Viticoltura - Impianti viticoli - Trasformazione colturale - Palificati e sistemi di sostegno - Attività edilizia libera - Limiti - Vincoli di PRG - Aree agricole di particolare pregio - Inottemperanza all'ordine di rimozione - Acquisizione gratuita - Installazione di un impianto viticolo caratterizzato da sostegni palificati (nella specie, in legno di castagno), sebbene riconducibile in astratto alle opere di sistemazione del terreno connesse all'esercizio dell'attività agricola, non costituente attività edilizia libera qualora si ponga in contrasto con le norme del Piano Regolatore Generale (PRG) poste a tutela di aree di particolare pregio paesaggistico-ambientale - Necessario il rispetto della disciplina di tutela del paesaggio e delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) per la liceità dell'intervento - Divieto di attivare colture agricole di carattere intensivo (come la viticoltura specializzata) e di realizzare palificate - Riduzione in pristino mediante la rimozione dei filari e dei pali.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Dalba, Francesco Ianes, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Romeno, Unione dei Comuni Alta Anaunia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
1) dell'ordinanza dell'Unione Comuni dell'Alta Anaunia – Comune di Romeno n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, di prot. UCAA -OMISSIS- d.d. -OMISSIS- avente ad oggetto l'Acquisizione opere abusive – impianti viticoli, a seguito di accertamento di inottemperanza all'Ordinanza del -OMISSIS- prot. UCAA. N. -OMISSIS-, in località Castellazzo, sulle pp.ff. 702/205 in C.C. Romeno (art. 132 L.P. 1/2001 e art. 31, comma 4 del d.P.R. 380/01), notificata alla ricorrente in pari data;
2) di ogni alto atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso il verbale di accertamento redatto dal personale dell'ufficio tecnico datato -OMISSIS-, prot. UCAA n. -OMISSIS-, e l'ordinanza -ingiunzione del -OMISSIS-, di cui al punto 1), dell'atto esecutivo del -OMISSIS-, di prot. -OMISSIS-, nonché ogni atto eventualmente non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Romeno e dell’Unione dei Comuni Alta Anaunia;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il cons. Giacomo Bernardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria delle sopra indicate particelle fondiarie nel Comune catastale di Romeno e ricadenti in una più vasta area soprannominata “Pradiei”, così denominata per le ampie distese prative che la caratterizzano.
Al fine di tutelare la zona in questione, nel 2014 il Comune di Romeno disponeva la sottoposizione ad un vincolo di tutela per circa 99 ettari, pari al 26,13% del totale delle aree agricole caratterizzanti l’area “Pradiei”.
In particolare, l’Amministrazione comunale approvava una variante al P.R.G., adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare del 28 ottobre 2014, n. 38 ed approvata con verbale di deliberazione della Giunta Provinciale di Trento, del 29 dicembre 2014, n. 2414.
Per quanto qui di interesse, la variante introduceva una particolare categoria di aree agricole primarie denominate “Aree agricole di particolare pregio paesaggistico ed ambientale” e ne individuava la disciplina nel nuovo art. 45-bis delle NTA al P.R.G.
Con la successiva variante del 2019 la norma rimaneva invariata.
Il prefato art. 45 bis, così recita: “1. Il PRG individua secondo le disposizioni dettate al comma 9, lettera b dell'art. 37 delle norme di attuazione del PUP, all'interno delle più ampie zone agricole di pregio e non, le aree con particolare valenza paesaggistica ed ambientale, attualmente destinate a colture private e non, con l'intento di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione, anche economico-produttiva dei particolari ambiti depositari della identità paesaggistica e colturale dell'alta Val di Non denominati "pradiei".
2. Si tratta di aree caratterizzate da coltura estensiva, in gran parte a prato ed attività foraggere, necessario supporto della attività zootecnica prevalente nella zona e fonte di garanzia del settore latteario-caseario che contraddistingue tutta l'area nonesa e contribuisce alla denominazione particolare di "trentingrana". 3. La loro funzione costituisce anche possibile concreto supporto alle iniziative di valorizzazione turistica del territorio quale dimensione alternativa, funzionale e complementare a quella già sviluppata della frutticoltura estensiva.
4. Con queste norme si intende porre un particolare vincolo di tutela su una superficie complessiva di ca. ha. 98,78 pari al 26,13% del totale delle aree agricole di piano che presenta caratteristiche di valenza paesaggistica ed economica, omogenee ed equivalenti dal punto di vista dello stato di fatto e dello stato di diritto.
5. Esse sono poste anche a corona degli insediamenti abitati ed a margine del contesto forestale con l'obbiettivo di assicurare la lettura del particolare assetto paesaggistico degli insediamenti.
6. Ferma restando la disciplina prevista per le singole zone comprese nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico ambientale del presente articolo, valgono le seguenti disposizioni: La tutela di dette zone si attua attraverso il divieto di attivare colture agricole di carattere intensivo per non danneggiare da un lato l'attività foraggera e compromettere le iniziative esistenti del settore zootecnico e dall'altro snaturare o svilire i caratteri paesaggistici di quel territorio. Sono comunque ammesse le attività orticole e quelle a seminativo connesse con la normale rotazione colturale. Sono comunque ammessi i manufatti di limitate dimensioni già indicati al precedente art. 43, comma 3, a condizione che il proprietario richiedente non sia proprietario e non possa realizzare i manufatti in altre aree agricole non di particolare pregio ambientale.
