Chiarimento della definizione "aceto di", di cui all'articolo 49 della legge n. 238/2016.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Si riporta, di seguito, il parere fornito dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero sulla corretta interpretazione dell'articolo 49, comma 1, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, relativamente alla denominazione "aceto di ...", nel quale si specifica che:
"Il comma 1 dell'articolo 49 della presente legge, si interpreta nel senso che nel prevedere la sola denominazione "aceto di ...", di fatto si esclude la possibilità di utilizzare il termine "aceto" da solo disponendo, altresì, proprio in ragione del principio di tutela della qualità e del consumatore, che tale denominazione del prodotto debba essere sempre completata dal nome della materia prima agricola alcoligena da cui deriva, quale ad esempio "aceto di vino", "aceto di mele", "aceto di riso", a seconda dei casi. Pertanto, la riserva d'uso limitata alla denominazione di vendita "aceto di ...", non lascia senza disciplina l'uso del solo termine "aceto", bensì ne vieta, implicitamente, l'utilizzo se privo dell'indicazione della materia prima che deve essere di origine agricola."