Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 23-07-2010
Numero provvedimento: 561
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Vitivinicolo – Dichiarazioni 2009/2010 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.

1. Quadro normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

• Regolamento del Consiglio n. 436/09.

• Regolamento del Consiglio n. 479/08.

• Regolamento della Commissione n. 555/08.

• Legge 29 dicembre 1990 n. 428.

• Decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165.• Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

• Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99.

• D.m. 25 maggio 2004 n. 1205.

2. Settori di intervento

La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza di vini e/o mosti per la campagna 2009/2010.

In applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 436/09 e dell’art. 1 del D.m. n. 1205/04 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 18 giugno 2004, i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio 2010. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio 2010 sono, altresì, dichiarati dal destinatario.

3. Definizioni

All’interno della circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

• Produttore: persona fisica o giuridica ovvero Organismo Associativo di dette persone che abbia prodotto uve ovvero vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati;

• Commerciante : persona fisica o giuridica che professionalmente commercializza (acquista e vende) prodotti, imbottigliati e/o sfusi;

• Rivenditore al minuto: persona fisica o giuridica ovvero associazione di tali persone che esercitano professionalmente un’attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascun Stato membro, tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, esclusi coloro che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi. Altre definizioni utili sono:

• CUAA: Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l’interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

• CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi;

4. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di variazioni rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni ai fini dell’aggiornamento e coerenza del fascicolo stesso con le dichiarazioni rese.

Il fascicolo deve essere costituito presso l’Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda, se persona giuridica, o nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell’allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, e successive integrazioni; la circolare, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

5. Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

5.1. Soggetti interessati

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio 2010.

Sono, invece, esonerati dall’obbligo della presentazione:

• I consumatori privati;

• I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

• I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

5.2. Produttori con residenza/sede legale nel territorio delle Regioni Piemonte e Toscana.

Le dichiarazioni di giacenza dei soggetti interessati, come definiti al precedente punto 5.1, che hanno la residenza , se persone fisiche, o la sede legale, se persone giuridiche, nel territorio della Regione Piemonte o della Regione Toscana, devono essere presentate rispettivamente alla stessa Regione Piemonte o all’ARTEA, Organismo pagatore della Regione Toscana, secondo modalità da esse stesse direttamente stabilite.

L’ARTEA e la Regione Piemonte, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazione stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

5.3. Termine di presentazione

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all’AGEA dal 1 agosto 2010 e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre 2010.

Le dichiarazioni presentate successivamente al 10 settembre 2010 saranno sottoposte sia a sanzione amministrativa per ritardata presentazione che alle sanzioni dettate dall’art. 18 del Reg. n. 436/09.

5.4. Modalità di presentazione

Le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di competenza dell’ARTEA e di quelle di competenza della Regione Piemonte, sono trasmesse ad Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata o consegna manuale; in particolare:

• inoltro telematico mediante registrazione nel sistema informativo Agea entro il giorno 10 settembre 2010;

• raccomandata da ricevere entro il giorno 10 settembre 2010;• consegna a mano entro le ore 17.00 del giorno 10 settembre 2010.

5.4.1 Produttori che si avvalgono dell’assistenza del CAA – comunicazione telematica

La presentazione delle dichiarazioni può essere fatta presso il CAA, Centro di Assistenza Agricola, al quale si sia rimesso il mandato per farsi assistere nelle operazioni di costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

L’operatore del CAA supporterà, quindi, il dichiarante nella compilazione della dichiarazione di giacenza, utilizzando gli specifici servizi esposti nell’area riservata del portale SIAN, tramite le seguenti attività:

1. costituire/aggiornare il fascicolo del produttore in aderenza alle modalità descritte nel documento “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi Pagatori” di cui alla circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005;

2. verificare che gli allegati alla dichiarazione di giacenza necessari per l’istruttoria siano stati consegnati dal dichiarante e che siano conformi alle specifiche dell’Organismo Pagatore competente (istruttoria della dichiarazione);

3. compilare la dichiarazione di giacenza utilizzando i servizi del portale SIAN;

4. effettuare la stampa della dichiarazione (contestualmente sarà stampato anche il quadro H contenente le attestazioni del CAA);

5. far firmare la dichiarazione al dichiarante;

6. firmare la check list “quadro H” di conferma dell’avvenuta costituzione del fascicolo cartaceo e dell’istruttoria eseguita;7. protocollare, con il protocollo unico AGEA, la dichiarazione; con tale operazione la dichiarazione è presa in carico dall’Amministrazione e si avvia il procedimento amministrativo;

8. archiviare nel fascicolo del produttore i seguenti documenti:

• dichiarazione di giacenza firmata dal dichiarante e dei relativi allegati;• quadro H, firmato e timbrato dal responsabile dell’ufficio CAA;

• distinta di ricezione.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.m. 8/10/2005 n. 2159, i dati relativi alle dichiarazioni di giacenza sono resi disponibili dall’Organismo di Coordinamento Agea entro i termini comunitari previsti, per gli adempimenti ed i controlli di competenza eseguiti da:

1. Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, per mezzo di specifici servizi offerti dal SIAN le cui utenze sono gestite direttamente dall’ICCQ;

2. Organismi Pagatori, per le aziende situate nei territori regionali di competenza;

3. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

4. Assessorati regionali dell’agricoltura competenti per territorio.

5.4.2 Produttori in proprio – comunicazione tramite raccomandata

Per i dichiaranti che non hanno dato mandato ad un CAA, l’Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian. it, nell’area pubblica, sezione modulistica, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione in bianco.

Tale modello dovrà essere presentato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco e che potrà essere utilizzato negli eventuali scambi informativi tra il dichiarante e l’AGEA. Per ridurre gli errori e facilitare la corretta identificazione della ditta dichiarante, contestualmente alla richiesta del modello viene richiesta la digitazione del codice fiscale/CUAA del dichiarante in modo da consentire la stampa di un modello precompilato nella parte anagrafica (Quadro A – Informazioni relative al dichiarante).

Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento che deve essere allegato in fotocopia alla dichiarazione.

Per usufruire del modello, il dichiarante che non abbia la possibilità di reperirlo autonomamente può recarsi anche presso gli uffici della Regione o dell’Organismo Pagatore competente per territorio che provvederanno a scaricare lo stesso tramite un qualsiasi collegamento via internet.

Le istruzioni di compilazione della dichiarazione (contenenti anche le codifiche previste dal D.m. 28 dicembre 2006), il fac-simile del modello di dichiarazione, ed anche la presente Circolare, sono disponibili nell’area pubblica del portale AGEA (sito internet www.sian.it – percorso: Utilità / Download / Download documentazione / Manuali).

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta nonché della fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all’AGEA – Ufficio Ricezione Dichiarazioni Vitivinicole - Via Palestro, 81 - 00185 – Roma – entro la data del 10 settembre 2010, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata od anche consegnata a mano.

AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del conferente oppure da mancata o tardiva comunicazione né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Sulla busta deve essere indicato l’indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA

Ufficio Ricezione Dichiarazioni Vitivinicole

Dichiarazione di giacenza – Campagna 2009/2010

Via Palestro, 81

00185 –ROMA

I dati anagrafici dei richiedenti , riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME

COGNOME / RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP – COMUNE (PROV)

Dichiarazione di giacenza – Campagna 2009/2010

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e può contenere più di una dichiarazione, purché relative al medesimo soggetto dichiarante.

6. Precisazioni

Si riportano di seguito alcune precisazioni:

a) le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.

b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio 2010 tali vini non sono stati ancora certificati dalla competente Camera di Commercio Industria ed Artigianato.

c) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto 2010. Nelle medesime caselle del modello di dichiarazione di giacenza devono essere indicati tutti i vini, compresi quelli provenienti da uve passite, con titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol o conformi al punto 1, punto c dell’Allegato IV al Reg. n. 479/08.

d) ai fini della dichiarazione di giacenza , per vini da uve stramature si intendono i vini di cui al punto 16 dell’Allegato IV al Reg. n. 479/08, in particolare quelli da uve passite o da vendemmia tardiva, con titolo alcolometrico totale superiore a 15% vol, da indicarsi nelle apposite caselle 6 ed 13 nel caso di vini DOP, e nelle caselle 4 e 11 negli altri casi.

e) le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio 2010 di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più vino da tavola o vino a D.O. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio 2010, devono essere incluse fra quelle quantità del vino frizzante o vino spumante o vino liquoroso che saranno ottenuti a fine elaborazione.

f) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio 2010 in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione.

g) nel caso di “depositi all’ingrosso” di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico così come prescritto dall’art. 11 del Reg. n. 884/01. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

h) i vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di “magazzino all’ingrosso”, da non confondersi con quella di “deposito all’ingrosso” di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico, come da art. 9, lettera b), del DM 19 dicembre 1994, n. 768, ed in relazione all’art. 12, paragrafo 1, comma secondo, lettera a) del Reg. n. 884/01.

i) la codifica di vini D.O.P. da utilizzare è quella sancita dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006 (la codifica è allegata alle istruzioni di compilazione della dichiarazione di giacenza).

7. Controlli Istruttori

7.1. Controlli formali

I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilità e completezza della dichiarazione ed in particolare la verifica:

• della presenza della firma del richiedente;

• della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (par. 7.3 Documento di riconoscimento);• della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente) (par. 7.4 Controlli anagrafici e par. 7.5 Rappresentante legale).

7.2. Sottoscrizione della dichiarazione

La sottoscrizione della dichiarazione è un requisito indispensabile per la validità della dichiarazione stessa. La mancata apposizione della firma comporta la segnalazione di un’anomalia della dichiarazione.

7.3. Documento di riconoscimento

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Dpr n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di dichiarazione.

L’assenza del documento di identità richiesto comporta la segnalazione di un’anomalia della dichiarazione.

7.4. Controlli anagrafici

L’Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante. Se il CUAA non fosse indicato oppure risultasse errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), ciò comporterà la segnalazione di un’anomalia della dichiarazione. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l’Amministrazione procederà alla segnalazione dell’anomalia nella dichiarazione.

7.5. Rappresentante legale

Nel caso in cui il dichiarante non sia una persona fisica, sarà verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale.

Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non è indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l’Amministrazione darà opportuna segnalazione di anomalia.

Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l’Amministrazione procederà alla segnalazione dell’anomalia nella dichiarazione.

Le anomalie presenti sulle dichiarazioni saranno sottoposte alle sanzioni dettate dall’art. 18 del Reg. n. 436/09.

8. Trattamento e diffusione dei dati

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall’Amministrazione per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal Dlgs n. 196/03. La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli artt. 20 e 21 del predetto decreto legislativo.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.

AVVERTENZE GENERALI

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

2) Soggetti esonerati dall’obbligo

Sono esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:

• I consumatori privati;

• I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un’attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;

• I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) Termine di presentazione della dichiarazione

Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

La dichiarazione di giacenza   presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio rispettando le modalità di presentazione indicate nella circolare di campagna.

Per i dichiaranti che non si avvalgano dell’acquisizione telematica, dichiaranti in proprio, l’Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione modulistica accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione in bianco. Attraverso questa funzione gli uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni potranno rendere disponibili modelli in bianco ai dichiaranti in proprio che non dispongano di un Personal Computer.

Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso   stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da identificativo univoco.

Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si allega fotocopia alla dichiarazione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione A) – Informazioni relative al dichiarante

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicati: il codice fiscale, la partita iva, il cognome e nome, i dati di nascita.

In caso di PERSONA GIURIDICA indicare la partita iva e il codice fiscale, la ragione sociale e le generalità del rappresentante legale ( cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita) .

Sezione B) – Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti

In questa sezione devono essere indicati l’indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti. Sezione C) – Informazioni relative ai prodotti detenuti

I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione C) alla voce:

- “produzione”: se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.

- “commercio” : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 7 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 8 a 15 e da 18 a 19 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all’assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce “produzione” o “commercio” applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce “commercio”.

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all’ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 49; per eccesso, cioè all’ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 50 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,49 pari a litri 449, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,50 pari a litri 550, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica da indicare al successivo rigo 3 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini con indicazione della varietà, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga 4.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini ad indicazione geografica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga 4.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.P., compresi quelli ad indicazione geografica e con indicazione della varietà. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature (di cui al punto 16 dell’allegato IV del Reg. 479/08). Sempre al rigo 4 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più vino da tavola o I.G.P. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGP ed esclusi i mosti concentrati e i mosti concentrati e rettificati. Le quantità relative ai mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume dei mosti per il coefficiente 0,95.

Inoltre, ai righi 1, 2, 3, 4 e 5 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.P. declassati in data anteriore al primo agosto.

Al rigo 6 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.P. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.P., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature. Al rigo 7 devono essere riportate le somme delle quantità indicate ai righi da 1 a 6.

COMMERCIO

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica da indicare al successivo rigo 10 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 11.

Al rigo 9 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini con indicazione della varietà, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga 11.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità detenute di vini (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.P. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 11.

Al rigo 11 devono essere devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.P., compresi quelli ad indicazione geografica. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature.

Sempre al rigo 11 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più D.O.P. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio.

Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IG esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Inoltre, ai righi 8, 9, 10, 11 e 12 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.P. declassati in data anteriore al primo agosto.

Al rigo 13 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.P. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.P., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature.

Al rigo 14 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 15 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai righi da 8 a 14.

Ai righi 16, 17, 18 e 19 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute, alla produzione (16 e 17) e/o al commercio (18 e 19) espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Informazioni relative ai vini DOP

Nelle sezioni D-E-F-G i detentori di vini tranquilli D.O.P., vini spumanti D.O.P., vini frizzanti D.O.P., vini liquorosi D.O.P. devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione “…………”) prevista dal disciplinare, anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA.

La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica di seguito riportate. Si richiama l’attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni è quella pubblicata dal Mipaaf con DM del 28-122006.

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna ‘codice’ dovrà essere indicata la dicitura ‘N.C.’ (non codificato), mentre nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice ‘9999’ per i vini VQPRD importati da altri paesi 6 comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all’ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione C, alla riga 6 e/o 13, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l’avvertenza di riportare una ‘M’ successivamente al codice nella apposita colonna ‘Mosto’. Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d’Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici A006.

Sezione D) – Informazioni relative ai vini a D.O.P.

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l’apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) – Informazioni relative ai vini spumanti D.O.P.

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) – Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.P.

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D. 7

Sezione G) – Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.P.

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.P. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Le quantità riportate nelle righe ‘Totale’ delle sezioni D, E, F, G, non devono superare le quantità indicate rispettivamente alle righe 6 e 13 della sezione C sommate alle eventuali quantità di mosto indicate.

Tabella di codifica Denominazioni D’Origine

 

DENOMINAZIONE

CODICE

AGLIANICO DEL VULTURE  

B080

ALBANA DI ROMAGNA

A008

ALBUGNANO  

B315

ALCAMO  

B116

ALEATICO DI GRADOLI  

B109

ALEATICO DI PUGLIA  

B124

ALEZIO  

B213

ALGHERO  

B284

ALTA LANGA  

B362

ALTO ADIGE BIANCO  

B161

ALTO ADIGE COLLI DI BOLZANO  

B161

ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO CLASSICO  

B161

ALTO ADIGE MERANESE DI COLLINA  

B161

ALTO ADIGE TERLANO  

B161

ALTO ADIGE VALLE ISARCO  

B161

ALTO ADIGE VALLE ISARCO KLAUSNER LAITACHER  

B161

ALTO ADIGE VALLE VENOSTA  

B161

AMARONE DELLA VALPOLICELLA

B044

ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO  

B277

APRILIA  

B009

ARBOREA  

B234

ARCOLE  

B334

ASSISI  

B316

ASTI O ASTI SPUMANTE  

A006

ATINA  

B346

AVERSA  

B261

BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI  

B283

BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI CLASSICO  

B283

BARBARESCO  

A003

BARBERA D'ALBA  

B073

BARBERA D'ASTI  

A038

BARBERA D'ASTI  

B064

BARBERA D'ASTI SUPERIORE COLLI ASTIANI O ASTIANO  

B064

BARBERA D'ASTI SUPERIORE NIZZA  

B064

BARBERA D'ASTI SUPERIORE TINELLA  

B064

BARBERA DEL MONFERRATO  

B063

BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE  

A037

BARCO REALE DI CARMIGNANO E CARMIGNANO  

B274

BARDOLINO  

B038

BARDOLINO CLASSICO  

B038

BARDOLINO SUPERIORE  

A025

BARDOLINO SUPERIORE CLASSICO  

A025

BAROLO  

A004

BIANCHELLO DEL METAURO  

B050

BIANCO CAPENA  

B171

BIANCO DELL’ EMPOLESE  

B248

BIANCO DELLA VALDINIEVOLE  

B175

BIANCO DI CUSTOZA  

B082

BIANCO DI PITIGLIANO  

B006

BIANCO PISANO DI SAN TORPE  

B204

BIFERNO  

B214

BIVONGI  

B295

BOCA  

B056

BOLGHERI  

B217

BOLGHERI SASSICAIA  

B217

BOSCO ELICEO

B243

BOTTICINO  

B033

BRACHETTO D’ACQUI O ACQUI  

A019

BRAMATERRA  

B196

BREGANZE  

B054

BRINDISI  

B201

BRUNELLO DI MONTALCINO  

A002

CACC’E MMITTE DI LUCERA  

B174

CAGNINA DI ROMAGNA  

B240

CAMPI FLEGREI  

B266

CAMPIDANO DI TERRALBA  

B173

CANAVESE  

B303

CANDIA DEI COLLI APUANI  

B207

CANNONAU DI SARDEGNA  

B114

CANNONAU DI SARDEGNA CAPO FERRATO  

B114

CANNONAU DI SARDEGNA JERZU  

B114

CANNONAU DI SARDEGNA NEPENTE DI OLIENA  

B114

CAPALBIO  

B348

CAPRI  

B189

CAPRIANO DEL COLLE  

B205

CAREMA  

B016

CARIGNANO DEL SULCIS  

B186

CARMIGNANO  

A013

CARSO  

B229

CASTEL DEL MONTE  

B087

CASTEL SAN LORENZO  

B254

CASTELLER  

B141

CASTELLI ROMANI  

B309

CELLATICA  

B034

CERASUOLO DI VITTORIA  

A033

CERASUOLO DI VITTORIA CLASSICO  

A033

CERVETERI  

B154

CESANESE DEL PIGLIO  

B126

CESANESE DI AFFILE  

B131

CESANESE DI OLEVANO ROMANO  

B130

CHIANTI  

A009

CHIANTI CLASSICO  

A023

CHIANTI COLLI ARETINI  

A009

CHIANTI COLLI FIORENTINI  

A009

CHIANTI COLLI SENESI  

A009

CHIANTI COLLINE PISANE  

A009

CHIANTI MONTALBANO  

A009

CHIANTI MONTESPERTOLI  

A009

CILENTO  

B249

CINQUE TERRE  

B127

CINQUE TERRE COSTA DA POSA  

B127

CINQUE TERRE COSTA DE CAMPU  

B127

CINQUE TERRE COSTA DE SERA  

B127

CIRCEO  

B296

CIRO'  

