Viticoltura - Potenziale produttivo viticolo - Autorizzazioni all’estirpo e al reimpianto - Natura delle autorizzazioni - Regolamento UE n. 1308/2013 - Rapporti tra proprietario e conduttore affittuario - Consenso del proprietario del fondo - Necessità - Trasformazioni fondiarie - Tutela del diritto di proprietà - Emergenza fitosanitaria - Flavescenza dorata - Ordinanza di estirpo obbligatorio - Effetti - Dissociazione del vigneto dal fondo - Esclusione - Vincolo di reimpianto sugli stessi mappali - Per l'estirpazione di un vigneto e il suo successivo spostamento su altri terreni da parte del conduttore affittuario necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo originario, in quanto il vigneto concorre a definire l'identità produttiva, il valore economico e la destinazione del bene immobile - Emanazione di un'ordinanza di estirpo obbligatorio per motivi fitosanitari (nella specie, per contrastare la diffusione della flavescenza dorata) avente finalità di salute pubblica e prevenzione sanitaria, ma non determinante la "dissociazione" giuridica tra la risorsa viticola e il fondo.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione -OMISSIS- -OMISSIS-, ciascuna in persona del Presidente e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
del provvedimento dello Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di -OMISSIS- -OMISSIS- - Sede Di -OMISSIS- di AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti, Prot. n. -OMISSIS- del 27.12.2023 - class. VI/2, per l’autorizzazione della fine dei lavori di estirpo con vincolo al reimpianto sugli stessi mappali (docc. nn. 1 e 2, PEC del 27.12.2024 e provvedimento impugnato);
degli atti e provvedimenti prodromici, consequenziali, connessi, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avepa e della Regione -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia che occupa il Collegio affonda le proprie radici in una complessa vicenda contrattuale e amministrativa sviluppatasi nell'arco di oltre un quindicennio. Nel gennaio 2010 la società ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- ha stipulato un contratto di affitto agrario con il signor -OMISSIS-, assumendo la conduzione di terreni siti nel comune di -OMISSIS-, in provincia di -OMISSIS-, originariamente destinati a seminativo. L'affittuaria ha investito sul fondo proprie autorizzazioni di impianto per vitigni della varietà Glera, trasformando i terreni in vigneto e arricchendo così il fondo con risorse e titoli amministrativi propri, non posseduti dal concedente.
Nel dicembre 2017, nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale e con l'intento dichiarato di avviare una coltura viticola meno esposta ai rischi delle gelate, la società -OMISSIS- ha presentato ad AVEPA domanda di estirpo del vigneto impiantato, ottenendo regolare autorizzazione il 22 dicembre 2017. I lavori programmati non hanno tuttavia potuto essere completati a causa dell'opposizione manifestata dal proprietario -OMISSIS-, che ha materialmente impedito gli interventi allontanando gli addetti dal fondo. Nonostante un'ordinanza del Tribunale ordinario di -OMISSIS- disponesse la reintegra nel possesso a favore della conduttrice, l'opposizione del concedente ha di fatto paralizzato l'operazione di estirpo.
A seguito di questa vicenda, AVEPA ha avviato un procedimento amministrativo culminato nel maggio 2019 con la revoca dell'autorizzazione all'estirpo precedentemente rilasciata, motivata dalla ritenuta non veridicità dell'autocertificazione resa dalla società circa il possesso del consenso del proprietario. Tale provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente davanti a questo Tribunale con ricorso rubricato al numero -OMISSIS-del 2019 di registro generale, dando origine a un primo, articolato contenzioso.
Nel luglio 2023, i vigneti oggetto di controversia sono stati colpiti dalla Flavescenza dorata, una patologia considerata dalla normativa europea e nazionale come un'emergenza fitosanitaria. A seguito dell'accertamento operato dagli incaricati della Regione, l'Unità Organizzativa Fitosanitario ha emesso in data 8 settembre 2023 un'ordinanza che imponeva l'estirpazione obbligatoria delle piante infette per motivi di salute pubblica. La società-OMISSIS- ha quindi richiesto e ottenuto, tra il 27 e il 28 settembre 2023, un'autorizzazione urgente all'espianto in ottemperanza all'ordine dell'autorità sanitaria.
