Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 20-02-2026
Numero provvedimento: 372
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-02-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/372 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 6-benziladenina, solfato di alluminio, boscalid, dodina, esfenvalerate, eugenolo, fenpirossimato, fluazifop-P, fluazinam, fluometuron, fluopyram, flutolanil, geraniolo, malathion, penoxsulam, pinoxaden, proesadione, proquinazid, prosulfuron, piretrine, piridaben, pirimetanil, sintofen, spiroxamina, zolfo e timolo.

(Regolamento (UE) 20/02/2026, n. 2026/372, pubblicato in G.U.U.E. 23 febbraio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 1999/73/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 1°  settembre 2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione ha approvato tale sostanza attiva fino al 31 dicembre 2021.

(2) La direttiva 2000/50/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva proesadione, come calcio-proesadione, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 1°  ottobre 2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione ha approvato tale sostanza attiva fino al 31 dicembre 2021.

(3) La direttiva 2000/67/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva esfenvalerate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione fino al 31 dicembre 2022.

(4) La direttiva 2002/48/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva prosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 giugno 2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione ha rinnovato l'approvazione di tale sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione fino al 30 aprile 2024.

(5) La direttiva 2006/74/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva pirimetanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2017.

(6) La direttiva 2008/44/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva boscalid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio fino al 31 luglio 2018.

(7) La direttiva 2008/107/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva fenpirossimato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(8) La direttiva 2008/108/CE della Commissione ha iscritto le sostanze attive fluazinam e flutolanil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 28 febbraio 2019.

(9) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva piretrine nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 agosto 2019.

(10) La direttiva 2009/70/CE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva zolfo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 dicembre 2019.

(11) La direttiva 2010/17/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva malathion nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 aprile 2020.

(12) La direttiva 2010/25/UE della Commissione ha iscritto le sostanze attive penoxsulam e proquinazid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 luglio 2020.

(13) La direttiva 2010/90/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva piridaben nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 aprile 2021.

(14) La direttiva 2011/1/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva 6-benziladenina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(15) La direttiva 2011/9/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva dodina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(16) La direttiva 2011/33/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva 1-decanolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(17) La direttiva di esecuzione 2011/40/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva sintofen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(18) La direttiva di esecuzione 2011/47/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva solfato di alluminio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(19) La direttiva di esecuzione 2011/57/UE della Commissione ha iscritto la sostanza attiva fluometuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 31 maggio 2021.

(20) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione ha approvato la sostanza attiva 1-naftilacetammide fino al 31 dicembre 2021.

(21) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione ha approvato la sostanza attiva acido 1-naftilacetico fino al 31 dicembre 2021.

(22) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione ha approvato la sostanza attiva fluazifop-P fino al 31 dicembre 2021.

(23) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 546/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva eugenolo fino al 30 novembre 2023.

(24) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 568/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva timolo fino al 30 novembre 2023.

(25) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 570/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva geraniolo fino al 30 novembre 2023.

(26) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2013 della Commissione ha approvato la sostanza attiva fluopyram fino al 31 gennaio 2024.

(27) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione ha approvato la sostanza attiva pinoxaden fino al 30 giugno 2026.

(28) Le sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, boscalid, dodina, fenpirossimato, fluazinam, fluometuron, flutolanil, malathion, penoxsulam, proquinazid, piretrine, piridaben, pirimetanil, sintofen e zolfo sono state inserite nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Le sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, eugenolo, fluazifop-P, fluopyram, geraniolo, pinoxaden, proesadione, spiroxamina e timolo sono state inserite nell'allegato, parte B, di tale regolamento e le sostanze attive esfenvalerate e prosulfuron sono state inserite nell'allegato, parte E, di detto regolamento.

(29) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/689 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fenpirossimato fino al 15 giugno 2026 ei periodi di approvazione delle sostanze attive malathion e piridaben fino al 31 luglio 2026.

(30) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva boscalid fino al 15 aprile 2026 e il periodo di approvazione delle sostanze attive penoxsulam e proquinazid fino al 15 maggio 2026.

(31) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva piretrine fino al 15 giugno 2026.

(32) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive eugenolo, geraniolo e timolo fino al 30 aprile 2026.

(33) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2592 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, fluazifop-P, proesadione, spiroxamina e esfenvalerate fino al 31 maggio 2026.

(34) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/324 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva fluazinam fino al 15 aprile 2026 e il periodo di approvazione della sostanza attiva fluopyram fino al 30 giugno 2026.

(35) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1206 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, dodina, fluometuron e sintofen fino al 15 luglio 2026 e il periodo di approvazione della sostanza attiva prosulfuron fino al 15 giugno 2026.

(36) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/99 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva pirimetanil fino al 30 giugno 2026 e il periodo di approvazione della sostanza attiva zolfo fino al 31 luglio 2026.

(37) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/787 della Commissione ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva flutolanil fino al 15 giugno 2026.

(38) Le rispettive domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, boscalid, esfenvalerate, eugenolo, fenpirossimato, fluazifop-P, fluazinam, fluopyram, flutolanil, geraniolo, malathion, penoxsulam, proesadione, proquinazid, piretrine, piridaben, pirimetanil, spiroxamina, zolfo e timolo sono stati presentati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione.

(39) Il 25 gennaio 2019, il 25 gennaio 2019, il 3 settembre 2015, il 25 febbraio 2020, il 17 dicembre 2020, il 30 giugno 2016, il 20 marzo 2019, l'11 aprile 2016, il 22 marzo 2021, il 14 marzo 2016, il 17 dicembre 2020, il 17 luglio 2017, il 12 febbraio 2020, il 28 gennaio 2019, il 14 settembre 2017, il 14 febbraio 2017, il 23 maggio 2018, il 17 gennaio 2014, il 31 gennaio 2019, il 20 febbraio 2017 e il 17 dicembre 2020 gli Stati membri relatori, rispettivamente per le sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, boscalid, esfenvalerate, eugenolo, fenpirossimato, fluazifop-P, fluazinam, fluopyram, flutolanil, geraniolo, malathion, penoxsulam, proesadione, proquinazid, piretrine, piridaben, pirimetanil, spiroxamina, zolfo e timolo, hanno informato gli Stati membri correlatori, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») hanno valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la completezza e la tempestività di ogni domanda di rinnovo dell'approvazione di ciascuna di tali sostanze attive, e di aver concluso che erano ammissibili. Tali domande sono state rese pubbliche dall'Autorità a norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(40) Le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per l'1-naftilacetammide, l'acido 1-naftilacetico, l'esfenvalerate, il fluazifop-P, il piridaben e la spiroxamina non sono ancora state last dagli Stati membri relatori e occorre un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo.

(41) Il 14 dicembre 2018, il 2 dicembre 2022, l'8 agosto 2019, il 21 giugno 2019, il 26 febbraio 2025, il 3 luglio 2018, il 2 dicembre 2022, il 17 gennaio 2025, il 25 ottobre 2021, il 26 giugno 2024, il 14 febbraio 2022, il 30 aprile 2021, il 31 agosto 2017, il 28 settembre 2020 e il 2 dicembre 2022 gli Stati membri relatori rispettivamente per le sostanze attive boscalid, eugenolo, fenpirossimato, fluazinam, fluopyram, flutolanil, geraniolo, malathion, penoxsulam, proesadione, proquinazid, piretrine, pirimetanil, zolfo e timolo hanno presentato all'Autorità i progetti di rapporti di valutazione per il rinnovo. L'Autorità, a norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha concluso che i rapporti di tutte le suddette sostanze attive non contengono tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato, li ha trasmessi ai richiedenti e agli altri Stati membri e li ha messi a disposizione del pubblico affinché potessero presentare osservazioni scritte. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all'Autorità di completare le valutazioni e di ultimare le proprie conclusioni riguardanti il ​​fluopyram, il malathion e il proesadione, e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio.

(42) Per le sostanze attive boscalid, eugenolo, fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, geraniolo, penoxsulam, proquinazid, piretrine, pirimetanil, zolfo e timolo, rispettivamente il 14 agosto 2021, il 4 aprile 2024, il 4 giugno 2020, il 12 marzo 2020, il 18 febbraio 2019, il 4 aprile 2024, il 14 settembre 2022, il 5 giugno 2023, il 17 ottobre 2022, l'8 luglio 2019, il 3 marzo 2022 e il 4 aprile 2024 l'Autorità, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione per il rinnovo, ei richiedenti hanno presentato tali informazioni entro il termine stabilito. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all'Autorità di completare le valutazioni e di ultimare le proprie conclusioni riguardanti il ​​boscalid, l'eugenolo, il geraniolo e il timolo, e alla Commissione di adottare le conseguenti decisioni di gestione del rischio.

(43) Per le sostanze attive fenpirossimato, fluazinam, flutolanil, proquinazid, piretrine e pirimetanil, rispettivamente il 4 novembre 2021, il 17 giugno 2021, il 12 luglio 2019, il 12 aprile 2024, il 28 agosto 2023 e il 16 dicembre 2019 l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione concernenti le proprietà di interferente endocrino di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione. Le informazioni supplementari riguardanti il ​​fenpirossimato, il fluazinam, il flutolanil, il proquinazid e il pirimetanil sono state presentate dai richiedenti entro il termine stabilito, mentre quelle riguardanti le piretrine non sono ancora state presentate. Gli Stati membri relatori hanno presentato all'Autorità i progetti riveduti di rapporti di valutazione per il rinnovo del fenpirossimato, del fluazinam, del flutolanil, del proquinazid, del pirimetanil e del fluorocloridone, e le relative consultazioni pubbliche si sono concluse rispettivamente il 24 novembre 2024, il 28 settembre 2024, il 24 giugno 2022, il 13 giugno 2025 e il 12 dicembre 2022. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all'Autorità di completare la valutazione e di ultimare le proprie conclusioni riguardanti il ​​fenpirossimato, il fluazinam e il proquinazid, e alla Commissione di adottare la conseguente decisione di gestione del rischio.

(44) Per le sostanze attive flutolanil, penoxsulam, pirimetanil e zolfo l'Autorità ha adottato le proprie conclusioni rispettivamente il 31 marzo 2023, il 30 settembre 2024, il 28 agosto 2024 e il 21 dicembre 2024 e le ha comunicate ai richiedenti, agli Stati membri e alla Commissione. La conclusione sul pirimetanil è stata modificata dall'Autorità il 7 marzo 2025. La Commissione ha discusso in merito al rinnovo delle approvazioni di tali sostanze attive in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ei mangimi. Occorre un periodo di tempo supplementare affinché il comitato fornisca il suo parere e la Commissione adotti le conseguenti decisioni di gestione del rischio.

(45) Le rispettive domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, dodina, fluometuron, prosulfuron e sintofen sono state inizialmente presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il 30 novembre 2018, il 18 giugno 2018, il 18 giugno 2018, il 19 marzo 2019, il 28 giugno 2018 e il 15 giugno 2018 gli Stati membri relatori rispettivamente per le sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, dodina, fluometuron e sintofene hanno informato gli Stati membri correlatori, la La Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità delle domande a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, e in particolare la completezza e la tempestività di ogni domanda di rinnovo dell'approvazione di ciascuna di tali sostanze attive, e di aver concluso che erano ammissibili. Il 27 marzo 2021 il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione è diventato applicabile a tutte le suddette sostanze attive e sono state presentate le rispettive nuove domande di rinnovo delle approvazioni conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(46) Le rispettive domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive pinoxaden e prosulfuron sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(47) Il 7 giugno 2022, il 19 ottobre 2021, il 4 aprile 2022, il 29 marzo 2023, il 25 gennaio 2022, il 6 maggio 2024, il 24 luglio 2023 e il 4 gennaio 2022 lo Stato membro relatore rispettivamente per le sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, dodina, fluometuron, pinoxaden, prosulfuron e sintofen hanno informato lo Stato membro correlatore, la Commissione e l'Autorità di aver valutato l'ammissibilità a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, e in particolare la completezza e la tempestività, di ogni domanda di rinnovo dell'approvazione di ciascuna di tali sostanze attive e di aver concluso che erano ammissibili. Tali domande sono state rese pubbliche dall'Autorità a norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.

(48) Le valutazioni del rischio a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 per la 6-benziladenina, il solfato di alluminio, il fluometuron, il pinoxaden, il prosulfuron e il sintofen non sono ancora state last dagli Stati membri relatori e occorre un periodo di tempo supplementare per completare le restanti fasi di ciascuna procedura di rinnovo.

(49) Il 7 marzo 2025 e l'11 novembre 2023 gli Stati membri relatori rispettivamente per le sostanze attive 1-decanolo e dodina hanno presentato all'Autorità i progetti di rapporto di valutazione per il rinnovo. L'Autorità, a norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740, sta ancora verificando se il rapporto sull'1-decanolo contenga tutte le informazioni pertinenti nel formato concordato. Il rapporto sulla dodina è stato sottoposto a consultazione pubblica e il 22 luglio 2025 l'Autorità ha chiesto informazioni supplementari ai fini della valutazione dei criteri di approvazione, che sono state presentate dai richiedenti entro il termine stabilito. Occorre tuttavia un periodo di tempo supplementare per consentire all'Autorità di completare la valutazione e di ultimare le proprie conclusioni riguardanti l'1-decanolo e la dodina, e alla Commissione di adottare la conseguente decisione di gestione del rischio.

(50) È quindi probabile che per nessuna delle sostanze attive contemplate dal presente regolamento possa essere presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione, tra il 15 aprile e il 31 luglio 2026.

(51) Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'adozione del presente regolamento, comprese quelle fornite dagli Stati membri relatori e dall'Autorità, la Commissione ritiene che i motivi dei ritardi in ciascuna di tali procedure di rinnovo sfuggano al controllo dei rispettivi richiedenti.

(52) Tenendo conto della natura temporanea ed eccezionale del meccanismo di proroga delle approvazioni, i periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbero pertanto essere prorogati per il periodo ritenuto necessario, in ciascun caso specifico e sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'adozione del presente regolamento, per ultimare le rispettive procedure di rinnovo delle approvazioni.

(53) Per le sostanze attive 1-naftilacetammide, acido 1-naftilacetico, 6-benziladenina, solfato di alluminio, esfenvalerate, fluazifop-P, fluometuron, pinoxaden, prosulfuron, piridaben, sintofen e spiroxamina la valutazione del rischio non è ancora stata completata dallo Stato membro relatore. Tenendo conto delle fasi successive da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 42 mesi.

(54) Per le sostanze attive 1-decanolo, boscalid, dodina, eugenolo, fenpirossimato, fluazinam, fluopyram, geraniolo, malathion, proesadione, proquinazid, piretrine e timolo l'Autorità ha bisogno di un periodo di tempo supplementare per formulare una conclusione sulla valutazione del rischio. Tenendo conto delle fasi successive da completare in ciascuna procedura di rinnovo, la durata della proroga dei periodi di approvazione di tali sostanze attive dovrebbe essere fissata a 19 mesi e 15 giorni per il fenpirossimato, il fluazinam e il proquinazid, a 22 mesi e 15 giorni per le piretrine e a 23 mesi e 15 giorni per l'1-decanolo, il boscalid, la dodina, l'eugenolo, il fluopyram, il geraniolo, il malathion, il proesadione e il timolo.

(55) Per le sostanze attive flutolanil, penoxsulam, pirimetanil e zolfo, poiché il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ei mangimi non ha ancora formulato un parere, e alla luce delle restanti fasi da completare in tale procedura di rinnovo, la durata della proroga del periodo di approvazione dovrebbe essere fissata a 12 mesi.

(56) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(57) Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non è rinnovata, la Commissione fisserà la data di scadenza per l'approvazione della sostanza attiva in questione alla data di entrata in vigore di tale regolamento oppure alla stessa data prevista prima dell'adozione del presente regolamento, se successiva. Nel caso in cui adotti un regolamento che stabilisca il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fisserà i dati di applicazione più prossima possibile, opportunamente in base alle circostanze.

(58) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ei mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

1. L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

(1) alla riga 135 (Pirimetanil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2027»;

(2) alla riga 164 (Boscalid), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 marzo 2028»;

(3) alla riga 187 (Flutolanil), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2027»;

(4) alla riga 189 (Fluazinam), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2027»;

(5) alla riga 213 (Fenpirossimato), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2028»;

(6) alla riga 246 (Piretrine), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 aprile 2028»;

(7) alla riga 292 (Zolfo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2027»;

(8) alla riga 300 (Malathion), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 luglio 2028»;

(9) alla riga 301 (Penoxsulam), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 maggio 2027»;

(10) alla riga 302 (Proquinazid), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2027»;

(11) alla riga 313 (Piridaben), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2030»;

(12) alla riga 317 (6-benziladenina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2030»;

(13) alla riga 323 (Dodina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2028»;

(14) alla riga 333 (1-decanolo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 giugno 2028»;

(15) alla riga 335 (Fluometuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2030»;

(16) alla riga 341 (Sintofen), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2030»;

(17) alla riga 346 (Solfato di alluminio), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 gennaio 2030».

2. L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

(1) alla riga 6 (Proesadione), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 maggio 2028»;

(2) alla riga 7 (Spiroxamina), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2029»;

(3) alla riga 12 (1-naftilacetammide), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2029»;

(4) alla riga 13 (acido 1-naftilacetico), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2029»;

(5) alla riga 15 (Fluazifop-P), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2029»;

(6) alla riga 45 (Eugenolo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 aprile 2028»;

(7) alla riga 46 (Geraniolo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 aprile 2028»;

(8)alla riga 4 7 (Timolo), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 aprile 2028»;

(9) alla riga 51 (Fluopyram), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 giugno 2028»;

(10) alla riga 97 (Pinoxaden), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2029».

3. L'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

(1) alla riga 2 (Esfenvalerate), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «30 novembre 2029»;

(2) alla riga 6 (Prosulfuron), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2029».