B048

CIRO' CLASSICO  

B048

CISTERNA D'ASTI  

B360

COLLI D'IMOLA  

B317

COLLI ALBANI  

B079

COLLI ALTOTIBERINI  

B203

COLLI AMERINI  

B251

COLLI BERICI  

B138

COLLI BERICI BARBARANO  

B138

COLLI BOLOGNESI  

B172

COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO  

B344

COLLI BOLOGNESI COLLINE DI OLIVETO  

B172

COLLI BOLOGNESI COLLINE DI RIOSTO  

B172

COLLI BOLOGNESI COLLINE MARCONIANE  

B172

COLLI BOLOGNESI MONTE SAN PIETRO  

B172

COLLI BOLOGNESI SERRAVALLE  

B172

COLLI BOLOGNESI TERRE DI MONTEBUDELLO  

B172

COLLI BOLOGNESI ZOLA PREDOSA  

B172

COLLI DEL TRASIMENO  

B102

COLLI DELL' ETRURIA CENTRALE

B253

COLLI DELLA SABINA  

B307

COLLI DI CONEGLIANO  

B265

COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO  

B265

COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA  

B265

COLLI DI FAENZA  

B318

COLLI DI LUNI  

B247

COLLI DI PARMA  

B210

COLLI DI RIMINI  

B311

COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA  

B312

COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA CLASSICO  

B312

COLLI ETRUSCHI VITERBESI  

B301

COLLI EUGANEI  

B058

COLLI LANUVINI  

B084

COLLI MACERATESI  

B160

COLLI MARTANI  

B245

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI  

B076

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI CIALLA  

B076

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT  

A034

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT CIALLA  

A034

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI ROSAZZO  

B076

COLLI PERUGINI  

B209

COLLI PESARESI  

B106

COLLI PESARESI FOCARA

B106

COLLI PESARESI RONCAGLIA  

B106

COLLI PIACENTINI  

B222

COLLI PIACENTINI GUTTURNIO  

B222

COLLI PIACENTINI GUTTURNIO CLASSICO  

B222

COLLI PIACENTINI MONTEROSSO VAL D’ARDA  

B222

COLLI PIACENTINI TREBBIANINO VAL TREBBIA  

B222

COLLI PIACENTINI VAL NURE  

B222

COLLI PIACENTINI VIN SANTO DI VIGOLENO  

B222

COLLI ROMAGNA CENTRALE  

B335

COLLI TORTONESI  

B139

COLLI TORTONESI MONLEALE  

B139

COLLINA TORINESE  

B350

COLLINA TORINESE PELAVERGA O CARI  

B350

COLLINE DI LEVANTO  

B281

COLLINE LUCCHESI VIN SANTO  

B037

COLLINE NOVARESI  

B272

COLLINE SALUZZESI  

B304

COLLIO GORIZIANO O COLLIO  

B035

CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

B049

CONEGLIANO VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE  

B049

CONERO  

A029

CONTEA DI SCLAFANI  

B300

CONTESSA ENTELLINA  

B259

CONTROGUERRA  

B299

COPERTINO  

B180

CORI  

B095

CORTESE DELL’ALTO MONFERRATO  

B197

CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO  

B369

CORTONA  

B349

COSTA D’AMALFI  

B279

COSTA D’AMALFI FURORE  

B279

COSTA D’AMALFI RAVELLO  

B279

COSTA D’AMALFI TRAMONTI  

B279

COSTE DELLA SESIA  

B305

DELIA NIVOLELLI  

B330

DOLCETTO D’ACQUI  

B118

DOLCETTO D’ALBA  

B145

DOLCETTO D’ASTI  

B144

DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI  

B146

DOLCETTO DI DIANO D’ALBA  

B143

DOLCETTO DI DOGLIANI  

B150

DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE O DOGLIANI  

A032

DOLCETTO D’OVADA  

B122

DONNICI  

B164

ELBA  

B018

ELORO  

B267

ELORO PACHINO

B267

ERBALUCE DI CALUSO  

B021

ERICE  

B377

ESINO  

B278

EST ! EST !! EST !!! DI MONTEFIASCONE  

B002

ETNA  

B040

ETNA SUPERIORE  

B040

FALERIO DEI COLLI ASCOLANI  

B165

FALERNO DEL MASSICO  

B246

FARA  

B057

FARO  

B184

FIANO DI AVELLINO  

A014

FRANCIACORTA  

A017

FRASCATI  

B004

FREISA D’ASTI  

B121

FREISA DI CHIERI AMABILE  

B135

FRIULI AQUILEIA BIANCO  

B166

FRIULI GRAVE  

B075

FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI  

B155

FRIULI LATISANA  

B170

FRIULI-ANNIA  

B286

GABIANO  

B218

GALATINA  

B319

GALLUCCIO  

B320

GAMBELLARA  

B069

GAMBELLARA CLASSICO  

B069

GARDA  

B306

GARDA CLASSICO  

B306

GARDA COLLI MANTOVANI  

B321

GATTINARA  

A007

GAVI O CORTESE DI GAVI  

A012

GENAZZANO  

B256

GHEMME  

A020

GIOIA DEL COLLE  

B233

GIRO’ DI CAGLIARI  

B115

GOLFO DEL TIGULLIO  

B323

GRAVINA  

B215

GRECO DI BIANCO  

B206

GRECO DI TUFO  

A011

GRIGNOLINO D’ASTI  

B128

GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE  

B142

GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO  

B260

I TERRENI DI SANSEVERINO  

B375

IRPINIA  

B382

IRPINIA CAMPI TAURASINI  

B382

ISCHIA  

B003

LACRIMA DI MORRO D’ALBA  

B224

LAGO DI CALDARO O CALDARO  

B065

LAGO DI CALDARO O CALDARO CLASSICO  

B065

LAGO DI CORBARA  

B333

LAMBRUSCO DI SORBARA  

B072

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO  

B070

LAMBRUSCO MANTOVANO  

B232

LAMBRUSCO MANTOVANO OLTRE PO MANTOVANO  

B232

LAMBRUSCO MANTOVANO VIADANESE SABBIONETANO  

B232

LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE  

B071

LAMEZIA  

B192

LANGHE  

B276

LESSONA  

B183

LEVERANO  

B199

LISON PRAMAGGIORE  

B228

LIZZANO  

B244

LOAZZOLO  

B257

LOCOROTONDO

B053

LUGANA  

B026

MALVASIA DELLE LIPARI  

B137

MALVASIA DI BOSA  

B117

MALVASIA DI CAGLIARI  

B113

MALVASIA DI CASORZO D’ASTI  

B043

MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO  

B134

MAMERTINO DI MILAZZO O MAMERTINO  

B371

MANDROLISAI  

B208

MARINO  

B078

MARINO CLASSICO  

B078

MARSALA  

B051

MARTINA FRANCA  

B052

MATERA  

B379

MATINO  

B085

MELISSA  

B198

MENFI  

B282

MENFI BONERA  

B282

MENFI FEUDO DEI FIORI  

B282

MERLARA  

B343

MOLISE O DEL MOLISE  

B328

MONFERRATO  

B275

MONICA DI CAGLIARI  

B108

MONICA DI SARDEGNA

B119

MONREALE  

B336

MONTECARLO  

B060

MONTECOMPATRI-COLONNA  

B123

MONTECUCCO  

B345

MONTEFALCO  

B258

MONTEFALCO SAGRANTINO  

A015

MONTELLO E COLLI ASOLANI  

B188

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO  

B036

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO CASAURIA O TERRE DI CASAURIA  

B036

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE  

A027

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI  

B036

MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA  

B269

MONTESCUDAIO  

B182

MONTI LESSINI O LESSINI  

B236

MORELLINO DI SCANSANO  

A035

MORELLINO DI SCANSANO  

B190

MOSCADELLO DI MONTALCINO  

B223

MOSCATO D’ASTI  

A006

MOSCATO DI CAGLIARI  

B111

MOSCATO DI NOTO  

B140

MOSCATO DI PANTELLERIA NATURALE O MOSCATO DI  PANTELLERIA  

B093

MOSCATO DI SARDEGNA  

B202

MOSCATO DI SARDEGNA GALLURA  

B202

MOSCATO DI SARDEGNA TEMPIO PAUSANIA O TEMPIO  

B202

MOSCATO DI SIRACUSA  

B132

MOSCATO DI SORSO SENNORI  

B105

MOSCATO DI TRANI  

B153

NARDO’  

B231

NASCO DI CAGLIARI  

B110

NEBBIOLO D’ALBA  

B074

NETTUNO  

B366

NURAGUS DI CAGLIARI  

B156

OFFIDA  

B337

OLTREPO’ PAVESE  

B077

OLTREPO’ PAVESE METODO CLASSICO  

A036

ORCIA  

B351

ORTA NOVA  

B220

ORVIETO  

B088

ORVIETO CLASSICO  

B088

OSTUNI  

B101

PAGADEBIT DI ROMAGNA  

B241

PAGADEBIT DI ROMAGNA BERTINORO  

B241

PARRINA  

B099

PENISOLA SORRENTINA  

B268

PENISOLA SORRENTINA GRAGNANO  

B268

PENISOLA SORRENTINA LETTERE  

B268

PENISOLA SORRENTINA SORRENTO  

B268

PENTRO DI ISERNIA  

B216

PERGOLA  

B380

PIAVE  

B094

PIEMONTE  

B273

PIETRAVIVA  

B376

PINEROLESE  

B302

POLLINO  

B168

POMINO  

B212

PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO  

B368

PRIMITIVO DI MANDURIA

B152

RAMANDOLO  

A024

RECIOTO DI SOAVE  

A021

REGGIANO  

B310

RENO  

B324

RIESI  

B339

RIVIERA DEL BRENTA  

B370

RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO  

B187

RIVIERA LIGURE DI PONENTE  

B239

RIVIERA LIGURE DI PONENTE ALBENGA O ALBENGANESE  

B239

RIVIERA LIGURE DI PONENTE FINALE O FINALESE  

B239

RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA DEI FIORI  

B239

ROERO  

B225

ROERO  

A031

ROMAGNA ALBANA SPUMANTE  

B280

ROSSESE DI DOLCEACQUA  

B103

ROSSO BARLETTA  

B185

ROSSO CANOSA  

B194

ROSSO CONERO  

B027

ROSSO DI CERIGNOLA  

B147

ROSSO DI MONTALCINO  

B219

ROSSO DI MONTEPULCIANO  

B242

ROSSO ORVIETANO  

B340

ROSSO PICENO SUPERIORE  

B041

RUBINO DI CANTAVENNA  

B062

RUCHE’ DI CASTAGNOLE MONFERRATO  

B237

S.ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO  

B193

SALAPARUTA  

B387

SALICE SALENTINO  

B176

SAMBUCA DI SICILIA  

B287

SAN COLOMBANO AL LAMBRO  

B221

SAN GIMIGNANO  

B297

SAN GINESIO  

B393

SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA  

B068

SAN SEVERO  

B032

SAN VITO DI LUZZI  

B270

SANGIOVESE DI ROMAGNA  

B019

SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE  

B019

SANNIO  

B325

SANTA MARGHERITA DI BELICE  

B293

SANT’AGATA DEI GOTI  

B263

SANT’ANTIMO  

B294

SARDEGNA SEMIDANO  

B285

SARDEGNA SEMIDANO MOGORO  

B285

SAVUTO  

B167

SCANZO O MOSCATO DI SCANZO  

B359

SCAVIGNA  

B271

SCIACCA  

B329

SCIACCA RISERVA RAYANA  

B329

SERRAPETRONA  

B374

SFORZATO DI VALTELLINA  

A028

SIZZANO  

B055

SOAVE  

B046

SOAVE CLASSICO  

B046

SOAVE COLLI SCALIGERI  

B046

SOAVE SUPERIORE  

A026

SOAVE SUPERIORE CLASSICO  

A026

SOLOPACA AGLIANICO  

B136

SOLOPACA CLASSICO BIANCO  

B136

SOVANA  

B347

SQUINZANO  

B178

STREVI  

B383

TABURNO  

B083

TARQUINIA  

B298

TAURASI  

A010

TEROLDEGO ROTALIANO  

B081

TERRACINA O MOSCATO DI TERRACINA  

B390

TERRATICO DI BIBBONA  

B388

TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI  

B367

TERRE DI CASOLE  

B391

TERRE DI FRANCIACORTA  

B290

TORGIANO  

B031

TORGIANO ROSSO RISERVA  

A016

TREBBIANO D’ABRUZZO  

B112

TREBBIANO DI ROMAGNA  

B133

TRENTINO  

B090

TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ISERA O DI ISERA  

B090

TRENTINO MARZEMINO SUPERIORE ZIRESI O DEI ZIRESI  

B090

TRENTINO SORNI  

B090

TRENTINO SUPERIORE  

B090

TRENTO  

B262

TULLUM  

B397

VAL D’ARBIA  

B226

VAL DI CORNIA  

B252

VAL DI CORNIA SUVERETO  

B252

VAL POLCEVERA  

B342

VAL POLCEVERA CORONATA  

B342

VALCALEPIO  

B179

VALDADIGE  

B162

VALDADIGE TERRA DEI FORTI  

B162

VALDADIGE TERRADEIFORTI  

B392

VALDICHIANA  

B341

VALLE D’AOSTA  

B227

VALLE D’AOSTA ARNAD-MONTJOVET  

B227

VALLE D’AOSTA BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE  

B227

VALLE D’AOSTA CHAMBAVE  

B227

VALLE D’AOSTA DONNAS  

B227

VALLE D’AOSTA ENFER D’ARVIER  

B227

VALLE D’AOSTA NUS  

B227

VALLE D’AOSTA TORRETTE  

B227

VALPOLICELLA  

B044

VALPOLICELLA CLASSICO  

B044

VALPOLICELLA VALPANTENA  

B044

VALSUSA  

B352

VALTELLINA ROSSO O ROSSO DI VALTELLINA  

B365

VALTELLINA SUPERIORE  

A022

VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO  

A022

VALTELLINA SUPERIORE INFERNO  

A022

VALTELLINA SUPERIORE MAROGGIA  

A022

VALTELLINA SUPERIORE RISERVA  

A022

VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA  

A022

VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA  

A022

VELLETRI BIANCO  

B104

VERBICARO  

B292

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI  

B042

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO  

B042

VERDICCHIO DI MATELICA  

B029

VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO  

B289

VERMENTINO DI GALLURA  

A018

VERMENTINO DI SARDEGNA  

B238

VERNACCIA DI ORISTANO  

B100

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO  

A001

VERNACCIA DI SERRAPETRONA SPUMANTE DOLCE  

A030

VESUVIO  

B211

VICENZA  

B361

VIGNANELLO  

B255

VIN SANTO DEL CHIANTI  

B326

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO  

B291

VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI ARETINI  

B326

VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI FIORENTINI  

B326

VIN SANTO DEL CHIANTI COLLI SENESI  

B326

VIN SANTO DEL CHIANTI COLLINE PISANE  

B326

VIN SANTO DEL CHIANTI MONTALBANO  

B326

VIN SANTO DEL CHIANTI MONTESPERTOLI  

B326

VIN SANTO DEL CHIANTI RUFINA  

B326

VIN SANTO DI MONTEPULCIANO  

B308

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO  

A005

VITTORIA  

B385

ZAGAROLO  

B125