Decisione (UE) 2026/185 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra.
(Decisione (UE) 19/01/2026, n. 2065/185, pubblicata in G.U.U.E. 27 febbraio 2026, n. L)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, l’articolo 209, paragrafo 2, e l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Mercato comune del Sud («Mercosur») e i suoi Stati parte in vista della conclusione di un accordo articolato in una parte politica, una parte sulla cooperazione e una parte commerciale. I negoziati si sono conclusi positivamente il 6 dicembre 2024.
(2) È pertanto opportuno firmare l’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra («accordo»).
(3) È opportuno applicare talune disposizioni dell’accordo a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore, tra l’Unione, da una parte, e il Mercosur» e/o uno o più Stati firmatari del Mercosur che sono parti dell’accordo («Stati del Mercosur firmatari»), dall’altra, a norma dell’articolo 30.2 dell’accordo.
(4) La firma dell’accordo a nome dell’Unione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione.
(5) Conformemente al suo articolo 30.9, l’accordo all’interno dell’Unione non conferisce alle persone diritti né impone loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’Uruguay, dall’altra, con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
1. In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo, conformemente al suo articolo 30.2 e fatte salve le notifiche ivi previste, le parti indicate di seguito sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione, da una parte, e il Mercosur e/o uno o più Stati del Mercosur firmatari:
— capo 1 dell’accordo tranne l’articolo 1.4, lettera d);
— capo 2 dell’accordo tranne l’articolo 2.2, paragrafo 4, l’articolo 2.3, paragrafo 5, e l’articolo 2.4, paragrafo 5;
— capo 3 dell’accordo tranne l’articolo 3.2, paragrafi da 3 a 8;
— capo 4 dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 4.1, paragrafo 2, lettera m);
— capo 5 dell’accordo, ad eccezione dell’articolo 5.3, paragrafo 3, lettera b);
— capo 6 dell’accordo tranne l’articolo 6.6 (Tutela consolare);
— capo 7 dell’accordo;
— capo 8 dell’accordo tranne l’articolo 8.4 (Questioni fisesacali);
— capo 30 dell’accordo tranne l’articolo 30.1, paragrafo 1, l’articolo 30.4, paragrafo 2, l’articolo 30.5, paragrafo 2, e l’articolo 30.6, paragrafo 5; e
— protocollo sulla cooperazione accluso all’accordo.
2. La data a decorrere dalla quale le parti di cui al paragrafo 1 sono applicate a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA