Settore vitivinicolo - Procedimenti di gestione del potenziale vitivinicolo - Autorizzazioni al reimpianto - Estirpazione - Accertamento della superficie effettiva - Controlli amministrativi - Impegni agro-ambientali pregressi - Regolamento (UE) n. 1308/2013 e disposizioni regionali attuative - Rilascio di un'autorizzazione al reimpianto di superfici vitate a seguito di estirpazione che presuppone necessariamente il previo accertamento della preesistenza effettiva del vigneto sulla superficie dichiarata - Amministrazione tenuta a verificare, anche tramite sopralluoghi tecnici successivi alla comunicazione di fine lavori, che le aree oggetto di estirpo non siano state precedentemente sottratte alla produzione viticola in forza di impegni agro-ambientali (come il ritiro ventennale per la creazione di complessi "macchia-radura") - Superficie vitata, che risulta in parte già oggetto di contributi comunitari per il ritiro dalla produzione, non computabile per tale porzione ai fini della determinazione della superficie vitata estirpabile e, conseguentemente, della quota di superficie autorizzabile per il nuovo impianto.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2020, proposto da
Nuvola S.a.s. di Ferrari Erminio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Buranello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Collegio di Spagna, 15;
contro
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Puliatti, Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Puliatti in Bologna, viale Aldo Moro, n. 52;
Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Nota del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna-sede Modena del 06.03.2020 nella parte in cui ha erroneamente accertato l'estirpazione di una superficie vitata di mq. 4050 anziché di mq. 7581;
- della Nota del Responsabile STACP di Modena del 24.04.2020 nella parte in cui ha autorizzato il reimpianto di una superficie vitata di mq 4050 anziché di mq. 7581;
- del Verbale di ispezione del 04.03.2020.
per quanto occorrer possa, della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 746 del 23.05.2016 recante “Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 560/2015, (UE) n. 561/2015 – Approvazione disposizioni regionali per la gestione del sistema delleautorizzazioni per gli impianti viticoli”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, anche non cognito alla ricorrente;
nonché, per l’accertamento dell’avvenuta estirpazione di una superficie vitata di mq. 7.581 come da comunicazione di conclusione lavori presentata da Nuvola S.a.s., per il tramite del CAA Coldiretti di Modena, in data 14.02.2020, ai fini del conseguente rilascio di autorizzazione al reimpianto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Nuvola s.a.s. ha agito in giudizio per l’annullamento della nota del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena del 6.03.2020, avente ad oggetto “Delibera di Giunta Regionale 746/2016. Comunicazione esito istruttorio e conclusione del procedimento amministrativo n. 73612 ESTIRPAZIONE (Comunicazione di fine lavori)”, nella parte in cui ha accertato l’estirpazione di una superficie vitata di mq. 4.050 anziché di mq. 7.581 (come da comunicazione di conclusione lavori presentata da Nuvola S.a.s., per il tramite del CAA Coldiretti di Modena, in data 14.02.2020), nonché della nota del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena del 23.04.2020, avente ad oggetto “Delibera di Giunta Regionale 746/2016. Comunicazione esito istruttorio e conclusione del procedimento amministrativo N. 75126 AUTORIZZAZIONE PER REIMPIANTO DA ESTIRPO (Autorizzazione)”, nella parte in cui ha autorizzato il reimpianto di una superficie vitata di soli mq. 4.050.
In fatto la ricorrente ha allegato di essere iscritta all'anagrafe regionale delle aziende agricole con CUAA 03471410153, in qualità di affittuaria di terreni di proprietà del Sig. Erminio Ferrari, siti in Comune di Guiglia (MO), loc. Roccamalatina, distinti al N.C.T. Foglio 30, particelle 44, 45, 49, 50; Foglio 40, particelle 344, 224, 204, 205, 207, 223; Foglio 36, particelle 237, 136.
Nell’aprile del 2018 la società ha conferito mandato alla Coldiretti di Zocca (MO) di verificare ed aggiornare la situazione relativa alla titolarità dei diritti per superfici vitate con riferimento ai terreni sopra identificati, accertando la titolarità di mq. 9.423.
Nel maggio 2019, per il tramite del CAA Coldiretti di Zocca, la Nuvola s.a.s. ha comunicato l’intenzione di procedere all’estirpazione di superfici vitate, ai sensi del Regolamento UE n. 1308/2013, del D.M. del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 12272/2015, della Circolare AGEA n. 49/2016 e della Deliberazione di Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 746/2016, per una consistenza di mq. 9.423 (riferiti ai terreni identificati al Foglio 40, particella 344 e al Foglio 30, particelle 44, 45, 49 e 50), corrispondente alla totalità dei diritti di cui risultava titolare, come indicato nel relativo fascicolo aziendale.
Trascorso il termine di 60 giorni previsto dalla DGR 746/2016, l’estirpo veniva materialmente eseguito, a cura della ditta “I Casoni di Lelli F” di Fanano a partire dal settembre/ottobre 2019, ma nel corso dei lavori, valutato che le nuove piantine non avrebbero dato frutto se non dopo tre o quattro anni, la società all’inizio di febbraio 2020 ha presentato una domanda/comunicazione “in variante” rispetto alla precedente, per limitare l’estirpo sulle superfici di cui al Foglio 30, particelle 44, 45, 49 e 50, per una consistenza totale di mq. 7.581, mantenendo così in produzione, per il periodo necessario a consentire la “maturazione” dei nuovi impianti, le piante esistenti sul foglio 40, particella 344.
La Nuvola s.a.s. ha infine presentato comunicazione di conclusione dei lavori di estirpo in data 14.02.2020.
Il Servizio territoriale ha attivato la procedura di verifica in loco dell’avvenuta estirpazione, con sopralluogo effettuato in data 4.03.2020, come da relativo verbale.
In data 9.03.2020, ovvero il giorno precedente la scadenza fissata per la presentazione delle domande di reimpianto, la Nuvola s.a.s. ha ricevuto comunicazione che il procedimento di controllo aveva avuto “esito positivo”, con una quantificazione tuttavia delle superfici estirpate di mq. 4.050, anziché di mq. 7.581.
Pur ritenendo tale ultima parte del provvedimento illegittima la società, per rispettare la scadenza del termine fissato, ha presentato domanda di autorizzazione al reimpianto per soli mq. 4.050, anziché mq. 7.581 a suo dire effettivamente estirpati.
La superficie di mq. 4050 è stata quindi autorizzata col provvedimento notificato alla ricorrente in data 24.04.2020.
Ad avviso della ricorrente sia l’atto del 9.3.2020 che quello del 24.4.2020 sarebbero illegittimi in punto di quantificazione della superficie estirpata e conseguentemente reimpiantabile.
In diritto la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
“I. Violazione di legge per violazione degli articoli 62 e 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013; dell’art. 10 del D.M. Politiche agricole, alimentari e forestali n. 12272 del 15.12.2015; dei punti 7, 8 e 9 dell’Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 746/2016. Violazione di legge per violazione degli articoli 2, 3, 7, 10, 10-bis, 20 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 11 della L.R. 19/2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente e/o insufficiente motivazione, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, irragionevolezza”.
Ad avviso della società al fine di quantificare la superficie estirpata l’Amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento all’istanza di autorizzazione in variante del 5.02.2020, dove veniva indicata una superficie vitata di mq. 7.581 corrispondente alle superfici di cui al Foglio 30, particella 49: mq. 3.813 Foglio 30, particella 45: mq. 116 Foglio 30, particella 50: mq. 3.429 Foglio 30, particella 44: mq. 223, avendo la società rinunciato ad estirpare le viti collocate invece sul Foglio 40, particella 344, per una superficie di mq. 1.842, come da comunicazione di conclusione lavori presentata in data 14.02.2020, che confermava l’estirpazione di mq. 7.581 di superficie vitata.
Il sopralluogo del 4.03.2020 da parte del funzionario del Servizio Territoriale della Regione Emilia-Romagna, quindi, essendo successivo alla comunicazione di conclusione dei lavori di estirpo ai sensi della DGR 746/2016, non potrebbe ad avviso della ricorrente avere altro fine che quello di accertare l’avvenuta estirpazione delle viti, senza alcuna incidenza sulle fasi precedenti relative alla “verifica dell’esistenza del vigneto e la consistenza” (punto 17 DGR 746/2016).
In ogni caso, opererebbe nel caso in esame il silenzio-assenso sulla maggior superficie indicata nella comunicazione di estirpo, e non sussisterebbero i presupposti per l’intervento in autotutela da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, sostiene la società, la quantificazione di mq. 4.050 non sarebbe stata adeguatamente motivata, con conseguente impossibilità per la ricorrente di capire l’iter attraverso il quale il Servizio Territoriale è giunto a stabilire tale misura, senza aver compiuto alcuna attività di controllo dopo la presentazione dell’iniziale domanda della società del 28.05.2019, con conseguente illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza della decisione adottata.
“II. Violazione di legge per violazione, sotto altro profilo, dell’art. 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 10 del D.M. Politiche agricole, alimentari e forestali n. 12272 del 15.12.2015. Eccesso di potere per contrasto con la Circolare AGEA n. 49/2016, difetto di istruttoria, carente e/o insufficiente motivazione, illogicità, falso presupposto”.
Il numero di mq. 4.050 che secondo il Servizio Territoriale regionale integrerebbe la consistenza di superficie vitata oggetto di estirpo, non risulterebbe inoltre ad avviso della società confermato da alcun documento istruttorio, né comparirebbe nelle comunicazioni di Nuvola s.a.s., dalle quali emergerebbe invece una superficie del vigneto di circa 9.000 mq.
“III. Eccesso di potere per insufficiente motivazione, carenza di istruttoria, falso presupposto, illogicità”.
Né secondo la ricorrente rileverebbe ai fini della predetta quantificazione, l’impegno di ritiro ventennale dalla coltivazione ai sensi dell’azione F di cui all’art. 2 del Regolamento CE 2078/92, menzionato nel verbale di sopralluogo, in quanto lo stesso sarebbe stato assunto dall’Azienda Agricola Franca Ferrari a cui è succeduta dal 2014 la Nuvola s.a.s. e riguarderebbe i terreni destinati a seminativo e non le superfici vitate; peraltro, tale argomentazione non risulterebbe contenuta negli atti impugnati e nessun contraddittorio sul punto sarebbe stato instaurato con la Nuvola s.a.s.
Sulla base di tali motivi la ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla minor superficie vitata ivi indicata, rispetto a quella richiesta dalla società.
La Regione Emilia Romagna si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle avverse doglianze ed insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza n. 246 del 2020 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta in ricorso evidenziando ”l’insussistenza del fumus boni iuris, risultando prima facie legittima la decisione assunta dall’Amministrazione, tenuto conto che l’accertamento in ordine all’effettiva estirpazione delle viti su determinate superfici ha come necessario presupposto la preesistenza delle stesse, sicché il calcolo della superficie vitata effettiva non poteva considerare anche le superfici non più classificabili come vigneti (vedi in atti il verbale di sopralluogo e le domande per le Misure Agroambientali con le quali la società Nuvola ha annualmente confermato dal 2013 al 2017 gli impegni assunti dai precedenti conduttori proprietari per la creazione di “complessi macchia-radura” con ritiro di una serie di vitigni, ricevendo i relativi contributi comunitari)” e ritenendo, in ogni caso, “insussistente il periculum in mora, attesa la natura solo economica delle pretese azionate e considerato che il reimpianto è stato comunque autorizzato per mq 4050”.
Dopo il deposito delle memorie conclusionali, all’udienza del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto, non ravvisandosi motivi per discostarsi dalla decisione assunta in via cautelare.
Invero, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, l’impianto e reimpianto delle superfici vitate, per tutelare la qualità della produzione, deve essere autorizzato.
La Regione Emilia-Romagna con la deliberazione di Giunta Regionale n. 746/2016 ha definito i procedimenti di gestione del potenziale vitivinicolo e con determinazione n. 10971/2016 sono state stabilite le modalità tecniche e procedimentali da rispettare nell’istruttoria da parte degli organismi deputati al controllo.
Nell’ipotesi in discussione la ricorrente ha presentato istanza tramite il C.A.A. Coldiretti di Modena, avviando il procedimento con istanza presentata dal produttore tramite un soggetto mandatario: una prima istanza è stata presentata nel 2019 per una consistenza di mq. 9.423 (riferiti ai terreni identificati al Foglio 40, particella 344 e al Foglio 30, particelle 44, 45, 49 e 50); una seconda istanza, per sopravvenute esigenze, è stata presentata in data 5.02.2020, in variante della precedente, per una superficie vitata di mq. 7.581, corrispondente alle superfici collocate sulle particelle Foglio 30, particella 49: mq. 3.813 Foglio 30, particella 45: mq. 116 Foglio 30, particella 50: mq. 3.429 Foglio 30, particella 44: mq. 223, con rinuncia invece ad estirpare le viti collocate sul Foglio 40, particella 344, per una superficie di mq. 1.842.
A tale ultima istanza occorre quindi fare riferimento per verificare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione nell’attività di controllo che ha portato alla quantificazione della superficie viticola estirpata e quindi reimpiantabile di mq 4050.
Col primo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta all’Amministrazione la rilevanza nella quantificazione delle superfici vitate estirpate e reimpiantabili del sopralluogo effettuato in data 4.03.2020 in quanto eseguito solo dopo la comunicazione di conclusione dei lavori di estirpo.
Tale difesa, come già evidenziato in sede cautelare, non può essere condivisa, essendo intrinseco che l’accertamento della quantità di superficie vitata estirpata e quindi reimpiantabile, abbia come necessario presupposto la preesistenza delle viti sulle superfici, che l’Amministrazione deve in ogni caso verificare per garantire il rispetto dei principi comunitari in materia.
Né opera in questo caso il silenzio-assenso, tenuto conto del tipo di procedimento scelto dalla ricorrente per presentare l’istanza ex deliberazione della Giunta Regionale n. 746/2016, in cui il CAA ha svolto il ruolo di “mandatario”.
Peraltro, l’autorizzazione all’estirpo di mq 4050 di superfici vitate, è avvenuta comunque nel termine massimo stabilito della disciplina regionale decorrenti dall’ultima istanza depositata, sicché inconferenti sono anche i richiami contenuti nel ricorso introduttivo all’istituto dell’autotutela.
Infine, priva di pregio deve ritenersi la censura di difetto di motivazione e violazione delle regole del contraddittorio in ordine all’esito del sopralluogo, atteso che il controllo è avvenuto in loco alla presenza del tecnico della società che aveva eseguito i lavori di estirpo del vigneto.
Col secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha contestato all’Amministrazione di avere erroneamente quantificato la superficie vitata, ma la misurazione è avvenuta, previa verifica in loco, tenendo correttamente conto degli impegni comunitari ventennali assunti dall’interessata e dai precedenti proprietari, in esecuzione dei quali la società aveva proceduto negli anni al ritiro dalla produzione di una serie di vitigni della propria azienda, destinando le superfici corrispondenti a elementi naturali (macchia-radura) e ricevendo i relativi contributi.
Tale circostanza, e il tipo di superfici interessate, emergono non solo dal verbale di sopralluogo, ma anche dalle domande per le Misure Agroambientali con le quali la società Nuvola ha annualmente confermato dal 2013 al 2017 gli impegni assunti dai precedenti conduttori proprietari, oltre che dalle dichiarazioni annuali relative al “Piano colturale unico” prodotte dall’Amministrazione.
Pertanto, destituita di fondamento risulta anche la terza censura contenuta in ricorso, avendo come visto l’Amministrazione operato correttamente il calcolo, esplicitando il procedimento utilizzato, dall’esito vincolato, senza pertanto alcuna possibilità per la ricorrente di apportare contributi istruttori ulteriori per addivenire a risultati diversi.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va respinto per l’infondatezza di tutte le doglianze articolate.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità e peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Jessica Bonetto
IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto