Circolare n. 5 del 22 ottobre 1996. Individuazione impresa specializzata per la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato chiesto se l’Ente Vini Bresciani possa essere considerato «impresa specializzata», ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera b), del Regolamento n. 436/09.
In proposito codesto Ufficio evidenzia che, dall’esame dello statuto del predetto Ente, emerge, tra l’altro, che «... possono far parte dell’Ente i Consorzi per la tutela dei vini a denominazione d’origine e a indicazione geografica tipica riconosciuti ai sensi del punto 3 dell’articolo 19 della L. 164/92, i Consigli interprofessionali o altre Associazioni similari, con esclusione delle società singole o associate ...». Al riguardo, si fa presente quanto segue.
La circolare in oggetto, al punto 4.1., ha indicato che deve intendersi per «impresa specializzata» anche un «...ente o associazione legalmente costituita avente per finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi degli operatori (agricoltori, produttori vitivinicoli, titolari di stabilimenti vinicoli, singoli e associati) del settore vitivinicolo...».
In proposito, si è dell’avviso, che la richiamata indicazione deve intendersi nel senso più ampio, cioè estesa a tutti gli Enti e Associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi degli operatori del settore vitivinicolo, anche laddove gli stessi Enti e Associazioni, purché legalmente costituiti, costituiscano strutture di secondo grado (nella fattispecie, degli aderenti Consorzi volontari di tutela di cui all’articolo 19 della L. n. 164/92).
Quanto sopra, tenuto conto del fatto che, in ultima analisi, appare necessario implementare, da un lato, il più diffuso ed agevole adempimento degli obblighi documentali previsti dalla vigente normativa di settore a carico dei singoli operatori e, dall’altro, il più efficace ed efficente espletamento dei controlli da parte degli organismi competenti.