Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Provvedimento
Data provvedimento: 26-01-2026
Numero provvedimento: 35007
Tipo gazzetta: Nessuna

Provvedimento concernente la trasmissione alla Commissione europea della domanda di approvazione di una modifica dell'Unione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero» ai sensi dell’articolo 14 paragrafo 1 e dell’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143. 

(Provvedimento 26/01/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)


 

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE 
PQA I 



IL DIRIGENTE


 

VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26; 

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento 
del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell’amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell’8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione; 

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le  denominazioni «Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali»  e  «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle 
foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, così come modificato dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; 

VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei Conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l’attuazione degli obiettivi definitidalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2025”, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 178/2023; 

VISTA la direttiva del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 112479 dell’11 marzo 2025, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo; 

VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei Conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di Direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 210 del 22 agosto 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cònero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 

VISTO il decreto del 1 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 212 del 9 settembre 2004, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cònero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione; 

VISTO il decreto del 24 giugno 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 dell’8 luglio 2025, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero»; 

ESAMINATA la documentata domanda presentata dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, acquisita al prot. ingresso n. 0007824 del 9 gennaio 2023, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini è riconosciuto ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall’articolo 41, commi 1 e 4, dellapredetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Cònero»; 

RITENUTO che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l’approvazione con la sopra citata domanda, è considerata una modifica dell’Unione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza al combinato disposto degli articoli 9, 10 e 24 paragrafo 6 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica dell’Unione è stata esaminata nell’ambito della procedura nazionale prevista dall’articolo 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: 

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche; 

- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025, nell’ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica relativa alla denominazione di origine protetta dei vini «Cònero» e del relativo disciplinare di produzione; 

- la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 264 del 13 novembre 2025, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, paragrafo 4, e 24, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2024/1143 e dal combinato disposto di cui agli articoli 9 e 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 

- entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni. 

RITENUTO che, a seguito dell’esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso; 

RITENUTO pertanto, di dover trasmettere la modifica dell’Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Cònero», richiesta con la sopra citata domanda, conformemente al combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 1, e 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 

RITENUTO altresì, di dover procedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, paragrafo 7, e 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 e del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente provvedimento, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato, sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; 



DISPONE 

 

1) la trasmissione alla Commissione europea della domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  dei vini «Cònero», ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, paragrafo 1, e 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021; 

2) la pubblicazione del presente provvedimento, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato, sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 
(https://www.masaf.gov.it), ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, paragrafo 7, e 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 e del combinato disposto degli articoli 10 e 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021. 




IL DIRIGENTE 

Pietro Gasparri 
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

 
Allegato 

 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE  CONTROLLATA  E  GARANTITA  DEI  VINI  «CÒNERO» 

 

Articolo 1 

(Denominazione e vini) 

La denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» è riservata ali vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie o menzioni: 

«Cònero» riserva; 

«Cònero» rosa o rosato; 

«Cònero» rosa o rosato vino Spumante di qualità metodo classico. 

 

Articolo 2 

(Base ampelografica dei vigneti) 

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi in àmbito aziendale la seguente composizione ampelografica:  

1. Montepulciano minimo 85%;  

2. Sangiovese massimo 15%.  

È consentito che i vigneti, con la composizione ampelografica sopra indicata siano anche idonei all’iscrizione allo schedario viticolo per la denominazione di origine controllata «Rosso Cònero».  
 


Articolo 3 

(Zona di produzione delle uve) 

La zona di produzione deli vini di cui all’articolo 1 comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona Pescara km 223,773; strada Case Romani sino alla casa cantoniera del km 318,646 dellastrada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva, strada, Acquaviva - Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna seguendo la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune di Offagna.  
 


Articolo 4 

(Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve) 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato specifiche caratteristiche.  

Sono, pertanto, da considerare idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo ai fini per la produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Cònero» i vigneti bene esposti con giacitura collinare, con esclusione di quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente 
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.  

È vietata ogni pratica di forzatura.  

È consentita l'irrigazione di soccorso.  

Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti idonei alla produzione deli vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1, impiantati a decorrere dalla data di entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto del 1 settembre 2004 e successive modifiche, la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.  

La produzione massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini di cui all'articolo è la seguente: 

«Cònero» riserva:    9 tonnellate 

«Cònero» rosa o rosato:   12 tonnellate 

«Cònero» rosa o rosato vino  Spumante di qualità metodo classico:  12 tonnellate 
 
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Cònero». Oltre detto limite percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.  

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 

«Cònero» riserva:    12,00% vol. 

«Cònero» rosa o rosato:   10,50% vol. 

«Cònero» rosa o rosato vino Spumante di qualità metodo classico:  10,50% vol. 
 

 

Articolo 5 

(Norme per la vinificazione in zona delimitata e invecchiamento) 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3 e nelle località denominate «Barcaglione» e «Guastuglia» del comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona.  

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate in stabilimenti situati nell’ambito del territorio della provincia di Ancona. 

Sono fatte salve le autorizzazioni ad effettuare in deroga le operazioni di cui sopra concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 5 del disciplinare di produzione del 1 settembre 2004 e successive modifiche. 

Nella vinificazione dei vini di cui all’articolo 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.  

La resa massima dell’uva in vino, anche per la tipologia spumante, pronto al consumo non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita. 

È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali. 

La tipologia Spumante deve essere ottenuta per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.  

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1, nella tipologia Riserva, prima di essere immesso al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo d’invecchiamento di almeno 2 anni che decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. 

L’immissione al consumo  del vino a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1, nella tipologia rosa o rosato, non può avvenire prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello della raccolta delle uve. 



Articolo 6 

(Caratteristiche dei vini al consumo) 

Il vini di cui all'articolo 1, devono rispondere all'atto dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:  
 
«Cònero» riserva:   
colore: rosso rubino;  
odore: gradevole, vinoso;  
sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;  
acidità totale minima: 4,5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.  
 
«Cònero» rosa o rosato:  
colore: rosa più o meno intenso;  
odore: floreale, fruttato, delicato;  
sapore: secco, fresco, armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00 % vol;  
acidità totale minima: 5,0 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. 
 
Cònero rosa o rosato vino Spumante di qualità metodo classico:  
spuma: fine e persistente;  
colore: rosa più o meno intenso; 
odore: floreale, fruttato, fragrante;  
sapore: da brut nature a dry, fresco, delicato e armonico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;  
acidità totale minima: 5 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.  
 
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno. 
 

 
Articolo 7  

(Etichettatura e presentazione) 
  
Nell’etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1, deve figurare l’annata di produzione delle uve. 

Nell’etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1, della tipologia Spumante, deve figurare l’annata di produzione delle uve ad esclusione di 
vini spumanti non etichettati con il termine millesimato. 

Alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.  

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.  

Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi della normativa vigente. 

È facoltà del singolo produttore riportare nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1, ai sensi della normativa vigente, il nome geografico più ampio «Marche» a condizione che detto nome sia separato dal nome geografico della denominazione e della menzione «DOCG». 

Inoltre il termine «Marche» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «Cònero» Riserva, e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni elencate al primo paragrafo, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la scritta «Cònero». 


 
Articolo 8 

(Confezionamento e presentazione) 

I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’articolo 1, ivi compresa la tipologia spumante, devono essere commercializzati esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 3.  

L’uso di altri formati speciali in recipienti di vetro di litri 6, 9 e 12 è limitato a finalità promozionali e non commerciali. 

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l’esclusione del tappo a corona o del tappo a strappo. 

Per la tipologia Spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero.  

Per la tipologia Spumante confezionata in recipienti di capacità non superiore a 0,2 litri è consentito qualsiasi altro dispositivo di chiusura autorizzato dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo corona e del tappo a strappo.   
 


Articolo 9 

(Legame con l’ambiente geografico) 

A) Informazioni sulla zona geografica 

Fattori naturali rilevanti per il legame 

Il riferimento geografico è il promontorio del monte Conero che si erge sul mare Adriatico e le colline che discendono dallo stesso verso l’entroterra. Interessa sette comuni della Provincia di Ancona. 

