Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Provvedimento
Data provvedimento: 26-01-2026
Numero provvedimento: 35000
Tipo gazzetta: Nessuna

Provvedimento concernente la trasmissione alla Commissione europea della domanda di approvazione di una modifica dell'Unione della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica» ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 1 e dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143.

(Provvedimento 26/01/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)


 

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE 
PQA I 



IL DIRIGENTE



VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle  indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell’amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell’8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le  denominazioni «Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali»  e  «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, così come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; 

VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei Conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi 
generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025”, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 178/2023; 

VISTA la direttiva del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell’11 marzo 2025, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; 

VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei Conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale  è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di Direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 211 del 23 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la  denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 

VISTO il decreto del 24 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 156 dell’8 luglio 2025, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica»; 

ESAMINATA la documentata domanda presentata dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, acquisita al prot. ingresso n. 0032063 del 23 gennaio 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini è riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall’articolo 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Verdicchio di Matelica»; 

RITENUTO che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l’approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica dell’Unione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 9, 10 e 24 paragrafo 6 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica dell’Unione è stata esaminata nell’ambito della procedura nazionale prevista dall’articolo 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: 

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche; 

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025, nell’ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica relativa anche al cambiamento del nome della denominazione di origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica» in «Matelica» e del relativo disciplinare di produzione; 

- la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 264 del 13 novembre 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, paragrafo 4, e 24, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2024/1143 e dal combinato disposto di cui agli articoli 9 e 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 

- entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni. 

RITENUTO che, a seguito dell’esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso; 

RITENUTO pertanto, di dover trasmettere la modifica dell’Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Matelica», richiesta con la sopra citata domanda, conformemente al combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 1, e 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 

RITENUTO altresì, di dover procedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, paragrafo 7, e 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 e del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente provvedimento, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato, sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 



DISPONE 


1) la trasmissione alla Commissione europea della domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  dei vini «Verdicchio di Matelica», ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 1, e 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021; 

2) la pubblicazione del presente provvedimento, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato, sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it), ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, paragrafo 7, e 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 e del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021. 

 

IL DIRIGENTE 

Pietro Gasparri 
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 

 
Allegato 

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MATELICA» 
 

 
Articolo 1 

(Denominazione e vini) 

La denominazione di origine controllata «Matelica» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione: 

«Matelica»; 

«Matelica» spumante; 

«Matelica» passito. 

 

Articolo 2 

(Base ampelografica dei vigneti) 

I vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve del vitigno Verdicchio, presente in ambito aziendale, per un minimo dell’85%.  

Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, iscritti nel registro nazionale della varietà di viti per uve da vino, per un massimo del 15%.  

 

Articolo 3 

(Zona di produzione delle uve) 

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1, comprende parte del territorio dei comuni di Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Castelraimondo, Camerino e Pioraco in provincia di Macerata e parte del territorio dei comuni di Cerreto D'Esi e Fabriano, in provincia di Ancona. 
 
La zona di produzione è così delimitata: 

partendo dal centro abitato di Esanatoglia percorre la provinciale Esanatoglia – Fabriano, che segue sino al bivio con la carreggiabile per Case Avenale e prosegue per detta carreggiabile sino a ricongiungersi con la provinciale Esanatoglia – Fabriano, che poi segue sino alla località Case Tribbio. 

Di qui prende la carrareccia per la frazione Paterno, poi la strada per la frazione Castiglione indi la strada per la chiesa parrocchiale di Attiggio per poi immettersi sulla provinciale Esanatoglia – Fabriano, che 
segue sino al bivio per la frazione Bassano. 

Da tale bivio si immette sulla strada che conduce alla frazione Bassano e passando davanti alla chiesa parrocchiale della frazione di Argignano prosegue sino ad inserirsi sulla strada statale n. 76, che percorre sino al bivio con la strada delle Serre. 

Prende per questa strada sino al confine tra i comuni di Fabriano e Cerreto d’Esi, che segue sino ad incontrare la carrareccia delle Volgore che passa per Case San Martino e poi si immette sulla strada che 
unisce le frazioni di Cerquete e Fontanelle. 

Da Fontanelle segue la strada per Macere, Poggetto, Colletenuto, Colferraio, indi percorre la carreggiabile che da Colferraio porta a Bastia ed a Casa Rossa (quota 460) per raggiungere, lungo un 
sentiero, quota 554. 

Da questa quota segue il sentiero per Case Croce di Vinano, poi la strada per Vinano e Sant’Anna, poi la direttrice per quota 474 e da questa quota la direttrice per Case Valle Piana. 

Da Case Valle Piana segue la carrareccia per Case Laga Alta, di qui la carreggiabile per Casa Laga Bassa e la carrareccia per Casa Frana. 

Da Casa Frana percorre la carrareccia per Colle Marte San Giovanni, Villa Baldoni sino ad incontrarsi con la provinciale che dalla frazione Acquosi di Gagliole porta a Matelica. 

Dall’incrocio predetto percorre tale strada passando per Gagliole e Collaiello, giunge alla frazione Salvatagli. 

Da questa frazione si immette sulla strada statale Castelraimondo – San Severino Marche e che percorre sino al bivio con la carrareccia per la frazione Crispiero, segue la carrareccia passando attraverso Case Piermarchi, sino all’incrocio con la strada Castelraimondo – Crispiero, immettendosi poi sulla strada per 
Camerino, sino al bivio per la frazione Sabbieta. 

Da qui percorre poi la strada che passa per Sabbieta, per Tuseggia, per il bivio della strada per Lancianello e per le Case Gorgiano, sino al ponte sul Fosso di Sperimento, per congiungersi poi lungo detto fosso alla strada statale Camerino – Castelraimondo. 

Da qui prosegue lungo il Fosso di Palente, sino al ponte della Cesara. 

Segue poi la strada per Pianpalente, tocca il bivio parrocchia di Palente, passa per Mistriano, per Canepuccio, per Valle San Martino, per Sellano, per Perito sino a raggiungere la frazione Seppio. 

Dalla frazione Seppio si immette sulla nuova strada che sbocca al km. 2,000 sulla strada statale Prioraco – Casteraimondo. 

Da qui segue poi il confine comunale Prioraco – Castelraimondo sino alla confluenza con la carrareccia per Sant’Angelo, che percorre sino alla frazione Sant’Angelo. 

Raggiunge poi le propaggini di Monte Castel Santa Maria secondo la direttrice che da Sant’Angelo (quota 549) va a Case il Poggio (quota 507), attraverso le quote 684, 592, 529. 

Da Case il Poggio segue la carrareccia per Casa Foscoli. 

Da Casa Foscoli sino alle propaggini del Monte Gemmo, secondo la direttrice che da Casa Foscoli (quota 488) va al confine comunale Matelica – Esanatoglia in prossimità di Casa Cantalupo, attraverso le quote 539, 469, 622 e 583. 

Da Casa Cantalupo percorre il confine comunale Matelica – Esanatoglia sino alla provinciale Esanatoglia – Matelica e da qui si ricongiunge al centro abitato di Esanatoglia. 

 

Articolo 4 

(Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve) 
  

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. 

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. 

È vietata la forma di allevamento a tendone. 

È consentita l'irrigazione di soccorso. 

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione (nuovi e rimpianti) dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro. 

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare, per tutte le tipologie di cui all’art. 1, non deve superare le tonnellate 13 ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo. 

Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata. 

Fermo restando il limite sopra indicato la resa massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata rapportandola all'effettiva superficie coperta dalla vite. 

Le uve devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: 

«Matelica»  11,00 % vol 

«Matelica» spumante  9,00 % vol. 

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1, possono essere destinate alla produzione della tipologia passito dopo essere state sottoposte ad un 
periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell’anno di produzione delle uve. 

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23%. 

L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione deve essere protratto sino a raggiungere un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol. 

 

Articolo 5 

(Norme per la vinificazione e imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento) 

Le operazioni di vinificazione, appassimento, invecchiamento e imbottigliamento devono essere effettuate nei comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3. 

Le operazioni di elaborazione dei mosti o dei vini per la produzione della tipologia spumante elaborati sia in autoclave (Metodo Charmat) sia con la  rifermentazione in bottiglia (Metodo Classico), debbono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata. 

Conformemente alla normativa dell’Unione europea, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui alla normativa vigente.  

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche. 

La resa massima dell'uva in vino, anche per la tipologia spumante, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%. 

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 

Le uve idonee destinate alla produzione della tipologia passito devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento tale da assicurare alla tipologia passito un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. 

La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.  

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, entro il 50% l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 50%  decade il diritto alla denominazione di origine  controllata per tutta la partita. Le stesse uve appassite devono essere ammostate entro il 30 giugno dell’anno successivo.  

L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 nella tipologia passito non può avvenire prima del primo dicembre dell'anno successivo a quello di produzione  delle uve. 

Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1, con l’esclusione della tipologia passito, è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con auto-arricchimento. 

È consentita per i vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1, con l’esclusione della tipologia passito, la dolcificazione secondo le normative comunitarie e nazionali. 

 

Articolo 6 

(Caratteristiche dei vini al consumo) 

I vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche: 
 
«Matelica»  
colore: giallo paglierino tenue; 
odore: delicato, caratteristico; 
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
 
«Matelica» passito 
colore: dal giallo paglierino all'ambrato; 
odore: caratteristico ,etereo, intenso; 
sapore: da amabile a dolce; armonico, vellutato con retrogusto amarognolo caratteristico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol; 
acidità totale minima: 4,0 g/l. 
acidità volatile massima 25,0 meq/l; 
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l. 
 
«Matelica» spumante 
spuma: fine e persistente 
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdolini; 
odore: caratteristico, delicato, fine ampio e composito; 
sapore: da brut nature a dry; sapido, fresco, fine e armonico; 
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50 % vol; 
acidità totale minima: 4,5 g/l; 
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
 
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno. 

 

Articolo 7 

(Etichettatura e presentazione) 
 
Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 deve figurare l’annata di produzione delle uve ad esclusione dei vini spumanti non etichettati con il termine millesimato.

Ai vini della denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione.  
 
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi provati che non abbiano significato laudativo o non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
 
Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» ai sensi della normativa vigente. 

È facoltà del singolo produttore riportare nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1, ai sensi della normativa vigente, il nome geografico più ampio «Marche» a condizione che detto nome sia separato dal nome geografico della denominazione e della menzione «DOC». 

Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Matelica», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Matelica». 
 
Nell’etichettatura e nella presentazione del vino «Matelica» è consentito riportare in etichetta il nome della varietà «Verdicchio» che deve seguire  quest’ordine di sequenza: 

- Matelica 
- DOC o Denominazione di Origine Controllata 
- Verdicchio  

Il nome del vitigno «Verdicchio» non deve superare il nome della denominazione «Matelica». 



Articolo 8 

(Confezionamento e presentazione) 

I vini di cui all’articolo 1, ad esclusione della tipologia passito, possono essere confezionati in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa. 

Per il confezionamento del vino «Matelica» senza alcuna specificazione aggiuntiva, è inoltre consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, come previsto dalla normativa vigente. 

La tipologia passito del vino a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 deve essere commercializzata esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50. 

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l’esclusione del tappo a corona e strappo. 


 
Articolo 9 

(Legame con l’ambiente geografico) 

A) Informazioni sulla zona geografica 

Fattori naturali rilevanti per il legame 

La zona geografica delimitata per la DOC «Matelica» interessa il territorio di otto Comuni di cui sei compresi nella provincia di Macerata e due in quella di Ancona. 

È decisamente interna e lontana dall’ambiente e dall’influenza marina. 

Difatti, è una Pianura Alluvionale Interna che include tutti i tratti di fondovalle fluviale e torrentizio, di dimensioni riconosciute cartografabili, all’interno della regione Marche. 

La quota media è attorno ai 350 mt. s.l.m. 

La zona è attraversata dal fiume Esino nella fase iniziale del suo percorso che scorre parallelo verso nord alla zona montuosa appenninica ed alla costa adriatica. La vallata, ove si sviluppa la zona delimitata, è il prodotto dell’effetto erosivo dei molti corsi d’acqua sulla dorsale pedemontana e montana caratterizzata da rocce calcaree. 

L’assenza sul clima di qualsiasi influenza marina per la sua posizione fa registrare periodi invernali con freddi intensi e mesi estivi con temperature elevate che, però, non pregiudicano la coltivazione della vite. 

L’area delimitata e pianeggiante è altimetricamente compresa tra 250 mt. s.l.m. fino a 700 mt.s.l.m. con una percentuale di presenza dell’80% tra mt 280 e mt 480 s.l.m. 

Un vigneto è stato rilevato anche a 720 mt s.l.m. 

La classe di pendenza media è racchiusa per l’80% entro il 2-35%. Dette classi di pendenza identificano bene questa area di collina a discreta energia del rilievo. 

Il clima appartiene al Piano fitoclimatico “Alto collinare” ed è caratterizzato da piovosità medie superiori a 7/800 mm annui e temperature medie inferiori a 14 °C. 

Geologicamente nella parte collinare prevalgono rocce calcarenitico-pelitiche (32%) e quelle marnose e calcaree (26%); sono tuttavia presenti substrati conglomeratici e arenitici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi pleistocenici. Sempre in geologia la valle appartiene alla Sinclinale Camerte che inizia a Fabriano e termina a Camerino quale vallata pre appenninica. 

La parte valliva è occupata da depositi alluvionali con prevalenza di terrazzi di granulometria variabile, ghiaiosa e spesso interessata da coperture fini ed alluvionali. 

Il 12 % di aree occupate da abitati, il 7% di fasce arborate lungo i corsi d’acqua ed il 22 % di boschi termofili (roverella) completano il paesaggio dell’area destinata ad uso agricolo (59%) ripartito tra 
colture intensive, erbacee ed arboree (vigneti). 

La classe di esposizione si divide equamente a metà tra est ed ovest per il 75% delle aree. 


Fattori umani rilevanti per il legame 4La valle ha al centro l’abitato di Matelica, centro industriale e vinicolo. Di origine umbra divenne colonia romana. 

Popolata dai Piceni è provato che questi già conoscessero l’uva ed il vino per il ritrovamento nel centro abitato di Matelica di una tomba di un giovane “principe” dove, fra splendide armi e scettri ed altri oggetti, è stato rinvenuto unbacile emisferico al cui interno stavano 200 vinaccioli di vitis vinifera, più di un grappolo. Fra i vasi ceramici alcuni erano legati alla mensa ed al vino. 

Il periodo Romano ha permesso a Plinio, Varrone, Catone ed altri di dissertare sull’uva e sul vino piceno. 

Da ciò si può affermare che in queste terre, giudicate fertili, non mancavano le vigne. 

La caduta dell’impero Romano, le invasioni medievali, il disfacimento dell’impero d’oriente, che aveva avuto potere ed influenza lungo la costa adriatica, riducono l’attività agricola al solo sostentamento e le vigne, abbandonate leantiche alberate dell’epoca romana quando le viti venivano “maritate” agli aceri e ad altre piante, ora occupano piccoli appezzamenti a se stanti, protetti. Nasce il vigneto dell’azienda agricola. Alta densità d’impianto per non “sprecare terreno”, applicazione del contratto mezzadrile con la ripartizione del prodotto, due vinificazioni separate destinate all’autoconsumo. 

Nel periodo medioevale la valle è feudo della signoria dei “Da Varano” di Camerino, potenti ed illuminati protagonisti della storia dell’area di dominio. 

Il passaggio dall’Impero allo Stato della Chiesa nel 1578 creò un risveglio dell’attività agricola dovuto ai monaci ed agli insediamenti monastici nel territorio che influirono sulle attività temporali che le popolazioni accettarono. 

Proprio in questo periodo (12 gennaio 1579) un contratto notarile, in quel di Matelica, cita la parola “Verdicchio”. 

Da qui la vite riprende un suo ruolo nell’economia aziendale e rurale cessando di essere esclusivo uso del Clero e dei Nobili ed entra nelle abitudini della comunità di persone. 

È nella seconda metà dell’800, con l’arrivo dell’oidio, della peronospora e della fillossera, che la viticoltura subisce la sua fine per riprendere il suo nuovo sviluppo ai primi del ‘900 ove la divulgazione tecnica e l’insegnamento permettono di ricreare la viticoltura moderna con nuove varietà e, purtroppo, con l’abbandono di varietà e cloni del territorio. Con gli anni ’50 si avvia il passaggio da coltura promiscua a specializzata, ha termine la figura del 
mezzadro (ope legis), i proprietari divengono imprenditori i quali, accorpando più poderi, investendo con il sostegno dei fondi comunitari, sfruttando le agevolazioni concesse alle forme cooperative ed allo sviluppo del sistema agroalimentare danno vita alla vitivinicoltura marchigiana di oggi nel matelicese e nella regione. 

La DOC «Verdicchio di Matelica» è stata la prima denominazione vitivinicola ad essere riconosciuta, con il D.P.R. 21 luglio 1967, nelle Marche, conseguentemente al D.P.R. 930/1963 il quale norma le DOC e le DOCG.  

La scelta della base ampelografica è tutta riposta nella varietà autoctona Verdicchio dalla quale deriva per almeno l’85% il prodotto vino. 

È un vitigno molto versatile e la tecnologia di lavorazione nel rispetto della tradizione locale consentono di ottenere prodotti anche con la tipologia spumante e passito. 

Per lo spumante occorre fare riferimento alla importante prova documentale fornita dal Trattato “De salubri potu dissertatio” di Francesco Scacchi, fabrianese, scritto nel 1622. Nel volume “del bere sano” si parla del vino frizzante e dei processi di rifermentazione come di già noto anche durante l’epoca romana. 

La produzione di spumante nelle Marche ha tradizione antica e la vocazione di questi territori è confermata dal fatto che i vini base spumante sono preparati in prevalenza con vitigni autoctoni quali il Verdicchio, Vernaccia nera, Maceratine ed altri. 

Appare utili riprendere quanto la tradizione antica operava aggiungendo un chicco di orzo e dello zucchero o mosto ad ogni bottiglia di vino fermo ed attendere la rifermentazione prima di aprire la bottiglia di “spumante fatto in casa” nelle occasioni della vita familiare. 


B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico 

Vino con molta struttura, sapido e caratterizzato da buoni profumi dovuti al microclima di tipo continentale. I vigneti del «Matelica» sono coltivati su terreni calcarei che conferiscono al vino maggior finezza e qualità gusto olfattiva. Di colore giallo paglierino con inconfondibili riflessi verdolini, in bocca si presenta secco, persistente e caldo con sentori che ricordano la frutta matura. Un'avvolgente morbidezza regala al palato sensazioni di rotondità che non stancano, grazie anche al retrogusto di mandorla tipico del Verdicchio. 
 

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) 

È proprio l’interazione causale tra quanto descritto che il vitigno, geneticamente a maturazione tardiva, sembra riuscire ad esaltare al meglio le proprie caratteristiche qualitative. Difatti concorrono a ciò la particolare situazione climatica, combinata con una componente pedologica, caratterizzata da terreni formatisi su matrice argillosa e, in particolari situazioni, calcarea. 


 
Articolo 10 

(Riferimenti alla struttura di controllo) 
 
L’organismo delegato, designato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell’apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.