Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 01-12-2025
Numero provvedimento: 1
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 06-02-2026

Regolamento delegato (UE) 2026/1 della Commissione, del 1° dicembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale.

(Regolamento (UE) 01/12/2025, n. 2026/1, pubblicato in G.U.U.E. 6 febbraio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 103, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, nei rispettivi piani strategici della PAC, la Danimarca, la Francia e i Paesi Bassi hanno deciso di riesaminare la percentuale delle loro dotazioni per i pagamenti diretti per l’anno civile 2026 trasferita alle dotazioni nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(2) A norma dell’articolo 103, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 103, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, nel suo piano strategico della PAC, la Slovacchia ha deciso di trasferire una percentuale della sua dotazione nell’ambito del FEASR per l’esercizio finanziario 2027 alla dotazione per i pagamenti diretti.

(3) A norma dell’articolo 88, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2021/2115, nei rispettivi piani strategici della PAC, la Cechia, la Francia e la Slovacchia hanno deciso di riesaminare la percentuale delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti utilizzata per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, del medesimo regolamento per gli anni civili 2026 e 2027. Gli importi corrispondenti dovrebbero pertanto essere dedotti dalle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti.

(4) Al fine di rispecchiare tali decisioni, è necessario adattare le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale di cui all’allegato XI del medesimo regolamento.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115.

(6) Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento incidono sull’applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 a partire dal 1° gennaio 2026, in particolare per quanto riguarda i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si dovrebbe applicare a decorrere dal 1° gennaio 2026,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Gli allegati V, IX e XI del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:

(1) nell’allegato V, le righe relative a Cechia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia sono sostituite dalle seguenti:

Anno civile

2023

2024

2025

2026

2027 e anni successivi

«Cechia

823 533 615

823 533 615

823 533 615

804 039 932

846 787 297 »

«Danimarca

806 313 404

817 524 179

814 937 077

720 879 884

862 367 277 »

«Francia

6 736 440 037

6 718 840 037

6 710 740 037

6 806 340 037

7 257 300 537 »

«Paesi Bassi

609 237 340

579 591 503

550 477 666

571 282 629

717 382 327 »

«Slovacchia

394 892 166

397 751 933

400 605 131

445 252 732

403 010 501 »

(2) nell’allegato IX, le righe relative a Cechia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia sono sostituite dalle seguenti:

Anno civile

2023

2024

2025

2026

2027 e anni successivi

«Cechia

823 533 615

823 533 615

823 533 615

804 039 932

846 787 297 »

«Danimarca

806 313 404

817 524 179

814 937 077

720 879 884

862 367 277 »

«Francia

6 736 440 037

6 718 840 037

6 710 740 037

6 806 340 037

7 257 300 537 »

«Paesi Bassi

609 237 340

579 591 503

550 477 666

571 282 629

717 382 327 »

«Slovacchia

399 892 166

402 751 933

405 605 131

450 252 732

403 010 501 »


(3) nell’allegato XI, le righe relative a Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Slovacchia e le righe «Totale UE-27» e «Totale» sono sostituite dalle seguenti:

Anno

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 2023-2027

«Danimarca

155 982 060

131 987 933

120 777 158

123 364 260

217 421 453

749 532 864 »

«Francia

2 007 185 070

2 008 000 570

2 008 000 570

2 008 000 570

1 913 900 570

9 945 087 350 »

«Paesi Bassi

180 985 369

181 413 356

211 059 193

240 173 030

219 368 067

1 032 999 015 »

«Slovacchia

260 599 909

264 077 909

264 077 909

264 077 909

216 835 677

1 269 669 313 »

«Totale UE-27

12 904 404 700

13 125 537 974

13 195 687 778

13 301 388 944

13 380 122 800

65 907 142 196 »

«Totale

12 934 676 920

13 155 810 194

13 225 959 998

13 331 661 164

13 410 395 020

66 058 503 296 »