Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 16-02-2026
Numero provvedimento: 266
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Espropriazione per pubblica utilità - Localizzazione dell’opera - Interferenza con azienda agricola - Produzione vitivinicola specializzata - Sacrificio della proprietà privata - Limiti - Progetto di viabilità - Realizzazione di rotatoria - Impatto su strutture produttive stabili - Taglio dei filari - Discrezionalità amministrativa - Scelta dell'Amministrazione di localizzare un tracciato stradale o una rotatoria in un'area occupata da vigneti specializzati (IGP/DOP) - Attività di una società agricola diretta alla produzione vitivinicola di pregio costituente un interesse privato meritevole di considerazione che tuttavia esso può essere legittimamente sacrificato qualora la soluzione progettuale sia imposta da inderogabili esigenze di sicurezza viaria e dalla necessità tecnica di garantire l'immissione in sicurezza dei mezzi agricoli sulla viabilità principale.



SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- Soc. Agr. Di -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Pescara, via Tirino, n. 8;


contro

Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Semeraro e Mirella Trisolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


nei confronti

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore; rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco e Flora Saltalamacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore; non costituito in giudizio;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore; non costituito in giudizio;


per l’annullamento e/o la revoca,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento adottato dalla Provincia di Taranto – 4° Settore Viabilità, avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE VIARIA LITORANIA INTERNA DA TARANTO AD -OMISSIS- A SERVIZIO DELL’ECONOMIA DEL VERSANTE PROVINCIALE ORIENTALE SECONDO TRONCO DALLO -OMISSIS- DI -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS- DI -OMISSIS- - -OMISSIS-: Notifica del Decreto di determinazione indennità d’espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata dei beni immobili” di cui al prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, ricevuto mediante raccomandata A/R;

- del relativo Decreto del Dirigente del Settore Viabilità n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025, avente ad oggetto i contenuti sopra indicati e trasmesso con la nota di cui sopra;

- di tutti gli atti procedimentali presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché eventualmente al momento non conosciuti, tra cui, a titolo non esaustivo:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2024, con cui veniva approvato il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni apposte dal PAUR al fine dell’adozione da parte dei Comuni di -OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS- della variante allo strumento urbanistico generale trasmesso dai progettisti -OMISSIS-

- il Progetto Definitivo di cui al prot. n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2024 completo del Piano Particellare di Esproprio delle tavole inerenti alla Variante urbanistica;

- l’approvazione del progetto definitivo disposta con le Deliberazioni dei Consigli Comunali, quale adozione di variante agli strumenti urbanistici mediante mutamento della destinazione;

- le dichiarazioni di pubblica utilità assunte con provvedimento deliberativo, come di seguito: • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 24 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 19 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 16 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 19 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 30 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 04 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 aprile 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 aprile 2024;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. -OMISSIS- del 3 agosto 2024 di approvazione del progetto definitivo;

- per quanto occorra e nei limiti di interesse, la nota prot. n. -OMISSIS- del 31 agosto 2024 trasmessa al Comune di -OMISSIS-, nonché la Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 5 settembre 2024;

- il Decreto del Presidente della Provincia n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2024, con cui si approvava la relazione sulle osservazioni limitatamente alla variante intervenuta nel territorio comunale di -OMISSIS-;

- per quanto occorra e nei limiti di interesse, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. -OMISSIS- del 28 novembre 2024, con cui il Comune di -OMISSIS- ha approvato la variante urbanistica definitiva a seguito della presentazione delle relative osservazioni;

- le Deliberazioni di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico generale avvenuta con Deliberazioni dei Consigli Comunali, come di seguito: • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 23 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 21 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 30 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS- deliberazione n° -OMISSIS- del 09 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 26 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 28 novembre 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 18 luglio 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 01 agosto 2024; • Comune di -OMISSIS-, deliberazione n° -OMISSIS- del 10 settembre 2024;

- il Decreto del Presidente della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 16 dicembre 2024 di approvazione del progetto definitivo;

