Reg. n. 436/09 – Documenti d’accompagnamento e registri di cantina.
In merito a quanto rappresentato con la nota prot. 23 dol 9 luglio u.s. ed in particolare alle criticità e relative soluzioni correlate al regolamento n. 436/09 nonché alle disposizioni concernenti i documenti di accompagnamento ed i registri di cantina, si rammenta innanzitutto che, a livello ministeriale si sono svolte riunioni cui hanno partecipato, i rappresentanti del mondo produttivo e delle Regioni e che i documenti di lavoro discussi in sede comunitaria sono stati sempre portati a conoscenza delle categorie interessate e delle Regioni a cura della competente Direzione POCOI.
Al riguardo, si fa presente che, nelle sedi suddette, non sono state evidenziate le criticità, di cui alla nota in esame, da parte dei rappresentanti di categoria e delle Regioni, cosi come non risultano pervenute obiezioni formali ai documenti oggetto di trattazione.
Si ritiene, inoltre, di evidenziare che, al momento, non risultano in corso modifiche del regolamento n. 436/09 che possano essere introdotte prima della prossima campagna. Tuttavia, i margini di accoglimento delle istanze delle categorie interessate potranno essere oggetto di proposta in sede comunitaria di Comitato di gestione nonché nelle riunioni di definizione delle disposizioni nazionali applicative.
Tutto ciò premesso si fa presente quanto segue:
– Articolo 40, paragrafo 3, recita: “i recipienti del magazzinaggio del vini di cui al paragrafo 2 sono identificati nei registri ed è indicato, il loro volume nominale”.
Poiché la previsione costituisce in parte un’innovazione rispetto alla precedente disposizione, codesto Comitato propone che, con il decreto applicativo, la disposizione comunitaria trovi riscontro nella normativa nazionale vigente che prevede l’obbligo di comunicare la planimetria dei vasi vinari con le relative capacità.
La soluzione prospettata non è in linea con la normativa comunitaria il cui obiettivo, come precisato nel secondo periodo del medesimo paragrafo 3, è quello di consentire all’organo di controllo di identificare il contenuto dei vasi vinari mediante i registri od i documenti sostitutivi. Ciò al fine di garantire, nel primario interesse della tutela del consumatore e del produttore, l’adeguata rintracciabilltà del prodotti vitivinicoli detenuti.
Comunque, nelle more dell’adozione delle nuove disposizioni nazionali applicative di cui al regolamento n. 436/09 e al regolamento n. 607/09, deve intendersi ancora vigente e quindi applicabile l’art. 5 del D.m. 3 luglio 2003 nella parte che prevede l’apposizione di un cartello nei recipienti presenti in cantina in cui sono riportate le indicazioni previste dallo stesso articolo. Tale precisazione si ritiene soddisfi quanto previsto dal citato paragrafo 3 dell’art. 40.
– Articolo 41, paragrafo 1, lettera u, prevede: “tra le operazioni da registrare l’aggiunta di andride solforosa”
Codesto Comitato chiede che l’operazione dell’aggiunta della solforosa possa essere riportata, globalmente e in un’unica indicazione annuale, nei registri di cantina con la specifica dei quantitativi complessivamente utilizzati. È evidente che la disposizione in commento si riferisce a tutti i prodotti in grado di rilasciare nel vino anidride solforosa ed è stata adottata a seguito dell’introduzione dell’obbligo di indicare i solfiti in etichetta. Stante le disposizioni comunitarie non è data allo Stato membro la possibilità di derogare. In tal senso, non può ritenersi condivisibile la proposta di “riportare tale adempimento in un’unica registrazione e comunicazione annuale dei quantitativi complessivamente utilizzati”.
Infatti, l’art. 45 del regolamento prescrive che la registrazione delle operazioni di cui alI’art. 41, tra cui l’impiego dei solfiti, debba essere effettuata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione stessa. La possibilità di derogare a detti termini di registrazione è contenuta nell’ultimo periodo del paragrafo 1 del medesimo articolo 45 che prevede che lo Stato membro possa autorizzare tempi più lunghi di registrazione, al massimo fino a 30 giorni ed in particolare nel caso di contabilità informatizzata, qualora le suddette operazioni posano essere controllate in qualsiasi momento con altri documenti giustificativi considerati attendibili dallo organismo competente.
– Allegato VI - sezione B - regole particolari, prevede l’obbligo di indicare in etichetta il tipo di prodotto in modo preciso ed utilizzando le diciture previste nell’allegato stesso.
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti su come devono essere indicati, dopo la data del 1° agosto 2009, gli attuali prodotti nei documenti di accompagnamento, si fa presente che l’emanando regolamento applicativo riguardante l’etichettatura prevede una disposizione transitoria per consentire la commercializzazione dei vini etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 fino all’esaurimento delle scorte.
Inoltre, si rappresenta che ai sensi dell’articolo,59 del Reg. n. 479/08, nonché dell’art. 40 e dell’allegato XII, parte A 607, le Menzioni Tradizionali DOCG, DOC ed IGT riguardanti l’Italia potranno continuare ad essere utilizzate a livello nazionale in luogo delle diciture DOP ed IGP
Per quanto concerne la richiesta di prevedere un periodo di smaltimento per i documenti di accompagnamento non ancora utilizzati alla data del 1 agosto 2009, si fa presente che il modello del documento di accompagnamento di cui all’allegato VI del Reg. n. 436/09, nonché le voci da riportare nelle specifiche caselle (punte C delle istruzioni di compilazione del precitato allegato) sono rimasti invariati rispetto alle disposizioni previste dall’allegato III del Reg. n.884/01.
Pertanto, si ritiene che i documenti vitivinicoli prestampati ai sensi del Reg. n. 884/01 possano essere utilizzati fino a smaltimento delle scorte, indipendentemente dal fatto che sugli stessi siano prestampati i riferimenti al regolamento abrogato. In tal senso, l’art. 53 del Reg. 436/09 stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si devono intendere fatti al nuovo regolamento.
Per quanto concerne le nuove disposizioni sulla designazione dei prodotti vitivinicoli previste dal Reg. n. 479/08, è necessario che la compilazione della casella n. 8 del documento vitivinicolo sia effettuata in base a tali norme comunitarie. Tuttavia, ai sensi dell’art. 73, paragrafo 4 del Reg. 607/09, di recente pubblicazione, i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010 e che sono conformi alle disposizioni applicabili anteriormente al 1° agosto 2009, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Pertanto, in questi casi, si ritiene che le designazioni disciplinate dalle norme abrogate contenute nel Reg. n. 1493/99 e nel Reg. n. 753/02 potranno essere ancora utilizzate, anche sui documenti di accompagnamento che scortano i relativi prodotti, qualora questi ultimi rientrino nella deroga precitata.