Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere Consiglio di Stato
Data provvedimento: 05-02-2026
Numero provvedimento: 32
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Viticoltura - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Finanziamenti pubblici - Revoca parziale o rideterminazione del saldo - Irregolarità nell’esecuzione o nel computo dei contributi in natura - Rapporto obbligatorio - Diritto soggettivo - Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo - Ricorso straordinario al Presidente della Regione - Ammissibilità - Limiti - Controversie devolute alla giurisdizione amministrativa - Inammissibilità per difetto di giurisdizione - Aiuti al settore vitivinicolo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (bando OCM) - Controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di rideterminazione (o revoca parziale) del contributo adottato dall’Amministrazione a seguito dell’accertata violazione delle disposizioni sul cumulo dei contributi in natura (ai sensi dell’art. 45 del Reg. UE n. 1149/2016) - Esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo.



Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza delle Sezioni Riunite del 22 gennaio 2026


 

NUMERO AFFARE 00164/2023



OGGETTO:

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Rosanna Varvaro, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pirrello, contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura, per l’annullamento del provvedimento del predetto Assessorato prot. n. 48197 del 6 marzo 2023.


 

LA SEZIONE
 

Vista la nota di trasmissione della relazione sull’istanza cautelare prot. n. 17572/156.23.8 in data 7 settembre 2023, nonché la successiva relazione prot. n. 17241/156.23.8 in data 25 novembre 2025, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vincenzo Martines.



Premesso e considerato

1. La signora Rosanna Varvaro, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pirrello, con atto notificato al Presidente della Regione Siciliana presso l’Avvocatura dello Stato di Palermo in data 3 luglio 2023, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell’Assessorato regionale dell’agricoltura prot. n. 48197 del 6 marzo 2023, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento con cui veniva comunicata l’esistenza di un’irregolarità nella determinazione dell’importo liquidato nel piano regionale di ristrutturazione e riconversione vigneti, bando OCM 2017/2018 - domanda n. 85380054644, per violazione dell’art. 45 del Regolamento UE n. 1149 del 15.4.2016, c. 3, lett. a), in quanto «il sostegno pagato per l’operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura al termine dell’operazione.».

2. La ricorrente espone che l’Ispettorato per l’agricoltura di Palermo, accertata la regolarità contabile delle opere eseguite, ha liquidato in suo favore il saldo del progetto finanziato, comunicando, dopo il pagamento, la liberatoria della fideiussione.

Il procedimento amministrativo relativo alla ristrutturazione e riconversione vigneti bando OCM 2017/2018, domanda 85317029602, si era concluso in maniera regolare, per come aveva comunicato lo stesso Ispettorato provinciale per l’agricoltura di Palermo.

3. La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 21 septies della legge sul procedimento amministrativo, in quanto l’atto è stato adottato «in violazione o elusione di giudicato».

Il provvedimento è, altresì, annullabile, secondo la ricorrente, in quanto in ogni caso adottato in violazione di legge o viziato di eccesso di potere, essendo stato «adottato dopo la chiusura del procedimento amministrativo, posteriormente alla liquidazione del saldo delle somme finanziate nel progetto, e circostanza ancora più grave dopo l’avvenuta liberatoria del fideiussore assicurazione HDI».

4. Con parere n. 429/2023, reso nell’adunanza delle Sezioni riunite del 10 ottobre 2023, il Consiglio, considerato che «il periculum, nemmeno dedotto dalla ricorrente, riguarda, comunque, un danno di natura economico-patrimoniale – peraltro di ammontare non esorbitante – e, come tale, sempre risarcibile», ha respinto la domanda di sospensione cautelare; il Presidente della Regione Siciliana, in data 13 novembre 2023, ha emesso il conseguente d.P.Reg. n. 436/2023.

5. Il ricorso straordinario è ricevibile in quanto è stato notificato il 3 luglio 2023, nel termine di centoventi giorni, prescritto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla data del provvedimento impugnato, 6 marzo 2023.

6. Il ricorso, tuttavia, incorre nella pregiudiziale declaratoria di inammissibilità in quanto la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

6.1. Il presente ricorso, in buona sostanza, ha ad oggetto la revoca parziale del finanziamento in parola.

Il thema decidendum riguarda un fatto sopravvenuto, incidente sul rapporto concessorio, estrinsecatosi nell’asserita violazione di un apposito obbligo giuridico prescritto nelle disposizioni che regolano il contributo per cui è causa, suscettibile di configurare un inadempimento imputabile al concessionario, ostativo alla conservazione dell’agevolazione economica.

L’atto impugnato attiene, non ad un vizio originario relativo al provvedimento di erogazione o alla riconsiderazione dell’opportunità del contributo, bensì all’asserito difetto, sopravvenuto in costanza di rapporto, di una condizione statuita in sede di concessione del contributo, essenziale per la conservazione dell’agevolazione concessa, con conseguente emersione di una situazione giuridica di diritto soggettivo, incisa dall’atto impugnato, da ritenersi devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (ex plurimis, Cassazione, Sez. unite civili, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13492).

Si appalesa sotto tale profilo il difetto di giurisdizione alla luce del consolidato orientamento del Collegio secondo cui: «la controversia riguarda, pertanto, il rapporto obbligatorio tra la società ricorrente e l’amministrazione regionale instauratosi a seguito della concessione del finanziamento, ove vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo.» (Cgars, sez. riun., 18 gennaio 2024, n. 1946; idem, 13 dicembre 2022, n. 624/2022).

Al riguardo va data continuità all’orientamento della Corte regolatrice secondo cui «… in fattispecie, come quella in esame, di finanziamento pubblico. In particolare, la giurisdizione compete al giudice ordinario nel caso in cui la controversia sia stata promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico nel caso in cui ciò riguardi proprio il diritto soggettivo (petitum sostanziale) che dal finanziamento è insorto in capo al soggetto che l’annullamento impugna, id est nel caso in cui, revocando il finanziamento, la pubblica amministrazione non eserciti alcun potere, bensì tragga la conseguenza dell’inadempimento, da parte del finanziato, degli obblighi che lo gravano in conseguenza e in correlazione con il finanziamento stesso, in forza della legge che li prevede o in forza del medesimo provvedimento di erogazione, se è questo che li contiene; … (da ultimo S.U. ord. 30 luglio 2020 n. 16457: “La controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione». (Corte di Cassazione, Sez. unite civili, ordinanza 20 novembre 2020 n. 26501).

6.2. Il ricorso straordinario è, pertanto, inammissibile, in quanto la controversia non rientra nella giurisdizione amministrativa, dovendosene escludere la proponibilità nelle materie attribuite alla cognizione del giudice ordinario, in forza dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, il quale stabilisce che «[i]l ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giustizia amministrativa».

7. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, in conclusione, il Collegio – per effetto dell’art. 7, comma 8, c.p.a., che circoscrive l’ammissibilità del rimedio straordinario alle sole controversie devolute alla giustizia amministrativa – esprime il parere che il ricorso sia inammissibile, fermo restando che l’azione civile de eadem re potrà essere proposta innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, entro il termine perentorio di tre mesi ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., e con gli effetti ivi previsti; con l’ulteriore precisazione che il dies a quo del termine perentorio per la riassunzione del ricorso, di cui al comma 2 del suddetto art. 11, va individuato in quello della futura comunicazione del decreto presidenziale con il quale sarà recepito il presente parere.




PER QUESTI MOTIVI

 

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, fatta salva la facoltà di riproporre la domanda ex art. 11, comma 2, c.p.a.

L'ESTENSORE

Vincenzo Martines

 

IL PRESIDENTE

Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO