Regolamento (UE) 2026/215 della Commissione, del 29 gennaio 2026, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimossistrobina, etefon e propamocarb in o su determinati prodotti.
(Regolamento (UE) 29/01/2026, n. 2026/215, pubblicato in G.U.U.E. 30 gennaio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze dimossistrobina, etefon e propamocarb sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2) L'approvazione della sostanza attiva dimossistrobina non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 della Commissione. Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Non vi sono LMR basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL») o domande di tolleranza all'importazione per la dimossistrobina. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti dovrebbero essere fissati al limite di determinazione (LD) specifico per prodotto nell'allegato V di tale regolamento. Inoltre, poiché è opportuno fissare gli LMR per tutti i prodotti agli LD specifici per prodotto, non sono più necessari dati di conferma. Tutte le note a piè di pagina contenenti richieste di dati di conferma dovrebbero pertanto essere soppresse.
(3) L'approvazione della sostanza attiva etefon è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2591 della Commissione. Nell'ambito del rinnovo dell'approvazione dell'etefon, il 31 gennaio 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha pubblicato una conclusione in cui propone la riduzione dell'attuale dose giornaliera ammissibile («DGA») da 0,03 mg/kg a 0,02 mg/kg di peso corporeo al giorno. L'Autorità è stata pertanto invitata a riesaminare tutti gli LMR relativi all'etefon sulla base della DGA ridotta. L'Autorità ha inoltre proposto una nuova definizione del residuo ai fini dell'applicazione della normativa ai cereali, vale a dire «somma di etefon, libero e coniugato, espressa come etefon» invece della definizione del residuo attualmente applicabile «etefon». La Commissione ritiene appropriata tale nuova definizione del residuo.
(4) Gli LMR per l'etefon in noci comuni, mirtilli, ananas, orzo, segale e frumento si basano su CXL revocati e dovrebbero essere riesaminati. L'Autorità ha individuato gli LMR riveduti, fatta eccezione per i mirtilli per i quali non sono disponibili dati supplementari. È pertanto opportuno mantenere l'LMR per le noci comuni e ridurre l'LMR per gli ananas nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto concerne gli LMR per orzo, segale e frumento, l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che è necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Non si è inoltre potuta escludere l'eventualità che la dose acuta di riferimento («DAR») dell'etefon sia superata nei mirtilli. L'LMR per i mirtilli dovrebbe essere ridotto all'LD nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(5) Gli LMR per l'etefon in nocciole, ciliegie, fichi, olive da tavola, cachi, pomodori e olive da olio dovrebbero essere mantenuti al livello attuale nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6) Per quanto riguarda gli LMR per pere, uve da tavola, uve da vino, semi di cotone, muscolo, grasso, fegato, rene e frattaglie commestibili diverse da fegato e rene (suini, bovini, ovini, caprini, equidi, pollame e altri animali terrestri d'allevamento), latte e uova di volatili, l'Autorità ha altresì concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che è necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
(7) L'LMR per l'etefon nelle prugne dovrebbe inoltre essere mantenuto al livello attuale nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla base dell'uso autorizzato in Francia notificato durante il processo decisionale.
(8) L'Autorità ha inoltre constatato che non si è potuta escludere l'eventualità che la DAR dell'etefon sia superata nelle mele. I responsabili della gestione del rischio hanno pertanto proposto di fissare un LMR più basso per le mele, sulla base di buone pratiche agricole («BPA») alternative, sicure e meno critiche. È pertanto opportuno ridurre l'attuale LMR per l'etefon nelle mele nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(9) Per il propamocarb, il 24 novembre 2023 l'Autorità ha pubblicato un parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui nel miele. Nel suo parere motivato l'Autorità ha constatato che non si è potuta escludere l'eventualità che la DAR sia superata nella lattuga. Il 26 maggio 2025 l'Autorità ha pubblicato una dichiarazione in cui ha proposto un LMR sulla base di BPA alternative, sicure e meno critiche, pienamente suffragato da dati. È pertanto opportuno ridurre l'LMR per il propamocarb nella lattuga nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(11) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio in merito agli LMR modificati e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(13) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione prima che diventassero applicabili gli LMR modificati e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. È il caso di tutti i prodotti, fatta eccezione per l'etefon in o su mele e mirtilli e per il propamocarb in o su lattughe.
(14) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima del 19 agosto 2026, fatta eccezione per l'etefon in o su mele e mirtilli e per il propamocarb in o su lattughe.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 agosto 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN