Quesito su emissione documento per trasferimento uve pigiate.
Si fa riferimento alla nota sopraemarginata, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine all’obbligo di emettere il documento in oggetto nel caso che il trasporto di uve pigiate, effettuato tramite vettori, con partenza e arrivo presso due stabilimenti appartenenti ad una stessa cooperativa distanti fra loro circa 12 chilometri.
Codesto Ufficio ha precisato di essere dell’avviso che, in applicazione dell’art. 4, paragrafo 1, lettera a), 2° trattino, del regolamento n. 884/01, non sia necessario emettere alcun documento.