gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa europea.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
— Acidità totale minima: —
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
2. Descrizione organolettica
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
I vini bianchi combinano potenza e finezza e presentano spesso un bel colore giallo verdolino. Sono armonici, freschi e aromatici e possono essere apprezzati giovani. I vini rossi, carnosi e corposi, sviluppano generalmente aromi di piccoli frutti, come il ribes nero o il lampone, con note speziate e minerali. Un buon equilibrio tannico conferisce loro rotondità al palato. I vini rosati sono freschi, beverini e fruttati.
Caratteristiche analitiche generali
— Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
— Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
— Acidità totale minima: —
— Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): —
— Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Densità d'impianto
Pratica colturale
DISPOSIZIONI GENERALI
— La densità minima d'impianto delle vigne è di 7 000 ceppi per ettaro.
— I vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 1,80 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
— La densità minima d'impianto delle vigne è di 5 000 ceppi per ettaro.
— I vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,20 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.
Tali disposizioni specifiche si applicano ai:
— vigneti impiantati su pendii sabbiosi:
— parcelle con una pendenza media pari o superiore al 15 %;
— suolo con un tenore di sabbia pari o superiore al 30 %.
— vigneti impiantati su pendii diversi da quelli sabbiosi: parcelle con una pendenza media pari o superiore al 25 %.
2. Norme di potatura
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da viti potate in base alle disposizioni seguenti:
— Vini rossi e rosati
le viti sono potate con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;
— a potatura corta (viti allevate a cordone di Royat, a cordone bilaterale, ad alberello e a ventaglio) con un numero di gemme franche per metro quadro inferiore o pari a 6; oppure
— a potatura lunga (viti allevate a Guyot semplice o doppio) con un numero di gemme franche per metro quadro inferiore o pari a 7.
— Vini bianchi
le viti sono potate con un massimo di 10 gemme franche per ceppo;
— a potatura corta (viti allevate a cordone di Royat e cordone bilaterale), con un numero di gemme franche per metro quadro pari o inferiore a 8; oppure
— a potatura lunga (viti allevate a Guyot semplice o doppio) con un numero di gemme franche per metro quadro inferiore o pari a 8,5.
Le viti potate a «queue du Mâconnais», ossia ad archetto, recano un numero di gemme franche per metro quadro pari o inferiore a 10 e un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 14. La punta del capo a frutto è attaccata al filo inferiore del palizzamento.
3. Pratiche enologiche
Pratiche enologiche specifiche
— Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.
— Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.
— È vietato l'uso di scaglie di legno.
— In seguito all'arricchimento i vini bianchi non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,50 %.
— In seguito all'arricchimento i vini rossi e rosati non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell'UE e dal Code rural et de la pêche maritime.
4. Norme di potatura - Disposizioni specifiche
Pratica colturale
In caso di rinnovamento dei cordoni, il numero massimo di gemme franche per ceppo è pari a 10.
La potatura a Guyot può essere adattata con un secondo sperone per alternare la posizione del capo a frutto da un anno all'altro, con un numero di gemme franche per metro quadro pari o inferiore a 10 per i vini bianchi e a 7 per i vini rossi e rosati e un numero di gemme franche per ceppo pari o inferiore a 14 per i vini bianchi e a 10 per i vini rossi e rosati.
Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con gemme franche aggiuntive, a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell'anno per ceppo sia pari o inferiore al numero di gemme franche definito dalle norme di potatura.
5.2. Rese massime
1. Vini bianchi
77 ettolitri per ettaro
2. Vini rossi e rosati
69 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini sono effettuati nella zona geografica, il cui perimetro comprende il territorio dei comuni seguenti del dipartimento Saône-et-Loire, sulla base del codice geografico ufficiale del 2017: Ameugny, Azé, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Chaintré, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Chapaize, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Chasselas, Château, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Crèches-sur-Saône, Cruzille, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Étrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fuissé, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jugy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Milly-Lamartine, Montbellet, Montceaux-Ragny, Nanton, Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, La Roche-Vineuse, Royer, Saint-Albain, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy et La Vineuse), Vinzelles, Viré.
7. Varietà di uve da vino
Chardonnay B
Gamay N
Pinot noir N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Informazioni sulla zona geografica - Fattori naturali
— Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica della denominazione di origine controllata «Mâcon» corrisponde alla regione naturale del «Mâconnais», situata nella Borgogna meridionale. Essa comprende un insieme di colline dalle cime boscose e dai pendii ricoperti di viti, delimitate dalla pianura della Saona, a nord e a est, e dalla valle della Grosne e dal Charollais, a ovest. A sud trova la sua prosecuzione nei «Monts du Beaujolais». Il «Mâconnais» si presenta come un insieme di lunghe dorsali parallele, che hanno un andamento nord-nord-est/sud-sud-ovest e sono separate da un sistema di faglie parallele. Ciascuno di questi chaînon è inclinato verso oriente e presenta, da ovest a est, in successione, un basamento granitico o scistoso paleozoico, e quindi gli strati sedimentari calcarei o argillosi, triassici e giurassici, che lo ricoprono. Inoltre le depressioni sono occupate da formazioni terziarie, rappresentate da sabbie silicee, argille frammiste a silice o conglomerati calcarei. Gli affioramenti granitici sono più frequenti a sud e a ovest della zona geografica, ma sono assenti dagli chaînon orientali. Le zone pedemontane sono spesso ricoperte da formazioni argillo-limose, originate dall'alterazione dei calcari e delle marne, che possono raggiungere uno spessore di diversi metri. A seconda dei substrati, i suoli sono estremamente variegati: - suoli silicei e acidi sul basamento paleozoico, sabbiosi e filtranti sulle arene granitiche e molto sassosi e più argillosi sulle formazioni scistose; - suoli calcarei, talvolta molto pietrosi, sui pendii dei rilievi esposti a est, sui substrati giurassici; - suoli limosi privi di carbonati, superficiali sui substrati marnosi e più profondi sugli alteriti alle pendici collinari. La morfologia degli chaînon è caratterizzata dalla prevalenza delle esposizioni dei versanti a est e a ovest. Lungo le valli orientate verso est e la Saona sono presenti versanti con esposizione a nord e a sud. La regione è caratterizzata da un clima oceanico a tendenza meridionale. Il «Mâconnais» è soggetto agli influssi del Rodano, che penetrano attraverso la valle della Saona e limitano l'eccesso di umidità. La barriera naturale dei «Monts du Charollais», a ovest, protegge parzialmente la zona geografica dagli influssi umidi oceanici. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente nel corso dell'anno (in media 800 millimetri) e sono moderate nel periodo vegetativo della vite. La temperatura media annua è di 11 oC e il soleggiamento medio è di 2 000 ore all'anno. Le estati sono calde e soleggiate.
8.2. Informazioni sulla zona geografica - Fattori umani
— Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame.
La coltivazione della vite e il commercio del vino conoscono uno sviluppo considerevole a partire dal Medioevo, grazie ai grandi ordini monastici e, in particolare, all'abbazia di Cluny, situata a ovest della zona geografica. Il «Mâconnais» medievale è una regione agricola ricca e popolosa, come testimoniato dalle piccole chiese romaniche conservate nel cuore di decine di villaggi. Nel XVII secolo («Édit des échevins» di Mâcon del 1620), il «Mâconnais» cerca di utilizzare, per la sua produzione di vini rossi, solo una varietà pregiata detta «Petit gamay». In questo stesso periodo, il vitigno Chardonnay B è impiantato per la produzione di vini bianchi. Le pesanti misure fiscali adottate dalla città di Lione dissuadono i produttori dal rifornirla di «vini comuni»; essi si dedicano pertanto alla produzione di «vini pregiati», venduti a prezzi più elevati sul mercato parigino. All'inizio del XX secolo i produttori si uniscono e si adoperano per difendere il nome della loro regione. Tale impegno porta, nel 1937, al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Mâcon». A partire dagli anni Venti, dinanzi alla crisi vitivinicola, produttori e politici iniziano a impegnarsi nel movimento cooperativo. La prima cantina cooperativa è creata nel 1926 a Saint-Gengoux-de-Scissé, nel cuore della zona geografica. Dal punto di vista economico e sociale, il «Mâconnais» è diviso tra le città di Chalon-sur-Saône a nord e di Mâcon a sud. La parte settentrionale della zona geografica adotta pratiche analoghe a quelle del vicino «Châlonnais», con la presenza dei vitigni Gamay N e Pinot noir N, impianti a densità più elevate e potatura a Guyot. Il centro e il sud, dove si coltiva prevalentemente il vitigno Chardonnay B, producono principalmente vini bianchi. Le viti sono potate secondo gli usi locali, con la cosiddetta potatura a «queue», ovvero ad archetto. Questa parte della zona geografica costituisce il nucleo storico dei vini che beneficiano della menzione «Villages», prodotti anch'essi con lo Chardonnay B.
8.3. Legame causale
L'apparente unità della zona geografica si declina in una grande varietà di situazioni, caratterizzate da una geografia vitivinicola complessa. La topografia e la geologia hanno infatti dato origine a condizioni contrastanti: esposizioni differenti, ma anche suoli calcarei o acidi, molto pietrosi o, al contrario, limosi, superficiali o profondi, che portano ad assortimenti varietali diversi a livello dei comuni. Tale varietà di ambienti ha portato a delimitazioni specifiche delle parcelle legate alle caratteristiche dei vitigni utilizzati e, di conseguenza, ai vini che si possono produrre a partire da tali caratteristiche. Il clima, a tendenza meridionale, combinato con la selezione dei siti viticoli più favorevoli, idonei al riscaldamento precoce del suolo, conferisce ai vini «Mâcon» un carattere pastoso e fruttato al palato. Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve destinate alla produzione di vini rossi occupano versanti con esposizioni diverse su tutti i tipi di substrati. Il criterio determinante è il drenaggio, che dipende sia dalla natura dei suoli che dalla topografia. Tuttavia il vitigno Gamay N è coltivato preferibilmente su parcelle con suoli acidi, sui margini granitici degli chaînon, ai confini meridionali della zona geografica, vicino ai «Monts du Beaujolais», e a nord, vicino al «Châlonnais». È sempre in quest'ultima zona che si trova la maggior parte degli impianti di Pinot noir N. I vini rossi prodotti su parcelle con suoli originati dal basamento granitico esprimono in maniera più accentuata freschezza aromatica, fruttato, generalmente aromi di piccoli frutti rossi e potenza. Tutti i vini rossi presentano note speziate e minerali, con un buon equilibrio tannico che conferisce loro rotondità al palato. I vini rosati sono ottenuti da vigneti impiantati su parcelle delimitate anche per i vini rossi. Si tratta di vini più freschi, beverini e fruttati. Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve destinate alla produzione di vini bianchi si limitano ai substrati calcarei o leggermente decarbonatati. Su queste parcelle situate principalmente sui pendii marnosi o alle pendici delle colline, con suoli argilloso-limosi, i vini bianchi acquisiscono freschezza aromatica ed equilibrio. I vini bianchi che beneficiano della menzione «Villages», prodotti anch'essi con il vitigno Chardonnay B, devono la loro rotondità, potenza e capacità d'invecchiamento all'impianto dei vigneti sui versanti meglio esposti, a est o a sud, e su parcelle con suoli originati dai calcari duri del Giurassico o con substrato marnoso più o meno ricoperto da ghiaioni calcarei. In genere sono caratterizzati da aromi di fiori bianchi e di frutta fresca. Con il tempo acquistano spesso sentori di sottobosco, nocciola, miele e pane tostato.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura 1
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
a) I vini che possono beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» devono essere obbligatoriamente presentati con l'indicazione dell'annata.
b) Il nome geografico complementare segue il nome della denominazione di origine controllata ed è riportato sulle etichette in caratteri le cui dimensioni sono identiche a quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
c) L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:
— che si tratti del nome di una località accatastata;
— che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.
d) Se il nome della denominazione di origine controllata è completato dall'indicazione del vitigno principale, questo è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Etichettatura 2
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
e) L'etichettatura dei vini bianchi che beneficiano della denominazione di origine controllata «Mâcon» seguita da un nome geografico complementare o della denominazione di origine controllata «Mâcon» seguita dalla menzione «Villages» può precisare l'unità geografica più ampia «Vin de Bourgogne».
f) Il nome della denominazione di origine controllata può essere seguito dalle denominazioni geografiche complementari di seguito indicate, per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per tali denominazioni geografiche complementari:
— «Azé»; «Bray»; «Burgy»; «Bussières»; «Chaintré»; «Chardonnay»; «Charnay-lès-Mâcon»; «Cruzille»; «Davayé»; «Fuissé»; «Igé»; «Lugny»; «Loché»; «Mancey»; «Milly-Lamartine»; «Montbellet»; «Péronne»; «Pierreclos»; «Prissé»; «La Roche-Vineuse»; «Serrières»; «Solutré-Pouilly»; «Saint-Gengoux-le-National»; «Uchizy»; «Vergisson»; «Verzé»; «Vinzelles».
g) Il nome della denominazione di origine controllata può essere seguito dalla menzione «Villages» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per tale menzione.
h) Il nome della denominazione di origine controllata, seguito o meno dalla menzione «Villages» può essere integrato dalla menzione «primeur» o «nouveau» per i vini che soddisfano le condizioni di produzione previste per tale menzione.
Zona di prossimità immediata 1
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:
— dipartimento Côte-d'Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belansur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-les-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ébaty, Échevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Étang-Vergy, Étrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource;
Zona di prossimità immediata 2
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
— Dipartimento Côte-d'Or (seguito): Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombesur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot.
— Dipartimento Rhône: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Émeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Étienne-des-Oullières, Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas.
Zona di prossimità 3
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
— Dipartimento Rhône (seguito): Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon.
— Dipartimento Saône-et-Loire: Aluze, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-sur-Fley, Bouzeron, Buxy, Cersot, Chagny, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champforgeuil, Change, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle- de-Guinchay, La Charmée, Charrecey, Chassey-le-Camp, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Cluny, Cormatin, Couches, Créot, Culles-les-Roches, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Épertully, Farges-lès-Chalon, Flagy, Fley, Fontaines, Fragnes-La Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio del comune di La Loyère), Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Jambles, Jully-lès-Buxy, Lalheue, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Montagny-lès-Buxy, Moroges, Paris-l'Hôpital, Pruzilly, Remigny, Romanèche-Thorins, Rosey, Rully, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin.
Zona di prossimità immediata 4
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
— Dipartimento Saône-et-Loire (seguito): Saisy, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Sercy, Taizé, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré.
— Dipartimento Yonne: Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Épineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Évêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers-sur-Tholon et Volgré), Mouffy, Moulinsen-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8e1a8f52-4992-4c2d-a253-57916e8dda3c