OCM Vino - Misura "Promozione del vino nei Paesi Terzi" - Finanziamenti regionali - Revoca o decadenza dai benefici - Provvedimenti di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) - Impugnazione - Competenza territoriale del giudice amministrativo - Prevalenza sulla sede dell'autorità emanante - Competenza territoriale a conoscere l'impugnazione degli atti adottati da AGEA (quale organismo pagatore incaricato delle verifiche precontrattuali e della sottoscrizione degli atti di impegno) spettante inderogabilmente al Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'azienda agricola beneficiaria - Art. 13, comma 1, c.p.a. - Criterio ordinario della "sede dell'autorità" che cede il passo a quello dell'efficacia spaziale qualora gli effetti diretti del provvedimento (nel caso di specie, la riapertura di un procedimento di accesso al finanziamento o il diniego di sottoscrizione della convenzione per un progetto di promozione vini a valenza regionale) siano limitati alla sfera giuridica di un soggetto operante in un ambito territoriale ben delimitato.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6075 del 2024, proposto da
Ati Pitars S.n.c. di Pittaro Paolo e F.Lli S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota Ag.e.a. prot. 0025979 del 28 marzo 2024 di riapertura del procedimento di accesso alla misura Ocm Promozione del vino nei paesi terzi - Progetto Friuli Venezia Giulia n. 7;
anche con riferimento
- alla Pec inoltrata 4 marzo 2022, non firmata nominativamente e genericamente riferita all’Ufficio Feaga non SIGC, con la quale l’Agea ha comunicato l’impossibilità di “accettare” la documentazione inoltrata (doc. 2);
- alla nota prot. 0045998 del 13 giugno 2022, con la quale Ag.e.a. ha nuovamente comunicato il proprio, apodittico, rifiuto a procedere alla relativa sottoscrizione dell’atto di impegno;
nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel presente giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento degli atti in epigrafe che sono stati adottati dall’AGEA in pretesa ottemperanza al DPR del 17 novembre 2023, con il quale era stata accolto un ricorso straordinario al Capo dello Stato, avverso atti di illegittima esclusione della ricorrente stessa da benefici della Regione Friuli Venezia Giulia, disposta da AGEA in dipendenza di un asserito ritardo nella consegna dei documenti necessari a sottoscrivere la prevista convenzione di finanziamento.
Più precisamente, la ricorrente premette di essere stata utilmente inserita nella graduatoria degli aiuti finalizzati alla promozione e informazione dei vini dell’Unione nei Paesi terzi (Aree extra Ue) al fine di migliorarne la competitività di cui all’art. 45 paragrafo, 1 lettera b) e paragrafi 2 e 3 del Regolamento (Ue) n. 1308 / 2013 (giusta Decreto n. 9373/AGFOR del 16 dicembre 2021 della Regione Friuli-Venezia Giulia).
L’AGEA (incaricata delle verifiche precontrattuali) la dichiarava decaduta dai benefici, in ragione di una tardiva presentazione dei documenti contrattuali richiesti per la sottoscrizione della prevista convenzione (comunicazione a mezzo Pec in data 4 marzo 2022 e nota prot. 0045998 del 13 giugno 2022).
Il relativo diniego veniva fatto oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato che, come accennato, veniva accolto (parere del Consiglio di Stato n. 499/2023 reso all’esito dell’Adunanza della Sezione I del 22 febbraio 2023, e DPR del 17 novembre 2023), con il conseguenziale annullamento degli atti impugnati.
L’AGEA, successivamente, trametteva alla ricorrente la nota impugnata con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio che, pur se formalmente rivolta a dare seguito all’avvenuta caducazione dell’esclusione dalla procedura della ricorrente stessa, conterrebbe clausole e condizioni nuovamente lesive dell’interesse alla utile fruizione delle provvidenze oggetto del finanziamento.
La ricorrente ne chiede dunque l’annullamento per articolate ragioni di censura.
Si è costituita l’Avvocatura di Stato a difesa delle intimate, la quale resiste al ricorso che chiede di respingere in quanto infondato, eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del TAR del Lazio in favore del TAR Friuli Venezia Giulia.
Nella pubblica udienza del 18 febbraio 2026, sentito il difensore di parte ricorrente che ha insistito sulla competenza del TAR del Lazio, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione dell’Avvocatura deve trovare accoglimento.
Invero, l’effetto della domanda di annullamento, in quanto rivolta all’accertamento di illegittimità della nota impugnata in ordine alla pretesa alla fruizione del finanziamento che era stato riconosciuto alla odierna ricorrente dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, è interamente circoscritto alla posizione della stessa parte ricorrente e dunque ricade nel territorio della Regione in cui questa ha sede legale.
Deve ribadirsi, al riguardo, il carattere di inderogabilità che il rilievo dell’incompetenza per territorio assume nell’ordinamento processuale amministrativo (rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a., ciò che non è precluso neppure dalla adozione di provvedimenti cautelari o di altra natura:TAR Sicilia, Palermo, I, 16 dicembre 2014, nr. 3307; TAR Lazio, Roma, II ter, 10 luglio 2015, nr. 9289. TAR Lazio, II ter, 23 giugno 2021, nr. 7556).
Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 febbraio 2013 n. 4, ha osservato che i commi 1 e 2 dell'art. 13 c.p.a, “nel delineare - congiuntamente al successivo comma 3, dedicato agli atti ad efficacia ultra-regionale - i rapporti tra il criterio della sede e quello dell'efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, hanno inteso chiarire che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell'efficacia spaziale nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico”: con riveniente spettanza della competenza, “in tal caso, … al tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato adottato da un organo centrale dell'amministrazione statale, da un ente ultra regionale ovvero da un organo periferico dello Stato che abbia sede nell'ambito della circoscrizione di altro tribunale territoriale”.
Ancora l’Adunanza Plenaria ha poi chiarito che “la ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è indubbiamente quella di temperare il c.d. criterio della sede, radicando, secondo un più generale principio di prossimità, che costituisce corollario del principio di difesa ex art. 24 Cost., e secondo una logica di decentramento della giurisdizione amministrativa, che è accolto dal legislatore costituzionale all’art. 125 Cost., la competenza territoriale del Tribunale “periferico” in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un Tribunale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale di un altro Tribunale” (Adunanza Plenaria n. 13/2021, la quale ha affermato che “qualora un atto di un’autorità statale centrale, che ha sede in Roma, esplichi i propri effetti solo nell’ambito di una circoscrizione territoriale ben delimitata e diversa dalla circoscrizione territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, il criterio dell’efficacia opererà, con la devoluzione della controversia al Tribunale “periferico”).
Dunque, l’azione per l’annullamento degli atti di cui in epigrafe non implica in alcun modo scrutinio di atti a contenuto generale che giustificherebbero lo spostamento della competenza in favore del Tar Lazio (si veda a tal proposito, tra le più recenti, TAR Lazio, Roma, Ibis, 20 gennaio 2026, nr. 1113 e TAR Sicilia, Catania, 16 febbraio 2026, nr. 487).
Trova applicazione l’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a., alla stregua del quale “il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede” (in senso conforme, per altre fattispecie, si veda TAR Campania, Napoli, 17 febbraio 2026, nr. 1126; TAR Lombardia, Milano, 28 gennaio 2026, nr. 405; TAR Lazio, Roma, II ter, 10 dicembre 2025, nr. 22326 ed altre).
Per tali motivi, deve indicarsi, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il giudice competente ai fini della delibazione della controversia nel Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, nella cui circoscrizione ricade l’attività di parte ricorrente.
Sussistono giuste ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite della presente fase di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la propria incompetenza ai fini della delibazione del presente mezzo di tutela, ai sensi dell’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a.;
- indica, ex art. 15, comma 4, c.p.a., nel Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia il giudice competente per la trattazione della controversia.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti