Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 22-01-2026
Numero provvedimento: 147
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-01-2026

Regolamento (UE) 2026/147 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benfluralin, benthiavalicarb e penflufen in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 22/01/2026, n. 2026/147, pubblicato in G.U.U.E. 23 gennaio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive benfluralin, benthiavalicarb e penflufen sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) L’approvazione della sostanza attiva benfluralin non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/149 della Commissione. L’approvazione di tale sostanza attiva è pertanto scaduta il 12 febbraio 2023. Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti benfluralin sono state revocate e non vi sono LMR del Codex («CXL») o tolleranze all’importazione per tale sostanza attiva. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il benfluralin nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tale sostanza attiva sono già fissati al limite di determinazione («LD») e dovrebbero essere fissati all’LD di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento.

(3) L’approvazione della sostanza attiva benthiavalicarb non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2657 della Commissione. L’approvazione di tale sostanza attiva è pertanto scaduta il 13 dicembre 2023. Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb sono state revocate e non vi sono CXL o tolleranze all’importazione per tale sostanza attiva. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il benthiavalicarb nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tale sostanza attiva in tutti i prodotti dovrebbero essere fissati all’LD di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento.

(4) L’approvazione della sostanza attiva penflufen è scaduta il 31 gennaio 2024 (4) e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il penflufen nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tale sostanza attiva sono già fissati all’LD e dovrebbero pertanto essere fissati allo stesso valore di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento.

(5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di fissare e adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi. Per il benthiavalicarb hanno inoltre proposto di modificare le definizioni dei residui a fini di applicazione in relazione a tale sostanza attiva (somma di benthiavalicarb-isopropil (KIF-230 R-L) e del suo enantiomero (KIF-230 S-D)]. La Commissione ritiene opportuno stabilire tale nuova definizione del residuo.

(6) I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato prima che i nuovi LMR siano applicabili e per i quali è mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.

(9) Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni derivanti dalle modifiche dei rispettivi LMR.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 12 agosto 2026.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO