Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 22-01-2026
Numero provvedimento: 140
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-01-2026

Regolamento (UE) 2026/140 della Commissione, del 22 gennaio 2026, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, clormequat, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 22/01/2026, n. 2026/140, pubblicato in G.U.U.E. 23 gennaio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze acequinocil, metalaxil-M, piraclostrobin, sulfoxaflor e triflossistrobina sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza attiva clormequat sono stati fissati LMR provvisori nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento.

(2) Per quanto riguarda l’acequinocil, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per le fragole a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il clormequat, è stata presentata una domanda simile per l’avena. Per quanto riguarda il metalaxil-M, è stata presentata una domanda simile per il miele e altri prodotti dell’apicoltura. Per quanto riguarda il piraclostrobin, è stata presentata una domanda simile per il mais dolce. Per quanto riguarda il sulfoxaflor, è stata presentata una domanda simile per i gombi, la dolcetta/valerianella/gallinella, la scarola/indivia a foglie larghe, il crescione e altri germogli e gemme, la barbarea, la rucola, la senape juncea, i prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), la portulaca/porcellana, le bietole da foglia e da costa, il crescione acquatico, il cerfoglio, l’erba cipollina, il prezzemolo, la salvia, il rosmarino, il timo, il basilico e i fiori commestibili, le foglie di alloro/lauro e il dragoncello. Per quanto riguarda la triflossistrobina, è stata presentata una domanda simile per le olive da tavola, le olive da olio, i sedani, i carciofi, i porri, le infusioni di erbe da fiori, le infusioni di erbe da foglie ed erbe e i semi.

(3) Inoltre, per quanto riguarda la triflossistrobina nei semi di lino, è stata presentata una domanda relativa alla tolleranza all’importazione a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 sulla base di un uso di tale sostanza attiva in Canada.

(4) In conformità agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, tutte queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. La Commissione ha trasmesso le domande, le relazioni di valutazione e i relativi fascicoli all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).

(5) L’Autorità ha valutato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.

(6) Per quanto riguarda tutte le suddette domande, ad eccezione di quella riguardante la triflossistrobina nelle infusioni di erbe da fiori e nelle infusioni di erbe da foglie ed erbe, l’Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare o confermare le proposte di LMR per i prodotti in esame. È pertanto opportuno fissare gli LMR richiesti per l’acequinocil nelle fragole, per il clormequat nell’avena, per il metalaxil-M nel miele e in altri prodotti dell’apicoltura, per il piraclostrobin nel mais dolce, per il sulfoxaflor in gombi, dolcetta/valerianella/gallinella, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, crescione acquatico, cerfoglio, erba cipollina, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro/lauro e dragoncello e per la triflossistrobina in olive da tavola, olive da olio, sedani, carciofi, porri, semi di lino e semi ai livelli raccomandati dall’Autorità.

(7) Per quanto riguarda la triflossistrobina nelle infusioni di erbe da fiori e nelle infusioni di erbe da foglie ed erbe, l’Autorità ha concluso che il rischio per i consumatori è improbabile, pur considerando che due sperimentazioni di campo sui residui non soddisfano pienamente i criteri di indipendenza definiti nelle linee guida tecniche. Dato che le due sperimentazioni di campo sui residui in questione non si sovrapponevano nel tempo e sono state condotte in siti diversi, in base a una decisione di gestione del rischio si considerano tali sperimentazioni indipendenti. Si ritiene opportuno fissare gli LMR richiesti per la triflossistrobina nelle infusioni di erbe da fiori e nelle infusioni di erbe da foglie ed erbe al livello raccomandato dall’Autorità.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO