D.m. 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati e ai controlli – Chiarimenti ai fini della rivendicazione delle produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009.
Si fa riferimento alle istanze pervenute da alcune organizzazioni di categoria, concernenti la semplificazione di taluni aspetti applicativi del D.m. 28 dicembre 2006 richiamato in oggetto, e seguito alla valutazione delle medesime richieste nella specifica riunione tenutasi presso questo Ministero con codeste Organizzazioni ed Enti.
Al riguardo, nelle more della riorganizzazione tecnico-normativa del sistema dichiarativo di cui trattasi, in conformità alle disposizioni nazionali che saranno adottate in applicazione della nuova OCM vino, al fine di semplificare l’attività dei produttori e degli Enti preposti alla gestione degli Albi/elenchi dei vigneti e alla certificazione delle produzioni DO e IGT, in vista della prossima presentazione della denuncia delle uve in questione, in ordine ai principali aspetti oggetto della predetta valutazione disciplinati dal D.m. 28 dicembre 2006, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti.
1. Articolo 3, comma 3. Presentazione delle denunce sotto formadi elenco riepilogativo da parte degli organismi associativi.
Si ritiene che la denuncia sotto forma di elenco riepilogativo, prevista in tale disposto per le uve IGT, possa essere utilmente presentata dagli organismi associativi delegati anche per le uve DO (destinate alla produzione dei vini DOCG e DOC), alle medesime condizioni ivi previste per le citate produzioni IGT.
Tuttavia, pur in presenza di tale possibilità semplificativa, deve essere fatta salva la disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto, in base alla quale per le produzioni DO le ricevute delle uve devono essere rilasciate da parte dei relativi organismi autorizzati al controllo di filiera previsto per le produzioni in questione.
2. Articolo 6, comma 2 e 3. Comunicazione in caso di riclassificazionedi prodotti DO/IGT e di assemblaggio di partite DO.
Si ritiene che, in presenza degli organismi autorizzati dal Ministero al controllo di filiera sulla produzione dei vini DO, ai sensi del D.m. 29 marzo 2007, le comunicazioni di cui trattasi siano presentate, da parte dei produttori interessati, direttamente al predetto Organismo autorizzato. Sarà poi cura dei citati Organismi, che peraltro svolgono la loro attività sotto la diretta vigilanza dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e delle compatenti Regioni, mettere a disposizione degli Enti preposti alla gestione ed ai controlli le comunicazioni in questione o i relativi dati, anche in forma riepilogativa.
3. Dati relativi alle superfici vitate oggetto delle denuncia delle uve DO e IGT.
Per tale aspetto si ribadisce quanto comunicato da questo Ministero con la lettera circolare n. 24346 del 17 luglio 2007. In particolare, essendo tuttora in vigore l’Accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2002, si comunica che dette superfici devono essere definite e calcolate con i criteri di cui all’allegato 1 - istruzioni per la predisposizione e la compilazione del Quadro B - del citato Accordo Stato - Regioni.