Settore vinicolo - Stabilimento di produzione e vinificazione - Esercizio di più aziende nel medesimo stabilimento - Contabilità separata e identificazione vasi vinari - Titoli abilitativi - Autorizzazione sanitaria - Registrazione sanitaria - Autorizzazione allo scarico acque reflue di lavorazione uve - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Esclusione del divieto in materia di attività vitivinicola che impedisce l'esercizio di due o più aziende all'interno del medesimo stabilimento di vinificazione, a condizione che sussista una contabilità distinta (registri di carico e scarico) e che siano chiaramente identificabili i vasi vinari in uso a ciascun soggetto economico.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2025, proposto da
Gregorio Lillo Odoardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Terinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Marchese, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via delle Medaglie d'Oro, 135;
per l'annullamento
del provvedimento n. 369 in data 17 giugno 2025, di annullamento e divieto di prosecuzione delle attività, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/90 e s.m.i., con riferimento alle SCIA SUAP n. 133 del 16 novembre 2016, n. 154 del 8 marzo 2017, n. 160 del 25 marzo 2017, n. 162 del 3 aprile 2017 e n. 211 del 4 settembre 2017, con determina di rimozione di tutti gli eventuali effetti dannosi e lavori realizzati sulla base delle dette SCIA presentate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Terinese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare dell’Azienda agricola dr. Giovambattista Odoardi di Gregorio Lillo Odoardi, è insorto avverso il provvedimento del Comune di Nocera Terinese (CZ), con cui si è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività, con riferimento alle SCIA SUAP nn.133 del 2016, 154, 160, 162 e 211 del 2017, deducendo, in diritto, i seguenti motivi:
1.1. “Violazione di legge 241/90 articolo 10. mancato riscontro nella motivazione delle osservazioni formulate”, con cui lamenta la mancata considerazione delle osservazioni rese nella fase procedimentale;
1.2. “Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990. Violazione del principio comunitario del legittimo affidamento. Eccesso di potere per violazione dei principi di logicità e coerenza. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta”, ove contesta la violazione del termine per l’esercizio del potere di autotutela;
1.3. “Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento”, per mezzo del quale lamenta che il provvedimento in autotutela è stato adottato senza considerare l’interesse pubblico né l’affidamento del privato;
1.4. “Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento. Violazione di legge”, con il quale contesta la sussistenza dei presupposti addotti a fondamento della misura adottata.
2. Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17 settembre 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente.
4. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, ritenuta la fondatezza, nei limiti di seguito esposti, del quarto motivo, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura.
6. Il provvedimento gravato, con il quale si è ordinato il divieto di prosecuzione dell’attività dell’azienda agricola che fa capo al ricorrente, si fonda su due ragioni; segnatamente:
6.1. la mancanza di una valida autorizzazione sanitaria per l’apertura dell’attività: in particolare, il Comune ha rilevato che l’azienda agricola ha indicato una autorizzazione sanitaria che risulta rilasciata ad altra azienda agricola, il Consorzio agricolo Scavigno, attualmente in esercizio;
6.2. la mancanza di autorizzazione unica ambientale, che, a valle della pratica SUA n.211 del 4 settembre 2017, prot. 9167, risulta “non rilasciata”.
7. Dagli atti e dai documenti di causa, risulta, tuttavia, la inconsistenza dei riferiti presupposti.
7.1. Quanto, innanzitutto, all’autorizzazione sanitaria, il ricorrente ha evidenziato che la propria azienda opera nel medesimo stabilimento vitivinicolo del Consorzio agricolo Scavigno, e che, in generale, l’autorizzazione sanitaria rilasciata per lo stabilimento, può essere utilizzata da ciascuna azienda ivi operante.
A tal fine, ha richiamato le osservazioni rese, sul punto, dal perito nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lamezia Terme nell’ambito di un procedimento penale n.708/2016 R.G.N.R. che lo ha visto coinvolto, laddove si è precisato che “Nessuna norma in materia di documenti e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, vieta l’attività di due o più aziende nello stesso stabilimento vitivinicolo, purché vi sia una contabilità distinta e separata e la possibilità di identificare per ognuna, i vasi vinari in uso; [l]’autorizzazione sanitaria è stata rilasciata al Sig. Gregorio Lillo Odoardi, in qualità di Presidente del “Consorzio Agricolo Scavigno”, in data 23.02.1998 per lo stabilimento vinicolo, sito in C.da Campodorato del Comune di Nocera Terinese, valida anche per altre aziende operanti nello stesso stabilimento vinicolo”.
Tuttavia, al netto di tali considerazioni di carattere generale, il ricorrente ha documentalmente dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, la propria azienda agricola opera in forza di una propria registrazione sanitaria, del 3 maggio 2017, diversa da quella indicata nel provvedimento.
7.2. Passando all’esame della seconda ragione posta dal Comune a fondamento della misura adottata, nel provvedimento è riferito che “dall’ulteriore analisi delle procedure SUAP di cui sopra, l’Azienda Agricola dr. Giovambattista Odoardi di Gregorio Lillo Odoardi risulta sprovvista di AUA (Pratica SUAP n.211 – del 04.09.2017 prot. 9167 – Autorizzazione Unica ambientale non rilasciata) mentre il Consorzio Agricolo Scavigno ne risulta in possesso con autorizzazione allo scarico del 09.01.2006 di cui alla Pratica SUAP 467 del 21.02.2021”.
Senonché, il ricorrente ha dedotto e documentato, già nella fase procedimentale e poi nel presente giudizio, che, a valle della Pratica SUA riferita dal Comune, lo stesso Comune qui resistente ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue relativa alla lavorazione delle uve e del vino derivato, che, ai sensi del dPR 13 marzo 2013, n.59, è compresa nell’autorizzazione unica ambientale.
8. Quanto esposto, oltre a mettere in discussione la fondatezza degli assunti riferiti dalla amministrazione, dimostra la perplessità dell’azione amministrativa ed un evidente vizio di istruttoria e di motivazione, ove si consideri che il Comune, né in fase di adozione del provvedimento né tantomeno nelle difese svolte nel presente giudizio, ha offerto elementi per superare le deduzioni del ricorrente, essendosi limitato, di contro, a ribadire le proprie originarie ragioni.
Queste ultime, tuttavia, risultano, come visto, smentite dalle difese del ricorrente, il quale, giova ribadire: (i) quanto al profilo sanitario, ha documentato di svolgere l’attività in forza di un titolo proprio e diverso da quello riferito nel provvedimento (che, in ogni caso, come si è visto, sarebbe stato comunque validamente utilizzato); (ii) quanto al profilo ambientale, ha documentato che, contrariamente a quanto riferito nell’atto gravato, non è vero che l’autorizzazione risulti “non rilasciata”, avendo prodotto autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata proprio a valle della pratica SUAP indicata nel provvedimento dal medesimo Comune resistente.
Sotto questo profilo, pertanto, risultano evidenti il vizio istruttorio e di motivazione.
9. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato.
10. La peculiarità della vicenda giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario