Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 19-02-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 19-02-2026

 Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [La Mancia].

(Comunicazione 19/02/2026, pubblicata in G.U.U.E. 19 febbraio 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«La Mancia»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0045-AM07 — 20.11.2025

1.    Nome del prodotto

«La Mancia»

2.    Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.    Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.    Paese a cui appartiene la zona geografica

Spagna

5.    Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione. Direzione generale dell'alimentazione. Sottodirezione generale del controllo della qualità e dei laboratori agroalimentari.

6.    Qualifica come modifica ordinaria

L'autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «La Mancha» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell'Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; non di annullare il legame con la zona geografica a rischio; non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.    Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

AGGIUNTA DI UN NUOVO TIPO DI VINO

Descrizione

Sono stati aggiunti i vini a bassa gradazione alcolica, che già figurano nel disciplinare, all'interno dei vini della categoria 1.

A seguito dell'aggiunta di questo tipo di vini, il disciplinare è stato modificato come segue:

al punto 2 (Descrizione dei vini) è stato modificato il punto 2.1, che specifica il titolo alcolometrico effettivo minimo e il titolo alcolometrico totale minimo;

per quanto riguarda la descrizione organolettica di questo tipo di vini, sono stati aggiunti i paragrafi xi) e xii), rispettivamente ai punti 2.2.1. (Vino «Joven» o «Nuevo») e 2.2.2. (Vino «Tradizionale»);

al punto 3 (Pratiche enologiche specifiche) sono stati aggiunti i paragrafi vii) e viii), rispettivamente ai punti 3.2.1. (Vino «Joven» o «Nuevo») e 3.2.2. (Vino «Tradizionale»).

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 7.1.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

AGGIUNTA DI UNA NUOVA FORMA DI ELABORAZIONE DEI VINI BIANCHI

Descrizione

È stata aggiunta l'elaborazione di vini bianchi a partire da uve rosse.

A seguito dell'aggiunta di questo tipo di vini, il disciplinare è stato modificato come segue:

al punto 2.2 (Descrizione organolettica) sono stati aggiunti i paragrafi iv) ev), rispettivamente ai punti 2.2.1. (Vino «Joven» o «Nuevo») e 2.2.2. (Vino «Tradizionale»);

al punto 3 (Pratiche enologiche specifiche) sono stati aggiunti i paragrafi viii) e ix), rispettivamente ai punti 3.2.1. (Vino «Joven» o «Nuevo») e 3.2.2. (Vino «Tradizionale»).

Il documento unico è modificato ai punti 6 e 7.1.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«La Mancia»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0045-AM07 — 20.11.2025

1.    Nome

«La Mancia»

2.    Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

IG

3.    Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Spagna

4.    Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.    Categorie di prodotti vitivinicoli elencati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

6.    Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi e rosati, «Joven» e «Tradicional» (eccetto quelli «naturalmente dulce»), e vini bianchi «Roble»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

VINO «JOVEN» O «NUEVO»:

vini bianchi secchi: tonalità dal giallo chiaro al giallo, ma non dorato;

vini bianchi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: tonalità tra il giallo chiaro e il dorato;

vini bianchi semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini bianchi da uve rosse: colore giallo con eventuali riflessi rosacei;

vini rosati secchi: colore dal rosaceo al salmone aranciato;

vini rosati semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini a bassa gradazione alcolica: dall'aspetto pulito e brillante, a seconda delle caratteristiche dei bianchi, rossi e rosati.

VINO «TRADIZIONALE»:

vini bianchi secchi: diverse tonalità di giallo;

vini bianchi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: colore dal giallo al dorato;

vini bianchi semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini bianchi da uve rosse: colore giallo con eventuali riflessi rosacei;

vini rosati secchi: colore dal rosaceo al salmone aranciato;

vini rosati semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini a bassa gradazione alcolica: dall'aspetto pulito e brillante, a seconda delle caratteristiche dei bianchi, rossi e rosati.

VINO BIANCO «ROBLE»: colore da giallo a dorato.

Odore

VINO «JOVEN» O «NUEVO»:

vini bianchi secchi: franchi, fruttati e con aromi primari;

vini bianchi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: aromi puliti di frutta accompagnati da aromi legnosi e/o tostati;

vini bianchi semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini bianchi da uve rosse: franchi e puliti con aromi primari;

vini rosati secchi: franchi e con aromi primari;

vini rosati semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini a bassa gradazione alcolica: aromi primari.

VINO «TRADIZIONALE»:

vini bianchi secchi: puliti e/o leggermente evoluti;

vini bianchi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: aromi puliti di frutta accompagnati da aromi legnosi e/o tostati;

vini bianchi semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini bianchi da uve rosse: franchi e puliti con aromi primari;

vini rosati secchi: franchi e puliti;

vini rosati semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini a bassa gradazione alcolica: aromi primari.

VINO BIANCO «ROBLE»: aromi fruttati e/o di confettura accompagnati da aromi legnosi e/o tostati.

Sapore

VINO «JOVEN» O «NUEVO»:

vini bianchi secchi: leggermente acidi ed equilibrati;

vini bianchi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: equilibrati, con retrogusto legnoso e/o tostato;

vini bianchi semisecchi, semidolci e dolci: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui;

vini bianchi da uve rosse: equilibrati e persistenti;

vini rosati secchi: leggermente acidi ed equilibrati;

vini rosati semisecchi, semidolci e dolci: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui;

vini a bassa gradazione alcolica: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui.

VINO «TRADIZIONALE»:

vini bianchi secchi: leggermente acidi e persistenti;

vini bianchi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: equilibrati, con retrogusto legnoso e/o tostato;

vini bianchi semisecchi, semidolci e dolci: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui;

vini bianchi da uve rosse: equilibrati e persistenti;

vini rosati secchi: leggermente acidi ed equilibrati;

vini rosati semisecchi, semidolci e dolci: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui;

vini a bassa gradazione alcolica: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui.

VINO BIANCO «ROBLE»: equilibrati con note legnose e/o tostate.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Il titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini a bassa gradazione alcolica è: 4,5 % vol.

Acidità volatile massima:

vino «Joven» o «Nuevo»: 9,16 meq/l;

vino «Tradicional» e «Roble»: 10,83 meq/l.

Anidride solforosa massima: < 200 m/le non può superare 250 mg/l se il tenore di zuccheri totali è pari o superiore a 5 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi, «Joven» e «Tradicional» (eccetto quelli «naturalmente dulce»), e vini rossi «Roble»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

VINO «JOVEN» O «NUEVO»:

vini rossi secchi: colore dal rosso violaceo all'amarena;

vini rossi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: colore dal rosso violaceo al rubino;

vini rossi semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini rossi con macerazione carbonica: colore dal rosso violaceo all'amarena;

vini a bassa gradazione alcolica: dall'aspetto pulito e brillante, a seconda delle caratteristiche dei vini rossi.

VINO «TRADIZIONALE»:

vini rossi secchi: colore dal rosso violaceo al rubino;

vini rossi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: colore dal rosso violaceo al rubino;

vini rossi semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini rossi con macerazione carbonica: colore dal rosso violaceo al rubino;

vini a bassa gradazione alcolica: dall'aspetto pulito e brillante, a seconda delle caratteristiche dei vini rossi.

VINO ROSSO «ROBLE»: dal rosso porpora al rubino.

Odore

VINO «JOVEN» O «NUEVO»:

vini rossi secchi: franchi, fruttati e con aromi primari;

vini rossi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: aromi puliti di frutta accompagnati da aromi legnosi e/o tostati;

vini rossi semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini rossi con macerazione carbonica: franchi, fruttati e con aromi primari;

vini a bassa gradazione alcolica: aromi primari.

VINO «TRADIZIONALE»:

vini rossi secchi: franchi e puliti;

vini rossi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: aromi puliti di frutta accompagnati da aromi legnosi e/o tostati;

vini rossi semisecchi, semidolci e dolci: uguale a quello dei secchi;

vini rossi con macerazione carbonica: franchi, fruttati e con aromi primari;

vini a bassa gradazione alcolica: aromi primari.

VINO ROSSO «ROBLE»: aromi legnosi e/o tostati.

Sapore

VINO «JOVEN» O «NUEVO»:

vini rossi secchi: tannici, equilibrati nel rapporto tra componente alcolica e acidità, persistenti e fruttati;

vini rossi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: equilibrati, con retrogusto legnoso e/o tostato;

vini rossi semisecchi, semidolci e dolci: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui;

vini rossi con macerazione carbonica: tannici, equilibrati nel rapporto tra componente alcolica e acidità, persistenti e fruttati;

vini a bassa gradazione alcolica: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui.

VINO «TRADIZIONALE»:

vini rossi secchi: con tannini equilibrati nel rapporto tra componente alcolica e acidità, persistenti;

vini rossi fermentati in botte, totalmente o parzialmente: equilibrati, con retrogusto legnoso e/o tostato;

vini rossi semisecchi, semidolci e dolci: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui;

vini rossi con macerazione carbonica: tannici, equilibrati nel rapporto tra componente alcolica e acidità, persistenti e fruttati;

vini a bassa gradazione alcolica: equilibrati in termini di titolo alcolometrico, acidità e tenore di zuccheri residui.

VINO ROSSO «ROBLE»: persistenti ed equilibrati, con note legnose e/o tostate.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Il titolo alcolometrico effettivo minimo per i vini a bassa gradazione alcolica è: 4,5 % vol.

Acidità volatile massima:

vino «Joven» o «Nuevo»: 9,16 meq/l;

vino «Tradicional» e «Roble»: 10,83 meq/l.

Anidride solforosa massima: < 150 e non può superare 200 se il tenore di zuccheri totali è pari o superiore a 5 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi e rossi «Tradicional naturalmente dulce»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Per i bianchi, tutta la gamma dei colori caratteristici; per i rossi, dal granato al marrone.

Odore

Dall'intensità aromatica elevata, che ricorda la frutta e/o le confetture.

Sapore

Equilibrati e corposi. Con note che ricordano le confetture.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Anidride solforosa massima:

per i vini bianchi: < 200 e non può superare 250 se il tenore di zuccheri totali è pari o superiore a 5 g/l;

per i vini rossi: < 150 e non può superare 200 se il tenore di zuccheri totali è pari o superiore a 5 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini bianchi e rossi «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Vini «Crianza»:

io)

bianchi: giallo paglierino con riflessi dorati;

ii)

rossi: tonalità dal rosso granata, amarena o rubino, con eventuali leggere sfumature mattone;

vini «Reserva»:

io)

bianchi: diverse tonalità di giallo dorato;

ii)

rossi: dal granata alle sfumature color mattone;

vini «Gran Reserva»:

io)

bianchi: diverse tonalità di giallo dorato;

ii)

rossi: tra il rosso ciliegia un po' invecchiato e il mattone—arancio.

Odore

Vini «Crianza»:

io)

bianchi: aromi legnosi e/o tostati;

ii)

rossi: aromi fruttati e/o di confettura e legnosi e/o tostati;

vini «Reserva»:

io)

bianchi: aromi legnosi e/o tostati;

ii)

rossi: aromi legnosi e/o tostati;

vini «Gran Reserva»:

io)

bianchi: aromi legnosi e/o tostati;

ii)

rossi: aromi legnosi e/o tostati.

Sapore

Vini «Crianza»:

io)

bianchi: equilibrati;

ii)

rossi: equilibrati e corposi;

vini «Reserva»:

io)

bianchi: equilibrati e corposi;

ii)

rossi: equilibrati e corposi;

vini «Gran Reserva»:

io)

bianchi: equilibrati e corposi;

ii)

rossi: rotondi, morbidi, equilibrati e strutturati.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico effettivo minimo: 9 % vol per i bianchi, 11,5 % vol per i rossi.

