Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 29-09-2025
Numero provvedimento: 1951
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 09-12-2025

Regolamento delegato (UE) 2025/1951 della Commissione, del 29 settembre 2025, che modifica gli allegati II, IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(Regolamento (UE) 29/09/2025, n. 2025/1951, pubblicato in G.U.U.E. 9 dicembre 2025, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).

(2) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare dell’SPG.

(3) L’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG è stabilito nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione riesamina l’allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno al fine di modificare lo stato dei paesi elencati sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 4 del regolamento di cui sopra.

(4) L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione all’SPG. Pertanto la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG in virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l’entrata in vigore di tale decisione.

(5) L’Indonesia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2023, 2024 e 2025. L’Indonesia pertanto non possiede più i requisiti per avvalersi dello stato di paese beneficiario dell’SPG a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere esclusa dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG figurante nell’allegato II di detto regolamento con applicazione dal 1° gennaio 2027.

(6) L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese definito dalle Nazioni Unite («ONU») come paese meno sviluppato dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati («Tutto tranne le armi» - Everything But Arms, «EBA»). L’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA figura nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.

(7) Le Nazioni Unite hanno depennato Sao Tomé e Principe dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 13 dicembre 2024. Sao Tomé e Principe pertanto non possiede più i requisiti per avvalersi dello stato di beneficiario dell’EBA a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere escluso dall’allegato IV di tale regolamento. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 l’atto delegato che esclude Sao Tomé e Principe dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato. Di conseguenza Sao Tomé e Principe dovrebbe essere escluso dall’allegato IV con applicazione dal 1° gennaio 2029.

(8) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario dell’SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo se è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII di detto regolamento.

(9) A norma dell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, modificato dai regolamenti delegati (UE) 2015/602 e (UE) 2020/129 della Commissione, affinché un paese sia considerato vulnerabile le importazioni nell’Unione di prodotti elencati nell’allegato IX da tale paese dovrebbero rappresentare meno del 7,4 % in valore di tutte le importazioni nell’Unione dai paesi beneficiari dell’SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

(10) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, qualora l’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG di cui all’allegato II sia modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato VII al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità elencate nell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b). Tale revisione mira a mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all’allegato VII, tenendo conto delle precedenti modifiche dell’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG.

(11) L’ultima revisione nel contesto del regolamento delegato (UE) 2020/129 ha innalzato la soglia di vulnerabilità applicabile dal 1o gennaio 2019 dal 6,5 % al 7,4 %.

(12) Tra il 1o gennaio 2019 e il 1° gennaio 2023 l’elenco dei beneficiari dell’SPG di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è stato modificato in modo sostanziale, in quanto cinque paesi sono stati esclusi dall’allegato II. È pertanto necessario rivedere la soglia di vulnerabilità di cui all’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.

(13) A seguito delle modifiche dell’elenco di beneficiari dell’SPG di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 adottate tra il 1o gennaio 2019 e il 1° gennaio 2023, il totale delle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell’SPG, considerato come media, è diminuito del 17,5 %. Un aumento della soglia di vulnerabilità dal 7,4 % al 9 %, applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche dell’allegato II, ossia dal 1° gennaio 2023, manterrebbe in proporzione lo stesso peso della soglia di vulnerabilità stabilita nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

1) nell’allegato II, sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime generale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a)», i seguenti codici alfabetici e paesi corrispondenti sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:

«ID Indonesia»;

2) nell’allegato IV, sotto il titolo «Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c)», i seguenti codici alfabetici e paesi corrispondenti sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:

«ST Sao Tomé e Principe»;

3) nell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), la soglia «7,4 %» è sostituita da «9 %».

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029.

L’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN