Regolamento di esecuzione (UE) 2026/312 della Commissione, del 10 febbraio 2026, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(Regolamento (UE) 10/02/2026, n. 2026/312, pubblicato in G.U.U.E. 11 febbraio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2013 della Commissione ha iscritto la sostanza attiva maltodestrina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio.
(2) Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.
(3) L’approvazione della sostanza attiva maltodestrina indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 28 febbraio 2027.
(4) Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva maltodestrina è stata presentata all’Irlanda, lo Stato membro relatore, e alla Francia, lo Stato membro correlatore, in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione entro i termini previsti in tale articolo.
(5) Il richiedente ha presentato il fascicolo supplementare richiesto a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e l’11 novembre 2022 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l’approvazione della maltodestrina.
(7) L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.
(8) Il 18 febbraio 2025 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni secondo le quali è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti maltodestrina soddisfino i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(9) Il 9 luglio 2025 la Commissione ha presentato una relazione sul rinnovo al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e il 2 ottobre 2025 un progetto del presente regolamento.
(10) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e sono state prese in considerazione.
(11) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva maltodestrina è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
(12) La Commissione ritiene inoltre che la maltodestrina sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La maltodestrina non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(13) È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione della maltodestrina come sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(14) In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e dell’esito della valutazione del rischio, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sostanza attiva fabbricata al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari.
(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2316 della Commissione (7) ha prorogato fino al 28 febbraio 2027 il periodo di approvazione della maltodestrina, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.
(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva maltodestrina, di cui all’allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Maltodestrina Numero CAS: 9050-36-6 Numero CIPAC: 801 |
Non assegnato |
≥ 853 g/kg di maltodestrina con lunghezza di catena compresa tra 3 e 20 unità monomeriche; con destrosio equivalenza tra 18 e 20. |
3 marzo 2026 |
3 marzo 2041 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo della maltodestrina dell’11 dicembre 2025, in particolare delle appendici I e II. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle api da miele. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
(1) nella parte B, la voce 44 relativa alla maltodestrina è soppressa;
(2) nella parte D, è aggiunta la seguente voce:
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(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo