Reg n. 436/09 - Documenti d’accompagnamento e registri di cantina.
In merito a quanto rappresentato con la nota prot. n. 2709 del 6 agosto u.s. e, in particolare, alle problematiche relative alla modifica dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera u) del regolamento n. 433/09 (aggiunta di anidride solforosa tra le operazioni da registrare) nonché alle disposizioni concernenti i documenti di accompagnamento e i registri di cantina (articolo 13 del D.m. 768 del 19 dicembre 1009), sentiti gli Uffici di indirizzo, si fa presente quanto segue:
Articolo 41, «Operazioni da registrare».
Si ribadisce quanto comunicato con la precedente nota n. 5788 del 3 agosto 2009, confermando che la Commissione ha espresso un fermo diniego relativamente a specifiche richieste, avanzate da altre delegazioni, di soppressione della disposizione di cui trattasi. Pertanto, al momento non si ritiene opportuno proporre un’analoga istanza.
Per quanto riguarda l’operazione di solfitazione, intesa come aggiunta di anidride solforosa, di solfito di potassio o metasolfito di potassio, con riferimento alla possibilità di effettuare un’unica registrazione concernente l’intero trattamento della partita interessata, si è dell’avviso che ciò sia possibile solo nell’ipotesi in cui il trattamento consista in più dosaggi effettuati sulla medesima partita nell’arco di un stessa giornata. Ciò in quanto l’obbligo di registrazione va riferito ad una singola «operazione» (non, quindi, al singolo dosaggio) e dove la stessa, comunque, deve essere annotata con riferimento ad una data (art. 41, par. 2, lettera a) del reg. 436/09).
Articolo 11 del D.m. 768 del 19 dicembre 1994.
Si è dell’avviso che, nelle more dell’emanazione del nuovo provvedimento di applicazione del regolamento n. 436/09, la disposizione contenuta nell’articolo 13 del D.m. in causa sia tuttora applicabile.
Infatti, la nuova normativa comunitaria nulla innova in ordine all’individuazione dei termini di registrazione delle iscrizioni nei registri o nei conti speciali, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di autorizzare termini più lunghi, non superiori a 30 giorni, in particolare se la contabilità di magazzino è computerizzata e sono rispettate le condizioni riportate nel secondo comma del par. 1 dell’art. 45 del reg. n. 436/09.
Peraltro, appare evidente che il legislatore comunitario non abbia modificato i termini derogatori di registrazione, limitandosi a reiterare tale possibilità nel nuovo regolamento applicativo. Ne consegue, quindi, che non sono venuti meno i presupposti di applicabilità della disposizione nazionale attuativa, prevista dall’articolo 13 del D.m. 768, attesa l’identità della «ratio» delle norme comunitarie succedutesi nel tempo.
Di conseguenza il termine per eseguire la stampa dei registri informatizzati è differita di 30 giorni a condizione che siano presentati i documenti giustificativi recanti gli elementi relativi a tutte le operazioni giornalmente effettuate fino alla data dell’ispezione.
Per quanto sopra, al momento del controllo debbono essere presentati gli originali stampati delle pagine vidimate del registro tenuto con la contabilità informatizzata (ad es. forniti ogni 30 giorni dal CAA o dall’impresa specializzata o, comunque, stampati in proprio) e aggiornati secondo il termine previsto dal citato articolo 13 del D.m. 768/09, nonché i documenti giustificativi di tutte le operazioni compiute fino alla data dell’ispezione.