Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 01-10-2003
Numero provvedimento: 21433
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regime della convalida dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli effettuata tramite apparecchiature timbratrici-microfilmatrici (art. 6 del D.m. 19 dicembre 1994, n. 768).

Il trasporto dei prodotti vitivinicoli in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri (cioè alla rinfusa) deve essere scortato da un documento di accompagnamento recante la convalida prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, terzo comme del regolamento n. 884/01, da effettuarsi conformemente agli articoli 5 e 6 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.

L’articolo 6 sopra menzionato ha previsto le modalità mediante le quali la convalida possa essere effettuata mediante l’uso dei una speciale apparecchiatura timbratrice-microfilmatrice.

Queste modalità, a norma del comma 3 del citato articolo, consistono:

• nella preventiva autorizzazione all’utilizzo dell’apparecchiatura a favore di uno o più soggetti determinati, sempre che gli stessi non abbiano commesso gravi o reiterate violazioni della normativa vitivinicola (articolo 5, paragrafo 1, del reg n. 884/01);

• nell’accertamento dell’idoneità delle apparecchiature e nella messa in atto di tutte le cautele atte ad impedire la manomissione delle stesse;

• nella fissazione di condizioni per il loro utilizzo;

• nel ritiro in consegna dei microfilm usati.

Ciò premesso, tenuto conto degli obiettivi di razionalizzazione e di efficacia dell’azione istituzionale e della conseguente riorganizzazione della struttura operativa dell’Ispettorato posta in essere con il D.m. n. 44/03, si ritiene necessario impartire le seguenti istruzioni.

Come dinanzi richiamato, il comma 3 della disposizione in oggetto si limita a prevedere che codesti Uffici ritirino in consegna le bobine dei microfilms non appena usate.

in proposito, configurandosi il carattere preminentemente amministrativo dell’attività in parola, che può essere erogata quale servizio di sportello, si dispone che il predetto ritiro delle bobine avvenga esclusivamente presso le sedi di codesti Uffici nei giorni e nelle ore in cui è effettuata l’apertura al pubblico.

Pertanto codesti Uffici, in relazione alle richieste di attivazione delle menzionate apparecchiature, di sostituzione delle pellicole o comunque di eventuali interventi di manutenzione che richiedano la rimozione dei sigilli, dovranno: 1. provvedere all’apposizione dei sigilli sul suolo contenitore della bobina dei microfilm;

2. prescrivere che gli operatori autorizzati, sotto la propria responsabilità, curino:

• la rimozione dall’apparecchiatura del contenitore sigillato e della bobina in esso contenuta nonché il trasporto dello stesso presso la sede dell’Ufficio ovvero presso la sede distaccata;

• la ricezione della nuova bobina nel contenitore sigillato da codesti Uffici, il trasporto e il caricamento della stessa nell’apparecchiatura autorizzata nonché il regolare funzionamento di quest’ultima.

Di tutte le operazioni effettuate concernenti la presa in consegna della pellicola usata, la rimozione dei sigilli dalla stessa, l’identificazione e il rilascio della nuova pellicola con l’apposizione di altro sigillo, dovrà essere dato atto in apposito documento - redatto come da modello allegato - firmato dal responsabile dello sportello e dalla parte richiedente, alla quale ne sarà rilasciata copia.

L’effettuazione di verifiche sul regolare funzionamento e utilizzo delle apparecchiature in argomento presso le cantine a ciò autorizzate saranno svolte nel corso delle ispezioni poste in essere in relazione ad altre finalità.

 

ALLEGATO