Qualsiasi intervento edificatorio in tali aree è comunque subordinato alla disciplina dell’Allegato C della Carta di sintesi della pericolosità
7. In tali zone è vietata altresì la realizzazione di:
palificate di qualsiasi tipo e materiale salvo quelle in legno per supporto di linee elettriche o di telecomunicazione;
posa di reti antigrandine;
serre e tunnel a carattere sia permanente che stagionale;
cave e discariche, depositi di terre e rocce provenienti da scavi.
8. La valorizzazione paesaggistica ed economica delle aree predette potrà avvenire anche attraverso la definizione e la conseguente gestione del "Parco Naturale Agricolo" ai sensi dell'art. 49 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.
9. Per le colture intensive esistenti, per i manufatti e gli edifici esistenti in tali zone, sono ammessi, la manutenzione e il rinnovo senza modifica di superficie e volume”.
La ricorrente ha destinato i fondi agricoli, collocati in zona alpina, all’insediamento di un’attività di viticoltura di montagna, piantumando vitigni con un sostegno palificato, in legno di castagno.
Merita qui rinviare alla parallela, seppur distinta, vicenda giudiziaria di cui al ricorso in R.G. n. 36/2025 proposto innanzi a questo Tribunale, avente quali ricorrenti i sigg. -OMISSIS-, proprietari di particelle ricadenti nella stessa zona oggetto di tutela in forza dell’art. 45 bis summenzionato, di interesse anche nel presente ricorso per i risvolti giudiziari che ne derivano.
Invero, con la sentenza del 25 maggio 2020, n. 72, questo Tribunale respingeva il ricorso allora proposto dai sigg. -OMISSIS-, evidenziando, per quanto qui particolarmente interessa, che: “(...) La doglianza avanzata non può essere accolta. Invero, con la variante in argomento il Comune di Romeno ha fatto esercizio di una facoltà riconosciutagli dal diritto positivo in allora (ed anche attualmente) vigente in ordine alla tutela paesaggistico - ambientale del proprio territorio. Ciò è in concreto declinato attraverso la delimitazione cartografica, nell’ambito della più vasta zonizzazione agricola, di un sottoinsieme di aree agricole di particolare pregio paesaggistico-ambientale cui si correla una previsione normativa che pone precise limitazioni all’edificazione e fornisce indicazioni vincolanti circa le modalità della coltivazione, costituita dall’articolo 45 bis delle NdA del PRG. (…) Il buon uso dell’ampia discrezionalità riservata al pianificatore comunale si evince dal contemperamento degli interessi pubblici contrapposti nella vicenda in questione, ossia dell’interesse pubblico prioritariamente perseguito di tutela paesaggistico-ambientale, con quello proprio dell’agricoltura, come risulta dal provvedimento di variante, in quanto l’introduzione del vincolo preserva la prevalente attività agricola praticata nel luogo, costituita da attività agricole estensive foraggere e praticole, strumentali alla tradizionale attività zootecnica della zona, ma consente anche “le attività orticole e quelle a seminativo connesse con la normale rotazione colturale, garantendo quindi un potenziale diverso sfruttamento agricolo, seppure coerente con l’utilizzo in atto e con gli obiettivi di tutela paesaggistica avuta di mira. La prevista destinazione ha consentito, infine, all’ente locale di promuovere un ulteriore importante interesse pubblico correlato allo sviluppo del potenziale turistico del luogo attraverso la conservazione delle caratteriste paesaggistiche dell’aree considerate, di particolare suggestione e valore anche estetico e quindi ulteriormente da valorizzarsi in chiave turistica, nel perseguimento dell’obiettivo di sviluppo economico del territorio considerato, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di integrazione tra i fattori (in particolare il paesaggio in chiave di sviluppo turistico) (…). Né miglior pregio ha il quarto motivo di doglianza volto a rivendicare la natura di attività libera ai sensi dell’articolo 78 della citata l.p. n. 15 del 2015, dell’attività esercitata in quanto conforme alla fattispecie ivi prevista alla lettera l) del comma 2 che testualmente qualifica come attività libere <<le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85>>. Come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata anche di questo Tribunale, l’attività libera presuppone la conformità alle norme del PRG, tra cui quindi anche all’articolo 45 bis invece palesemente violato da quanto posto in essere dai ricorrenti, come risulta dalla previsione espressa del medesimo articolo 78, che nel comma 1 esordisce come segue: <<Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze>>. (…)
Il legittimo divieto imposto dalla variante al Piano regolatore, così come argomentato in sede di rigetto dei primi due mezzi di gravame, esclude in radice che l’impianto viticolo posto a dimora dai ricorrenti possa assurgere ad attività libera ai sensi di legge. Merita porre attenzione anche al fatto che il comma 4 bis del medesimo articolo 78, con norma di chiusura, chiarisce che “In caso di violazione di quest'articolo, fatta eccezione per le opere precarie, gli interventi si considerano realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio”, il che ulteriormente conforta la legittimità dell’atto repressivo assunto dall’Amministrazione. È così anche del tutto superata la considerazione del preteso effetto abrogativo che sarebbe conseguito dalla entrata in vigore della l. p. n. 15 del 2015: nel caso di specie non è in considerazione il titolo edilizio abilitante ma la stessa liceità dell’attività intrapresa”.
La sopra richiamata sentenza n.72/2020 è stata poi appellata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza pubblicata il 9 giugno 2023, sez. VI, n. 5690, respingeva il gravame, confermando in toto la statuizione di primo grado.
In particolare, il Giudice di Appello ribadiva che: “Il citato art. 45 bis, infatti, non impone un regime autorizzatorio del tipo di colture da impiantare, vietandone alcune, ma prevede a tutela del paesaggio alcuni limiti generali all’attività agricola e tra questi il divieto di impiantare pali quali quelli oggetto dell’ordinanza di demolizione, la cui realizzazione in modo evidente è idonea ad alterare il paesaggio, determinandone una trasformazione rispetto alla veduta storica e un’alterazione degli equilibri colturali che si riflette sul paesaggio stesso. (...) Nella fattispecie non è in dubbio la circostanza che possa predicarsi un mutamento di destinazione d’uso, dal momento che i terreni in questione sono in ogni caso utilizzati per attività agricola o che il mutamento di coltura necessiti di un titolo edilizio, in quanto è evidente che si sia in presenza di attività edilizia “libera”. Ma anche quest’ultima deve essere realizzata nel rispetto dei vincoli posti a tutela del paesaggio quali quelli previsti dal citato art. 45 bis, consentendo il mantenimento dei caratteri paesaggistici della zona considerata. In definitiva, nella fattispecie in esame non si è in presenza di un’attività edilizia libera ma di un’attività vietata, rispetto alla quale si giustifica l’intervento di riduzione in pristino a tutela della disciplina urbanistica in questione. Da un lato, va infatti, rammentato che l’art. 78 della legge provinciale n. 15/2015 dispone che gli interventi di edilizia libera devono rispettare la disciplina in materia di tutela del paesaggio. Dall’altro, va ricordato che il comma 2 dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, espressamente prevede che l’attività di vigilanza edilizia debba essere esercitata al fine di preservare le prescrizioni contenute nelle disposizioni vincolistiche”.
I sigg. -OMISSIS- instauravano poi altro contenzioso che aveva come esito la sentenza di questo Tribunale (rimasta inappellata) pubblicata il 16 ottobre 2023, n. 157, con cui veniva nuovamente ed alquanto chiaramente affermato che: “In altri termini, il PRG non determina solo le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale, ma può fissarne anche la disciplina d’uso: il che - per inciso - priva di consistenza l’assunto del ricorrente secondo cui, vertendosi di ius utendi e non di ius aedificandi, l’ingiunzione impugnata sarebbe illegittima. Rebus sic stantibus, va allora rimarcato che i terreni di cui è causa verrebbero invero utilizzati per un’attività agricola, ma che - allo stesso tempo - il mutamento di coltura, che tra l’altro implica la realizzazione di pali, necessita di un titolo edilizio. È infatti appena il caso di rilevare che ai sensi dell’art. 78 della legge n. 15 del 2015 gli interventi di edilizia libera devono comunque rispettare la disciplina in materia di tutela del paesaggio, vale a dire i vincoli nella specie stabiliti dall’art. 45 bis delle NdA del PRG, e che la violazione dell’art. 78 anzidetto comporta che gli interventi si considerino realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio e, dunque, abusivamente. In realtà la fattispecie in esame non postula un’attività di edilizia libera, bensì un intervento vietato al fine di tutelare il paesaggio e, atteso che il ricorrente aveva anche già ricevuto dal Comune di Romeno un riscontro negativo al parere preventivo richiesto in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 45-bis delle NdA del PRG, ne consegue la non censurabilità dell’affermazione contenuta nell’ordinanza-ingiunzione di rimessa in pristino secondo cui “l’abuso [ha comportato], di fatto, la realizzazione di interventi ed un cambio colturale espressamente vietati”. (…)
Vale in primo luogo evidenziare che nel caso d'interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività eseguiti in assenza della denuncia o in difformità da essa, il comune emette - ossia deve emettere -un'ingiunzione ai sensi dell’articolo 129, commi 1 e 2 (cfr. comma 1 art. 134) (Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 342), mentre la sanzione pecuniaria di cui ai commi successivi del medesimo art. 134 trova applicazione solo se le opere non sono in contrasto con rilevanti interessi urbanistici. Tanto premesso, la violazione dell’art. 45 bis delle NdA del PRG di Romeno, quale normativa posta a tutela del peculiare paesaggio prativo costituito dai Praidei, configura in tutta evidenza proprio il contrasto con gli interessi urbanistici indicati dal PRG che è preclusivo dell’irrogazione della sanzione pecuniaria. (…) In ragione di ciò la rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposta a rimedio dell’abuso si rivela allora l’unica opzione - si ribadisce - legittimamente, logicamente e proporzionalmente praticabile dal Comune poiché la mera sanzione pecuniaria non avrebbe di fatto consentito l’effettiva tutela dei prati montani dell’alta Val di Non, all’evidenza perseguibile con l’indispensabile effetto permanente soltanto mediante la rimozione delle opere illegittimamente realizzate”.
Il Comune, in data 29 gennaio 2024, con “atto esecutivo” prot. n. 159, intimava dunque, tra gli altri, alla sig.ra -OMISSIS- (che in precedenza era già stata destinataria dell’ordinanza comunale n. 85 del 29 aprile 2022 - da lei inoppugnata - con la quale le si ordinava la sospensione immediata di ogni attività di coltivazione di vite e la rimessa in pristino sulle pp.ff. 702 e 705 C.C.), quale proprietaria delle pp.ff. 702 e 705 in C.C. Romeno, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a mezzo rimozione degli impianti viticoli sui fondi interessati dai medesimi provvedimenti amministrativi, entro 45 giorni, pena l’esecuzione d’ufficio a spese del responsabile dell’abuso.
Alla data del 23 luglio 2024, il personale tecnico dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia accertava la perdurante illecita presenza dei vigneti sulle particelle fondiarie della ricorrente, redigendo all’uopo apposito verbale di accertamento.
Indi, con l’ordinanza n. 33 di pari data (oggetto qui di impugnativa), l’Amministrazione, richiamato sinteticamente anche le sentenze sopra indicate, nonché l’art. 129, cc. 1, 2 e 3, della L.P. Trento n. 1/2008, stante la persistente inottemperanza da parte della sig.ra -OMISSIS- al precedente provvedimento adottato e solo ora impugnato (ovvero l’ordinanza n. 85 del 29 aprile 2022), ordinava l’integrale acquisizione di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune di Romeno delle pp.ff. oggetto dell’ordinanza di ingiunzione del 29 aprile 2022, disponendo l’intavolazione del provvedimento nel libro fondiario.
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 19 novembre 2024 la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza dell’Unione Comuni dell’Alta Anaunia – Comune di Romeno n. 33 del 23 luglio 2024, di prot. UCAA n. 1455, d.d. 23 luglio 2024 avente ad oggetto l’Acquisizione opere abusive – impianti viticoli, a seguito di accertamento di inottemperanza all’Ordinanza del 29 aprile 2022, n. 85, prot. UCAA. n. 1108, in località Castellazzo, sulle pp.ff. 702 e 705 in C.C. Romeno, di proprietà della stessa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, incluso il verbale di accertamento redatto dal personale dell’ufficio tecnico datato 23 luglio 2024 prot. UCAA n. 1446, e l’ordinanza-ingiunzione del 29 aprile 2022, richiamata nell’atto esecutivo del 29 gennaio 2024, di prot. UCAA n. 159.
Avverso il ricorso straordinario proponevano tempestiva opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 il Comune di Romeno e l’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia, per cui la ricorrente trasponeva la causa innanzi a questo Tribunale ex art. 48 c.p.a..
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Col primo motivo (“Violazione di legge: violazione dell’art.1, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 (e dei corrispettivi articoli, per tutte le ipotesi citate, della l.p. 23/1992 della provincia autonoma di Trento): violazione dei principi di collaborazione e buona fede della p.a. nel procedimento; violazione dell’art.3, commi primo e secondo della l. 241/1990 per omessa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione sanzionatoria dell’amministrazione in termini dissimili da quelli indicati all’atto del radicamento del procedimento; violazione degli artt. 7 ed 8 della l. 241/1990 per non avere potuto la ricorrente partecipare al procedimento in modo informato e per esserle stato interdetto il diritto di difesa, eccesso di potere per violazione del principio di affidamento ingenerato nei ricorrenti dai provvedimenti sanzionatori profilati dalla amministrazione, violazione del principio di buona amministrazione e dell’art.97 cost. contraddittorietà tra atti. In ogni caso, difetto di competenza della giunta comunale all’irrogazione della sanzione di cui all’art.129, comma quarto l.p.1/2008. Violazione di legge: violazione degli artt.132,134 e 129 l.p.1/2008 e dell’art.31 del d.p.r.380/2001”) la ricorrente sostanzialmente denuncia vi sia stata una difformità/contraddittorietà tra quanto paventato nella ordinanza/ingiunzione del 29 aprile 2022, in cui si preannunciava la sanzione di cui all’art. 129, cc. 4 e 5 della L.P. n. 1/2008 (di fatto una sanzione pecuniaria, ovvero l’acquisizione in presenza di un interesse pubblico) e quanto invece poi in definitiva disposto con la gravata ordinanza n. 33/2024 che ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle particelle fondiarie su cui insiste l’impianto viticolo.
Da ciò sarebbe derivato un difetto di contraddittorio, la impossibilità della ricorrente di potersi liberamente determinare ed indi di difendersi efficacemente, ove avesse ben saputo la diversa sanzione che le sarebbe stata in concreto applicata, avendo riposto affidamento nella ben più blanda sanzione pecuniaria.
Col secondo motivo (“Violazione di legge: violazione degli artt.132,134 e 129 l.p.1/2008 e dell’art.31 del d.p.r. 380/2001”), la ricorrente ripropone la tesi, già esposta e oggetto delle decisioni di questo Tribunale (e del Giudice di appello) sopra riportate, per cui le opere de quibus non sarebbero state bisognevoli di un particolare titolo autorizzativo, posto che si trattava di un mero mutamento di coltivazione e di attività edilizia libera, con ciò però, sin d’ora si appunta, travisando il dictum dei pronunciamenti che hanno affrontato la questione di cui si discute.
Col terzo motivo (“In subordine: violazione di legge, segnatamente dell’art.31 del d.p.r. 380/2001e degli artt. 129, commi 1,2e 3 l.p.1/2008 e dell’art 132l.p.1/2008, eccesso di potere per omessa istruttoria”) la ricorrente lamenta di fatto che il provvedimento di acquisizione sarebbe illegittimo, poiché non va ad identificare con certezza l’area acquisenda, essendo sprovvisto di frazionamento ed andando ad incidere su una maggiore superficie rispetto a quella occupata dagli impianti viticoli.
Si sono dunque costituite le Amministrazioni intimate (comune di Romeno e Unione dei comuni dell’Alta Anaunia), dapprima con memoria formale depositata il 10 marzo 2025 ed indi con memoria difensiva depositata il 5 dicembre 2025.
In particolare le resistenti Amministrazioni stigmatizzano l’inammissibilità, rectius la improcedibilità del ricorso “quanto meno” per la tardiva impugnazione degli atti gravati di cui al punto 2 dell’oggetto del ricorso, e così dunque prospettando la tesi della incensurabilità dell’ordinanza n. 33 del 23 luglio 2024, quale atto conseguente e dovuto, potendo se del caso essa venire impugnata per vizi propri. Contestano dunque nel merito le deduzioni avversarie e di qui la richiesta di rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva il 19 gennaio 2026 ed indi ulteriore memoria di replica il giorno 28 gennaio 2026, esponendo in particolare come l’ordinanza n. 33 sia affetta da vizi suoi propri che legittimano l’impugnazione ed indi ribadisce nel merito le prospettazioni di cui al ricorso.
All’esito della discussione tenutasi all’udienza pubblica del 19 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) In ordine al ricorso sopra emarginato, si ritiene preliminarmente di esaminare l’eccezione di “inammissibilità”, rectius di improcedibilità sollevata dalla difesa delle Amministrazioni resistenti, “quanto meno” in riguardo agli atti di cui al punto 2 dell’oggetto del ricorso (“Verbale di accertamento redatto dal personale dell’ufficio tecnico datato 23/07/2024 prot. UCAA n. 1446, e l’ordinanza-ingiunzione del 29 aprile 2022, di cui al punto 1) [recte, 11, n.d.r.], dell’atto esecutivo del 29 gennaio 2024, di prot. UCAA n. 159”). Per inciso, parrebbe dalla lettura dell’oggetto ed anche del ricorso che non vi sia una espressa impugnativa dell’atto esecutivo.
A.1) L’eccezione è fondata.
A.2) Vale invero qui evidenziare che l’ordinanza-ingiunzione n. 85, del 29 aprile 2022, con cui si disponeva la sospensione immediata di ogni attività, nonché la riduzione in pristino stato dell’area oggetto degli interventi di impianto viticolo, (art. 129, l. prov. Trento n. 1 del 2008) costituisce di fatto il primo atto del procedimento sanzionatorio in materia edilizia.
La predetta norma contiene l'accertamento della natura abusiva dell'intervento contestato e della tipologia del medesimo fra le categorie previste dalla normativa provinciale, di talché costituisce, per il destinatario, provvedimento immediatamente lesivo e come tale doverosamente impugnabile nel termine di legge, a pena di decadenza.
Secondo consolidato principio giurisprudenziale, va affermato che: “<<In materia di abusivismo edilizio l'impugnativa dell'acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l'ordinanza di demolizione relativa ad un'opera abusiva, consolida gli effetti dell'atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami, con la conseguenza che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri dell'accertamento di inottemperanza e di acquisizione” (cfr. sentenza, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5805 e giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, sez. II, 4 novembre 2024, n. 8752)>>” (Cons. di Stato, sez. II, 13/02/2026, n. 1174).
Orbene, nel caso di specie l’ordinanza del 29 aprile 2022 non può più venire in alcun modo intaccata nella sua assurta definitività, non essendo stata tempestivamente impugnata, da cui conseguirebbe, anche per quanto infra, la generale inammissibilità del ricorso per difetto di interesse circa le doglianze avverso l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, se non in quanto di quest’ultima si denuncino e vengano fatti valere vizi propri (cfr. anche sul punto T.A.R. Roma Lazio sez. II, 24/03/2025, n. 5974).
A.3) Inammissibile è altresì l’impugnazione del “verbale di accertamento redatto dal personale dell’ufficio tecnico”, dovendo considerare che: “ Il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento” (T.A.R. Trento Trentino-Alto Adige sez. I, 12/03/2024, n. 39; vedasi sul punto anche Cons. di Stato sez. III, 4/11/2024, n. 8769).
A.4) Pure l’impugnativa avverso l’ “atto esecutivo” - per quanto atipico - (risultando a parere di questo Giudice che lo stesso non sia stato effettivamente gravato) è da ritenersi inammissibile, posto che tale atto è meramente ricognitivo dell’iter storico-procedurale occorso nella fattispecie, di fatto replicando e dando piana esecuzione di quanto all’ordinanza-ingiunzione non impugnata, bensì fornendo un ulteriore termine “di grazia” alla ricorrente onde poter ravvedersi circa il suo perdurante comportamento illecito nel mantenere in essere l’impianto viticolo (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 2/09/2010, n. 17272).
B) Atteso quanto sopra, al di là della possibile declaratoria di complessiva inammissibilità del ricorso, questa viene invero superata dalla infondatezza nel merito dello stesso per le ragioni di seguito esposte.
B.1) Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.
B.2) Va innanzitutto evidenziato che alla presente fattispecie possono pianamente venire applicati i principi giurisprudenziali di cui sinteticamente più sopra si è dato conto in relazione alla posizione dei sigg. -OMISSIS-, in quanto gli impianti della ricorrente, dei quali si era chiesta la demolizione, sono del tutto similari a quelli dei sigg. -OMISSIS- e le particelle fondiarie qui in discussione, abusivamente “edificate”, sono ricomprese nell’area protetta ai sensi dell’art. 45 bis delle N.T. di A. del P.R.G. del Comune di Romeno.
In particolare circa la necessaria demolizione/riduzione in pristino stato che non può trovare alternativa alcuna in una invocata fiscalizzazione dell’abuso, considerato che “In ragione di ciò la rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposta a rimedio dell’abuso si rivela allora l’unica opzione - si ribadisce - legittimamente, logicamente e proporzionalmente praticabile dal Comune poiché la mera sanzione pecuniaria non avrebbe di fatto consentito l’effettiva tutela dei prati montani dell’alta Val di Non, all’evidenza perseguibile con l’indispensabile effetto permanente soltanto mediante la rimozione delle opere illegittimamente realizzate” (sentenza di questo Tribunale (rimasta inappellata) pubblicata il 16 ottobre 2023, n. 157); ed il Giudice d’appello (sentenza n. 5690/2023 di cui supra) ha statuito, nel confermare la sentenza n. 72/2020 di questo Tribunale, che “In definitiva, nella fattispecie in esame non si è in presenza di un’attività edilizia libera ma di un’attività vietata, rispetto alla quale si giustifica l’intervento di riduzione in pristino a tutela della disciplina urbanistica in questione. Da un lato, va infatti, rammentato che l’art. 78 della legge provinciale n. 15/2015 dispone che gli interventi di edilizia libera devono rispettare la disciplina in materia di tutela del paesaggio. Dall’altro, va ricordato che il comma 2 dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, espressamente prevede che l’attività di vigilanza edilizia debba essere esercitata al fine di preservare le prescrizioni contenute nelle disposizioni vincolistiche”.
Peraltro, “Nel delineato contesto, non coglie nel segno l'affermazione della signora P. secondo cui gli interventi contestati non avrebbero provocato alcun impatto ambientale e sarebbero stati irrilevanti sia sotto il profilo paesaggistico, sia sul piano dell'interesse pubblico che dovrebbe sorreggere l'acquisizione dei beni in questione. Tali considerazioni, anche a prescindere dalla loro fondatezza sul piano sostanziale, attengono a valutazioni di merito irrilevanti rispetto alla legittimità dei provvedimenti impugnati in questa sede, non potendo più essere rimessa in discussione la natura abusiva delle opere e la correlata necessità di procedere alla loro rimozione ai fini della rimessione in pristino dei luoghi, a fronte dell'esistenza di un'ordinanza di demolizione divenuta ormai definitiva e non integralmente adempiuta” ((T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 09/12/2025, n. 4017)
Qui ribadendo altresì che la violazione dell’art. 78 della L.P. n. 15/2015 comporta che gli interventi si considerino realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio e, dunque, abusivamente.
B.3) Venendo alle doglianze prospettate col primo motivo, esse risultano infondate, poiché non giova affermare che si ricadrebbe in una fattispecie affatto diversa rispetto a quanto si sarebbe prospettato con l’ordinanza-ingiunzione che, merita ribadirlo, è rimasta inoppugnata.
Si verte qui in una procedura del tutto vincolata, per cui nel delineato contesto, non rilevano le argomentazioni della ricorrente in ordine all'asserita insussistenza di alcun interesse pubblico all'acquisto dell'area di sedime delimitata dall'intervento abusivo, poiché l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce un atto dovuto e rigorosamente vincolato conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione divenuto definitivo, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere senza titolo e le ragioni della loro abusività (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 8.02.2024, n. 1299; id., Sez. VII, 13.06.2025, n. 5164).
Cosicché non può lamentarsi un asserito difetto di contraddittorio, tenuto conto che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati alla ricorrente, per cui imputet sibi se la ricorrente ha ritenuto di non impugnare la presupposta ordinanza demolitoria.
Peraltro l’atto esecutivo (che risulta non espressamente impugnato) avvisava la ricorrente che ove ella non avesse dato corso alla rimessione in pristino nel termine di 45 giorni, si sarebbe proceduto d’ufficio, senza richiamare alcuna norma nello specifico ed anche questo atto è rimasto del tutto incontestato.
E ciò ancor più attesa la natura vincolata del procedimento, in relazione al quale, come sopra accennato, “La giurisprudenza di settore, in più occasioni, ha precisato che l'inottemperanza all'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva, entro il termine previsto, costituisce presupposto e condizione per l'irrogazione della sanzione della gratuita acquisizione al patrimonio comunale della struttura edilizia. Il relativo provvedimento, oltre ad essere atto dovuto e consequenziale, privo di contenuti discrezionali, ha carattere meramente dichiarativo in quanto l'acquisizione avviene ‘automaticamentè per effetto dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione. (…)
È stato, infatti, precisato (Cons. Stato, n. 4547 del 2017) che: “l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall'art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001) è infatti un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, ed è subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi”, trattandosi di un atto conseguenziale e dunque non autonomamente impugnabile in mancanza di tempestiva impugnazione dell'ordine stesso (Cons. Stato, n. 1793 del 2011; id. n. 40 del 2007), a meno che non si facciano valere vizi propri dell'atto in questione (Cons. Stato, n. 7914 del 2010)” (Cons. di Stato sez. VI, 29/01/2026, n. 784; vedasi anche Cons. di Stato ad. plen. 11/10/2023, n. 16).
B.4) L’ordinanza n. 33/2024 che dispone l’acquisizione delle particelle in proprietà della ricorrente non può dirsi viziata, perché dà esecuzione ad una norma che vincola, senza alcun margine di discrezionalità, l’operato dell’Amministrazione, seppur l’ordinanza di riduzione in pristino (la n. 85 del 2022) facesse richiamo ad altra regola iuris (nello specifico all’art. 129, cc. 4 e 5 della L.P. n. 1/2008, anziché al comma 3).
Sul punto, tra le più recenti, si segnala, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 gennaio 2024 n. 35, secondo cui “Il potere sanzionatorio edilizio possiede carattere vincolato, di talché esso, rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso poiché l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia e all'armonico sviluppo del territorio è in re ipsa e non può trovare limite nell'interesse al mantenimento di opere abusive da parte di chi le abbia realizzate; né può parlarsi di tutela dell'affidamento dato che non è meritevole un affidamento che si basi su un'attività illecita”. In termini anche T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 5 ottobre 2023 n. 5412.
Anche laddove vi sia una errata o incompleta indicazione dei riferimenti normativi da parte della Amministrazione, ciò non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17/12/2015, che conferma T.A.R. Veneto, sez. III, n. 582/2013); in particolare, la carente o erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento nel provvedimento impugnato non assume rilievo in termini di legittimità, laddove non impedisca di individuare i presupposti di fatto o le ragioni di diritto sottesi al provvedimento stesso (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 26/05/2015, n. 2632). Per quanto sopra esposto, non è da revocarsi in dubbio su quali presupposti di fatto e diritto si fondi l’ordinanza acquisitiva, stante altresì il pacifico orientamento della giurisprudenza che ha più volte escluso che possa ritenersi viziato un provvedimento amministrativo nelle ipotesi di erroneo o mancato richiamo a norme di legge, ogniqualvolta (come nel caso di specie) la motivazione del provvedimento medesimo “consenta di desumere quale sia il referente normativo del potere effettivamente esercitato e quale la regola assunta dall'Amministrazione procedente a sostegno delle proprie determinazioni in modo che non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell'atto" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1 ottobre 2015, n. 11468, richiamata da T.A.R. Campania, Salerno sez. I, 26/01/2026, n. 153).
B.5) In riguardo alla lamentata ed asserita incompetenza della Giunta o del Sindaco, o del funzionario, alla emissione dell’ordinanza di acquisizione - sottoscritta dal funzionario competente e dal sindaco - si rileva che lo Statuto comunale al suo art. 28, c. 1 lett. h), attribuisce al Sindaco il potere di “adottare gli atti di classificazione, le ordinanze, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo statuto non attribuisce alla competenza del Segretario comunale”, vertendosi nella presente fattispecie di applicazione di una sanzione, peraltro di natura vincolata, come sopra esposto.
In ogni caso, “è ormai consolidata nell'ordinamento la distinzione dei ruoli e dei compiti tra organi d'indirizzo politico e funzionari, la quale trova fondamento nel principio d'imparzialità di cui all'art. 97 Cost. (in questi termini, Corte cost., 23 marzo 2007, n. 103) e viene sancita dall'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per le amministrazioni dello Stato, e dall'art. 107 del testo unico degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti territoriali, disposizioni che stabiliscono che agli organi politici sono attribuiti i poteri d'indirizzo e controllo, mentre ai dirigenti spetta la "gestione" amministrativa, finanziaria e tecnica, con l'adozione di atti e provvedimenti. Lo stesso art. 42 del t.u.e.l., nel demandare al Consiglio comunale gli atti in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, esclude comunque le acquisizioni che rientrano nella ordinaria amministrazione della Giunta, del segretario o di altri funzionari.
Che l'emissione dell'atto di acquisizione del bene abusivo e dell'area di sedime rientri tra le funzioni gestorie, di competenza del dirigente dell'ufficio comunale cui è demandata la vigilanza in materia urbanistica ed edilizia, si evince sia da una lettura sistematica degli artt. 27 e 31, commi 2 e 3, del t.u. dell'edilizia, sia dalla natura e funzione dell'atto stesso.
Sotto il primo profilo, l'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 - in armonia con l'art. 107 del t.u.e.l. - attribuisce in generale la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale e il successivo art. 31, comma 2, specifica che a questo funzionario è demandata l'emissione dell'ingiunzione di rimozione o demolizione delle opere abusive; pertanto, è logico ritenere che gli spetti anche l'adozione dell'atto di acquisizione, disciplinata dall'art. 31, comma 3, che rappresenta sempre una fase della complessiva attività di repressione dell'abuso (e per questo le relative controversie ricadono, come già osservato, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia).
Sotto il secondo profilo, l'individuazione del bene abusivo, dell'area di sedime e anche dell'area ulteriore (che viene acquisita in quanto "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive") è connotata da discrezionalità tecnica, dunque, anche per questo, chiaramente compresa tra i compiti dei dirigenti” (Cons. di Stato sez. II, 15/09/2025, n. 7319). Ciò è assolutamente in sintonia anche con la L.R. T.A.A. n. 2/2018 (artt. 49, c. 3, lett. l), 60 e 126).
Peraltro, merita per inciso rilevare che l’ordinanza di acquisizione riguarda il sedime, le particelle su cui insiste l’opera abusiva, in relazione alla quale vi è la espressa previsione della demolizione ai sensi dell’art. 31, c. 5, del D.P.R. n. 380/2001, per cui non si pone il problema della valutazione dell’interesse pubblico al mantenimento dell’opera; interesse pubblico che in forza del disposto dell’art. 45 bis delle N. di A. del P.R.G. è invece già stato espresso nel senso della assoluta non edificazione, da cui deriva la imprescindibile demolizione (come acclarato dalle sentenze di questo Tribunale che hanno trattato la questione).
C) Anche il secondo motivo è da ritenersi non meritevole di accoglimento.
C.1) Esso ripropone temi già affrontati nelle sentenze più sopra citate e che hanno sancito in maniera inappellabile che l’asserita attività di edilizia libera di cui ne viene propugnata l’ammissibilità, invero deve necessariamente ed imprescindibilmente essere eseguita “nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze” (art. 78, c. 1, L.P. n. 15/2015). Ove gli interventi “liberi” non rispettassero tale chiara ed univoca prescrizione devono essere considerati “realizzati in assenza del titolo abilitativo edilizio” (art. 78, c. 4 bis, L.P. n. 15/2015) e come tali illecitamente.
E di ciò ne ha data chiara lettura il Giudice di appello nella vertenza “-OMISSIS-”, in cui è stato affermato che: “(…) Nella fattispecie non è in dubbio la circostanza che possa predicarsi un mutamento di destinazione d’uso, dal momento che i terreni in questione sono in ogni caso utilizzati per attività agricola o che il mutamento di coltura necessiti di un titolo edilizio, in quanto è evidente che si sia in presenza di attività edilizia “libera”. Ma anche quest’ultima deve essere realizzata nel rispetto dei vincoli posti a tutela del paesaggio quali quelli previsti dal citato art. 45 bis, consentendo il mantenimento dei caratteri paesaggistici della zona considerata. In definitiva, nella fattispecie in esame non si è in presenza di un’attività edilizia libera ma di un’attività vietata, rispetto alla quale si giustifica l’intervento di riduzione in pristino a tutela della disciplina urbanistica in questione. Da un lato, va infatti, rammentato che l’art. 78 della legge provinciale n. 15/2015 dispone che gli interventi di edilizia libera devono rispettare la disciplina in materia di tutela del paesaggio. Dall’altro, va ricordato che il comma 2 dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, espressamente prevede che l’attività di vigilanza edilizia debba essere esercitata al fine di preservare le prescrizioni contenute nelle disposizioni vincolistiche” (Cons. di Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5690).
D) Non trova miglior sorte il terzo motivo, parimenti infondato.
D.1) Lamenta la ricorrente che il provvedimento di acquisizione sarebbe illegittimo in sostanza per avere acquisito una maggiore superficie rispetto al sedime su cui insiste l’opera abusiva, senza avere previamente perimetrato/frazionato l’area.
D.2) Le particelle acquisite totalizzano 1.117 mq e sono occupate dagli impianti viticoli per 956 mq, corrispondenti a quasi l’86% dell’intera area e già di per sé lo si ritiene compatibile col disposto di cui al terzo comma dell’art. 129, L.P. n. 1/2008, che prevede l’acquisizione “(del)l'area di sedime e con quella necessaria ad assicurare l'accesso e le distanze dai confini e, se necessario, ad assicurare il rispetto degli standard per parcheggi”. Tale comma rinvia altresì al successivo art. 132, il quale, al suo comma 2, prevede che “L'acquisizione dell'opera abusiva e del terreno di pertinenza è disposta con ordinanza motivata del comune corredata, se del caso, dal tipo di frazionamento”, con ciò evidenziando che il frazionamento non è previo elemento necessario per disporsi l’acquisizione.
A confutazione delle argomentazioni portate “in subordine” dal terzo motivo, si fanno proprie e si condividono le ragioni del Giudice di appello per cui: “Alla luce delle considerazioni che precedono deve essere disatteso anche il secondo motivo di appello, con il quale, considerata l'inedificabilità dell'area, si prospetta che il Comune avrebbe dovuto contenere l'esproprio al puro e semplice sedime degli abusi edilizi, senza estendere l'acquisizione ad altro terreno.
In base all'art. 31, comma 3, TU Edilizia, la superficie oggetto di acquisizione deve essere individuata sulla base degli indici di edificabilità esistenti nella zona di intervento e corrispondere a quella necessaria, sulla base di tali parametri, alla edificazione delle opere abusive.
In tale contesto, la misura pari a "dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita" viene a configurarsi non quale limite entro il quale l'amministrazione può discrezionalmente ed insindacabilmente determinare la superficie da acquisire, quanto piuttosto quale limite massimo non superabile tutte le volte in cui l'applicazione del parametro fissato dalla prima parte del comma 3 conduca alla individuazione di una superficie superiore a dieci volte quella abusivamente costruita.
Le considerazioni svolte da parte appellante non sono condivisibili e non sussistono ragioni per discostarsi dall'orientamento già espresso da questo Consiglio (Cons. St., Sez. VI, n. 2774/2018) secondo cui: "il generale criterio di determinazione della "pertinenza urbanistica" da acquisire, contenuto nella prima parte del richiamato comma 3 dell'articolo 31 ("quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive"), non risulta sempre in concreto applicabile. Ad esso, invero, non è possibile operare riferimento tutte le volte in cui l'area sulla quale l'abuso è stato realizzato risulta inedificabile e, dunque, non esistano prescrizioni urbanistiche (parametri) atti a determinare in concreto l'area da acquisire. Orbene, in tal caso, in considerazione della necessaria acquisizione gratuita di un'area ulteriore rispetto a quella di sedime del manufatto abusivo a seguito della inottemperanza all'ingiunzione di demolizione (così come statuita dal citato articolo 31, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 2001) e della intrinseca maggiore gravità dell'abuso ove realizzato in area inedificabile, non può ritenersi che l'acquisizione gratuita debba essere limitata alla sola area di sedime dell'opera abusiva e che non possa procedersi alla acquisizione della superficie "ulteriore". In tale fattispecie, invero, l'acquisizione della cd. "pertinenza urbanistica" risulta vieppiù necessaria e dovuta, determinandosi in caso contrario una situazione irragionevole ed ingiustificata, la quale vedrebbe sanzionato in misura maggiore un abuso realizzato in area edificabile rispetto ad un illecito edilizio posto in essere in zona inedificabile (per questo oggettivamente più grave). Ciò posto, ritiene il Collegio che in tale fattispecie, doverosa essendo l'acquisizione dell'area ulteriore rispetto a quella di sedime del manufatto abusivo, non possa trovare applicazione il parametro ordinario di cui alla prima parte del citato comma 3, ma operi comunque l'ultima parte del comma medesimo, nei sensi di seguito specificati. In tale ipotesi, invero, l'avverbio "comunque" vale a significare che all'acquisizione dovrà comunque procedersi e l'acquisizione entro il limite delle dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente realizzata prescinderà dal collegamento con la regola dell'applicazione dei parametri urbanistici di zona, risultando collegata, nella determinazione della concreta misura da acquisire, alla rilevanza ed alla gravità dell'abuso" (Cons. di Stato, Sez. II, Sent., 05/02/2026, n. 949).
E) Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Per l’effetto, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nell’importo di euro 2.500,00, oltre accessori ed oneri di legge, da corrispondersi in favore di ciascuna delle Amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Giacomo Bernardi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Giacomo Bernardi
IL PRESIDENTE
Alessandra Farina