Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 08-01-2026
Numero provvedimento: 71
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Sanzioni amministrative - Prodotti vitivinicoli - Opposizione a ordinanza-ingiunzione - Sofisticazione del vino - Uso di sostanze zuccherine non consentite - Trattamento sanzionatorio - Artt. 10 e 71, comma 3, L. n. 238/2016 - Condizioni di applicabilità della sanzione ridotta - Periodo delle fermentazioni - Onere della prova - Sanzione ridotta prevista dall'art. 71, comma 3, della L. n. 238/2016 non applicabile qualora il prelievo del campione irregolare avvenga al di fuori del periodo consentito per le fermentazioni e le rifermentazioni (fissato dall'art. 10 della medesima legge tra il 1° agosto e il 31 dicembre di ogni anno).



SENTENZA

n. 71/2026 pubb. 08/01/2026

(Presidente: dott. Fulvio Dacomo - Relatore: dott.ssa Federica Salvatore)


 

nel procedimento contrassegnato con il n. 5052/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo - Opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981”, fissato per la trattazione scritta all’udienza collegiale del 7.1.2026 


TRA 

Parte_1  (...), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce all’atto di appello, dall’avv. CARLO SERGIO GALLO (c.f. C.F._2 ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in San Ferdinando di Puglia alla via Papa Giovanni XXIII n. 2;  

APPELLANTE 

Controparte_1 (...), in persona del Controparte_2 (...)

Controparte_3 (...) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (...) e domiciliato presso gli uffici di quest’ultima, in Napoli alla via A. Diaz n. 11;  

APPELLATO 



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 


Con ricorso in opposizione ex artt. 22 e ss. l. 689/1981 Parte_1  chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di annullare l’ordinanza ingiunzione n. 50/2019 (prot. n. 18477 del 18.10.2019) notificatagli il 4.11.2019, emessa nei suoi confronti per l’importo di € 62.500,00, a seguito del rapporto ispettivo n. 1255 redatto il 19.3.2019 e della contestazione amministrativa prot. n. 3799 del 19.9.2017, per la violazione dell’art. 24, comma 5, l. 238/2016, ossia perché “i valori riscontrati in base al rapporto isotopico 13C/12C dell’etanolo (riscontrati nel campione di vino bianco prelevati il 18.5.2017 dal serbatoio avente nr. identificativo “23” della capacità di Hl 500) non è risultato corrispondente ad un prodotto vinoso”.

A fondamento dell’opposizione deduceva: - di non aver ricevuto la comunicazione della sanzione amministrativa, con conseguente preclusione del pagamento della sanzione in misura ridotta; - l’errata applicazione della sanzione di cui al comma 2 dell’art. 71 l. 238/2016 (pari ad € 250,00 per ettolitro di prodotto sofisticato), in luogo di quella corretta di cui al successivo comma 3 (pari ad € 75,00 per ettolitro di prodotto sofisticato); - la nullità della sanzione irrogata per erronea modalità di prelievo del campione da parte dei funzionari dell’ CP_1 rispetto a quanto previsto dalle norme di riferimento (ossia per non aver compiuto un adeguato rimontaggio del prodotto vinoso, così da non omogeneizzare il contenuto); - l’erronea applicazione della violazione contestata (l’art. 71 comma 2 anziché il comma 3) per l’erronea determinazione del quantitativo contenuto nel contenitore nr. 23, effettuata in maniera forfettaria, ritenendo il silos per metà vuoto e per metà pieno, senza un’effettiva misurazione del prodotto in esso contenuto. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 1716/2022 pubblicata l’8.7.2022, rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite per la costituzione del CP_1  a mezzo dei propri funzionari.

In particolare, il Tribunale affermava l’inapplicabilità dell’invocato comma 3 dell’art. 71, sottolineando che la norma, oltre alla modica quantità di prodotto vinoso “irregolare” (con presenza di zucchero o sostanze zuccherine destinate all’alimentazione umana), individua, quale ulteriore elemento della fattispecie, un arco temporale (quello dal 1° agosto al 31 dicembre di ciascun anno, quale periodo consentito per le fermentazioni e le rifermentazioni di cui all’art. 10 comma 1) diverso da quello in cui il campione era stato prelevato (18.5.2017); accertava, inoltre, che il Pt_1 non era produttore vitivinicolo (ulteriore requisito della fattispecie di cui al citato comma 3 dell’art. 71), “tanto che non risulta aver mai presentato alcuna domanda di produzione di vitivinicola”, e che le modalità di prelevamento adottate dai verbalizzanti erano conformi alle norme dettate in materia, atteso che “nel verbale di prelevamento campione numero 2017/1301 del 18 maggio 2017 viene descritta in maniera precisa la modalità di campionamento del vino…prelevato dal serbatoio in seguito all’omogeneizzazione della massa…” e che alle operazioni di campionamento era presente lo stesso Pt_1  che nulla aveva fatto osservare a verbale (da lui regolarmente sottoscritto) circa l’irregolarità del prelevamento. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 25.11.2022, ha proposto appello Pt_1 [...]  deducendo l’erroneità della decisione impugnata per non aver considerato il primo giudice, quanto all’insussistenza del periodo temporale di cui all’art. 10, che il prodotto vinoso non era in fermentazione e che la campionatura è stata prelevata da una partita di vino in fase di filtrazione; mentre, quanto alla ritenuta regolarità delle modalità di campionatura, che le modalità di prelevamento descritte nel verbale erano chimicamente non fattibili, in quanto le operazioni descritte non avrebbero mai potuto essere compiute su un prodotto in stato di fermentazione e che il Pt_1 nulla aveva osservato nel verbale, in quanto l’errata modalità di prelevamento era motivo di nullità del verbale stesso e gli era consentito farla valere successivamente.

Sulla base di tale ultimo motivo di impugnazione, l’appellante ha chiesto la nomina di un CTU al fine di stabilire l’irregolare modalità di campionatura, chimicamente incompatibile con lo stato di fermentazione. Infine, senza formulare sul punto uno specifico motivo di appello, il Pt_1 ha eccepito la prescrizione dell’ordinanza ingiunzione notificata il 4.11.2019, ad una distanza di ben tre anni dall’accertamento compiuto e dalla stessa violazione riscontrata, senza alcuna ragione giustificatrice del ritardo. Sulla base di tali argomentazioni, ha reiterato la richiesta di annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta. Costituendosi in giudizio, il CP_1  appellato ha insistito per l’inammissibilità e/o comunque per il rigetto dell’appello, evidenziando la correttezza delle valutazioni compiute dal primo giudice e l’irregolarità della presenza di tracce di acqua e zucchero derivante dalla canna o dal mais in fase di filtrazione. Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità della richiesta di CTU e dell’eccezione di prescrizione, in quanto formulate per la prima volta in appello.

All’udienza del 7.1.2026, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata introitata in decisione e decisa con la presente sentenza, di cui deve ritenersi data lettura all’esito della camera di consiglio. Con le prime due questioni prospettate nei motivi di impugnazione, l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza per aver rigettato la sua richiesta di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 71, comma 3, della l. 238/2016, “in quanto la fermentazione è stata riscontrata in data 18 maggio 2017, ovvero non effettuata nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all’art. 10 comma 1, ricompreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre di ogni anno”, senza considerare che dallo stesso verbale di contestazione n. 1301/2017 del 18.5.2017 emergeva che il prodotto vinoso non era in fermentazione e che la campionatura è stata effettuata su una partita di vino in fase di filtrazione (cfr. appello pag. 5).

I motivi così come formulati sono inammissibili, in quanto fondati su un presupposto fattuale (lo stato di fermentazione del prodotto vinoso prelevato) mai affermato dal primo giudice. Nella sentenza impugnata, infatti, testualmente si legge: “Invero tale norma pone come condizione, oltre al riferimento alle piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiore al 10% della produzione vitivinicola dell’impresa in relazione alla campagna vitivinicola precedente, che sia effettuata nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all’articolo 10 comma uno, ovvero dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno (“3. Salvo che il fatto costituisca reato in relazione al comma precedente, qualora l’uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all’alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli… sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all’articolo 10 comma uno, rientri nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di nuovo, 5% in volume e non implichi riutilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge si applica la sanzione amministrativa declinabile 75 € per ogni ettolitro e quintale di prodotto sofisticato”).

Orbene nel caso che ci occupa il campione di vino risultato irregolare è stato prelevato in data 18 maggio 2017 al di fuori quindi del periodo indicato dall’articolo 10 per effettuare le permutazioni e le rifermentazioni” (cfr. sentenza impugnata pag. 7 e 8). Il primo giudice, quindi, non ha affermato che il campione prelevato era in stato di fermentazione, bensì che la norma invocata (il comma 3) prevede l’applicazione della minore sanzione solo ove l’uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all’alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli e sia effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni, ossia da agosto a dicembre di ciascun anno, traendone quale naturale conseguenza che, poiché il campione in cui erano state rinvenute tracce di zucchero non consentite era stato prelevato a maggio, la norma invocata non era applicabile poiché in tale periodo non avrebbero dovuto essere rinvenute (in quanto fuori dal periodo consentito) tracce di zuccheri aggiunti.

L’appellante, anziché contestare specificamente quanto affermato dal primo giudice, argomentando circa la possibilità fisico-chimica che le tracce di zucchero rinvenute a maggio si riferissero ad addizioni eventualmente eseguite nel periodo (della fermentazione) consentito dall’art. 10, si è limitato a contestare una circostanza (ossia l’insussistenza dello stato di fermentazione nel campione prelevato) mai accertata e dichiarata né dai verbalizzanti, né dal primo giudice. Per le medesime ragioni deve ritenersi inammissibile anche l’ulteriore doglianza relativa alle modalità di campionamento riportate nel verbale di prelevamento, così come la richiesta di CTU effettuata sul punto, in quanto anch’esse risultano fondate sul presupposto - mai accertato nella sentenza impugnata - che il campione di vino prelevato fosse in stato di fermentazione.

Né l’appellante ha specificamente censurato quanto accertato dal primo giudice, ossia che le operazioni di prelievo si siano svolte secondo le modalità descritte nel verbale e analiticamente riportate in sentenza, essendosi limitato ad eccepire, da un lato, - in modo peraltro inverosimile - che il Pt_1 aveva sottoscritto il verbale, senza effettuare nessun rilievo, nella consapevolezza di poter far valere successivamente la violazione delle modalità di campionamento; e, dall’altro lato, che le modalità di campionamento descritte nel verbale erano chimicamente incompatibili con lo stato di fermentazione del vino prelevato (accertamento su cui è stata formulata, peraltro per la prima volta in appello, anche la richiesta di CTU). Parimenti inammissibile deve ritenersi l’eccezione di prescrizione, considerato che è stata formulata per la prima volta nel presente grado di giudizio.

L’appello va, quindi, dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza con condanna di Pt_1 [...] alla rifusione in favore dell’appellato CP_1  nella misura di cui al dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, al valore minimo dello scaglione di riferimento, senza considerare l’attività istruttoria non svolta, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate.

In ossequio alla disposizione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo dell’appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei due appelli in esame da esso proposto. 



P.Q.M. 

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Pt_1[...]  avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1716/2022 pubblicata l’8.7.2022, nei confronti del Controparte_1 CP_1 , così provvede: 

1) dichiara inammissibile l’appello; 

2) condanna Pt_1 a pagare le spese di lite del presente grado di appello in favore del CP_1  appellato, liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge; 

3) condanna Parte_1  ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione dell’appello in esame. 



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 7.1.2026 


Il Consigliere estensore 

dott.ssa Federica Salvatore     

Il Presidente 

dott. Fulvio Dacomo