Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 05-02-2026
Numero provvedimento: 2502
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vitivinicolo - Accertamento delle imposte sui redditi - Produzione di vini - Accertamento induttivo e analitico-induttivo - Rapporto tra volume d'affari e reddito d'impresa - Percentuale di ricarico - Scarto tra costi delle materie prime e ricavi - Sindacato di legittimità - Valutazione delle prove - Accertamento induttivo (ex art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54 del D.P.R. n. 633/1972) nei confronti di imprese operanti nel settore della produzione vitivinicola - Giudizio sulla sussistenza di una gestione antieconomica che non può fondarsi esclusivamente sul dato astratto di un basso rapporto percentuale tra il reddito dichiarato e il volume d'affari complessivo.

 



ORDINANZA

(Presidente: dott. Andreina Giudicepietro - Relatore: dott. Valentino Lenoci)


 

sul ricorso iscritto al n. 4315/2023 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro‧tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege;

- ricorrente -



contro

LA VINICOLA DEL TITERNO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Faicchio (BN), via OMISSIS;

D.L.A.;

D.L.T., rappresentati e difesi dall’avv. Loreta Di Marco in virtù di procura speciale allega al controricorso;

- controricorrenti –



avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5234/2022, depositata il 5 luglio 2022;

udita la relazione svolta nell’adunanza in Camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci.




FATTI DI CAUSA



1. L’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Benevento notificata, in data 23 agosto 2019, alla società La vinicola del Titerno s.r.l., esercente l’attività di produzione di vini da tavola, avviso di accertamento n. OMISSIS, con il quale determinava un maggior reddito d’impresa, per l’anno d’imposta 2016, di Euro 176.273,00, in luogo di quello dichiarato di Euro 133.234,00, con conseguente rideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA, e relative addizionali, interessi e sanzioni.

L’accertamento si fondava su maggiori ricavi constatati induttivamente per Euro 36.816,00, e su costi ritenuti non deducibili per Euro 6.223,00.

Con separati avvisi di accertamento n. OMISSIS e OMISSIS, notificati il 23 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito imponibile dei singoli soci (per il 50% cadauno) D.L.T. e D.L.A., in applicazione del principio della ripartizione degli utili extra‧contabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, con conseguente rideterminazione, nei loro confronti, dell’imposta IRPEF per il 2016, con relative addizionali, nonché interessi e sanzioni.

2. La società La vinicola del Titerno s.r.l. ed i singoli soci D.L.T. e D.L.A. impugnavano gli avvisi di accertamento in questione, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 184/2021, depositata il 1 aprile 2021, li rigettava, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla società e dai soci, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 5234/2022, pronunciata il 26 maggio 2022, e depositata in segreteria il 5 luglio 2022, accoglieva l’appello, annullando gli avvisi di accertamento impugnati, e compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 6 febbraio 2023).

Resistono con controricorso la società La vinicola del Titerno s.r.l., nonché D.L.A. e D.L.T..

5. Con decreto presidenziale del 9 giugno 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in Camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

I controricorrenti hanno depositato memoria.




RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. (che aveva ritenuto che non fosse stata dimostrata l’esistenza di una gestione antieconomica), la valutazione della economicità della gestione non avrebbe dovuto essere ricondotta al confronto tra i costi di materie prime ed i ricavi di esercizio, ma atteneva alla valutazione complessiva ed al risultato di esercizio rispetto al volume d’affari; nel caso di specie, poiché il reddito realizzato dalla società rappresentava soltanto il 2,77% del volume di affari, tale percentuale era da considerare oggettivamente antieconomica, in quando inidonea a coprire l’impegno del capitale impiegato, i fattori produttivi ed il rischio di impresa.

2. Il motivo è inammissibile.

La Corte regionale, nell’accogliere l’appello della società e dei soci, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo insussistente la gestione antieconomica della società stessa, che era stata posta a fondamento dell’accertamento induttivo operato, in quanto, sulla base degli elementi documentali e contabili forniti dalla società, e tenendo conto dello scarto tra costi e ricavi, la percentuale di ricarico doveva essere determinata nel 67%, entità non rappresentativa certo di una gestione antieconomica.

Orbene, l’Agenzia delle Entrate, nel proprio ricorso, si limita a contestare la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., proponendo una ricostruzione alternativa delle prove fornite dalla società e dai soci contribuenti, senza tuttavia lamentare una violazione e/o falsa applicazione delle norme relative all’accertamento induttivo e analitico-induttivo (in particolare, art. 39 D.P.R. n. 600/1973 e art. 54 D.P.R. n. 633/1972).

Sotto questo profilo, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto l’Ufficio, senza lamentare una effettiva violazione o falsa applicazione di norme di diritto, propone, sostanzialmente, una sua valutazione degli elementi probatori a sostegno della asserita antieconomicità della gestione, alternativa e diversa rispetto a quella operata dalla C.T.R., che ha invece escluso la sussistenza di tale antieconomicità (sull’inammissibilità del ricorso, in tali casi, v., tra le altre, Cass. 23 aprile 2024, n. 10927; Cass. 22 novembre 2023, n. 32505).

3. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere Amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.




P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.



Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2025

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2026