Nel frattempo, con la Sentenza n. -OMISSIS-del 2023, questo Tribunale ha deciso il primo ricorso respingendone le pretese. La pronuncia ha ritenuto legittima la richiesta del consenso del proprietario per l'estirpo operato dal conduttore affittuario, sul presupposto che il sistema normativo europeo sarebbe neutro sulla questione e che l'assenza di tale consenso permetterebbe al conduttore di trasferire il vigneto su altro fondo, depauperando così il proprietario delle sue prerogative. La sentenza ha inoltre distinto tra autorizzazione ordinaria all'estirpo, che avrebbe l'effetto di "dissociare" il vigneto dal fondo consentendo il reimpianto su terreni diversi, e ordine di estirpo per motivi fitosanitari, che non sarebbe in grado di operare tale dissociazione e non potrebbe pertanto essere considerato un surrogato dell'autorizzazione ordinaria. Per questo motivo il Tribunale ha respinto anche la richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere formulata dalla società in ragione dell'intervenuta ordinanza sanitaria.
Dopo il completamento dei lavori di estirpazione imposti dall'ordinanza fitosanitaria, accertato con sopralluogo del 22 dicembre 2023, in data 27 dicembre 2023 AVEPA ha rilasciato l'autorizzazione al reimpianto n. -OMISSIS-, gravandola però della seguente prescrizione: "l'eventuale successivo impianto dovrà essere effettuato sugli stessi mappali". Questo provvedimento costituisce l'oggetto del presente contenzioso.
Parallelamente al presente giudizio, la società -OMISSIS- ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS- davanti al Consiglio di Stato, il quale ha confermato la decisione di primo grado con la Sentenza n. -OMISSIS-del 2025.
La società ricorrente articola le proprie censure avverso il provvedimento impugnato in cinque motivi di impugnazione. In primo luogo, denuncia la violazione del Regolamento UE n. 1308/2013 e della normativa nazionale di attuazione, sostenendo che le autorizzazioni di impianto costituiscono diritti personali del produttore, non legati al fondo, e che pertanto l'estirpo determinerebbe il rientro automatico del titolo nel fascicolo aziendale del conduttore con possibilità di reimpianto su qualsiasi superficie condotta. In secondo luogo, lamenta la contraddittorietà del provvedimento rispetto alle stesse posizioni inizialmente assunte da AVEPA e dalla Regione -OMISSIS-, che prima della sentenza del TAR avevano riconosciuto la prevalenza delle norme emergenziali fitosanitarie. In terzo luogo, denuncia la violazione delle disposizioni emergenziali in materia fitosanitaria, che imporrebbero l'estirpo indipendentemente dal consenso del proprietario e per motivi di interesse pubblico prevalente tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. In quarto luogo, lamenta l'eccesso di potere per sviamento dalle finalità tipiche, sostenendo che AVEPA avrebbe introdotto un vincolo non previsto dall'ordinamento, esercitando una funzione di controllo sul destino delle autorizzazioni che non le spetterebbe. In quinto luogo, denuncia l'incompatibilità della deliberazione regionale n. -OMISSIS-/2003, che richiede il consenso del proprietario, con il diritto europeo sopravvenuto.
Si sono costituite in giudizio l’-OMISSIS- e la Regione -OMISSIS-, eccependo in via preliminare l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato, evidenziando che il Consiglio di Stato con la Sentenza n. -OMISSIS-/2025 ha confermato integralmente la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fondo concernenti la necessità del consenso del proprietario per l'estirpo e la natura giuridica delle autorizzazioni di impianto. Nel merito, le amministrazioni hanno sostenuto la piena conformità del provvedimento impugnato alla pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, argomentando che il vincolo di reimpianto sugli stessi mappali costituisce l'unica soluzione compatibile con la tutela dei diritti proprietari riconosciuta dal giudicato, in assenza del consenso del proprietario mai ottenuto dalla società ricorrente.
Il controinteressato -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto, sia per ragioni processuali che di merito.
In via preliminare, il Collegio deve dar conto dell'eccezione di improcedibilità per intervenuto giudicato sollevata dalle amministrazioni resistenti. L'eccezione coglie nel segno e risulta assorbente rispetto a ogni altra valutazione. È pacifico che tra le medesime parti del presente giudizio si è formato un giudicato amministrativo sulle questioni di fondo che costituiscono il presupposto logico-giuridico del provvedimento qui impugnato. Con la Sentenza n. -OMISSIS-/2023, questo Tribunale ha statuito la legittimità della richiesta del consenso del proprietario per l'estirpo operato dal conduttore affittuario di un fondo vitato, ritenendo che tale consenso sia necessario per evitare un'eccessiva compressione dei diritti dominicali e che il sistema normativo europeo non osti a tale interpretazione. La pronuncia ha inoltre chiarito che l'ordine di estirpo conseguente all'accertamento della Flavescenza dorata non è in grado di operare quella "dissociazione" tra vigneto e fondo che sarebbe invece propria dell'autorizzazione ordinaria all'estirpo, e pertanto non può essere considerato un surrogato di quest'ultima.
Tale decisione è stata confermata integralmente dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. -OMISSIS-pubblicata il 15 aprile 2025, la quale ha ritenuto esatto il ragionamento del giudice di primo grado e ha specificamente affermato che il vigneto in esame contribuisce ormai a definire l'identità sotto il profilo proprietario, territoriale e ambientale dell'area, sicché la sua rimozione necessita dell'assenso del soggetto titolare della proprietà. Il giudicato formatosi copre proprio le questioni che la società ricorrente torna a sollevare nel presente giudizio: la natura giuridica delle autorizzazioni di impianto, la necessità del consenso del proprietario per l'estirpo, l'efficacia delle norme emergenziali fitosanitarie rispetto alle disposizioni ordinarie in materia di gestione del potenziale produttivo viticolo.
Come è noto, il giudicato amministrativo esplica i suoi effetti non soltanto nel giudizio in cui la decisione è stata pronunciata, ma anche in ogni altro giudizio in cui venga in rilievo il medesimo rapporto giuridico già definito con efficacia di cosa giudicata. Nel caso di specie, tutte le argomentazioni che la società ricorrente ripropone in questo contenzioso sono state già ampiamente esaminate e disattese dal giudice amministrativo nei precedenti gradi di giudizio. La ricorrente non può rimettere in discussione, attraverso l'impugnazione di un provvedimento consequenziale, questioni definitivamente risolte dal giudicato formatosi tra le medesime parti.
In particolare, è stata definitivamente accertata la legittimità della richiesta del consenso del proprietario per l'estirpo del vigneto impiantato dal conduttore affittuario, nonché l'inidoneità dell'ordinanza sanitaria di estirpo obbligatorio a superare tale necessità del consenso o a operare quella dissociazione tra autorizzazione e fondo che la ricorrente invoca. Il provvedimento qui impugnato costituisce la logica e necessaria conseguenza applicativa di tale giudicato. AVEPA, nell'autorizzare il reimpianto conseguente all'estirpo obbligatorio per motivi fitosanitari, ha correttamente applicato i principi statuiti dal giudice amministrativo, vincolando il reimpianto agli stessi mappali in assenza del consenso del proprietario che la società ricorrente non ha mai ottenuto né prodotto. L'Agenzia non avrebbe potuto operare diversamente senza violare il giudicato formatosi.
La ricorrente sostiene che il presente giudizio avrebbe ad oggetto un provvedimento diverso da quello scrutinato nei precedenti gradi di giudizio e che pertanto non sussisterebbe alcuna preclusione processuale. L'argomento non può essere condiviso. È vero che formalmente il presente ricorso è diretto contro l'autorizzazione al reimpianto del dicembre 2023, mentre il precedente contenzioso aveva ad oggetto la revoca dell'autorizzazione all'estirpo del maggio 2019. Tuttavia, le questioni giuridiche di fondo sono identiche e le censure sostanzialmente coincidenti. La società ricorrente, attraverso l'impugnazione del provvedimento autorizzatorio del 2023, mira in realtà a ottenere un riesame delle medesime questioni già definitivamente risolte dal giudicato, ossia la natura delle autorizzazioni di impianto, la necessità del consenso del proprietario e l'efficacia derogatoria delle norme emergenziali. Si tratta di un evidente tentativo di eludere il giudicato formatosi, utilizzando un provvedimento amministrativo consequenziale come veicolo per rimettere in discussione principi ormai cristallizzati.
Nel caso di specie, il vincolo di reimpianto sugli stessi mappali contestato dalla ricorrente costituisce la diretta applicazione dei principi affermati dal giudicato circa la necessità del consenso del proprietario e l'impossibilità di "dissociare" il vigneto dal fondo in assenza di tale consenso. Consentire alla ricorrente di rimettere in discussione tali principi attraverso l'impugnazione del provvedimento applicativo significherebbe vanificare gli effetti del giudicato e consentire una reiterazione all'infinito delle medesime controversie.
Anche volendo superare il rilievo dell'intervenuto giudicato e procedere all'esame nel merito delle censure proposte, le stesse si rivelerebbero comunque infondate. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni svolte nella sentenza n. -OMISSIS- e confermate dal Consiglio di Stato, alle cui ampie e condivisibili motivazioni integralmente si rinvia per ragioni di economia espositiva. Occorre tuttavia soffermarsi su alcuni profili specificamente sollevati nel presente giudizio.
La società ricorrente insiste nel sostenere che le autorizzazioni di impianto viticolo costituirebbero diritti personali del produttore, non legati al fondo ma al fascicolo aziendale del titolare, e che pertanto il conduttore affittuario potrebbe liberamente disporne anche in assenza del consenso del proprietario del terreno su cui il vigneto è materialmente insediato. A sostegno di tale tesi invoca il Regolamento UE n. 1308/2013, che effettivamente configura le autorizzazioni come gratuite e non trasferibili, spettanti al produttore che ha operato l'estirpo. Secondo la ricorrente, questa configurazione soggettiva delle autorizzazioni renderebbe del tutto irrilevante il consenso del proprietario del fondo, che vedrebbe comunque tutelata la propria posizione dall'obbligo contrattuale del conduttore di riconsegnare al termine del rapporto un terreno con soprassuolo vitato.
L'argomentazione non è condivisibile. È certamente vero che il diritto europeo configura le autorizzazioni di impianto come posizioni giuridiche soggettive facenti capo al produttore, nell'ambito di un sistema volto a regolare il potenziale produttivo viticolo dell'Unione attraverso meccanismi di programmazione e controllo. È altrettanto vero che tali autorizzazioni sono gratuite e non trasferibili, acquistando così un carattere personale. Tuttavia, da ciò non discende affatto che il consenso del proprietario del fondo sia irrilevante ai fini dell'estirpo e del reimpianto operati dal conduttore non proprietario. Il Regolamento europeo, infatti, non disciplina i rapporti civilistici tra proprietario e conduttore del fondo, né si occupa degli aspetti dominicali connessi all'impianto e all'estirpo dei vigneti. Tali profili rimangono regolati dal diritto nazionale e, in particolare, dalla disciplina dei contratti agrari e delle trasformazioni fondiarie.
Come correttamente evidenziato dal precedente giudicato, se il consenso del proprietario non fosse necessario, il conduttore affittuario, una volta ottenuta l'autorizzazione all'estirpo, potrebbe non solo estirpare il vigneto materialmente insediato sul fondo ma anche trasferire su altro terreno il proprio diritto di reimpianto, mutando così la destinazione dell'immobile in assenza del titolare e depauperando quest'ultimo delle sue prerogative. Il vigneto, infatti, nel corso degli anni di conduzione si è venuto a integrare con il fondo, contribuendo a definirne l'identità produttiva, territoriale e ambientale, nonché il valore economico. Consentire al conduttore di estirparlo e reimpiantarlo altrove, senza alcun coinvolgimento del proprietario, significherebbe operare una compressione eccessiva e irragionevole del diritto di proprietà.
La disciplina regionale veneta, che richiede il consenso del proprietario per l'estirpo operato dal conduttore affittuario, costituisce dunque una legittima specificazione di principi generali dell'ordinamento volti a bilanciare l'autonomia imprenditoriale del conduttore con la tutela dei diritti dominicali. Tale disciplina non contrasta con il diritto europeo, che, come si è detto, non si occupa di tali aspetti e lascia agli Stati membri ampio margine di regolazione. Quanto alla disciplina contrattuale dei rapporti tra le parti, la ricorrente sostiene che il contratto d'affitto non conterrebbe vincoli sulla tipologia varietale da impiantare, sicché il conduttore potrebbe liberamente operare trasformazioni colturali durante il rapporto, purché restituisca a scadenza un terreno con la dotazione prevista. L'argomento, ancorché suggestivo sul piano civilistico, non è decisivo ai fini che qui interessano. Anche ammettendo che il contratto consenta al conduttore una certa autonomia nella gestione delle scelte varietali, ciò non esclude affatto la necessità di un coinvolgimento del proprietario nelle operazioni di estirpo e reimpianto, che costituiscono trasformazioni fondiarie di particolare rilevanza, idonee a incidere sulla consistenza materiale e sul valore del bene. Peraltro, l'art. 16 della legge n. 203/1982 sui contratti agrari prevede espressamente che le trasformazioni degli ordinamenti produttivi devono essere eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo o delle vocazioni colturali delle zone, il che conferma come tali operazioni non rientrino nella sfera di assoluta discrezionalità del conduttore ma debbano rispondere a parametri oggettivi e possano richiedere, secondo le normative regionali di settore, il consenso del proprietario.
Particolare attenzione merita la censura concernente la presunta prevalenza delle norme emergenziali in materia fitosanitaria. La società ricorrente insiste nel sostenere che l'ordinanza di estirpo per Flavescenza dorata, emanata per motivi di salute pubblica in base a normativa europea e nazionale di carattere emergenziale, avrebbe efficacia derogatoria rispetto alle ordinarie regole in materia di gestione del potenziale produttivo viticolo e renderebbe irrilevante il consenso del proprietario. A sostegno di tale tesi invoca l'art. 32 Cost. a tutela della salute, la normativa europea in materia di protezione fitosanitaria e le stesse iniziali valutazioni di AVEPA, che in una nota del settembre 2023 aveva richiesto alla Regione se il rilascio dell'autorizzazione al reimpianto potesse avvenire anche in assenza dell'autorizzazione dei proprietari del fondo, proprio in considerazione del carattere emergenziale del procedimento avviato per contrastare la diffusione della malattia.
L'argomentazione non può essere condivisa. È certamente vero che la normativa fitosanitaria, tanto europea quanto nazionale, è caratterizzata da una forte connotazione emergenziale e da disposizioni di applicazione necessaria volte a contrastare la diffusione di organismi nocivi per le piante. È altrettanto vero che l'ordinanza regionale imponeva l'estirpo obbligatorio delle piante infette, con sanzioni amministrative e persino potenziale rilevanza penale in caso di inadempimento. Tuttavia, da ciò non discende affatto che tale normativa emergenziale abbia l'effetto di "dissociare" il vigneto dal fondo o di consentire al conduttore di reimpiantarlo liberamente su qualsiasi superficie, in deroga ai principi che regolano i rapporti tra proprietario e affittuario.
Come correttamente evidenziato dal precedente giudicato, l'ordine di estirpo per motivi fitosanitari persegue finalità di tutela sanitaria e di prevenzione della diffusione di patologie vegetali, ma non attribuisce al conduttore il potere di disporre liberamente delle autorizzazioni di reimpianto in assenza del consenso del proprietario. Le due questioni si collocano su piani diversi. L'estirpo obbligatorio deve certamente essere eseguito indipendentemente dal consenso del proprietario, proprio in ragione del prevalente interesse pubblico alla salute fitosanitaria. Tuttavia, le conseguenze di tale estirpo in termini di gestione delle autorizzazioni di reimpianto e di loro localizzazione continuano a essere regolate dalle ordinarie disposizioni in materia, che richiedono il consenso del proprietario per evitare un'eccessiva compressione dei diritti dominicali.
In altri termini, la normativa emergenziale impone l'estirpo ma non determina automaticamente la libera disponibilità delle autorizzazioni di reimpianto in capo al conduttore, svincolandole dal fondo su cui il vigneto era insediato. La soluzione adottata da AVEPA con il provvedimento impugnato appare quindi equilibrata e rispettosa tanto delle esigenze di tutela fitosanitaria quanto dei diritti proprietari. L'Agenzia ha autorizzato il reimpianto conseguente all'estirpo obbligatorio, consentendo così al conduttore di non perdere le autorizzazioni acquisite, ma ha vincolato tale reimpianto agli stessi mappali su cui il vigneto era precedentemente insediato, in assenza del consenso del proprietario a un diverso utilizzo. In questo modo vengono salvaguardate tanto l'autonomia imprenditoriale del conduttore, che può comunque reimpiantare, quanto i diritti del proprietario, che vede preservata la destinazione viticola del proprio fondo e non subisce un depauperamento per effetto del trasferimento del vigneto altrove.
La ricorrente lamenta la contraddittorietà del comportamento di AVEPA, che inizialmente avrebbe riconosciuto la prevalenza delle norme emergenziali e solo successivamente, in seguito alla sentenza del TAR, avrebbe cambiato orientamento introducendo il vincolo contestato. Il rilievo coglie un dato di fatto, ma non ne trae le corrette conseguenze giuridiche. È certamente vero che l'Agenzia, con la nota del settembre 2023, aveva manifestato perplessità sulla necessità del consenso del proprietario nel caso di estirpo obbligatorio per Flavescenza dorata e aveva richiesto chiarimenti alla Regione proprio su tale punto. Tuttavia, tale iniziale incertezza è stata legittimamente risolta alla luce della pronuncia giurisdizionale intervenuta, che ha fornito un'interpretazione vincolante della disciplina applicabile. L'adeguamento dell'amministrazione al dictum giurisdizionale non costituisce un vizio del provvedimento ma, al contrario, rappresenta il doveroso rispetto del principio di legalità e dell'autorità delle decisioni del giudice amministrativo. Quanto alla presunta incompatibilità della deliberazione regionale n. -OMISSIS-/2003 con il diritto europeo sopravvenuta, la censura è priva di fondamento per le ragioni già esposte. Il Regolamento UE n. 1308/2013 non disciplina i rapporti civilistici tra proprietario e conduttore del fondo né si occupa degli aspetti dominicali connessi all'impianto e all'estirpo dei vigneti, sicché non sussiste alcun contrasto tra la normativa europea e la disciplina regionale che richiede il consenso del proprietario. Tale disciplina regionale non contrasta neppure con le successive norme nazionali di attuazione del Regolamento europeo, che si limitano a definire le autorizzazioni come gratuite e non trasferibili ma non affrontano la questione dei rapporti tra comproprietari o tra proprietario e conduttore. La ricorrente sostiene che la deliberazione regionale del 2003 sarebbe divenuta inconferente in quanto volta ad attuare regolamenti europei ormai abrogati. L'argomento non persuade. Anche ammettendo che il quadro normativo europeo si sia parzialmente modificato nel tempo, i principi di fondo che legittimano la richiesta del consenso del proprietario permangono inalterati, trovando fondamento non tanto nella specifica normativa europea di settore quanto nei principi generali dell'ordinamento nazionale in materia di diritti reali e contratti agrari.
Infine, la ricorrente denuncia l'eccesso di potere per sviamento dalle finalità tipiche, sostenendo che AVEPA avrebbe introdotto un vincolo non previsto dall'ordinamento ed esercitato una funzione di controllo sul destino delle autorizzazioni che non le spetterebbe. Anche tale censura è infondata. Il vincolo di reimpianto sugli stessi mappali non costituisce un'indebita estensione dei poteri dell'Agenzia né un dirigismo amministrativo extra ordinem, ma rappresenta la corretta applicazione dei principi affermati dal giudicato circa la necessità del consenso del proprietario e l'impossibilità di dissociare liberamente il vigneto dal fondo in assenza di tale consenso. L'Agenzia non ha esercitato un sindacato discrezionale sul destino delle autorizzazioni ma si è limitata ad applicare i vincoli derivanti dalla disciplina di settore come interpretata dal giudice amministrativo, conciliando l'interesse del conduttore a non perdere le autorizzazioni acquisite con la tutela dei diritti proprietari.
In conclusione, tutte le censure proposte dalla società ricorrente sono infondate, sia sotto il profilo processuale per l'intervenuto giudicato che preclude la riproposizione delle medesime questioni, sia sotto il profilo sostanziale in quanto il provvedimento impugnato risulta pienamente conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza amministrativa e rispettoso tanto della disciplina europea e nazionale in materia di gestione del potenziale produttivo viticolo quanto dei principi dell'ordinamento nazionale in materia di diritti reali e contratti agrari.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di €.6.000,00 e, quindi, nella misura di €.3000,00 per ciascuna di esse, oltre IVA e CPA in quanto dovute e rimborso forfettario ai sensi di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
L'ESTENSORE
Massimo Zampicinini
IL PRESIDENTE
Ida Raiola