- per quanto occorra e nei limiti di interesse, del piano particellare d’esproprio aggiornato, composto dalle planimetrie catastali e dall’elenco ditte, trasmesso dalla -OMISSIS- S.r.l., incaricata all’espletamento delle procedure relative all’occupazione temporanea e d’urgenza e fino alla redazione dei verbali di immissione in possesso, acquisito al protocollo della Provincia di Taranto in data 15 gennaio 2025, n. prot. -OMISSIS-;

- tutti gli altri atti, i provvedimenti e i documenti che diano conto e siano comunque correlati al procedimento di esproprio in questione, inserendosi nell’iter procedimentale di interesse;

- gli eventuali allegati alla documentazione di cui sopra, nessuno eccettuato e/o escluso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della Provincia di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv. M. Trisolino, anche in sostituzione dell'Avv. C. Semeraro, per la Provincia di Taranto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 25 marzo 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti – ovverosia, le tre sorelle -OMISSIS- che agiscono in qualità di proprietarie del fondo agricolo interessato, quale immobile riportato in N.C.T. del Comune di -OMISSIS- al foglio di mappa 2 particella 14, e l’-OMISSIS- Soc. Agr. Di -OMISSIS-., altra ricorrente che ha sede a -OMISSIS- e, in quanto società agricola, opera anche nel terreno interessato attraverso la -OMISSIS- -OMISSIS-.- hanno chiesto l'annullamento e/o la revoca, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento adottato dalla Provincia di Taranto – 4° Settore Viabilità, avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DELLA DIRETTRICE VIARIA LITORANIA INTERNA DA TARANTO AD -OMISSIS- A SERVIZIO DELL’ECONOMIA DEL VERSANTE PROVINCIALE ORIENTALE SECONDO TRONCO DALLO -OMISSIS- DI -OMISSIS- - -OMISSIS- -OMISSIS- DI -OMISSIS- - -OMISSIS-: Notifica del Decreto di determinazione indennità d’espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata dei beni immobili” di cui al prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025, ricevuto mediante raccomandata A/R; del relativo Decreto del Dirigente del Settore Viabilità n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025, avente ad oggetto i contenuti sopra indicati e trasmesso con la nota di cui sopra, nonché di tutti gli atti procedimentali presupposti, preparatori, connessi e consequenziali in epigrafe indicati.

I ricorrenti hanno premesso in punto di fatto:

- che le tre sorelle -OMISSIS- agiscono in qualità di proprietarie del fondo agricolo interessato, quale immobile riportato in N.C.T. del Comune di -OMISSIS- al foglio di mappa 2 particella 14 e che l’-OMISSIS- Soc. Agr. Di -OMISSIS-., altra ricorrente, ha sede a -OMISSIS- e in quanto società agricola opera anche nel terreno interessato attraverso la Masseria -OMISSIS-;

- che, nello specifico, l’unità operativa di -OMISSIS- rappresenta un’attività produttiva distinta, parte integrante dell’-OMISSIS- Soc. Agr. Di -OMISSIS-., la cui attività è composta da: - una masseria risalente all’800, ristrutturata, con una superficie di circa 1.500 mq; - una cantina di produzione con una superficie di circa 2.500 mq e una capacità di stoccaggio di oltre 8.500 ettolitri di vino; - un terreno di 60 ettari, di cui 53,5 coltivati a vigneto specializzato per la produzione di vini pregiati, con una produzione di oltre 5.000 ettolitri/anno; - una produzione annua di oltre 700.000 bottiglie; e che l’orientamento produttivo è esclusivamente vitivinicolo, focalizzato sulla produzione di vino in bottiglia IGP/DOP, commercializzato in più di 40 paesi a livello globale;

- che, l’atto impugnato (primo atto, a dire dei ricorrenti, con cui gli stessi sarebbero venuti a conoscenza delle procedure espropriative in oggetto, è un provvedimento adottato dalla Provincia di Taranto nel contesto di un procedimento di esproprio che ha ad oggetto la realizzazione della litoranea interna, con tracciato da Taranto ad -OMISSIS-, in un percorso che coinvolge una serie di Comuni della provincia -OMISSIS- e che, in particolare, ha odiernamente ad oggetto la Notifica del Decreto di determinazione indennità d’espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata dei beni immobili (e al quale è allegato il decreto medesimo, come in epigrafe individuato);

