Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Fleurie].
(Comunicazione 16/03/2026, pubblicata in G.U.U.E. 16 marzo 2026, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Fleurie»
PDO-FR-A0930-AM03
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Zona geografica
Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito da «2022».
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.
Il documento unico è modificato al punto 6.
2. Zona di prossimità immediata
Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, il riferimento all'anno «2019» è sostituito da «2022».
Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2022 del codice geografico ufficiale pubblicato dall'INSEE.
L'aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.
L'elenco e i nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono stati aggiornati, senza modificare il perimetro della zona, per tener conto delle modifiche amministrative intervenute.
La voce «Condizioni supplementari» del documento unico è modificata.
3. Densità di impianto
Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare, alla voce «Disposizioni particolari», sono aggiunte disposizioni specifiche per i vigneti terrazzati.
I viticoltori, infatti, desiderano poter creare dei terrazzamenti che facilitino l'uso di mezzi meccanici su parcelle situate su pendii molto scoscesi. Poiché le norme generali riguardanti la densità non si adattano a questo modo di coltivazione della vite, sono aggiunte al disciplinare disposizioni specifiche approvate dal comitato nazionale competente dell'INAO.
Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche enologiche specifiche».
4. Norme riguardanti l'altezza del fogliame
Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera c), del disciplinare è aggiunta una norma specifica riguardante l'altezza del fogliame per i vigneti terrazzati, in cui la distanza interfilare non è definita.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
5. Divieto di immissione di terra esogena
Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:
—
è aggiunta una nuova lettera a) che vieta l'immissione di terra esogena nelle parcelle della DOP,
precisando che per terra esogena s'intende quella non proveniente dalla superficie parcellare delimitata della denominazione di origine controllata «Fleurie»:
—
l'attuale lettera a) diventa quindi lettera b).
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
6. Trattamento con acqua calda
Il capitolo I, sezione VI, punto 2, del disciplinare è modificato come segue:
—
l'attuale lettera b) diventa lettera c).
—
la lettera c) è modificata come segue: «Il trattamento con acqua calda delle piantine standard e delle piantine provenienti dai vivai privati è obbligatorio».
Con questa disposizione, corrispondente alla nuova norma introdotta dal comitato nazionale competente dell'INAO per contrastare lo sviluppo della flavescenza dorata, si intende limitare le possibilità di trattamento al solo trattamento con acqua calda al fine di vietare trattamenti alternativi che non offrano le stesse garanzie di efficacia.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
7. Resa e resa limite
Il capitolo I, sezione VIII, punto 1, del disciplinare è modificato come segue:
—
le attuali disposizioni sono raggruppate nella lettera a);
—
è aggiunta una lettera b) che definisce la norma di calcolo della resa autorizzata per i vigneti terrazzati. La resa massima di queste parcelle terrazzate corrisponde esattamente a quella definita alla lettera a).
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
8. Misure transitorie
Il capitolo I, sezione XI, del disciplinare è così modificato:
—
il punto 1 è soppresso in quanto la misura transitoria relativa alla superficie parcellare delimitata è ormai obsoleta;
—
al punto 1 (in precedenza punto 2), la lettera a) recante la misura transitoria relativa alla densità minima di impianto è modificata.
L'autorizzazione all'estirpazione parziale delle viti esistenti alla data del 28 novembre 2004 è infatti prorogata dal 2015 al 2031. Per le viti che saranno oggetto di nuova estirpazione si applica un coefficiente di riduzione specifico. L'obiettivo è accelerare la ristrutturazione dei vigneti in un contesto economico difficile che non consente reimpianti su larga scala e facilitare la meccanizzazione della viticoltura, riducendo così l'uso del glifosato;
—
il punto 3 diventa punto 2.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
9. Obblighi di dichiarazione
Il capitolo II, sezione I, del disciplinare è modificato come segue:
—
ai punti 2, 3, 5 e 6 sono modificate le disposizioni relative alle scadenze degli obblighi di dichiarazione al fine di facilitare l'esecuzione dei controlli;
—
al punto 2 si specifica che il ritiro dei prodotti può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato alla dichiarazione in questione dall'organismo di controllo riconosciuto;
—
al punto 4 si indica che il sistema di dichiarazione riepilogativa trimestrale delle dichiarazioni previste ai punti 3 e 6 è ormai disponibile indipendentemente dai volumi o dal numero di transazioni effettuate dagli operatori; si precisa inoltre che tali dichiarazioni riepilogative devono essere trasmesse all'organismo di controllo non oltre i 10 giorni successivi alla fine del trimestre;
—
al punto 5 si specifica che il ritiro dei lotti destinati a una spedizione fuori dal territorio nazionale di un vino non confezionato può avvenire solo previa conoscenza del seguito dato dall'organismo di controllo autorizzato alla dichiarazione relativa alla spedizione all'estero;
—
al punto 6 sono introdotte precisazioni riguardanti le modalità inerenti alla dichiarazione di riclassificazione;
—
al punto 9 sono apportate modifiche volte a specificare le operazioni autorizzate in relazione ai lavori da effettuarsi sulle parcelle.
Il documento unico non è interessato da tali modifiche.
10. Riferimenti relativi alla struttura di controllo
Al capitolo III, sezione II, del disciplinare, l'organismo di controllo citato è sostituito.
Il primo paragrafo è modificato e il secondo è soppresso per conformarsi alle nuove norme redazionali.
Il documento unico non è interessato da tale modifica.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome
Fleurie
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1.
Vino
3.1. Codice della nomenclatura combinata
—
22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione del vino o dei vini
Descrizione testuale concisa
Si tratta di vini secchi fermi rossi. I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %. In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %. In fase di confezionamento i vini presentano un tenore massimo di acido malico pari a 0,4 g/l. I vini finiti, pronti per essere immessi in consumo, rispondono alle seguenti norme analitiche: tenore massimo di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio): 3 grammi per litro. Gli altri criteri analitici sono conformi ai valori stabiliti dalla normativa europea.
I vini hanno un colore di un rosso violaceo vivace che, con il passare del tempo, tende verso tonalità rosso granato. Al naso presentano spesso note floreali e di frutti rossi che si evolvono con l'invecchiamento verso aromi speziati. Al palato l'attacco è schietto, non aggressivo e con una acidità poco accentuata. Per via della sua leggerezza e della sua finezza, questo vino è spesso presentato come il più «femminile» dei «Crus du Beaujolais».
Caratteristiche analitiche generali
—
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): —
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
—
Acidità totale minima: —
—
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): 14,17
—
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): —
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1. Pratica enologica specifica
—
È vietato l'uso di scaglie di legno.
—
In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.
—
Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.
—
I vini sono sottoposti ad affinamento almeno fino al 15 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e nel Code rural et de la pêche maritime.
2. Pratica colturale
- Densità di impianto
La densità minima d'impianto delle vigne è di 6 000 ceppi per ettaro.
Questi vigneti presentano una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,10 metri, mentre la distanza tra i ceppi del medesimo filare è pari o superiore a 0,80 metri.
A condizione che venga rispettata la densità minima di 6 000 ceppi per ettaro, e ai fini della meccanizzazione, i vigneti possono presentare interfilari con una distanza pari o inferiore a 3 metri.
Queste disposizioni non si applicano alle parcelle terrazzate. Per parcelle terrazzate si intendono parcelle disposte in modo particolare a causa della pendenza del terreno preesistente e così sistemate prima dell'impianto della vigna. La struttura a gradoni comporta una discontinuità nella consueta distanza d'impianto e l'impossibilità di ricorrere a mezzi meccanici tra due livelli successivi.
Per i vigneti coltivati a terrazza, la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri.
3. Pratica colturale
- Norme di potatura
—
La potatura è completata entro il 15 maggio.
—
I vini provengono da vigneti sottoposti a potatura corta (alberello, ventaglio o cordone di Royat semplice, doppio o «charmet») con un massimo di 10 gemme franche per ceppo.
—
Ciascun ceppo ha da tre a cinque speroni, ognuno dei quali reca al massimo due gemme franche; nella prospettiva di un rinnovo, ciascun ceppo può avere anche uno sperone recante al massimo due gemme franche, potato su un succhione derivante da un ramo vecchio.
—
In caso di potatura di formazione o di una modifica della modalità di potatura, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.
È vietata l'irrigazione.
—
Disposizioni relative alla raccolta meccanica
—
L'altezza del raccolto nei contenitori che consentono il trasporto dalla parcella alla cantina non supera 0,50 metri.
—
I contenitori sono fabbricati con materiali inerti e per uso alimentare.
—
Le macchine e le attrezzature per la raccolta e il trasporto del raccolto sono dotate di un sistema di scarico dell'acqua o di protezione adeguato.
5.2. Rese massime
61 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini hanno luogo nel territorio del seguente comune del dipartimento del Rodano, secondo il codice ufficiale geografico del 2022: Fleurie.
7. Varietà di uve da vino
Gamay N
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica si trova al centro dei vigneti di «Beaujolais» sul confine orientale dei «Monts du Beaujolais».
Essa si estende unicamente nel comune di Fleurie nel dipartimento del Rodano, a nord di Lione.
In un paesaggio ondulato, le colline, spesso scoscese, sono quasi uniformemente coperte da viti. La foresta, sullo sfondo, occupa le montagne più alte.
Le parcelle delimitate per la vendemmia delle uve poggiano su un substrato di granito rosa, porfiroide, povero di mica, denominato «granito di Fleurie».
Si distinguono due complessi geomorfologicamente diversi:
—
a monte del borgo, tra i 300 e i 450 metri di altezza, i versanti scoscesi, su cui affiora spesso la roccia madre, sono caratterizzati da suoli molto sabbiosi e poveri;
—
a valle del borgo, la pendenza si attenua gradualmente fino a 230 metri in direzione della Saona e la roccia è coperta dai colluvi prodotti dai pendii; i suoli si ispessiscono e sono ricchi di argille e di sabbia fine e limo.
Il «bief de Roclaine» e il torrente della Presle, che scendono lungo la montagna per immettersi nella Saona, tagliano tale complesso e diversificano le esposizioni.
Il clima è di tipo oceanico attenuato, con una temperatura media annua prossima agli 11 °C e una pluviometria moderata ben distribuita nell'arco dell'anno (750 mm in media). La zona geografica subisce influssi continentali (temporali d'estate, nebbie ghiacciate in inverno) e meridionali (calura estiva, precipitazioni massime in autunno e primavera). Protetta dai venti che soffiano da ovest grazie ai «Monts du Beaujolais», essa è addossata anche a una piccola catena di monti secondaria i cui versanti hanno un orientamento che tende generalmente verso sud-est. Sin dall'alba, i primi raggi del sole riscaldano e illuminano il versante. Le condizioni dei vigneti, situati a una quota media, consentono agli stessi di evitare gran parte delle gelate primaverili e delle nebbie mattutine della pianura della Saona, di approfittare al massimo del soleggiamento e di drenare rapidamente eventuali acque piovane in eccesso.
8.2. Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Fleurie è un antico villaggio. Il sito, che comprende una riserva d'acqua, si è dimostrato ben presto favorevole alla presenza dell'uomo, che si è insediato soprattutto nelle frazioni del settore occidentale.
La presenza della vite sul sito di «Fleurie» è confermata già nel 987 da un atto redatto per l'abbazia di Arpayé, situata a valle del villaggio e che dipendeva direttamente dipendente da quella di Cluny, in cui si negozia un «curtil» (appezzamento di terra) con «vigneti».
A partire dalla fine del XV secolo, la viticoltura è sviluppata dalla borghesia di Lione, arricchitasi grazie alla seta e alle banche.
Nel XVIII secolo, i vini di «Fleurie», molto apprezzati, sono trasportati a Parigi dai commercianti di vini della Borgogna e poi, progressivamente, commercializzati verso il nord della Francia e l'Inghilterra. All'inizio del XX secolo, il vino è venduto in tutta la Francia e sui mercati esteri di Svizzera, Belgio e Germania.
Nel 1927, grazie all'intervento di alcune famiglie intraprendenti del luogo, la cantina cooperativa di Fleurie apre le sue porte. La storia del «cru» è caratterizzata dalla personalità di Marguerite Chabert, la cui famiglia è all'origine della creazione della cantina cooperativa di Fleurie, della quale assume per un periodo la presidenza.
La denominazione di origine controllata «Fleurie» è riconosciuta nel 1936. Essa predomina tra i «Crus du Beaujolais» e i commercianti svizzeri, in particolare, ne acquistano i vini a prezzi elevati.
Il villaggio si apre al turismo. Nel 2007 circa trenta tenute si organizzano per aprire una cantina chiamata «La maison de Fleurie».
Gli abitanti di Fleurie si identificano con «la Madone», la statua della Vergine, che veglia sul vigneto su cui si affaccia dalla cappella di Fleurie. Nel corso degli anni essa è diventata il simbolo del comune e del vigneto, che vi fa riferimento nella maggior parte delle etichette e dei loghi promozionali.
I vigneti sono dedicati esclusivamente alla produzione di vini rossi: la varietà principale è il Gamay N. Al fine di gestire la fertilità di questo vitigno, le viti sono sottoposte a potatura corta a speroni, con vigne potate ad «alberello».
Le proprietà sono per lo più di origine familiare, per cui diverse generazioni si succedono e si avvicendano nel lavoro comune. La superficie media coltivata per azienda è di circa 9 ettari. Nel 2010 la zona vitivinicola di «Fleurie» copriva una superficie di circa 1 400 ettari. Il vino è prodotto da 180 produttori, una cantina cooperativa e una dozzina di commercianti.
8.3. Interazioni causali
Il vigneto storico di «Fleurie», che vanta oltre un millennio di storia, ha plasmato nel tempo il paesaggio originario in cui occupa un posto di primo piano.
In una zona collinare con un substrato granitico, i vigneti si situano a un'altitudine compresa tra 200 e 450 metri, su versanti talvolta molto scoscesi, e godono di ottime esposizioni che favoriscono la produzione di vini con una notevole complessità aromatica.
L'apertura sulla vasta pianura della Saona garantisce una luminosità propizia all'attività clorofilliana della vite, rafforzata dalle condizioni di altitudine ottimale e di esposizione, soprattutto a sud-est, che assicurano alle uve una maturazione perfetta e regolare.
I suoli di arena granitica sono poveri e filtranti, adatti a una produzione moderata. La varietà Gamay N è sensibile agli orizzonti pedologici e particolarmente adatta ai suoli poco fertili e produce un vino leggero e dal bouquet leggermente tannico.
In queste particolari condizioni geografiche, i produttori di «Fleurie», nel corso delle generazioni, hanno sviluppato tecniche che permettono di trarre il meglio dalla varietà Gamay N.
Conformemente agli usi, essi si avvalgono della loro esperienza nella potatura corta a speroni, con vigne potate ad «alberello», nella densità di impianto elevata, nelle pratiche colturali che limitano l'erosione del suolo e nelle tecniche di vinificazione adattate, con l'obiettivo di produrre una materia prima ricca di colore, garantendo al contempo la finezza, il carattere fruttato e l'eleganza dei vini.
Ben prima che il «Beaujolais nouveau» conquistasse il mondo, i vini di «Fleurie» erano già molto apprezzati e vantavano una solida reputazione. All'inizio del XVIII secolo erano trasportati a Parigi dai commercianti di vino della Borgogna. Nel XIX secolo, diversi autori, tra cui Jullien, Guyot e Danguy, che hanno studiato e descritto i vini francesi, hanno sempre classificato i vini di «Fleurie» tra i migliori.
I consumatori di Svizzera e Inghilterra, attratti dall'assonanza del nome «Fleurie» con «fleur»/«flower» (fiore), hanno contribuito ad accrescere la sua reputazione in tutto il continente europeo. Tale notorietà si osserva ancora durante il mercato-esposizione annuale che si tiene a Fleurie il sabato e la domenica dopo la giornata di Ognissanti e che attira un gran numero di visitatori.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito secondo il codice ufficiale geografico del 2022:
—
dipartimento Côte-d'Or:
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot;
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito secondo il codice ufficiale geografico del 2022:
—
dipartimento Rhône:
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Chasselay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Denicé, Deux Grosnes (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di Avenas), Dracé, Emeringes, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Sain-Bel, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d'Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon, Vindry-sur-Turdine (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Dareizé, Les Olmes e Saint-Loup);
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito secondo il codice ufficiale geografico del 2022:
—
dipartimento Saône-et-Loire:
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-La-Loyère (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio dell'ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Fregande (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Donzy-le-National, Massy e La Vineuse), Vinzelles, Viré;
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni indicati di seguito secondo il codice ufficiale geografico del 2022:
—
dipartimento Yonne:
Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Montholon (esclusivamente per la parte corrispondente al territorio degli ex comuni di Champvallon, Villiers sur Tholon e Volgré), Mouffy, Moulins-en-Tonnerrois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Yrouerre.
Etichettatura
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
a)
L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:
—
che si tratti del nome di una località accatastata;
—
che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.
Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
b)
L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l'unità geografica più ampia «Vin de Beaujolais» o «Grand Vin du Beaujolais» o «Cru du Beaujolais».
Le dimensioni dei caratteri dell'unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ae856647-fb0e-4e7f-ab5c-5f019d04abf7