Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 21-01-2026
Numero provvedimento: 148
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 22-01-2026

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/148 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.

(Regolamento (UE) 21/01/2026, n. 2026/148, pubblicato in G.U.U.E. 22 gennaio 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 75,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che gli Stati membri impongano che la domanda sia presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale per quanto riguarda l’aiuto per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafo 2, e attuati nell’ambito dei loro piani strategici della PAC.

(2) Il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio ha aggiunto un nuovo articolo 70 bis nel regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. Le tre valutazioni della qualità sono accorpate in un’unica valutazione della qualità. L’articolo 1, lettera a), e l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tale accorpamento.

(3) L’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 stabilisce che la domanda geospaziale deve contenere, se del caso, informazioni sull’utilizzo di prodotti fitosanitari per le parcelle interessate da interventi per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi di cui agli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e che gli Stati membri possono decidere di servirsi di tali informazioni in relazione al requisito di registrazione dei dati riguardanti i prodotti fitosanitari di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4) Sulla base dell’esperienza acquisita nei primi anni di attuazione dell’attuale domanda geospaziale, gli Stati membri e gli agricoltori ritengono che tale requisito costituisca un onere aggiuntivo, in quanto essi sono già soggetti all’obbligo di tenere registri sull’uso dei prodotti fitosanitari a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Pertanto, a fini di semplificazione, è opportuno sopprimere l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 è così modificato:

1) all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:

i) la relazione di valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici;

ii) le misure correttive di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116;»;

2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Relazione di valutazione della qualità

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione la valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis del regolamento (UE) 2021/2116 sotto forma di relazione trasmessa mediante sistemi di informazione elettronici che consentono lo scambio di informazioni, documenti e dati giustificativi.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce informazioni sul lavoro svolto nel contesto della valutazione della qualità, in particolare in merito ai risultati delle visite in loco e/o delle analisi delle immagini che offrono informazioni affidabili e conclusive riguardo alla situazione effettiva sul campo, e quantificano le carenze rilevate dalla valutazione della qualità. I risultati della valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 devono essere combinati in modo da quantificare l’errore relativo al numero di ettari o alla ripartizione delle superfici riportato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.

3. Qualora i risultati della valutazione della qualità rilevino carenze in base alla valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, lo Stato membro indica chiaramente le misure correttive volte ad affrontare tali carenze nella relazione di valutazione della qualità. Se la Commissione ritiene che i progressi nell’attuazione delle misure correttive proposte nell’anno precedente siano insufficienti può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d’azione a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2116.

4. Per quanto riguarda le carenze ricorrenti che emergono nella valutazione della qualità di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede un piano d’azione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 se le stesse carenze sono emerse senza che siano avvenuti miglioramenti nel secondo anno consecutivo e se tali carenze sono considerate gravi in conformità dell’articolo 2, lettera d), del suddetto regolamento.

5. La relazione di valutazione della qualità trasmessa per gli anni 2024 e 2026 contiene tutte le condizioni di ammissibilità per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici nonché informazioni sulle fonti di dati utilizzati per l’analisi.»;

3) all’articolo 8, paragrafo 3, la lettera f) è soppressa.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN