Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio di Stato
Data provvedimento: 03-03-2026
Numero provvedimento: 1663
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Schedario viticolo - Superfici rivendicabili - Vini a denominazione di origine (DOC/DOCG) - Natura giuridica - Beni immateriali - Rapporto con la superficie vitata (bene materiale) - Trasferimento coattivo del fondo - Esecuzione immobiliare - Effetti sulla titolarità dei diritti di rivendicazione - Voltura automatica - Legittimità - Opposizione di terzo - Legittimazione - Soggetto esecutato - Onere di impugnazione del provvedimento amministrativo lesivo - Termini di decadenza - Elusione - Inammissibilità - Distinzione tra la superficie vitata, intesa come bene materiale (vigneto), e la superficie rivendicabile, intesa come entità immateriale registrata nello schedario viticolo che abilita l'azienda alla produzione di vini a denominazione di origine (DOC/DOCG) - Sebbene si tratti di beni autonomi, la titolarità del diritto di proprietà o del possesso agricolo sui fondi costituente il titolo primario per ottenere l'iscrizione delle superfici rivendicabili - Trasferimento coattivo della proprietà dei terreni a seguito di procedura di espropriazione immobiliare - Aggiudicatario avente il titolo giuridico per ottenere la voltura a proprio favore delle relative superfici rivendicabili nello schedario viticolo, a prescindere dalla loro espressa menzione negli atti della procedura esecutiva o dall'adozione delle forme del pignoramento mobiliare.




SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2024, proposto da
Società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Barrile, Elisabetta Durante e Federica Barone Bombagli, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Barrile in Roma, via Po, 22;


contro

Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Regione Toscana e A.R.T.E.A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;


 

sul ricorso numero di registro generale 4885 del 2024, proposto da
Enzo Di Donato, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Barrile, Elisabetta Durante e Federica Barone Bombagli, con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Barrile in Roma, via Po, 22;


contro

Società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto e C. S.N.C, non costituita in giudizio;
Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Sebastiana Dore e Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Regione Toscana e A.R.T.E.A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;


per l’impugnazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 00067/2024;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. Società Agricola, della Regione Toscana e di A.R.T.E.A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per le parti gli avvocati Eugenio Barrile, Angelo Clarizia, Sebastiana Dore, Giuseppe Morbidelli e Maria Letizia Falsini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



 

FATTO e DIRITTO



CENNI ALLA NORMATIVA REGIONALE RILEVANTE

Gli odierni contenziosi originano dai provvedimenti adottati dalla Regione Toscana e A.R.T.E.A. aventi ad oggetto la cancellazione dallo schedario della Società Agricola Di Donato Arve di Di Donato Aniceto & C. S.n.c. (di seguito “società Di Donato”) di talune “superfici rivendicabili” ai fini della produzione di vini a denominazione di origine (DOC/DOCG) e l'iscrizione delle medesime superfici nello schedario viticolo della Borgo Scopeto e Caparzo S.r.l. (di seguito “Borgo Scopeto”).

La Regione Toscana ha inizialmente disciplinato la materia con la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 e il relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 24/R.

In particolare, i commi 4 e 5 dell’art. 15 della legge regionale n. 68/2012 cit. stabiliscono che:

“4. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo e deve essere esercitata nell’ambito delle superfici vitate impiantate che, nell’azienda, hanno attitudine produttiva alla medesima DO.

5. Il trasferimento della superficie rivendicabile è consentito esclusivamente tramite il trasferimento allo stesso titolo di un’equivalente superficie vitata o di un diritto di reimpianto aziendale di superficie equivalente”.

L’art. 19 del citato regolamento di attuazione prevede che:

“1. In caso di trasferimento, la superficie rivendicabile di un vino a DO di cui all’articolo 15 della legge è registrata nello schedario viticolo dell’azienda destinataria, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4.

2. Nel caso di trasferimento di una superficie rivendicabile acquisita a seguito del trasferimento di una superficie vitata situata all’interno della zona di produzione idonea alla rivendicazione dei vini della relativa DO, il conduttore presenta la DUA ai sensi dell’articolo 15, comma 6 della legge, in cui indica la superficie rivendicabile da registrare nello schedario viticolo e la superficie vitata almeno equivalente, già registrata nello schedario. Alla DUA deve essere allegato l’atto di trasferimento della superficie vitata in cui viene esplicitata la superficie rivendicabile acquisita. In caso di trasferimento temporaneo del possesso, il trasferimento della superficie vitata e il trasferimento della superficie rivendicabile devono avere la stessa durata.

3. Allo scadere dei contratti di trasferimento temporaneo, il proprietario della superficie vitata rientra in possesso anche della superficie rivendicabile (…)”.

La disciplina regionale ha operato quindi una distinzione tra la superficie vitata, intesa quale estensione di terreno coltivato a vite, e la superficie rivendicabile, quale entità distinta dalla singola particella catastale, assegnata a livello aziendale e rappresentativa della quota di superficie idonea alla rivendicazione delle produzioni di vini a denominazione di origine.

Ne consegue che, nell’ordinamento regionale, la superficie vitata costituisce il bene materiale (il vigneto), mentre l’iscrizione della superficie rivendicabile nello schedario viticolo dell’azienda abilita la medesima alla rivendicazione della produzione di vini a denominazione di origine entro i limiti quantitativi assegnati.

Si precisa che le legge regionale n. 68/2012 è stata successivamente abrogata e sostituita dalla legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73, che ha adeguato l’ordinamento regionale al nuovo sistema europeo delle autorizzazioni introdotto dal regolamento (UE) n. 1308/2013.


IL GIUDIZIO PRESUPPOSTO

I terreni cui erano inizialmente associate le “superfici rivendicabili” de quibus erano originariamente di proprietà dei fratelli Di Donato (Aniceto, Enzo, Roberto e Vittorio), i quali avevano concesso in affitto i medesimi fondi alla società Di Donato, costituita tra i detti fratelli.

All’esito di una procedura espropriativa immobiliare, in forza di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Siena nel 2022, i detti terreni sono stati trasferiti coattivamente alla società Borgo Scopeto.

In conseguenza di tale trasferimento, la Regione Toscana e A.R.T.E.A., su istanza della Borgo Scopeto, hanno disposto la cancellazione delle superfici rivendicabili della società Di Donato e l'iscrizione delle stesse superfici nello schedario viticolo della società Borgo Scopeto.

La società Di Donato ha impugnato tali provvedimenti dinanzi al T.A.R. Toscana, sostenendo che il trasferimento coattivo degli immobili non le avesse fatto perdere anche la titolarità delle superfici rivendicabili.

In particolare, la società Di Donato ha sostenuto che:

- le superfici rivendicabili costituiscono beni immateriali distinti dalle superfici vitate e non automaticamente trasferibili con il bene immobile;

- le stesse le erano state attribuite a titolo originario e a tempo indeterminato in forza della normativa sopravvenuta (L.R. Toscana n. 68/2012);

- i diritti di produzione erano stati comunque separati dalla proprietà dei terreni mediante scrittura privata del 15 settembre 2008.

Il T.A.R., con la sentenza n. 448/2023, ha accolto il ricorso, ritenendo che:

- il decreto di trasferimento non avesse ad oggetto le superfici rivendicabili;

- l’assegnazione delle stesse alla ricorrente fosse avvenuta a titolo originario e con carattere tendenzialmente definitivo;

- la scrittura privata del 2008 avesse operato una separazione tra diritti di produzione e proprietà dei vigneti.

Detta sentenza di primo grado, a seguito del gravame proposto dalla Borgo Scopeto, è stata riformata dalla Sezione con la sentenza n. 67/2024.

In particolare, la pronuncia ha ritenuto che:

- l’assegnazione delle superfici rivendicabili prevista dall’art. 24 L.R. n. 68/2012 non ha natura originaria e perpetua, ma costituisce una disciplina transitoria finalizzata al passaggio dal vecchio al nuovo sistema, senza determinare una definitiva scissione tra proprietà della superficie vitata e titolarità della superficie rivendicabile;

- in caso di trasferimento temporaneo della superficie vitata, alla scadenza del titolo il proprietario rientra anche nella titolarità della superficie rivendicabile (art. 19 D.P.G.R. 24/R/2013);

- il contratto di affitto tra i fratelli Di Donato e la società Di Donato opponibile alla procedura esecutiva era scaduto nel 2019;

- il successivo contratto del 2018 non era opponibile, essendo intervenuto su beni già pignorati;

- la scrittura privata del 2008, sempre intervenuta tra i soci e la società Di Donato, era priva di data certa e non registrata, quindi inopponibile ai terzi ai sensi degli artt. 2704 e 2915 c.c., oltre che non conforme alle prescrizioni regionali in materia di rinuncia alla superficie rivendicabile;

- la vendita forzata ha trasferito all’aggiudicataria i diritti spettanti al proprietario esecutato, con conseguente legittimità della richiesta di registrazione delle superfici rivendicabili in favore della nuova proprietaria.

La sentenza n. 67/2024, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Di Donato avverso i menzionati provvedimenti.


GLI ODIERNI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE - RIUNIONE

Avverso la sentenza n. 67/2024 sono stati proposti un ricorso per revocazione da parte della società Di Donato (ricorso n. 4756 del 2024) e un’opposizione di terzo da parte del sig. Enzo Di Donato (ricorso n. 4885 del 2024).

Costituitosi il contraddittorio, a seguito del deposito delle memorie ex art. 73 c.p.a., le due cause sono state trattenute in decisione all’esito dell’udienza del 13 gennaio 2026.

Deve in primo luogo essere disposta la riunione di tali due ricorsi, che di seguito si esaminano, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza per le quali deve realizzarsi il simultaneus processus ex art. 96, comma 1, c.p.a.


IL RICORSO PER REVOCAZIONE PROPOSTO DALLA SOCIETA’ DI DONATO

La Società Di Donato con il ricorso per revocazione ha articolato, in via rescindente, due motivi, con ciascuno dei quali lamenta un errore di fatto ex art. 395, comma 1, numero 4), c.p.c.

Con il primo motivo si deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata per non avere rilevato che dalla documentazione in atti emergerebbe che gli unici beni trasferiti a seguito della procedura espropriativa alla Borgo Scopeto sono stati i terreni agricoli oggetto di pignoramento immobiliare e non anche le superfici rivendicabili, qualificate dalla medesima sentenza revocanda quali «beni immateriali». La ricorrente sostiene che negli atti della procedura esecutiva, a partire dal pignoramento, non erano indicate le superfici rivendicabili e, pertanto, le stesse non potevano essere state trasferite all’aggiudicataria Borgo Scopeto.

Con il secondo mezzo la società Di Donato deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza revocanda consistente nel non essersi avveduta della circostanza che le superfici rivendicabili non sono mai state oggetto di pignoramento secondo le norme previste agli articoli 518 e 521-bis c.p.c. per l’espropriazione forzata di beni mobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri, dal momento che la procedura esecutiva si è svolta nelle forme dell’espropriazione di beni immobili.

In via rescissoria, la ricorrente società Di Donato chiede la conferma della sentenza del T.A.R. Toscana n. 448/2023, eventualmente con diversa motivazione.

La Regione Toscana, A.R.T.E.A. e la Borgo Scopeto, costituitesi in resistenza, hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’avversa impugnazione.

Il ricorso è inammissibile.

I due lamentati errori di fatto prospettati dalla società ricorrente, e che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, non sussistono.

Tali errori, come si è esposto, consisterebbero nella mancata considerazione del fatto che il procedimento di esecuzione forzata non avrebbe potuto riguardare le superfici rivendicabili perché le stesse non erano espressamente menzionate negli atti della procedura (che avrebbero riguardato unicamente i terreni) e perché, per poter sottoporre le medesime superfici rivendicabili ad una procedura esecutiva, sarebbe stato necessario che la detta procedura si svolgesse secondo le regole proprie dell’espropriazione di beni mobili.

Invero la Sezione, con la sentenza revocanda, non è incorsa in tali lamentati errori di fatto.

Nel compendiare i motivi di appello, la sentenza chiarisce che è controverso tra le parti la questione se gli atti della procedura esecutiva includessero o meno le superfici rivendicabili: la sentenza, difatti, riporta la tesi fatta propria dall’appellante con il primo motivo di impugnazione, ove si sostiene che gli atti della procedura esecutiva contemplavano anche i diritti di sfruttamento dei terreni vitati (punti 3, 3.1. in diritto).

Di seguito, la motivazione della sentenza, nell’illustrare le ragioni della decisione assunta, afferma che:

- ≪…la Borgo Scopeto, acquistando i terreni nel 2022 ad esito di procedura esecutiva incardinata

dinanzi al Tribunale civile di Siena, ha acquisito, insieme con la proprietà degli stessi, anche il titolo giuridico per ottenere la registrazione nel proprio schedario delle relative superfici rivendicabili≫ (punto 4.2.);

- ≪Le considerazioni testè svolte portano, in ultimo, a dequotare la questione della precisa perimetrazione dell’oggetto della procedura esecutiva incardinata dinanzi al Tribunale civile di Siena. Se, infatti, pare non si possa dubitare della circostanza che questa abbia avuto natura immobiliare e che non abbia potuto riguardare in via immediata e diretta le “superfici rivendicabili” (le quali, come chiarito, sono da considerare beni immateriali diversi ed autonomi rispetto ai beni immobili costituiti dalle superfici vitate), la titolarità del diritto di proprietà sui fondi costituisce in ogni caso titolo primario per ottenere la registrazione della superficie rivendicabile e vedersi attributi i relativi diritti. Sicchè, per quanto qui interessa, ciò che rileva è che, ad esito della procedura espropriativa, la Borgo Scopeto sia divenuta, a mezzo di decreto di trasferimento dell’8 giugno 2022, proprietaria dei fondi de quibus ed abbia, quindi, venuto meno il titolo in forza del quale la società Di Donato Arve deteneva le superfici vitate, legittimamente ottenuto, a mezzo di registrazione, sulla base di apposita D.U.A. presentata il 10 agosto 2022, la voltura in proprio favore delle “superfici rivendicabili” ad essi relative≫ (punto 4.5.).

Pertanto, la sentenza revocanda ha avuto ben presente che era oggetto di controversia la questione circa l’inclusione o meno delle superfici rivendicabili nell’oggetto della procedura esecutiva e, quindi, nell’oggetto del provvedimento di aggiudicazione conclusivo di tale procedura. Tuttavia, il Collegio ha motivatamente ritenuto di dover prescindere da (“dequotare”) detta questione ritenendo decisiva la circostanza (questa, invece, pacifica tra le parti) che con il decreto di trasferimento fossero stati trasferiti i fondi. Il passaggio di proprietà dei terreni, infatti, è stato ritenuto condizione sufficiente affinché l’aggiudicataria Borgo Scopeto potesse ottenere ≪la voltura in proprio favore delle “superfici rivendicabili” ad essi relative≫, con conseguente ritenuta infondatezza dei vizi di legittimità dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni e impugnati dalla società Di Donato.

Pertanto, le circostanze di fatto rispetto alle quali, a detta dell’appellante, il giudice della sentenza revocanda sarebbe caduto in errore riguardano una questione (id est quella relativa alla mancata inclusione delle superfici rivendicabili nell’oggetto della procedura esecutiva) controversa tra le parti, che la sentenza revocanda ha tenuto in considerazione come tale e che ha espressamente ritenuto di non dover esaminare in quanto giudicata non dirimente ai fini della decisione.

Non sussistono, pertanto, i lamentati errori di fatto e il ricorso per revocazione, di conseguenza, è inammissibile.


L’OPPOSIZONE DI TERZO PROPOSTA DAL SIG. ENZO DI DONATO

Con ricorso notificato il 3 giugno 2024 e depositato il 17 giugno 2024, il sig. Enzo Di Donato ha proposto opposizione di terzo avverso la detta sentenza n. 67/2024.

Il ricorrente, che deduce di aver avuto conoscenza della sentenza solo il 30 maggio 2024 perché trasmessagli dal rappresentate legale della società Di Donato, articola due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo (Errores in iudicando, Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2912 c.c., 518 cpc e 521 bis cpc. Violazione e/o falsa applicazione art. 8, 37, 38 e 39 L. 12.12.2016 n. 238; Violazione e/o falsa applicazione art. 8 L.R. Toscana 13.12.2017, n. 73; Violazione e/o falsa applicazione artt. 15, 16, 18 e 19 D.G.R Toscana 05.02.2018 n. 103; Violazione e/o falsa applicazione D.G.R. Toscana 9.12.2019 n. 15444), il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto che le superfici rivendicabili fossero state trasferite sic et simpliciter all’aggiudicatario, ritenendo superflua ogni indagine e/o verifica in merito all’esatta perimetrazione del pignoramento.

Tuttavia, tale conclusione sarebbe contraddetta dal fatto che:

- il pignoramento è avvenuto nel 2010, prima dell’introduzione normativa delle superfici rivendicabili,

- nella “relazione di stima”, redatta in data 15 dicembre 2013 nell’ambito della procedura esecutiva, vengono descritti e valutati unicamente i terreni sulla base dei dati risultanti dalle iscrizioni nel registro A.R.T.E.A. alla data del 12 agosto 2012 e, quindi, prima dell’introduzione della normativa regionale che ha disciplinato le superfici rivendicabili;

- in nessun atto della procedura esecutiva si indica o si precisa che le superfici rivendicabili siano state oggetto di pignoramento, di valutazione e conseguentemente di vendita;

- di conseguenza, le dette superfici rivendicabili non sono state trasferite alla Borgo Scopeto.

Con il secondo motivo (Errores in iudicando Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 2912 c.c., 492, 518 e 521 bis cpc. Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. art. 8, 37, 38 e 39 L. 12.12.2016 n. 238; Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 8 L.R. Toscana 13.12.2017, n. 73; Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 15, 16, 18 e 19 D.G.R Toscana 05.02.2018 n. 103; Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo del D.G.R. Toscana 9.12.2019 n. 15444; Carenza di istruttoria; Illogicità manifesta. Difetto di motivazione), il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, pur avendo correttamente qualificato le superfici rivendicabili quali beni immateriali autonomi, ne sancisce poi contraddittoriamente la trasferibilità unitamente al terreno per mezzo di un decreto di trasferimento che neppure le menziona e nell’ambito di una procedura esecutiva di natura immobiliare, mentre per tali beni si sarebbero dovute seguire le forme del pignoramento mobiliare.

Il ricorrente, conclusivamente, assume di essere un controinteressato pretermesso rispetto al giudizio definito con la sentenza impugnata in quanto, assieme ai fratelli, sarebbe ancora titolare delle superfici rivendicabili che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto essere state trasferite, unitamente agli immobili, alla Borgo Scopeto. Con la memoria depositata ex art. 73 c.p.a. il ricorrente ha precisato di agire quale proprietario delle superfici rivendicabili e che tale posizione si distinguerebbe da quella della società Di Donato, la quale fonda la propria pretesa in ordine a tali superfici in forza del contratto di locazione. Il Sig. Enzo Di Donato afferma, invece, di essere il proprietario di tali superfici rivendicabili e che le stesse, non essendo state oggetto di pignoramento, alla fine della locazione dovevano rientrare nella sua disponibilità e non, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, considerarsi trasferite alla Borgo Scopeto in forza del decreto di trasferimento adottato all’esito della procedura espropriativa.

Si sono costituite in resistenza la Regione Toscana e A.R.T.E.A., le quali hanno eccepito l’irricevibilità per tardività dell’opposizione di terzo, il difetto di legittimazione e di interesse del ricorrente e, nel merito, l’infondatezza del ricorso proposto.

Anche la società Borgo Scopeto, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’irricevibilità per tardività dell’opposizione di terzo, il difetto di legittimazione del ricorrente e, nel merito, l’infondatezza dell’avverso ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Con i due motivi proposti, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, il terzo lamenta che la sentenza impugnata pregiudicherebbe la sua posizione giuridica in quanto muoverebbe dal presupposto che le superfici rivendicabili siano entrate nella titolarità della Borgo Scopeto. Al contrario, secondo la prospettazione del ricorrente, dette superfici rivendicabili sarebbero rimaste in capo al medesimo ricorrente (unitamente ai fratelli), non essendo state oggetto della procedura espropriativa che lo ha visto quale soggetto esecutato (sempre unitamente ai fratelli).

Il ricorso è inammissibile perché il pregiudizio lamentato dal ricorrente non discende direttamente dalla sentenza impugnata ma, anzitutto, dai provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio presupposto conclusosi con tale pronuncia impugnata.

Difatti, A.R.T.E.A. e la Regione, sul presupposto che il trasferimento coattivo dei terreni avesse comportato anche il trasferimento della titolarità delle superfici rivendicabili ad essi associate, hanno disposto la cancellazione delle superfici rivendicabili dallo schedario della società Di Donato già conduttrice dei terreni e l'iscrizione delle stesse superfici nello schedario viticolo della società aggiudicataria Borgo Scopeto.

Nella prospettiva del sig. Enzo Di Donato, che assume di essere il soggetto contitolare di tali superfici rivendicabili, detti provvedimenti hanno natura per lui pregiudizievole.

Ne discende che era onere del sig. Enzo di Donato impugnare tempestivamente tali provvedimenti pregiudizievoli e, pertanto, l’opposizione di terzo ora proposta è inammissibile.

Difatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la legittimazione a proporre opposizione di terzo non spetta al soggetto direttamente leso dall'atto amministrativo censurato nel giudizio e ai cointeressati all’azione di annullamento, pur se rimasti estranei al giudizio, i quali hanno l'onere di tutelare direttamente la propria posizione impugnando il provvedimento nel termine di decadenza (da ultimo, Cons. St., Sez. III, 05/11/2024, n. 8843 e giurisprudenza ivi citata).

Anche se si è in presenza di un soggetto rimasto estraneo al giudizio ed avente una posizione giuridica incompatibile con quella degli altri soggetti tra i quali è intervenuto il giudicato (nel caso di specie, sia la società Di Donato, sia Enzo Di Donato, sia Borgo Scopeto assumono di essere titolari delle superfici rivendicabili), il terzo non è legittimato a proporre l’opposizione di terzo ove avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il provvedimento amministrativo pregiudizievole. Ragionando diversamente, il rimedio dell’opposizione di terzo potrebbe essere utilizzato per aggirare il termine di decadenza previsto per l’esperimento dell’azione di annullamento, che rappresenta una regola centrale del processo amministrativo posta a tutela delle esigenze di certezza giuridica.

Sotto altro connesso profilo, riguardante l’interesse a ricorrere, può osservarsi che nel caso di specie l’eventuale accoglimento dell’opposizione di terzo proposta potrebbe apportare limitati o nulli benefici al ricorrente.

Difatti, la sentenza impugnata ha rigettato l’azione di annullamento proposta dalla società Di Donato e, pertanto, anche laddove si rimuovano gli effetti di tale sentenza, comunque rimarrebbero fermi i provvedimenti amministrativi oggetto di tale giudizio presupposto e dai quali, come si è detto, discende primariamente la lesione della posizione giuridica di cui il sig. Enzo Di Donato assume di essere titolare.

Deve difatti escludersi, per le ragioni sopra esposte, che a mezzo dell’opposizione di terzo possa ottenersi la riforma della sentenza impugnata al fine di vedere accogliere la domanda di annullamento, da altri proposta, e che la detta sentenza aveva rigettato.

Né, si soggiunge per completezza, potrebbe essere disposta d’ufficio la conversione dell’odierna opposizione di terzo in un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.

In disparte la circostanza per cui l’azione risulta proposta davanti ad un giudice verticalmente incompetente (al Consiglio di Stato anziché al T.A.R. competente), è sufficiente osservare come nel ricorso il ricorrente non indichi la data in cui ha avuto conoscenza dei provvedimenti ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera b) (si indica solamente la data in cui sarebbe stata conosciuta la sentenza oggetto dell’opposizione) e che, comunque, l’azione è stata proposta oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti.

Difatti, nel 2022 è stato adottato il provvedimento del Tribunale di Siena conclusivo della procedura espropriativa che ha visto Enzo Di Donato quale soggetto esecutato e, successivamente, nel medesimo anno, le amministrazioni hanno accolto l’istanza della Borgo Scopeto di iscrizione delle superfici rivendicabili nello schedario viticolo della Borgo Scopeto con cancellazione da quello della società Di Donato. È poi seguito il giudizio di annullamento da quest’ultima proposto davanti al giudice amministrativo conclusosi con la sentenza oggi impugnata.

Deve escludersi che Enzo Di Donato si sia in questi anni disinteressato della sorte delle superfici rivendicabili associate ai terreni al medesimo espropriati nel 2022 e che nemmeno abbia avuto notizie dei giudizi instaurati avverso i relativi provvedimenti dalla società in nome collettivo (e dunque priva di personalità giuridica) di cui, insieme ai fratelli, è socio. Pur avendo l’opponente dedotto come la società abbia un amministratore unico, è stato altresì evidenziato dalle controparti come lo statuto della società preveda l’approvazione da parte dei soci del bilancio annuale e dello stato patrimoniale e che tali documenti contabili verosimilmente avrebbero dovuto dare evidenza del contenzioso in essere, riguardante pretese sulle superfici rivendicabili aventi un rilevante valore economico.

Deve quindi ritenersi - sulla base delle esposte presunzioni connotate da gravità, precisione e concordanza - che Enzo Di Donato fosse da tempo a conoscenza dei provvedimenti amministrativi de quibus e che l’opposizione di terzo sia stata dal medesimo proposta ben oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza di tali provvedimenti, il che esclude che tale azione possa essere riqualificata dal giudice quale azione di annullamento tempestivamente proposta.

Dalle ragioni esposte discende l’inammissibilità dell’opposizione di terzo, il che consente di assorbire le ulteriori eccezioni in rito avanzate dalle parti resistenti, tra cui quella di tardività dell’azione di opposizione di terzo, e preclude l’esame delle questioni di merito.


LE SPESE DI LITE

Quanto alle spese di lite del giudizio di revocazione, le stesse vengono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.

Le spese di lite del giudizio di opposizione di terzo, in ragione della complessità e peculiarità delle questioni trattate, possono invece essere integralmente compensate tra le parti.



PER QUESTI MOTIVI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara inammissibili.

Condanna la società Di Donato a rifondere alle Regione Lazio e ad A.R.T.E.A., in solido tra loro, le spese di lite del giudizio di revocazione quantificate in euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.

Condanna la società Di Donato a rifondere a Borgo Scopeto le spese di lite del giudizio di revocazione quantificate in euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del giudizio di opposizione di terzo.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Consigliere

Gudrun Agostini, Consigliere

L'ESTENSORE

Stefano Lorenzo Vitale

IL PRESIDENTE

Hadrian Simonetti