- che tutti i ricorrenti (le tre sorelle -OMISSIS- sono anche socie e legali rappresentanti dell’Azienda), avrebbero naturalmente interesse ad evitare il pregiudizio che scaturirebbe dalla realizzazione della strada in questione, che andrebbe, a loro dire, irreparabilmente a tagliare le “teste” dei vigneti e che tale conseguenza potrebbe essere evitata attraverso una modifica progettuale;

- che le sorelle -OMISSIS- e l’Azienda, pertanto, insorgono con il presente atto sia avverso l’asserito mancato rispetto dei principi procedimentali (contraddittorio procedimentale), sia avverso l’asserita irragionevolezza in sé del progetto medesimo (principalmente per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per sviamento).

A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:

I - IN VIA PRELIMINARE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 42 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 9, 10 E 21-OCTIES, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990, VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DELL’ART. 11 DEL D.P.R. N. 327/2001 PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E OMESSA PARTECIPAZIONE DEL DESTINATARIO AL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. LESIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, TRASPARENZA E CORRETTEZZA.

II - NEL MERITO, VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, BUONA FEDE E CORRETTEZZA, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA, LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

III - NEL MERITO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 42 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA, MINOR DANNO, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il 15 aprile 2025 si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, depositando brevi note di costituzione eccependo la irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso, riservandosi di assumere le proprie conclusioni con successive memorie

Il 17 aprile 2025 si è costituita in giudizio la Provincia di -OMISSIS-, depositando brevi note di costituzione chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare, il rigetto del ricorso perché inammissibile e, comunque, del tutto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di causa.

Il 17 aprile 2025, il Comune di -OMISSIS- ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, per l’effetto, estromettere il Comune di -OMISSIS- dal giudizio, e, in subordine, di dichiarare il ricorso irricevibile in relazione alle delibere adottate dal Consiglio comunale di -OMISSIS- in quanto impugnate tardivamente.

Il 18 aprile 2025, i ricorrenti hanno depositato una memoria, chiedendo - sotto il profilo cautelare - di adottare, in via principale, la misura della sospensione cautelare degli atti impugnati o, in via alternativa, un’ordinanza di carattere propulsivo, eventualmente mediante riesame dei provvedimenti già emessi dalle Amministrazioni procedenti, mentre, - nel merito – di accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare e/o revocare il provvedimento impugnato e ogni altro atto al medesimo connesso e correlato e, comunque, in epigrafe indicato. Hanno allegato, inoltre, una “Relazione per proposta di soluzione progettuale alternativa -OMISSIS-. Agr.”.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, pubblicata il 24 aprile 2025, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “Premesso che il ricorso non è stato notificato a tutti i Comuni interessati dal tracciato della Strada Provinciale in questione “Litoranea interna -OMISSIS--OMISSIS-” (secondo tronco), ricadendo il fondo delle parti ricorrenti nel territorio del Comune di -OMISSIS-, le censure formulate [omessa comunicazione di avvio del procedimento ablatorio in questione alle proprietarie interessate, eccesso di potere per difetto di istruttoria e irrazionalità manifesta della scelta localizzativa del tracciato stradale, con grave penalizzazione dei ricorrenti (asseritamente ignorata dalla P.A.), venendo ad incidere pesantemente sull'attività dell'Azienda Agricola de qua, anziché sui terreni non coltivati di terzi posti dalla parte opposta della Strada Provinciale 123 preesistente e da allargare], ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono infondate, risultando sia che la P.A., ex artt. 11 comma 2 e 16 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., abbia correttamente utilizzato, nella specie, la comunicazione di massa perché i destinatari del procedimento ablatorio di che trattasi erano più di 50, nel mentre l’allegata irritualità della notificazione del decreto provinciale n. -OMISSIS- (avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità) incide solo sulla decorrenza del termine per ricorrere, sia che il progetto del tracciato stradale in questione (nel punto specifico non rettilineo), contempla la sostituzione di un incrocio preesistente, con la realizzazione di una rotatoria a quattro rami con un braccio secondario rientrante all'interno nell'area della particella 14 del foglio 2, anche per consentire l'immissione sulla Strada Provinciale realizzanda dei mezzi agricoli uscenti dalla particella medesima in condizioni di sicurezza; nel mentre, per il resto, il tracciato stradale riguarda più i fondi (incolti) posti di fronte a quelli dei ricorrenti, sicché la scelta localizzativa contestata non appare illogica, né frutto di inadeguata istruttoria, nè penalizza eccessivamente ed ingiustificatamente l'interesse privato dei ricorrenti.“

Avverso quest’ultima ordinanza cautelare è stato presentato appello e, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 2589 del 2025, ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della sollecita trattazione del merito in primo grado, con la seguente motivazione: “Rilevato che la questione controversa riguarda il decreto di determinazione dell’indennità d’espropriazione provvisoria ed occupazione anticipata dei beni immobili per la “Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da -OMISSIS- ad -OMISSIS- a servizio dell’economia del versante provinciale orientale secondo tronco dallo svincolo di -OMISSIS- - -OMISSIS- allo svincolo di -OMISSIS- – -OMISSIS-” di cui alla nota della Provincia di -OMISSIS- - 4° Settore Viabilità, prot. n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2025 nonché tutti gli atti connessi. Ritenuto che - le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio di primo grado nel merito, ai sensi del comma 10 dell’art. 55 c.p.a., in considerazione dell’esigenza di una realizzazione dell’opera in questione sulla base di un quadro definito;”.

Successivamente, sia il Comune di -OMISSIS- e i ricorrenti hanno depositato delle memorie difensive.

Nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Premessa la sussistenza della legittimazione passiva del Comune di Taranto, in considerazione del fatto che, gli odierni ricorrenti, con il presente ricorso, impugnano tutti gli atti della variante in questione, nel merito il ricorso è manifestamente infondato e va respinto, sicché, stante la ravvisata infondatezza nel merito del gravame, il Collegio ritiene di poter soprassedere, per ragioni di economia processuale, alla disamina dei dedotti profili in rito (al riguardo, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. 27 maggio 2022, n. 4279).

Ritiene, invero, il Collegio - meditatamente - di confermare integralmente, nella presente sede di merito, il contenuto della citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la quale si è rilevata l’insussistenza del necessario presupposto del fumus boni iuris, con la articolata motivazione sopra riportata. A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.

Risulta, innanzitutto, smentita “per tabulas” la dedotta illegittimità del provvedimento impugnato, sollevata con il primo motivo di ricorso, per l’asserita violazione degli artt. 2, 42 e 97 della Costituzione, degli artt. 7, 9, 10 e 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990, nonché dell’art. 2, comma 2, dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, per mancata comunicazione di avvio del procedimento e omessa partecipazione del destinatario al procedimento in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente - secondo cui da tale omissione sarebbe derivata anche una violazione dei principi del legittimo affidamento, di buona fede, trasparenza e correttezza – occorre osservare che, nel caso di specie, l’Amministrazione procedente, ex artt. 11 comma 2 e 16 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., ha correttamente utilizzato la comunicazione di massa, con indicazione delle aree interessate dalle espropriazioni e degli intestatari catastali delle aree, in quanto i destinatari del procedimento ablatorio di che trattasi erano più di 50, con pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento anche su due quotidiani (come si legge nella memoria costitutiva del 17 aprile 2025 della Provincia di Taranto, in data 23 maggio 2024, su “Il Messaggero” (quotidiano a tiratura nazionale) e su “Il Quotidiano di Puglia” (quotidiano a tiratura regionale), in entrambi i casi nel numero di domenica 2 giugno 2024), nel mentre, l’allegata irritualità della notificazione del decreto provinciale n. -OMISSIS- (avente valenza di dichiarazione di pubblica utilità) incide solo sulla decorrenza del termine per ricorrere.

Da quanto precede, dunque, emerge con ogni evidenza l’assenza dei profili di illegittimità sollevati dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso, con la conseguenza che devono essere respinte, perché infondate nel merito, le censure sollevate con il sopracitato primo motivo di ricorso.

Parimenti infondate, inoltre, si rivelano le censure sollevate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, (che possono essere trattati congiuntamente), con le quali i ricorrenti lamentano l’illegittimità del procedimento di esproprio di che trattasi sia per dedotta violazione dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.iii. (con violazione anche dei principi di buona fede, imparzialità e affidamento), sia per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto e/o carenza di istruttoria, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, nonché per sviamento, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - secondo cui la P.A. non avrebbe indicato le ragioni, sotto il profilo geologico, urbanistico o di opportunità, per cui la pianificazione e/o comunque l’assetto della nuova viabilità abbiano riguardato la proprietà dei ricorrenti, piuttosto che l’area incolta presente dall’altro lato della strada (secondo motivo di ricorso) e, quale conseguenza di tale operato, non avrebbe salvaguardato il più possibile l’interesse del privato (che dovrebbe tagliare delle testate dei filari) – occorre rilevare che, nella fattispecie oggetto del presente contenzioso, l’istruttoria espletata dall’Amministrazione, e le successive decisioni assunte – da un lato - hanno tenuto conto, all’interno degli elaborati progettuali della procedura espropriativa di che trattasi, tanto dell’interesse pubblico quanto degli interessi di cui sono portatori i privati (volti al minor sacrificio delle proprietà di cui sono titolari), con le esigenze di viabilità che, insieme agli studi di visibilità, hanno portato – in concreto – la P.A. ad escludere l’opportunità di ridurre il raggio della curva che precede i fondi di proprietà dei ricorrenti, per prevalenti ragioni di miglioramento dello standard di sicurezza del traffico veicolare; e – dall’altro lato – hanno messo in evidenza che, nella scelta della soluzione progettuale adottata di sostituzione dell’incrocio a T a raso esistente con una rotatoria a quattro rami con un braccio secondario di nuova realizzazione, per l’eliminazione di punti di conflitto tra veicoli, la collocazione della suddetta deve necessariamente collocarsi per qualche metro nella proprietà -OMISSIS-, per consentire ai mezzi agricoli uscenti dall’azienda agricola di immettersi in condizioni di sicurezza nella strada di progetto (Categoria C1), in quanto, come specificato dalla Provincia di Taranto nelle sue memorie difensive, la rotatoria di che trattasi si trova in asse all’intersezione esistente, e non è diversamente ubicabile, nel mentre, per il resto, il tracciato stradale riguarda più i fondi (incolti) posti di fronte a quelli dei ricorrenti (incisi per soli 9 metri), sicché, alla luce delle valutazioni tecnico-discrezionali effettuate dalla P.A., la scelta localizzativa contestata non risulta – in concreto e alla luce delle giustificazioni (anche di natura tecnica) addotte dalla P.A., illogica, né frutto di inadeguata istruttoria, nè penalizza eccessivamente ed ingiustificatamente l'interesse privato dei ricorrenti.

Del resto, la scelta localizzativa è espressione di ampia discrezionalità amministrativa della P.A., dovendosi contemperare plurimi e potenzialmente confliggenti interessi, con la conseguenza che, in subiecta materia il sindacato giurisdizionale è, pertanto, limitato al riscontro ab extrinseco di ipotesi di travisamento dei fatti (ad esempio, errata rappresentazione della condizione dei luoghi), violazione di legge (mancata richiesta di pareri richiesti ex lege) od eccesso di potere, nella forma della palese e macroscopica irrazionalità, nella specie, tuttavia, del tutto insussistenti.

3. Conclusivamente, per le ragioni sin qui esposte da ritenersi assorbenti di ogni altra questione, il ricorso deve essere respinto.

4. Sussistono nondimeno i presupposti di legge, stante la peculiarità e complessità della controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio.




P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.


Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Patrizia Moro, Presidente

Mariachiara Basurto, Referendario

Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Carlo Iacobellis

IL PRESIDENTE

Patrizia Moro