Acidità volatile massima: 12,50 meq/l per i vini «Crianza» e 16,66 meq/l per i vini «Reserva» e «Gran Reserva».

L'acidità volatile espressa in acido acetico può essere superata di 1 meq/l per ciascun grado alcolico superiore a 12 % vol, fino a un massimo di 20 meq/l per i vini rossi e di 18 meq/l per i vini bianchi.

Anidride solforosa totale (mg/l):

per i vini bianchi: < 200 e non può superare 250 se il tenore di zuccheri totali è pari o superiore a 5 g/l;

per i vini rossi: < 150 e non può superare 200 se il tenore di zuccheri totali è pari o superiore a 5 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino spumante di qualità

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I bianchi presentano tonalità che variano dal pallido al dorato e brillante, invece quelli rosati sono rosa pallido. Bollicine fini e persistenti.

Odore

Franchi e puliti.

Sapore

Corposi ed equilibrati.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,66

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino frizzante

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Con bollicine, dalle diverse tonalità di giallo per i vini bianchi, rosacee per i vini rosati e rosso violaceo per i vini rossi.

Odore

Presentano aromi primari.

Sapore

Corposi ed equilibrati, esaltano l'anidride carbonica.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico effettivo minimo: 9 % vol per i bianchi ei rosati, 11,5 % vol per i rossi.

Anidride solforosa massima (mg/l):

per i vini bianchi e rosati: < 200 e non può superare 250 se il tenore di zuccheri totali è pari o superiore a 5 g/l;

per i vini rossi: < 150 e non può superare 200 se il tenore di zuccheri totali è pari o superiore a 5 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.    Pratiche di vinificazione

7.1.    Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

I vini protetti bianchi, rosati e rossi sono ottenuti esclusivamente dalle varietà autorizzate. Non è consentita la miscelazione di varietà bianche e rosse. La resa massima è pari a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uva. La vinificazione dei vini bianchi e rosati avviene mediante pigiatura dei grappoli; per la sgrondatura è impiegato il sistema statico o dinamico. Le uve possono essere preventivamente sottoposte a macerazione per estrarre aromi e pigmenti coloranti. La fermentazione del mosto avviene a una temperatura massima di 22 °C. I vini rossi sono sottoposti a fermentazione con vinacce per un minimo di tre giorni a una temperatura massima di 28 °C.

Per quanto riguarda la produzione di vini a bassa gradazione alcolica, le loro qualità risultano da una buona maturazione, pur senza un titolo alcolometrico eccessivamente elevato, con acidità e maturazione equilibrata necessarie per questo tipo di vino. Per produrre vini bianchi da uve rosse, le uve devono essere sottoposte a pigiatura in bianco, evitando l'estrazione di colore.

7.2.    Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Viti allevate ad alberello

Resa massima

Resa massima

10.000

Unità di resa massima

kg di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Viti allevate ad alberello

Resa massima

Resa massima

74

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Viti allevate a spalliera

Resa massima

Resa massima

13.000

Unità di resa massima

kg di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Viti allevate a spalliera

Resa massima

Resa massima

96,2

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.    Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino oi vini sono ottenuti

AIREN

ALBARIÑO

BOBAL

CABERNET FRANC

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA

GEWÜRZTRAMINER

GRACIANO

MACABEO - VIURA

MALBEC

MENCÍA

MERLOT

MONASTRELL

MORAVIA DULCE - CRUDIJERA

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

PARELLADA

PEDRO XIMÉNEZ

PICCOLO VERDOTTO

PINOT NERO

RIESLING

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO - CENCIBEL

TORRONTÉS

VERDEJO

VIOGNIER

9.    Definizione concisa della zona geografica delimitata

Sono inclusi i comuni di seguito elencati.

Nella provincia di Albacete: Barrax, Fuensanta, La Herrera, Lezuza, Minaya, Montalvos, Munera, Ossa de Montiel, La Roda, Tarazona de La Mancha, Villalgordo del Júcar e Villarrobledo, con tutti i relativi fogli catastali e parcelle. È incluso anche El Bonillo, ad eccezione del foglio catastale 95, parcelle 16d, 16da, 16db e 17; foglio catastale 97, parcella 24, foglio catastale 100, parcelle 2, 3 e 8, foglio catastale 115, parcelle 1ma, 1mb, 1mc; foglio catastale 116, parcelle 1aa, 1ab e 1af; foglio catastale 119, parcelle 22a, 23a, 24b, 24i e 25d, e foglio catastale 120, parcella 20d;

nella provincia di Ciudad Real: Albadalejo, Alcázar de San Juan, Alcolea de Calatrava, Aldea del Rey, Almagro, Almedina, Almodóvar del Campo, Arenales de San Gregorio, Arenas de San Juan, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Carrizosa, Castellar de Santiago, Ciudad Real, Los Cortijos, Cózar, Daimiel, Fernán Caballero, Fuenllana, Fuente el Fresno, Herencia, Malagón, Manzanares, Membrilla, Miguelturra, Las Labores, Llanos del Caudillo, Pedro Muñoz, Picón, Piedrabuena, Poblete, Porzuna, Pozuelo de Calatrava, Puebla del Príncipe, Puerto Lápice, El Robledo, Ruidera, Santa Cruz de los Cáñamos, Socuéllamos, La Solana, Terrinches, Tomelloso, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villahermosa, Villamanrique, Villamayor de Calatrava, Villanueva de la Fuente, Villanueva de los Infantes, Villar del Pozo, Villarta de San Juan e Villarrubia de los Ojos. Sono inclusi anche i seguenti comuni, con le seguenti eccezioni: Alhambra, esclusioni i fogli catastali 50 (parcelle da 32 a 51), 52 (parcelle 8, 9 e 10), da 53 a 90, 159 (parcelle 1), 162, 163 e 164 (parcelle da 11 a 20); Granátula de Calatrava, esclusi i fogli catastali da 8 a 31, da 51 a 60, 69 e 70; Montiel, esclusi i fogli catastali da 62 a 76; e Torre de Juan Abad, esclusi i fogli catastali da 1 a 9 e da 61 a 63;

nella provincia di Cuenca: El Acebrón, La Alberca de Záncara, Alcázar del Rey, Alconchel de la Estrella, La Almarcha, Almendros, Almonacid del Marquesado, Atalaya del Cañavate, Barajas de Melo, Belinchón, Belmonte, Cañada Juncosa, El Cañavate, Carrascosa de Haro, Casas de Benítez, Casas de Fernando Alonso, Casas de Guijarro, Casas de Haro, Casas de los Pinos, Castillo de Garcimuñoz, Cervera del Llano, Fuente de Pedro Naharro, Fuentelespino de Haro, La Hinojosa, Los Hinojosos, El Hito, Honrubia, Hontanaya, Horcajo de Santiago, Huelves, Leganiel, Las Mesas, Monreal del Llano, Montalbanejo, Mota del Cuervo, Olivares de Júcar, Osa de la Vega, Paredes, El Pedernoso, Las Pedroñeras, Pinarejo, Pozoamargo, Pozorrubio de Santiago, El Provencio, Puebla de Almenara, Rada de Haro, Rozalén del Monte, Saelices, San Clemente, Santa María del Campo Rus, Santa María de los Llanos, Sisante, Tarancón, Torrubia del Campo, Torrubia del Castillo, Tresjuncos, Tribaldos, Uclés, Valverde de Júcar, Vara de Rey, Villaescusa de Haro, Villalgordo del Marquesado, Villamayor de Santiago, Villar de Cañas, Villar de la Encina, Villarejo de Fuente, Villares del Saz, Villarrubio, Villaverde y Pasaconsol e Zarza de Tajo;

nella provincia di Toledo: Ajofrín, Almonacid de Toledo, Cabañas de Yepes, Cabezamesada, Camuñas, Ciruelos, Consuegra, Corral de Almaguer, Chueca, Dosbarrios, La Guardia, Huerta de Valdecarábanos, Lillo, Madridejos, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Miguel Esteban, Mora, Nambroca, Noblejas, Ocaña, Ontígola, Orgaz, La Puebla de Almoradiel, Quero, Quintanar de la Orden, El Romeral, Santa Cruz de la Zarza, Sonseca, Tembleque, El Toboso, Turleque, Urda, Villacañas, La Villa de Don Fadrique, Villafranca de los Caballeros, Villaminaya, Villamuelas, Villanueva de Alcardete, Villanueva de Bogas, Villarrubia de Santiago, Villasequilla, Villatobas, Los Yébenes e Yepes.

10.    Legami con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

Nella pianura di La Mancha, la composizione dei suoli, frutto della sedimentazione miocenica di calcari, marne e sabbie, determina terreni di colore marrone o marrone-rossiccio. In particolare, grazie all'abbondanza di terreni calcarei, la regione di La Mancha si presta alla produzione di vini rossi molto corposi e adatti all'affinamento, mentre i calcari sabbiosi conferiscono al vino una buona gradazione. La siccità (con precipitazioni annue comprese tra 300 e 350 mm) e l'elevato soleggiamento (3 000 ore di sole) si traducono in vini con una colorazione intensa, in cui risulta chiaramente rafforzata l'intensità aromatica. Il grande equilibrio dei vini è favorito anche dalla modesta produzione media dei vigneti.

Categoria di prodotti vitivinicoli

5.

Vino spumante di qualità

Sintesi del legame

L'ambiente geografico consente di coltivare le varietà definite nel disciplinare, che conferiscono ai vini corposità ed equilibrio, così come la siccità e le ore di sole assicurano un titolo alcolometrico naturale che permette di produrre vini dalla gradazione alcolica stabilita. Per la vinificazione dei vini spumanti sono impiegati, come vino di base, i vini indicati nella sezione relativa al vino. Di conseguenza, quanto indicato nel racconto sezione si applica anche ai vini spumanti.

Categoria di prodotti vitivinicoli

8.

Vino frizzante

Sintesi del legame

Il clima continentale estremo, la composizione dei terreni di colore marrone-rossiccio e le temperature elevate influenzano gli aromi fruttati e le tonalità dei vini frizzanti. Poiché tali vini sono ottenuti da quelli descritti nella sezione relativa al vino, quanto indicato in tale sezione si applica parimenti ai vini frizzanti.

11.    Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito o della deroga

ETICHETTATURA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito o della deroga

Per usufruire dell'indicazione di una varietà di vite determinata e unica, è necessario che almeno l'85 % delle uve provenga da detta varietà con menzione nei registri dei vini. Per l'etichettatura dei vini spumanti di qualità della denominazione di origine protetta «La Mancha» possono essere utilizzate le indicazioni «Premium» e «Reserva».

Titolo del requisito o della deroga

CONDIZIONAMENTO NELLA ZONA DI ORIGINE

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito o della deroga

Il condizionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione delimitata. La produzione dei vini con la denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento, che deve essere considerato la fase finale della produzione di questi vini, dato che comprende altre pratiche enologiche che possono influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire: filtraggio, stabilizzazione e vari tipi di misure correttive. L'imbottigliamento all'interno della zona di produzione consente di controllare direttamente le operazioni di confezionamento e scongiura possibili rischi connessi al trasporto, come l'ossidazione e lo stress termico, che deteriorarebbero le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei vini e ne comprometterebbero la stabilità.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del riferimento disciplinare

https://apliagri.castillalamancha.es/sites/default/files/2025-11/Pliego_Consolidado.pdf