Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 21-01-2026
Numero provvedimento: 170
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 22-01-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/170 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 per riguarda quanto le informazioni relative alle deroghe a determinate norme BCAA e le informazioni comunicate nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione ai fini della procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

(Regolamento (UE) 21/01/2026, n. 2026/170, pubblicato in G.U.U.E. 22 gennaio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/201, in particolare l'articolo 134, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 della Commissione consigliare le modalità di applicazione dell'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 in merito alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

(2) La sottosezione 1.4 dell' allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 consigliare norme per la comunicazione delle valutazioni degli effetti dell'applicazione della deroga alle buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA) sulla sicurezza alimentare globale, sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta ai cambiamenti climatici, conformemente all' articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione. Alla luce del fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 si applicava solo all'anno di domanda 2023 e che le informazioni richieste dall'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento sono già state presentate dagli Stati membri nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2023, è opportuno sopprimere la sottosezione 1.4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 .

(3) Il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglioha modificato i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione. È stato deciso di cessare la procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per l'esercizio finanziario 2025 e per tutti i successivi esercizi finanziari.

(4) La sezione 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 dovrebbe essere modificata per sopprimere le informazioni richieste unicamente ai fini della procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

(5) Per consentire agli Stati membri di presentare le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2025 entro il 15 febbraio 2026, compresi gli elementi di tali relazioni modificati dal presente regolamento, e alla Commissione di valutazione efficace tali relazioni entro i nuovi termini di cui all'articolo 134, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2021/2115, le norme contenute nel presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

(6) L'articolo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2025/2649 prevede che le modifiche dell' articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 e le modifiche del regolamento (UE) 2021/2116 che riguardano la procedura di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione si applichino all'esercizio finanziario 2025 ea tutti i successivi esercizi finanziari. Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 al fine di garantire che la preparazione e la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario 2025 avvengano in modo agevole e tempestivo. Tuttavia tali norme non dovrebbero avere alcuna incidenza sugli esercizi finanziari precedenti l'esercizio finanziario 2025.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica all'esercizio finanziario 2025 ea tutti i successivi esercizi finanziari.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO
 

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/130 è così modificato:

1) alla sezione 1, la sottosezione 1.4 è soppressa;

2) la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2. INFORMAZIONI QUANTITATIVE E INFORMAZIONI QUALITATIVE SULLE DEVIAZIONI DEI VALORI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO DAI TARGET INTERMEDI

Questa sezione comprende le informazioni quantitative di cui all' articolo 134, paragrafi 4 e  5, del regolamento (UE) 2021/2115 . Essa include inoltre informazioni qualitative per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi di cui all'articolo 134, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento.

Essa include le giustificazioni obbligatorie di cui all'articolo 135, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. I risultati conseguiti e gli output realizzati sono riportati conformemente ai metodi di calcolo di cui all' allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione  ( *1 ) .

2.1.    Valori conseguiti degli indicatori di risultato

Questa sottosezione include il valore acquisito nel precedente esercizio finanziario per ciascuno degli indicatori di risultato stabilità nel piano strategico della PAC e la distanza dal corrispondente target intermedio annuale stabilito nel piano strategico della PAC. Dovrebbe inoltre contenere le motivazioni, se del caso, delle deviazioni dai target intermedi e, se pertinenti, le descrizioni delle misure adottate, conformemente all' articolo 134, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 .

Nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2026, la presente sottosezione include anche la giustificazione obbligatoria di eventuali deficit superiori al 35 % rispetto ai corrispondenti target intermedi per l'esercizio finanziario 2025, secondo quanto previsto all'articolo 135, paragrafo 3, di tale regolamento.

Nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione prevista per il 15 febbraio 2027, la presente sottosezione include anche la giustificazione obbligatoria di eventuali deficit superiori al 25 % rispetto ai pertinenti target intermedi per l'esercizio finanziario 2026, secondo quanto previsto all'articolo 135, paragrafo 2, di tale regolamento.

2.2.    Output realizzati — Importi unitari — Finanziamenti nazionali integrativi

Per ciascun importo unitario stabilito nel piano strategico della PAC, questa sottosezione comprende gli output realizzati, le spese lorde e gli importi unitari realizzati a norma dell' articolo 134, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 .

2.2.1.    Importi unitari realizzati per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

UN) gli output realizzati a norma dell' articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 ;

B) la spesa lorda alla fine dell'esercizio finanziario stabilita a norma dell' articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 pertinente per gli output realizzati;

C) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.2.    Importi unitari realizzati per gli interventi in determinati settori

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

UN) gli output realizzati a norma dell' articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 ;

B) la spesa lorda alla fine dell'esercizio finanziario stabilita a norma dell' articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 pertinente per gli output realizzati;

C) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.3.    Importi unitari realizzati per gli interventi di sviluppo rurale

Le informazioni fornite nell'ambito della presente sottosezione comprendono:

UN) gli output realizzati a norma dell' articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 , esclusi quelli generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi;

B) la spesa lorda alla fine dell'esercizio finanziario stabilita a norma dell' articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 pertinente per gli output realizzati;

C) gli importi unitari realizzati risultanti.

2.2.4.    Finanziamenti nazionali integrativi

Gli output realizzati generati esclusivamente da finanziamenti nazionali integrativi sono suggerimenti per intervento.

L'aiuto finanziario nazionale ei finanziamenti nazionali integrativi di cui all' articolo 134, paragrafo 11 , e all' articolo 115, paragrafo 5, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2021/2115 sono raccomandazioni per intervento.

2.3.    Risultati realizzati — Valori aggregati

Questa sottosezione include i valori aggregati degli indicatori di output conformi conformemente ai metodi di calcolo di cui all' allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione .

2.3.1.    Valori aggregati degli indicatori di output per intervento e unità di misura

2.3.2.    Valori aggregati degli indicatori di output per tipi di intervento e unità di misura

2.3.3.    Altri valori aggregati degli indicatori di output

2.5.    Utilizzo di strumenti finanziari negli interventi di sviluppo rurale

La presente sottosezione contiene informazioni supplementari sull'uso degli strumenti finanziari nell'esercizio finanziario precedente conformemente all'articolo 134, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115 . Tali informazioni supplementari sono riportate per il tipo di intervento.

2.6.    Informazioni sui semi oleaginosi, sul cotone e sull'aiuto nazionale transitorio

Questa sottosezione include le informazioni sui semi oleaginosi da comunicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 .

Questa sottosezione include anche le informazioni sul pagamento specifico per il cotone da comunicare a norma dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2021/2115 .

Questa sottosezione include anche le informazioni sull'aiuto nazionale transitorio da comunicare a norma dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2021/2115 , che devono essere riportate per intervento.

    ( *1 )   Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che valutazione norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all' allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ( GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2290/oj ).».