Il territorio, delimitato per la produzione del vino Conero, è un lembo di terra che si inoltra nel mare ad est e ad ovest seguono le colline retrostanti il rilievo montuoso del Conero caratterizzate da una morfologia dolce ed omogenea, ove insistono i vigneti formati da vitigni, anche non autoctoni ma che hanno eletto questa parte delle colline del Monte Conero come habitat degli stessi grazie alla formazione di clima temperato ed ai terreni che nelle diverse geopedologie contribuiscono ad esaltare le potenzialità dei vitigni stessi che dimostrano di esser parte della viticoltura del territorio. 

Geologicamente i due territori sono costituiti da rocce calcaree e cretacee quali strutture geologiche specifiche della parte orientale dell’Appennino marchigiano. 

La peculiarità geologica del territorio è rappresentata dal fatto che tali terreni riaffiorano lungo  la linea di costa dopo che una fascia intermedia di terreni argillosi e sabbiosi determina il paesaggio pedologico ed agrario delle Marche. 

L’orografia del territorio presenta un paesaggio collinare con rilievi dolci ed altezze medie intorno ai mt 200 s.l.m. modellato dall’azione delle acque superficiali con affioramenti pelitico-arenacei e marnosi di età mio-pliocenica.. 

Il clima è mediterraneo con umidità estiva limitata. 

Le temperature medie mensili hanno minimi in gennaio e massimi in luglio-agosto con valori rispettivi di 1-2-C° e 26-28 C°. 

I mesi più piovosi per la parte collinare del territorio sono settembre – ottobre. La piovosità media annua è di 775 mm. 

L’altimetria dell’area investita a vigneto dà una percentuale del 70% tra mt 20 e mt 140 s.l.m. con una presenza dell’1% a mt 550 s.l.m.. 

La pendenza dei terreni dà una percentuale media tra il 2 e il 25% per circa l’’80% della superficie vitata. 

L’esposizione dominante dei terreni è sud-ovest per l’80%, la più adatta per la coltura viticola di quel luogo. 

L’esposizione ad est per ovvi motivi geografici è trascurabile. 


Fattori umani rilevanti per il legame 

L’area anconetana è stata influenzata dai Dori e dalla civiltà dorica, in quanto fondarono la città di Ancona. E proprio i coloni greci 10 secoli a.C. hanno lasciato tracce sicure di viticoltura e di vinificazione. Altrettanto si può dire per gli Etruschi ai quali si possono attribuire le prime nozioni tecniche di coltivazione della vite e di elaborazione enologica, che si diffusero anche nel territorio marchigiano dov’erano installati i Piceni. 

Che i Piceni conoscessero l’uva e il vino è dimostrato dal ritrovamento archeologico di circa 200 vinaccioli di Vitis Vinifera in una tomba in quel di Matelica del VII sec. a.c. L’influenza di Roma consentì a Plinio di descrivere un centinaio di varietà di viti coltivate nell’area Picena al suo tempo e di dire “sul mare Adriatico si può citare, fra gli altri, il vino “Pretoriano” prodotto nella zona di Ancona”. 

E, ancora, Apicio Marco Gavio, personaggio romano di arte culinaria, ricorda un vino “anconetanum”, rosso e piuttosto corposo. 

La presenza nel territorio di numerose aziende agricole con una lunga tradizione vitivinicola e le residenze storiche costruite negli scorsi secoli, destinando il piano terra alla trasformazione vinicola, hanno permesso la produzione di vini rossi che hanno affrontato il mercato con notevoli successi anche nelle competizioni di alto livello. 

Produttori illuminati e cantine, anche di interesse architettonico, diedero avvio alla denominazione di origine con il rinnovo e l’espansione dei vigneti negli anni ‘60 confermando al vitigno Montepulciano 
la massima espressione del legame tra uve, vino e territorio e che qui esalta le sue migliori caratteristiche. 

La base ampelografica è riassunta nel vitigno Montepulciano (min 85%) in quanto è adatto all’invecchiamento e migliora gli uvaggi con altri vitigni consentendo di ottenere  profumi che ricordano il gusto “bordolese” richiesto dal mercato. 

Vitigno italico a bacca nera, un tempo confuso con Sangiovese grosso e Brunello, presenta una sua identità. 

Predilige ambienti caldo asciutti ed esposizioni soleggiate, come offre il territorio delimitato, per garantire una buona e regolare maturazione dell’uva. Viene allevato con forme in parete e si adatta alla potatura corta. 

Inoltre, germoglia tardivamente e ciò  consente ad esso di sfuggire ai danni che le gelate primaverili possono arrecare alla vite. È anche una varietà poco soggetta alla muffa grigia. 

L’insieme delle caratteristiche varietali e le condizioni pedoclimatiche consentono a quest’area vitata, protetta dai venti freddi provenienti da nord e dallo stesso Conero, mt 572 s.l.m., di produrre uve sane, mature e di alto contenuto zuccherino. 


B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico 

Il prodotto vino Conero è secco, sapido, giustamente tannico e di corpo. La maturazione in legno ne migliora la morbidezza, crea maggiore equilibrio ed affinamento della nota olfattiva. Ciò deriva, sicuramente dalla pedologia con terreni grossolani e spesso aridi e dal clima, dalla forma di impianto e di allevamento che da sempre è alquanto simile, per un alto numero di ceppi per ettaro, che ricorda la viticoltura del passato tesa a risparmiare terreno da coltivare con altre colture ed a contenere la produzione. 

Sicuramente la vicinanza al mare della denominazione «Cònero» è un fattore molto importante. Per questo, fin dagli anni ’70, alcuni produttori della zona del Cònero hanno iniziato a produrre il rosato.  

Alcuni di questi produttori, ed in particolare la Fattoria LE Terrazze, Casa Vinicola Garolfi e Azienda Agricola Moroder, si impegnarono a partire da quegli anni a produrre un rosato di alta qualità da uve di Montepulciano con tecniche enologiche avanzate. 

Sicuramente la vicinanza al mare della denominazione del Cònero è un fattore molto importante. Per questo, fin dagli anni ’70, alcuni produttori della zona del Cònero hanno iniziato a produrre il rosato, anche nella tipologia Spumante metodo classico. Alcuni di questi produttori, ed in particolare la Fattoria Le Terrazze, Casa Vinicola Garofoli e Azienda Agricola Moroder, si impegnarono a partire da quegli anni a produrre un rosato di alta qualità di uve Montepulciano con tecniche enologiche avanzate. 

Occorre, infine, ricordare anche che tutta l’area del Conero fa parte del Parco del Conero che contribuisce all’ottenimento di produzioni maggiormente rispettose dell’ambiente e della naturalità. 

Detto ambiente, in passato, produceva cacciagione e ciò è stato anche un legame con detto vino, molto adatto a tali tipi di cibo, determinandone il suo consumo. 


C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) 

La particolare geologia del territorio e la lontana origine della storia vitivinicola dell’area anconetana hanno permesso che la vigna fosse estesa in questi sette comuni fin dai tempi remoti ed il vino rosso prodotto fosse conosciuto di qualità superiore. 

Nelle basse pendici bianche (calcaree) ed assolate del monte e, verso terra, a riparo dai venti marini, per ampie distese, la vite trova le più favorevoli condizioni per produrre uve zuccherine e profumate del vitigno Montepulciano. 

Il clima particolarmente temperato dall’influenza del mare, il fatto che il Montepulciano venga coltivato nell’area del Monte Conero, che rappresenta il limite a nord per la sua ottimale maturazione fenolica e aromatica, insieme alla natura del suolo caratterizzato da  un’elevata presenza di calcare che condiziona lo sviluppo della vite favorendo la conservazione delle acidità e l’incremento del patrimonio aromatico dei vini da essa ottenuti, fanno sì che questo territorio diventi particolarmente vocato alla produzione di vini spumante di qualità. 

 

Articolo 10 

(Riferimenti alla struttura di controllo)  

L’organismo delegato, designato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell’apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.