OCM Vino - Misura "Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi" - Progetti multiregionali - Requisiti di ammissibilità - Partecipazione dei partner alle azioni promozionali (art. 3, comma 2, D.M. 26 giugno 2023) - Esclusione dalla graduatoria - Legittimità - Limiti - Soccorso istruttorio - Integrazioni progettuali - Motivazione postuma - Diniego di autotutela - Finanziamenti OCM Vino per la promozione nei Paesi terzi - Illegittima l'esclusione di un progetto multiregionale fondata sul presunto mancato rispetto dell'art. 3, comma 2, del D.M. 26 giugno 2023 (secondo cui ogni partner deve partecipare ad almeno un'azione per Paese terzo), qualora tale requisito non sia espressamente annoverato dal decreto stesso tra le cause tassative di esclusione - Principi di proporzionalità e favor partecipationis.
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, iscritto al n. 2549 del Registro Generale per l’anno 2025, proposto da
Azienda Agricola Giuseppe Mannino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Pubblici Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182.
nei confronti
Consorzio di Tutela dei vini Doc Sicilia, non costituito in giudizio;
Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del D.D.G. n. 8017 del 26/09/2025, con il quale l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Servizio 5° “Qualità e Marketing – Brand Sicilia”, ha comunicato l’approvazione della graduatoria provvisoria dei progetti multiregionali ammissibili relativi all’Invito per la presentazione dei progetti a valere sulla misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” – campagna 2025/2026, nonché la non ammissibilità del progetto multiregionale dell’Azienda Agricola Giuseppe Mannino, denominato “Identità Mediterranea”, in qualità di capofila;
- del verbale di seduta n. 2 del 25/08/2025 del Comitato di valutazione dei progetti OCM vino Paesi Terzi – campagna 2025/2026, con cui è stata rilevata la non ammissibilità del progetto multiregionale presentato dall’Azienda Agricola Giuseppe Mannino (capofila);
- del verbale di seduta n. 9 del 09/09/2025 del medesimo Comitato di valutazione, con il quale, nonostante i chiarimenti forniti e la documentazione prodotta dal ricorrente, veniva ribadita la non ammissibilità del progetto multiregionale e le relative motivazioni;
- del verbale n. 15 del 23/09/2025 del Comitato di valutazione dei progetti OCM vino Paesi Terzi – campagna 2025/2026, con cui si procedeva all’approvazione della graduatoria provvisoria;
del verbale n. 21 del 14/11/2025, non conosciuto dal ricorrente, del Comitato di valutazione dei progetti OCM vino Paesi Terzi – campagna 2025/2026, con il quale veniva ulteriormente ribadita la non ammissione del progetto del ricorrente;
- del D.D.G. n. 8493 del 09/10/2025, con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria dei progetti regionali ammissibili relativi all’Invito per la presentazione dei progetti a valere sulla misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” – campagna 2025/2026;
- del D.D.G. n. 10258 del 18/11/2025, con il quale l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, Servizio 5° “Qualità e Marketing – Brand Sicilia”, ha decretato l’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti regionali ammissibili relativi al medesimo Invito;
- della nota prot. n. 192272 del 20/11/2025, con la quale il Servizio 5° “Qualità e Marketing – Brand Sicilia” dell’Assessorato resistente ha fornito riscontro all’istanza di annullamento in autotutela proposta dall’Azienda Agricola Giuseppe Mannino avverso il D.D.G. n. 8017 del 26/09/2025, confermando la non ammissibilità del progetto;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 – Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2025, l’Azienda Agricola Giuseppe Mannino, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di impresa capofila del costituendo ATI “Progetto Multiregionale Azienda Agricola Giuseppe Mannino – Identità Mediterranea”, ha chiesto al TAR l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti con i quali l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha dichiarato la non ammissibilità del progetto multiregionale presentato a valere sulla misura “Promozione dei vini sui Mercati dei Paesi Terzi – campagna 2025/2026”, nonché delle graduatorie provvisorie e definitive adottate nell’ambito della medesima procedura, degli atti endoprocedimentali presupposti e del diniego di annullamento in autotutela.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso spiegato.
a. Con decreto ministeriale del 26 giugno 2023 venivano disciplinate le modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi dell’OCM vino”. In attuazione di tale disciplina, l’Assessorato regionale emanava l’invito per la presentazione dei progetti relativi alla campagna 2025/2026, fissando il termine finale per la presentazione delle domande al 31 luglio 2025. Entro tale termine l’Azienda Agricola Giuseppe Mannino, quale capofila di un costituendo ATI, presentava il progetto multiregionale “Identità Mediterranea”, regolarmente acquisito al protocollo dell’Amministrazione.
b. Il progetto veniva sottoposto all’esame del Comitato di valutazione nominato dall’Assessorato, che nella seduta del 25 agosto 2025 ne dichiarava la non ammissibilità, rilevando presunte carenze sia sotto il profilo dei requisiti soggettivi di alcuni partecipanti all’ATI, sia in relazione al requisito secondo cui ciascun soggetto associato avrebbe dovuto partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo. A seguito di tali rilievi, l’Amministrazione attivava il soccorso istruttorio, richiedendo chiarimenti e integrazioni documentali, che la ricorrente forniva puntualmente nei termini assegnati.
c. Nonostante la documentazione prodotta, il Comitato di valutazione, nella successiva seduta del 9 settembre 2025, pur prendendo atto del superamento di alcune criticità iniziali, ribadiva la non ammissibilità del progetto per il presunto mancato rispetto del requisito di cui all’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale. Su tale base venivano approvate le graduatorie provvisorie e, successivamente, quelle definitive dei progetti ammissibili, con esclusione del progetto della ricorrente.
d. Avverso l’esclusione, l’Azienda Agricola Mannino presentava istanza di annullamento in autotutela, evidenziando come la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i Paesi terzi risultasse chiaramente dalla documentazione progettuale, in particolare dall’allegato tecnico-economico. Tale istanza veniva tuttavia respinta dall’Amministrazione con nota del 20 novembre 2025, che richiamava le conclusioni di un ulteriore verbale del Comitato di valutazione, confermando la non ammissibilità del progetto.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in punto di diritto la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso.
In primo luogo, ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto i profili dell’erronea valutazione della documentazione, del travisamento dei fatti e dell’illogicità della motivazione. Secondo la prospettazione difensiva, il Comitato di valutazione non avrebbe correttamente esaminato gli atti progettuali e le integrazioni prodotte in sede di soccorso istruttorio, dalle quali emergeva chiaramente la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste nei Paesi terzi. L’esclusione sarebbe dunque fondata su un presupposto di fatto erroneo, nonostante la completezza e la coerenza della documentazione tecnica ed economico-finanziaria allegata.
Con ulteriore profilo di censura, la ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 26 giugno 2023, rilevando che il requisito richiamato dall’Amministrazione non è espressamente previsto tra le cause tassative di esclusione. Anche a voler ritenere sussistente una carenza formale, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare i principi di tassatività delle cause di esclusione, favor partecipationis e proporzionalità, valutando nel merito la documentazione prodotta e consentendo l’integrazione procedimentale, piuttosto che disporre l’esclusione del progetto.
Infine, la ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e la sussistenza di una motivazione postuma, evidenziando come alcune ragioni ostative – relative alla variazione dell’importo complessivo del progetto – siano emerse solo in sede di riscontro all’istanza di autotutela e non nei provvedimenti originari di esclusione. Tale circostanza integrerebbe una violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, non essendo consentito all’Amministrazione integrare ex post la motivazione di un provvedimento già adottato, soprattutto quando ciò incide negativamente sulla posizione giuridica del destinatario.
2 – L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea si è costituito il 13 gennaio 2026 con atto di mera forma.
3 – Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è stata rinviata al fine di consentire alla parte resistente l’esame della documentazione depositata dalla controparte e non visionabile nel fascicolo telematico.
4 – Con memoria depositata il 19 gennaio 2026, l’Assessorato regionale ha eccepito in via preliminare la tardività del ricorso, deducendo la mancata impugnazione, nei termini di legge, del verbale del Comitato di valutazione del 9 settembre 2025, con cui era stata confermata la non ammissibilità del progetto, senza che la successiva istanza di autotutela fosse idonea a riaprire i termini di impugnazione. Nel merito, l’Amministrazione ha sostenuto la legittimità dell’esclusione, ritenendo non rispettato il requisito essenziale di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. 26 giugno 2023, secondo cui tutti i soggetti dell’ATI devono partecipare ad almeno un’azione per ciascun Paese terzo, requisito che ha affermato non essere stato soddisfatto neppure all’esito del soccorso istruttorio. Ha inoltre evidenziato che le integrazioni prodotte dalla ricorrente hanno comportato modifiche sostanziali del progetto, non ammissibili in una fase antecedente all’approvazione, escludendo infine il difetto o la postuma integrazione della motivazione e concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
5 – Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione sulla istanza cautelare, previo avvertimento della possibile definizione della causa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
6 – Il ricorso è fondato per quanto appresso.
6.1 – In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dalla resistente, che va respinta.
Il verbale del Comitato di valutazione del 9 settembre 2025 ha natura di atto endoprocedimentale, privo di autonoma efficacia lesiva, mentre il primo atto idoneo a incidere in modo diretto e attuale sulla sfera giuridica della ricorrente è il D.D.G. n. 10258 del 18 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha approvato la graduatoria definitiva e dichiarato la non ammissibilità del progetto; dalla data di pubblicazione di tale provvedimento a quella di notifica del ricorso non è decorso il termine decadenziale di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 104/2010.
Risulta, inoltre, impugnato in modo tempestivo anche il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela, notificato il 20 novembre 2025, che non può qualificarsi come atto meramente confermativo in senso proprio, atteso che nel relativo procedimento l’Amministrazione ha svolto ulteriori valutazioni, richiamando profili non espressamente posti a fondamento del provvedimento originario.
6.2 – Procedendo quindi all’esame del ricorso, osserva il Collegio, relativamente al primo motivo d’impugnazione, relativo all’insussistenza del fatto posto a base della determinazione amministrativa, che il provvedimento di non ammissibilità impugnato si fonda sul rilievo che il progetto presentato dalla costituenda ATI non avrebbe soddisfatto il requisito previsto dall’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843 del 2023, secondo cui, nei progetti presentati in forma associata, ciascun soggetto partecipante deve prendere parte ad almeno una delle azioni promozionali previste per ciascun Paese terzo cui il progetto è rivolto.
Secondo l’Amministrazione resistente, dalla documentazione progettuale originariamente presentata non risultava la partecipazione di tutti i partner dell’ATI ad almeno un’azione in ciascuno dei Paesi terzi interessati dal progetto (USA, Svizzera e Regno Unito).
Tale carenza sarebbe rimasta insuperata anche all’esito del soccorso istruttorio, poiché i chiarimenti forniti in sede procedimentale (cfr. all. 8 fasc. ric.) non sarebbero stati valutabili in quanto non limitati a precisare elementi già presenti nella proposta iniziale, ma idonei a introdurre nuove azioni promozionali riferibili ad alcuni partner inizialmente privi di attività in determinati Paesi terzi, configurando così una integrazione postuma del progetto.
Ora, dalla ricostruzione degli atti emerge che la partecipazione di tutti i soggetti dell’ATI alle azioni previste per i singoli Paesi terzi risulta, nel complesso, assicurata all’esito dell’interlocuzione procedimentale instaurata con l’Amministrazione in sede di soccorso istruttorio, nel cui ambito il progetto è stato oggetto di puntuali precisazioni e limitati adeguamenti, consistiti anche nell’inserimento di ulteriori azioni promozionali e nel correlato aggiornamento dei costi. Tali adeguamenti hanno inciso in misura del tutto marginale sull’importo complessivo del progetto, passato da euro 293.470,38 a euro 295.741,52, con un incremento pari a circa euro 2.271,14, corrispondente a circa lo 0,7% del valore complessivo.
Rileva il Collegio che, anche in ipotesi di modifica progettuale, ove pure ritenuta tale, essa appare comunque del tutto marginale, sicché la sanzione espulsiva dell’esclusione risulterebbe in ogni caso sproporzionata, anche in considerazione della minima incidenza dell’adeguamento sull’importo complessivo e dell’assenza di qualsivoglia alterazione sostanziale del contenuto progettuale, non provata né dedotta.
6.3 – Inoltre, e ancor più in radice, come correttamente evidenziato con il secondo motivo di ricorso, il requisito la cui assenza è stata contestata dall’Amministrazione non integra una causa di esclusione ai sensi del D.M. n. 331843 del 2023. Il decreto distingue infatti tra requisiti del progetto (art. 3) e cause di esclusione (art. 9), individuando queste ultime in modo espresso e tassativo e riferendole esclusivamente alla mancanza dei requisiti di cui all’art. 3, commi 1, 3 e 4, senza includere il requisito previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
Ne consegue che, anche laddove si volesse ritenere che il requisito di cui all’art. 3, comma 2, non fosse originariamente dimostrato, l’Amministrazione non avrebbe potuto fondare su tale presupposto la dichiarazione di non ammissibilità del progetto, avendo illegittimamente attribuito a una disposizione priva di sanzione espulsiva un effetto radicalmente preclusivo, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, nonché dei principi di proporzionalità e favor partecipationis. La disposta esclusione risulta dunque illegittima sotto il profilo ora esaminato.
6.4 – Con il terzo motivo la ricorrente censura infine il provvedimento di diniego dell’istanza di annullamento in autotutela (nota prot. n. 192272 del 20 novembre 2025), deducendo che esso è viziato per difetto di motivazione e per indebita integrazione postuma delle ragioni poste a fondamento della non ammissibilità del progetto.
In particolare, il D.D.G. n. 8017 del 26 settembre 2025 aveva dichiarato la non ammissibilità del progetto richiamando esclusivamente le conclusioni del Comitato di valutazione, fondate sul presunto mancato rispetto del requisito di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 331843/2023. In tale provvedimento – e nei verbali richiamati – non vi è alcun riferimento a variazioni dell’importo complessivo del progetto.
Solo successivamente, in sede di riscontro all’istanza di autotutela, l’Amministrazione introduce per la prima volta un ulteriore profilo ostativo, affermando che l’importo del progetto sarebbe stato modificato da € 293.470,38 a € 295.741,52, e utilizzando tale circostanza per confermare la non ammissibilità.
Secondo la ricorrente, tale rilievo è tardivo e illegittimo in quanto non era stato posto a fondamento del provvedimento originario, né valutata dal Comitato in sede di istruttoria.
La censura è fondata.
Quello che viene formalmente presentato come un diniego di autotutela ad esito confermativo si risolve, in realtà, in un provvedimento con cui l’Amministrazione integra postumamente la motivazione del provvedimento originario, introducendo una nuova ragione ostativa mai prima esplicitata.
Tale operazione non è consentita: le ragioni giustificative della non ammissibilità avrebbero dovuto essere dedotte al più tardi nel provvedimento di primo grado, non potendo l’Amministrazione “rafforzare” ex post la decisione già adottata mediante l’aggiunta di nuovi elementi giustificativi in sede di autotutela. È principio consolidato che la motivazione costituisce elemento essenziale del provvedimento amministrativo e non può essere integrata successivamente, né mediante atti difensivi né mediante provvedimenti meramente confermativi (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 03/08/2021, n. 5727: “L'art. 3 della L. n. 241/1990 dispone che, salvo talune eccezioni, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione del provvedimento ha valenza sostanziale e non formale, con la conseguenza che l'integrazione postuma non è ammissibile né mediante atti amministrativi, in ragione del fatto che la convalida è possibile soltanto in presenza di vizi formali, né a maggior ragione mediante scritti difensivi.”).
Ne consegue che il diniego di autotutela risulta illegittimo per eccesso di potere, avendo l’Amministrazione fatto uso di una motivazione postuma, inammissibile perché idonea a incidere retroattivamente sulla legittimità del provvedimento originario.
6.5 – Per le ragioni dianzi esposte, vanno annullati sia il D.D.G. n. 10258 del 18 novembre 2025, limitatamente alla parte in cui ha disposto l’esclusione del progetto della parte ricorrente dall’elenco di quelli ammissibili, sia la nota prot. n. 192272 del 20 novembre 2025 di rigetto dell’istanza di autotutela, restando salva la possibilità per l’Amministrazione di procedere al riesercizio del potere nei limiti di legge.
7 – Le spese del giudizio, liquidate in €. 2.000,00 per compensi di avvocato (oltre ad oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto e versato), seguono il canone della soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla il D.D.G. n. 10258 del 18 novembre 2025, limitatamente alla parte in cui ha disposto l’esclusione del progetto della parte ricorrente dall’elenco dei progetti ammissibili;
annulla altresì la nota prot. n. 192272 del 20 novembre 2025, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Andrea Illuminati
IL PRESIDENTE
Stefano Tenca