Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 06-03-2026
Numero provvedimento: 110473
Tipo gazzetta: Nessuna

Obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP - Art. 37, par. 5, regolamento (UE) 2024/1143.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE



 

Visto l’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativi all’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP.

1. Premessa

Il 13 maggio 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, che costituisce la nuova normativa “orizzontale” in materia di indicazioni geografiche.

Tale regolamento prevede, all’articolo 37, specifiche disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose designati da un’indicazione geografica.

L’articolo in questione è stato successivamente modificato dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 251/2014 e (UE) 2021/2115 per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure settoriali di sostegno nel settore vitivinicolo e per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose.

In particolare, la disposizione contenuta nell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2026/471, introduce un nuovo obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP:

«5. Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivodell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deveessere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanzialedi tale prodotto.

[…]

Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descrittaall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione del nomedel produttore o dell’operatore è volontaria.

I prodotti agricoli […] commercializzati come indicazione geografica ed etichettati primadel 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti».

2. Nozione di “stesso campo visivo”.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (UE) n. 1169/2011, per"campo visivo" si intendono «tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale».

Pertanto, lo “stesso campo visivo" si riferisce generalmente all'areadell'etichetta/imballaggio che può essere vista dalla stessa angolazione, senza la necessità di ruotare il prodotto.

Il nome del produttore o dell’operatore e l’indicazione geografica (cioè, il nome delprodotto agricolo registrato come DOP o IGP) devono essere visibili – almeno una volta – da un unico punto di vista.

Il nome del produttore o dell’operatore insieme all’indicazione geografica possono esseremenzionati anche soltanto nella c.d. retro-etichetta.

3. Nozione di “produttore”.

Per “produttore” si intende una persona fisica o giuridica appartenente alla categoriaindividuata dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 12/04/2000 n. 61413 ed iscritta al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP.

L'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143 richiede l'indicazione del "produttore", al singolare. Se un prodotto è realizzato da più produttori, sull'etichetta può essere indicato solo uno tra tutti i produttori oppure quello responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il suo carattere e le sue caratteristiche finali essenziali.

Se il nome o la ragione sociale del produttore contenuto nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell'operatore del prodotto designato dalla DOP o IGP, il requisito è soddisfatto.

Si precisa, infine, che, poiché il nome commerciale/di marca è normalmente diverso dal nome del produttore effettivo, in queste ipotesi l'indicazione del nome commerciale/di marca non soddisfa la condizione richiesta. Se, invece, il nome commerciale è identico alla ragione sociale del produttore, il requisito è soddisfatto.

4. Nozione di “operatore”.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 37, paragrafo 5, delregolamento (UE) 2024/1143, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto designato da DOP o IGP viene ottenuto oppure la personafisica o giuridica responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Questa definizione ha l'obiettivo pratico di semplificare l'attuazione dell'obbligo in caso di più produttori o in caso di difficoltà nella loro identificazione.

L’operatore può svolgere attività di trasformazione sostanziale del prodotto (post-produzione) non necessariamente incluse nel disciplinare di produzione.

Per “trasformazione sostanziale” si intende l’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto designato da DOP o IGP.

Se il nome o la ragione sociale dell’operatore contenuto nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell'operatore del prodotto designato dalla DOP o IGP, il requisito di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143 è soddisfatto.

Infine, anche per la nozione di “operator e”, così come per quella di “produttore” si precisa che, poiché il nome commerciale/di marca è normalmente diverso dal nome dell’operatore, in queste ipotesi l'indicazione del nome commerciale/di marca non soddisfa la condizione richiesta. Se, invece, il nome commerciale è identico alla ragione sociale dell’operatore, il requisito è soddisfatto.

5. Ulteriori precisazioni (prodotti invecchiati/stagionati; prodotti non preimballati o sfusi; indirizzo della sede).

Nel caso di prodotti invecchiati/stagionati, dove l'invecchiamento/stagionatura rappresenta l'ultima fase di produzione dell'IG, come previsto dal disciplinare di produzione, ai soli fini di etichettatura, lo stagionatore può essere considerato un “produttore”. Ciò vale anche nel caso in cui il periodo di stagionatura supera quello “minimo” specificato nel disciplinare di produzione (ad esempio, le ipotesi in cui il disciplinare di produzione prevede una certificazione volontaria per periodi di stagionatura più lunghi, oltre il minimo).

L’obbligo previsto dall’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143 – così come le altre norme obbligatorie in materia di etichettatura delle indicazioni geografiche – si applica anche ai prodotti sfusi o non confezionati, ad esempio a carni e formaggi freschi esposti nei banchi dei supermercati.

I soggetti interessati possono fornire le informazioni richieste nel modo che ritengono più opportuno, ad esempio su un avviso in prossimità del prodotto o sul bordo dello scaffale.

Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, gli stabilimenti di produzione non sono rilevanti: è sufficiente menzionare il nome del “produttore” o dell’“operatore”.

6. Smaltimento delle etichette

Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, i prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che, nei mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, i servizi della Commissione europea hanno ulteriormente precisato l’obbligo in questione mediante diverse lettere di interpretazione e che, pur in assenza di un quadro giuridico ben definito, gli operatori interessati hanno già provveduto a stampare le etichette da apporre sui propri prodotti, come segnalato dalle associazioni di categoria, si ritiene opportuno consentire lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, per un periodo massimo di 3 mesi a partire da tale data, quindi fino al 14 agosto 2026,
esclusivamente per i prodotti agricoli designati da DOP e IGP circolanti sul territorio nazionale.

La presente circolare è pubblicata sul sito internet del Ministero www.masaf.gov.it.



IL DIRETTORE GENERALE

Eleonora Iacovoni

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Il Dirigente

Pietro Gasparri

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)