Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 17-03-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 17-03-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Macvin du Jura].

(Comunicazione 17/03/2026, pubblicata in G.U.U.E. 17 marzo 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[ Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Macvin du Jura»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0192-AM01 — 19.12.2025

1.    Nome del prodotto

«Macvin du Jura»

2.    Tipo di indicazione geografica

☑ Italiano:

☐ IGP

☐ IG

3.    Settore

☐ Prodotti farmaceutici

☑ Vini

☐ bevande alcoliche

4.    Paese a cui appartiene la zona geografica

Francia

5.    Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l'Agricoltura et de la souveraineté alimentare, Direction générale de la Performance economica e ambientale delle imprese, Bureau du vin et des autres boissons

6.    Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143 .

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all' articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 .

La domanda di modifica della DOP «Macvin du Jura» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell'Unione», in quanto essa:

UN) non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica;

B) non di annullare il legame con l'ambiente rischiando geografico;

C) non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.    Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Si

Zona geografica di vendemmia, produzione del mosto, elaborazione e affinamento dei vini liquorosi

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare, i termini «sono effettuati» sono sostituiti dai termini «hanno luogo» e dopo «Giura» sono aggiunte le parole «sulla base del codice geografico ufficiale del 2024».

Quest'ultima modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2024 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

L'elenco ei nomi dei comuni che compongono la zona geografica sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

È inoltre aggiunta una frase per informare che sul sito dell'INAO sono disponibili documenti cartografici relativi alla zona geografica.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Correzione di un errore riguardo alla deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare, sin dalla prima versione, nell'ambito della zona geografica, la zona di produzione del mosto, elaborazione e affinamento dei vini liquorosi è distinta dalla zona di vendemmia definita al paragrafo 1, lettera a), in cui possono essere altresì effettuate le operazioni di cui sopra.

Nella prima versione del documento unico, risalente al 2011, tale zona è stata erroneamente inclusa nelle «Condizioni supplementari - Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata».

L'errore è stato corretto nel presente documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Zona geografica di produzione del mosto, elaborazione e affinamento dei vini liquorosi

Descrizione

Nel capitolo I, sezione IV, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare dopo «seguenti» sono aggiunte le parole «sulla base del codice geografico ufficiale del 2024».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona con riferimento alla versione vigente nel 2024 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.

L'aggiunta di tale riferimento consente di tutelare giuridicamente la definizione della zona.

L'elenco ei nomi dei comuni che compongono la zona sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Tipo di vitigno

Descrizione

Al capitolo I, sezione V, paragrafo 1, del disciplinare, le varietà interessanti ai fini di adattamento Aligoté B, Béclan N, Chenin B, Enfariné N, Franc noir de Haute-Saône N, Gamay N, Gringet B, Marsanne B, Roussane B e Sacy B sono state aggiunte ai tipi di vitigno dei seguenti vini:

— vini liquorosi rossi e rosati: Franc noir de Haute Saône N, Gamay N, Béclan N et Enfariné N;

— vini liquorosi bianchi: Aligoté B, Chenin B, Marsanne B, Sacy B, Roussanne B, Gringet B, Enfariné N.

Il comitato nazionale competente dell' Institut national de l'origine et de la qualité ha deciso di autorizzare, per le denominazioni che presenteranno un fascicolo di domanda, la possibilità di introdurre varietà interessanti ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici o alle aspettative dei consumatori riguardo all'uso di prodotti fitosanitari.

Tali vitigni, in parte originari della regione del Giura, possono rappresentare una risorsa nel quadro del riscaldamento climatico. Alcuni sono tardivi e consentono di adattarsi al rischio di gelato, altri consentono di apportare acidità per produrre vini più equilibrati. Sono resistenti alle malattie almeno quanto i vitigni già autorizzati per la denominazione. L'introduzione di queste varietà mira anche ad accentuare le specificità dei vini della denominazione.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Norme di proporzione in azienda

Descrizione

Al capitolo I, sezione V, del disciplinare è aggiunto il punto 2 in cui si specifica che la percentuale di varietà interessante a fini di adattamento si limita al 5 % dei vitigni presenti nell'azienda agricola ed è valutata su tutte le parcelle che producono il vino della denominazione d'origine.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Norme di potatura

Descrizione

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera b), del disciplinare, il secondo comma è modificato per includere le varietà interessanti a fini di adattamento, in quanto la lettera b) valutare norme di potatura diverse in base alle varietà.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Si Condizioni culturali generali della vite

Descrizione

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 1, lettera f), del disciplinare, al fine di limitare l'impatto ambientale della coltivazione della vite, si specifica che la concimazione azotata minerale di sintesi è limitata a 40 unità per ettaro all'anno.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Altre pratiche colturali

Descrizione

Al capitolo I, sezione VI, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare, al fine di salvaguardare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico, si specifica che, per le parcelle con pendenza superiore al 15 %, il controllo della vegetazione, sia essa da semina o spontanea, è assicurato con mezzi meccanici o fisici su almeno un interfilare su due. Tale disposizione sostituisce la limitazione della lunghezza dei filari per le parcelle con pendenza superiore al 15 %.

Al capitolo I, paragrafo 2, lettera a), è soppressa la norma che impone il rispetto delle misure volte a salvaguardare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico esclusivamente per le parcelle di nuovo impianto.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Resa

Descrizione

Al capitolo I, sezione VIII, paragrafo 2, lettera a), del disciplinare la resa limite per i vini liquorosi bianchi è aumentata da 72 a 78 hl/ha. Tale modifica consentirà ai viticoltori di sfruttare le annate produttive, in un contesto di calo del volume medio di produzione.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Elaborazione

Descrizione

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare, i termini «denominazione di origine 'Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté'» sono sostituiti dai termini «denominazione di origine controllata “Marc du Jura” ».

La modifica corrisponde a un aggiornamento a seguito del riconoscimento della DOC «Marc du Jura» in sostituzione della DO «Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté».

☐ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Assemblaggio dei vitigni

Descrizione

Al capitolo I, sezione IX, paragrafo 1, è aggiunta la lettera b), in cui si specifica che le varietà interessanti a fini di adattamento non possono costituire, insieme o separatamente, più del 10 % dell'assemblaggio finale dei vini.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Immissione in commercio

Descrizione

Al capitolo 1, sezione IX, paragrafo 5, la data di immissione in commercio è anticipata dal 20 al 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Questa domanda ha lo scopo di tenere conto delle conseguenze dei cambiamenti climatici e in particolare della vendemmia sempre più precoce.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Si 

Legame con la zona geografica

Descrizione

Al capitolo I, sezione X, paragrafo 1, lettera a), dopo le due occorrenze del termine «geografica» sono aggiunti i termini «di produzione delle uve».

La modifica ha lo scopo di fare correttamente riferimento alla zona geografica definita al capitolo I, sezione IV, paragrafo 1, lettera a), del disciplinare.

Al capitolo I, sezione X, paragrafo 1, lettera b), sono stati aggiornati i dati economici relativi alla DOC.

La modifica interessa il documento unico.

Si

Obblighi di dichiarazione

Descrizione

Al capitolo II, sezione I, paragrafo 1, del disciplinare, la data limite per la dichiarazione di richiesta viene modificata per uniformarla alla data limite per la dichiarazione di raccolta.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Si

Punti principali da controllare e metodi di valutazione

Descrizione

Al capitolo III, sezione I, del disciplinare, la tabella dei punti principali da controllare è stata modificata per tenere conto delle nuove norme redazionali.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Si

Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Descrizione

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare di produzione è stato aggiornato l'indirizzo della struttura di controllo di cui al primo paragrafo.

Il secondo paragrafo nel quale viene menzionato l'organismo di controllo è stato soppresso per ottemperare alle nuove norme redazionali riguardanti questa parte del disciplinare.

Il terzo paragrafo è stato modificato e il quarto paragrafo è stato soppresso per rispondere alle nuove norme redazionali.

☐ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Macvin du Jura»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0192-AM01 — 19.12.2025

1.    Nome

«Macvin du Jura»

2.    Tipo di indicazione geografica

☑ Italiano:

☐ IGP

☐ IG

3.    Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.    Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.    Categorie di prodotti vitivinicoli elencati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

    3. Vino liquoroso

6.    Descrizione del vino o dei vini

Contenitore vitivinicolo

Vino liquoroso bianco

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Il «Macvin du Jura» presenta naturalmente un colore ambrato.

Odore

Al naso si percepiscono aromi discreti di vinaccia, mentre sono spesso dominanti gli aromi di buccia di arancia e mela cotogna, frutta candita, prugne e uva passa.

Sapore

In bocca si percepisce una forte untuosità e presenza, una buona persistenza e un buon equilibrio tra zucchero e alcol. L'untuosità predomina.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

analisi caratteristiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Ogni partita di vino liquoroso pronto per essere immesso in commercio presenta un titolo alcolometrico volumico non inferiore al 16 % e non superiore al 22 %.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Contenitore vitivinicolo

Vino liquoroso rosso e rosato

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Il «Macvin du Jura» presenta naturalmente un colore ambrato, cui possono mescolarsi sfumature rosate o rosse a seconda dei vitigni da cui è ottenuto.

Odore

Al naso si percepiscono aromi discreti di vinaccia; spesso sono dominanti gli aromi di buccia di arancia e mela cotogna, frutta candita, prugne e uva passa.

Sapore

In bocca si percepisce una forte untuosità e presenza, una buona persistenza e un buon equilibrio tra zucchero e alcol. L'untuosità predomina.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

analisi caratteristiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

-

Acidità totale minima

-

Unità di acidità totale minima

-

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

-

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Ogni partita di vino liquoroso pronto per essere immesso in commercio presenta un titolo alcolometrico volumico non inferiore al 16 % e non superiore al 22 %.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.    Pratiche di vinificazione

7.1.    Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Pratica enologica specifica

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

— I mosti sono mutizzati durante il periodo della vendemmia, man mano che vengono raccolti.

— La maggior parte non sono sottoposto a filtrazione.

— È vietato l'uso di mosti conservati.

— I mosti possono avere subito un inizio di fermentazione e devono presentare un tenore di zuccheri pari o superiore a 153 g/l al momento della mutazione.

— È vietata qualsiasi operazione di arricchimento dei mosti.

— L'acquavite di vinaccia presenta un titolo alcolometrico volumico minimo del 52 %, proviene da distillazioni precedenti la campagna anteriore a quella di elaborazione del vino liquoroso ed è stata conservata in botti di rovere per almeno 14 mesi.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabilità a livello dell'Unione.

Pratica di vinificazione

Praticamente coltivabile

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

— La densità minima d'impianto delle viti è di 5 000 ceppi per ettaro, escluse le viti impiantate su terrazzamenti.

— Per le viti non impiantate su terrazzamenti e per i terrazzamenti con almeno due filari di viti, ciascun ceppo ha a disposizione una superficie massima di 2 m 2 . Tale superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare. La distanza interfilare massima è di 2 m.

— Sono autorizzati unicamente la potatura a Guyot semplice o doppio e la potatura corta (cordone di Royat).

— Per i vitigni Chardonnay B, Poulsard N, Savagnin B, Trousseau N, Aligoté B, Chenin B, Enfariné N, Gringet B, Marsanne B, Roussane B, Sacy B, Béclan N, Franc noir de Haute-Saône N e Gamay N, il numero di gemme franche è inferiore o uguale a 20 per ceppo ea 120 000 per ettaro. In caso di potatura a Guyot semplice o doppio, il numero di gemme franche è pari al massimo a 10 sul capo a frutto, con un massimo di 2 speroni di rinnovo con 2 gemme franche.

— Per il vitigno Pinot nero N, il numero di gemme franche è inferiore o uguale a 80 000 per ettaro. In caso di potatura a Guyot semplice o doppio, il numero di gemme franche è pari al massimo a 8 sul capo a frutto, con un massimo di 2 speroni di rinnovo con 2 gemme franche.

7.2.    Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vino liquoroso bianco

Resa massima

Resa massima

78

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vino liquoroso rosso e rosato

Resa massima

Resa massima

66

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.    Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino oi vini sono ottenuti

—  Aligoté B

— Béclan N - Petit Béclan

— Chardonnay B

— Chenin B

— Enfariné noir

— Franc noir de Haute-Saône N

— Gamay N

— Gringet B

— Marsanne B

— Pinot nero N

— Poulsard N - Ploussard

— Roussanne B

— Sacy B

— Savagnin blanc B

— Trousseau N

9.    Definizione concisa della zona geografica delimitata

La vendemmia, la produzione del mosto, l'elaborazione e l'affinamento dei vini liquorosi luogo hanno nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento Jura, sulla base del codice geografico ufficiale del 2024:

Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort-Orbagna, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Buvilly, Césancey, La Chailleuse (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Saint-Laurent-La-Roche), Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L'Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Maccornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nevy-sur-Seille, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Sainte-Agnès, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Lamain, Saint-Lothain, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Trenal), Les Trois-Châteaux, Vadans, Val-Sonnette (esclusivamente per la parte corrispondente ai territorio degli ex comuni di Grusse, Vercia e Vincelles), Vaux-sur-Poligny, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Voiteur.

La produzione del mosto, l'elaborazione e l'affinamento dei vini liquorosi hanno luogo anche nel territorio dei seguenti comuni, sulla base del codice geografico ufficiale del 2024:

— dipartimento Doubs: Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous-Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montrond-le-Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Quingey, Rennes-sur-Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson, Le Val;

— dipartimento Giura: Abergement-lès-Thésy, Aresches, Augerans, Augisey, Bans, Barretaine, Belmont, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blye, Bois-de-Gand, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Briod, Cernans, Chamblay, Chamole, Champrougier, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Sec, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Cosges, Courbette, Courlans, Courlaoux, Desnes, Les Deux-Fays, Dournon, Ecleux, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Geraise, Germigney, Geruge, Graye-et-Charnay, Hauteroche, Ivory, Ivrey, Larnaud, Lemuy, Loisia, Lombard, La Loye, La Marre, Molain, Montbarrey, Montmarlon, Mont-sous-Vaudrey, Nance, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Picarreau, Plasne, Poids-de-Fiole, Pont-d'Héry, Pont-du-Navoy, Publy, Recanoz, Relans, Les Repôts, Rosay, Rye, Saint-Maur, Saint-Thiébaud, Saizenay, Santans, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Trenal (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Mallerey), Val-d'Epy (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Nantey, Val-d'Epy e Senaud), Val-Sonnette (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Bonnaud), Vaudrey, Verges, Véria, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d'Aval, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincent-Froideville.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell'INAO.

10.    Legami con la zona geografica

La zona geografica di produzione delle uve fa parte della regione naturale del Revermont, delimitata

— a est dal primo altopiano calcareo del Giura, con un'altitudine media di 550 m,

— a ovest dalla pianura, al margine orientale della piana di Bresse.

Essa forma quindi un rilievo lungo 80 chilometri e largo chilometro, con qualche orientamento generale verso ovest, che attraversa da nord a sud il dipartimento del Giura.

Ai piedi del costone principale, solcato da numerose valli che drenano l'altopiano, sono presenti numerose piccole colline.

Le parcelle delimitate per la vendemmia coprono principalmente i versanti esposti a sud ea ovest del costone e delle colline pedemontane. Esse presentano forti pendenze fino al 45 % e terreni generalmente argilloso-calcarei, ricoperti di ghiaioni di spessore variabile. Si tratta di terreni piuttosto pesanti in cui i ghiaioni di copertura favoriscono il drenaggio.

La zona geografica di produzione delle uve beneficia di un clima oceanico fresco e con frequenti piogge, caratterizzato da influssi continentali: elevata escursione termica durante l'anno, attorno a una media di 10,5 °C, ed estate calda e umida. Le precipitazioni annuali superano i 1 000 mm e sono ben distribuite nel corso dell'anno. L'autunno è tuttavia relativamente secco e ventoso.

La zona vitivinicola del Giura esisteva già in epoca celtica. Le testimonianze sulla sua esistenza abbondano a partire dall'anno 1000. Alla fine del XIX secolo tutto il dipartimento vanta 20 000 ettari di vigneti. Devastati dalla fillossera alla fine del XIX secolo e successivamente colpiti dalle guerre e dalle crisi economiche del XX secolo, i vigneti del Giura sono stati recuperati grazie alla volontà e alle scelte dei suoi produttori.

Di generazione in generazione, i produttori hanno selezionato tre vitigni tipici del Giura: il Savagnin B, il Poulsard N e il Trousseau N. Hanno inoltre introdotto due varietà provenienti dai vicini vigneti della Borgogna, lo Chardonnay B e il Pinot nero N.

La produzione del «Macvin» è una tradizione antica nei vigneti del Giura. Il «Macvin» era già noto nel IX secolo come «maquevin» o «marc-vin» e nel tempo la sua produzione è rimasta principalmente regionale, con un consumo a livello locale nei giorni di festa.

Il «Macvin du Jura» è un vino liquoroso ottenuto dall'assemblaggio di mosto fresco d'uva (circa 2/3) e acquavite di vinaccia affinata in botti di legno per almeno 14 mesi (circa 1/3). La distillazione delle vinacce da parte di ciascun vinificatore è una tradizione nel Giura. È ancora diffusa presso la stragrande maggioranza dei produttori. Essa viene effettuata utilizzando alambicchi tipici del Giura, costituiti da un cilindro chiuso riempito con anelli «Raschig». Questo modello non consente alcuna regolazione della rettificazione. In questo modo concentra le qualità delle vinacce. Le acquaviti ottenute sono tradizionalmente affinate a lungo (almeno 14 mesi) in botti di legno.

I produttori del Giura si sono battuti per molto tempo per ottenere il riconoscimento delle specificità di questa produzione storica. La denominazione di origine controllata è stata riconosciuta nel 1991.

Nel 2020 160 produttori hanno prodotto circa 6 000 ettolitri di vino liquoroso, con oltre l'80 % della produzione di vino liquoroso bianco.

Le specificità del vino liquoroso a denominazione di origine controllata «Macvin du Jura» derivano sia dalle caratteristiche dei mosti che da quelle delle vinacce. Tali caratteristiche specifiche, in particolare per i mosti, sono legati all'impianto dei cinque vitigni specifici nei terreni marnosi, argilloso-calcarei, molto pesanti, ricoperti di pietrisco calcareo, situa sui pendii talvolta ripidi dei vigneti del Giura. La vite trova temperatura sempre fresca in profondità mentre, in superficie, gli strati di ghiaione ciottoloso garantiscono un buon riscaldamento del suolo e un drenaggio corretto.

L'orientamento, unito alla pendenza, favorisce un soleggiamento ottimale, soprattutto in autunno prima della vendemmia. Le parcelle viticole sono protette, grazie a scogliere e boschi, dai venti freddi provenienti da nord o est. La pendenza e l'orientamento garantiscono una migliore ricezione dei raggi solari su terreni pietrosi e argillosi più caldi degli altri.

Il particolare alambicco utilizzato nel Giura è piuttosto impegnativo. Ha reso particolarmente gli abitanti del Giura attenti alla conservazione delle vinacce per evitare qualsiasi alterazione. L'attenzione riservata alla conservazione delle vinacce e alla loro successiva distillazione da parte di ciascun produttore, associato al lungo affinamento in botti di legno dell'acquavite, favoriscono l'espressione della specificità di questo vino liquoroso.

Il gran numero di produttori che distillano le proprie vinacce è anch'esso una particolarità dei vigneti del Giura.

La mutizzazione con acquavite affinata in botti di legno conferisce al vino liquoroso un carattere speciale, in quanto gli aromi delle uve fresche del mosto si uniscono a quelli dell'acquavite addolcita. L'affinamento del vino liquoroso in botti di legno completa questo connubio.

MARGHERITA III delle FIANDRE, moglie del duca di Borgogna FILIPPO IL TEMERARIO, apprezzava questo vino liquoroso che chiamava «Il Galante» alla fine del IX secolo. Ne elogiava il «gusto vellutato».

Unico vino liquoroso prodotto con acquavite di vinaccia, riconosciuto in Francia come denominazione di origine controllata, dal 1991 la sua produzione è quadruplicata, ma la domanda resta superiore all'offerta.

11.    Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Deroga per la produzione del mosto, l'elaborazione e l'affinamento dei vini liquorosi

Quadro normativo

Nella fotografia nazionale

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La produzione del mosto, l'elaborazione e l'affinamento dei vini liquorosi hanno luogo anche nel territorio dei seguenti comuni, sulla base del codice geografico ufficiale del 2024:

— dipartimento Doubs: Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous-Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montrond-le-Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Quingey, Rennes-sur-Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson, Le Val;

— dipartimento Giura: Abergement-lès-Thésy, Aresches, Augerans, Augisey, Bans, Barretaine, Belmont, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blye, Bois-de-Gand, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Briod, Cernans, Chamblay, Chamole, Champrougier, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Sec, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Cosges, Courbette, Courlans, Courlaoux, Desnes, Les Deux-Fays, Dournon, Ecleux, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Geraise, Germigney, Geruge, Graye-et-Charnay, Hauteroche, Ivory, Ivrey, Larnaud, Lemuy, Loisia, Lombard, La Loye, La Marre, Molain, Montbarrey, Montmarlon, Mont-sous-Vaudrey, Nance, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Picarreau, Plasne, Poids-de-Fiole, Pont-d'Héry, Pont-du-Navoy, Publy, Recanoz, Relans, Les Repôts, Rosay, Rye, Saint-Maur, Saint-Thiébaud, Saizenay, Santans, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Trenal (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Mallerey), Val-d'Epy (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Nantey, Val-d'Epy e Senaud), Val-Sonnette (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Bonnaud), Vaudrey, Verges, Véria, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d'Aval, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincent-Froideville.

Titolo del requisito / della deroga

Immaginetura

Quadro normativo

Nella fotografia nazionale

Tipo di ulteriore requisito/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Nella presentazione, il nome della denominazione di origine controllata «Macvin du Jura» può occupare una o più righe, ma senza diciture intermedie.

«Macvin» e «Jura» sono scritti in caratteri identici, ben visibili, delle stesse dimensioni, sia in altezza che in larghezza, e dello stesso colore.

Le menzioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del riferimento disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-3fdd2783-bf35-4696-b8c4-358c810709ee