Regolamento di esecuzione (UE) 2026/165 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione e il controllo delle operazioni.
(Regolamento (UE) 21/01/2026, n. 2026/165, pubblicato in G.U.U.E. 22 gennaio 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 41, paragrafo 1, quarto comma, l’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 82, lettera a), e l’articolo 92, lettera a), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione.
(2) Il regolamento (UE) 2025/2649 ha modificato il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. La soppressione dei riferimenti alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione dovrebbe essere rispecchiata nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(3) L’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce la procedura per la presentazione dei piani d’azione in relazione al monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione. Al fine di eliminare l’ambiguità riguardo alla data a partire dalla quale si calcola il termine per l’attuazione delle azioni correttive proposte nei piani d’azione, il paragrafo 2 dovrebbe essere modificato. Anche il paragrafo 5 dovrebbe essere modificato per tenere conto del fatto che gli Stati membri devono stabilire un piano d’azione in linea con i modelli disponibili nel sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289. È inoltre opportuno specificare il termine entro il quale gli Stati membri devono presentare le relazioni sull’attuazione dei rispettivi piani d’azione.
(4) È opportuno concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità per semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi associati al controllo delle operazioni a norma dell’articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2116. La selezione delle imprese da controllare dovrebbe continuare a essere determinata da un’analisi completa dei rischi che copra tutte le misure, dando direttamente come risultato il numero di imprese che devono effettivamente essere controllate.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così modificato:
(1) all’articolo 5, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output e le relazioni sull’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/2116, sono corrette;»;
(2) all’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per quanto riguarda l’audit del sistema di rendicontazione dell’efficacia dell’attuazione, l’organismo di certificazione effettua verifiche delle registrazioni e delle banche dati per verificare se gli indicatori di output e di risultato sono correttamente comunicati e corrispondono, rispettivamente, alle spese finanziate dall’Unione o agli obiettivi di intervento. Il lavoro dell’organismo di certificazione comprende anche la verifica del calcolo degli indicatori.»;
(3) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione decide di versare i pagamenti mensili a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve le rettifiche che possono essere imposte in virtù di decisioni successive in conformità degli articoli 53 e 55 di tale regolamento, e tenendo conto delle riduzioni e delle sospensioni decise in conformità degli articoli da 39 a 42 del medesimo regolamento.»;
(4) l’articolo 28 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascuna delle misure correttive lo Stato membro fissa il termine previsto per l’attuazione, che non può superare i 2 anni dal momento in cui il piano d’azione è stato accettato dalla Commissione. Lo Stato membro stabilisce anche indicatori dei progressi rispetto alla scadenza, almeno trimestrali, per tutta la durata del piano d’azione.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri predispongono i piani d’azione utilizzando i modelli disponibili nel sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione (*1) e riferiscono sui progressi compiuti nell’attuazione entro il termine indicato nella disposizione relativa alla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. I piani d’azione sono trasmessi mediante il sistema «SFC2021».
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/2024-07-26).»;"
(5) all’articolo 33, il paragrafo 1 è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini della liquidazione dei conti di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 gli Stati membri trasmettono alla Commissione:»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;»;
(6) l’articolo 36 è soppresso;
(7) l’articolo 46 è sostituito dal seguente:
«1. Per ogni periodo di controllo gli Stati membri selezionano le imprese da controllare, fermi restando i loro obblighi stabiliti dall’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, in base a un’analisi del rischio per tutte le misure. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’analisi del rischio nell’ambito del piano di controllo di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
2. Il periodo di controllo va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente.»;
(8) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
(9) nell’allegato VI, la parte 2.1 è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Dichiarazione di gestione — Organismo di coordinamento di cui all’articolo 4
Il sottoscritto, ..., direttore dell’organismo di coordinamento..., presenta la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per … (Stato membro) per l’esercizio finanziario dal 16/10/xx al 15/10/xx + 1.
Sulla base della mia valutazione e delle informazioni di cui dispongo, incluse, fra l’altro, le risultanze dell’operato del servizio dell’organismo di certificazione, dichiaro quanto segue:
—la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 è stata redatta secondo la procedura e i sistemi riconosciuti in vigore presso l’organismo di coordinamento e sulla base dei dati certificati forniti dagli organismi pagatori (elenco … ) in … (Stato membro).
Quanto precede è tuttavia soggetto alle seguenti riserve:
Confermo infine di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata che potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi economici dell’Unione.
Firma
».
ALLEGATO II
«ALLEGATO VI
Parte 2. Piano di controllo
2.1. Panoramica della selezione
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Popolazione presso la quale viene effettuata la selezione: |
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Nota alla tabella |
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(*1) Le imprese di questa categoria comprendono solo quelle selezionate mediante l’analisi del rischio ed escludono quelle aggiunte in modo casuale e/o manuale al piano di controllo non soggette ad analisi del rischio.