Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-01-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 13-01-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Cava].

(Comunicazione 13/01/2026, pubblicata in G.U.U.E. 13 gennaio 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA


[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Cava»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0735-AM14 — 13.10.2025

1.   Nome del prodotto

«Cava»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☑ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Stato membro cui appartiene la zona geografica

Spagna

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad y Laboratorios Agroalimentarios.

6.   Qualifica come modifica ordinaria

L'autorità competente ritiene che tutte le modifiche apportate al disciplinare della DOP «Cava» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso, non potendo essere considerate modifiche dell'UE in quanto non rientrano in alcuno dei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia non comportano: un cambiamento del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'indicazione geografica; il rischio di annullare il legame con la zona geografica; ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

MODIFICHE DELLE PRATICHE DI VINIFICAZIONE.

Descrizione

È stata introdotta una densità minima di impianto specifica per il tipo di piantagione «in quadrati» ed è stata eliminata la differenziazione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di base «Cava» in funzione delle zone climatiche, fissando un unico titolo alcolometrico minimo dell'8,5 % per l'intera DOP «Cava».

La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e il punto 7.1 del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Cava»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0735-AM14 — 13.10.2025

1.   Nome del prodotto

«Cava»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

☐ IG

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Spagna

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

5. Vino spumante di qualità

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vino spumante di qualità

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

— Pulito, brillante e senza particolato in sospensione.

— Rilascio continuo di biossido di carbonio sotto forma di un fine cordone di bollicine, di persistenza adeguata, formando a volte un fine cordone di bollicine sulla superficie del bicchiere.

«Cava» bianco/rosato:

di colore è giallo, con tonalità diverse, dal giallo pallido al giallo paglierino, con qualche sfumatura verdognola. I vini rosati sono caratterizzati dalle diverse tonalità di rosa.

«Cava» «Gran Reserva», bianco o rosato:

di colore è giallo con diverse tonalità. I vini rosati sono caratterizzati dalle diverse tonalità di rosa.

Aroma

«Cava» bianco/rosato:

aromi fruttati, freschi e puliti. Assenza di aromi di riduzione o ossidazione, con un sentore dell'invecchiamento su fecce in bottiglia.

«Cava» «Gran Reserva», bianco o rosato:

aromi complessi e puliti che risentono di un contatto prolungato con i lieviti. Assenza di aromi di riduzione o ossidazione.

Vini aventi diritto all'indicazione «Paraje Calificado», bianco/rosato:

aromi complessi di frutta secca e tostata perfettamente amalgamati.

Gusto

«Cava» bianco/rosato:

fresco ed equilibrato. Retrogusto aromaticamente ricco. Sensazione retronasale pulita e armonica, con qualche sentore di lieviti ben integrato nella sua parte aromatica.

«Cava» «Gran Reserva», bianco o rosato:

equilibrato con sentore di frutta matura e di frutta secca tostata. Retrogusto aromaticamente ricco. Sensazione retronasale pulita e armonica.

Vini aventi diritto all'indicazione «Paraje Calificado», bianco/rosato:

Il passaggio in bocca rivela un equilibrio perfetto in termini di struttura, cremosità e acidità del vino.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

-

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

10,8

Acidità totale minima

5

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,8

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

-

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

-

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Per l'elaborazione del vino di base «Cava» possono essere utilizzate solo le prime frazioni della torchiatura con una resa massima di 1 ettolitro di mosto/vino per 150 kg di uva.

A seconda delle zone, si utilizzano partite di uve sane con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 8,5 % vol. I vini base sono vinificati in bianco, mentre i vini rosati sono prodotti con almeno il 25 % di uve rosse.

Per il «Cava» «Paraje Calificado»:

— la resa massima di estrazione è di 0,6 hl di mosto per 100 kg di uva;

— è vietato: aumentare artificialmente il titolo alcolometrico naturale dei mosti e/o dei vini di base, acidificarli e decolorarli;

— l'acidità totale minima del vino di base è di 5,5 g/l (5 g/l per gli altri «Cava»);

— il pH massimo del vino di base è di 3,3 (3,4 per gli altri «Cava»).

Pratica di vinificazione

-

Tipo di pratica enologica

Limitazione pertinente alla vinificazione

Descrizione

La parcella di varietà autorizzata a partire dal terzo ciclo vegetativo è considerata una parcella di vigne che produce uve idonee all'elaborazione di «Cava».

La densità di impianto deve essere compresa tra 1 500 e 3 500 ceppi per ettaro con un sistema di allevamento tradizionale ad alberello o a spalliera. Nel caso di piantagioni «in quadrato», la densità minima di impianto è di 1 111 ceppi per ettaro.

Per produrre vini aventi diritto all'indicazione «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» l'uva deve provenire da vigneti certificati come biologici dall'autorità competente e con un'età minima di 10 anni.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

«Cava»

Resa massima:

Resa massima:

12 000

Unità di resa massima:

in chilogrammi di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

«Cava»

Resa massima:

Resa massima:

80

Unità di resa massima:

ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Cava «Paraje Calificado»

Resa massima:

Resa massima:

8 000

Unità di resa massima:

in chilogrammi di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Cava «Paraje Calificado»

Resa massima:

Resa massima:

48

Unità di resa massima:

ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Cava «Reserva» e «Gran Reserva»

Resa massima:

Resa massima:

10 000

Unità di resa massima:

in chilogrammi di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Cava «Reserva» e «Gran Reserva»

Resa massima:

Resa massima:

66,66

Unità di resa massima:

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

— ALARIJE - SUBIRANT PARENT

— CHARDONNAY

— GARNACHA TINTA

— MACABEO - VIURA

— MONASTRELL

— PARELLADA

— PINOT NOIR

— TREPAT

— XARELLO

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

Comprende i seguenti comuni, indicati secondo le province di appartenenza:

Provincia di Barcellona: Abrera, Alella, Artés, Avinyonet del Penedès, Begues, Cabrera d'Igualada, Cabrils, Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellvi de la Marca, Castellvi de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cubelles, El Masnou, Font-Rubí, Gelida, La Granada, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, Les Cabanyes, Martorell, Martorelles, Masquefa, Mediona, Mongat, Odena, Olérdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del Penedès, Piera, Els Hostelets de Pierola, El Pla del Penedès, Pontons, Premià de Mar, Puigdalber, Rubí, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant fost de Campsentelles, Vilassar de Dalt, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Miralles, Sitges, Subirats, Teià, Tiana, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vallbona d'Anoia, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilobí del Penedès.

Provincia di Gerona: Blanes, Capmany, Masarac, Mollet de Perelada, Perelada.

Provincia di Lérida: Lleida, Fulleda, Guimerà, L'Albi, L'Espluga Calva, Maldà, Sant Martí de Riucorb, Tarrés, Verdú, El Vilosell e Vinaixa.

Provincia di Tarragona: Aiguamurcia, Albinyana, Alió, Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellvei, Blancafort, Bonastre, Bràfim, Cabra del Camp, Calafell, Creixell, Cunit, El Catllar, El Pla de Santa Maria, El Vendrell, Els Garidells, Figuerola del Camp, Els Pallaresos, La Bisbal del Penedès, La Nou de Gaià, L'Arboç, La Riera de Gaià, La Secuita, L'Espluga de Francolí, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montblanc, Montferri, El Montmell, Nulles, Perafort, Pira, Puigpelat, Renau, Rocafort de Queralt, Roda de Berà, Rodonyà, Salomó, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, Sarral, Solivella, Vallmoll, Valls, Vespella, Vilabella, Vila-rodona, Vilaseca de Solcina, Vilaberd e Vimbodí.

Provincia di Álava: Laguardia, Moreda de Álava e Oyón.

Provincia di La Rioja: Alesanco, Azofra, Briones, Casalarreina, Cihuri, Cordovín, Cuzcurrita de Rio Tirón, Fonzaleche, Grávalos, Haro, Hormilla, Hormilleja, Nájera, Sajazarra, San Asensio, Tirgo, Uruñuela e Villalba de Rioja.

Provincia di Navarra: Mendavia e Viana.

Provincia di Zaragoza: Ainzón e Cariñena.

Provincia di Badajoz: Almendralejo.

Provincia di Valencia: Requena.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

5.

Vino spumante di qualità

Sintesi del legame

FATTORI NATURALI: I terreni sono prevalentemente calcarei, poco sabbiosi e relativamente argillosi. Sono generalmente poveri di materia organica e poco fertili. Questa zona presenta alcune caratteristiche generali tipiche dell'ambiente mediterraneo: una stagione estiva molto lunga, con un elevato grado di soleggiamento e temperature elevate in primavera e in estate che danno luogo a notevoli variazioni di temperatura permettendo alle varietà, anche quelle a ciclo lungo, di maturare bene. Inoltre, le precipitazioni sono rare e mal distribuite tra le stagioni, tanto che durante il periodo di attività vegetativa piove raramente e l'umidità relativa è molto bassa; di conseguenza, il deficit idrico è pronunciato, soprattutto durante la fase di maturazione. La zona gode di un clima mediterraneo di transizione tra la costa, dove è più mite per la vicinanza del mare, e l'entroterra, dove il clima è di tipo continentale, ovvero più rigido, più freddo d'inverno e più caldo d'estate. Le precipitazioni annue sono di circa 500 mm e si concentrano maggiormente in autunno e in primavera. La luce è abbondante, con una media di circa 2 500 ore di sole che favorisce una buona maturazione dell'uva.

FATTORI UMANI: Nella seconda metà del XIX secolo diverse famiglie di viticoltori hanno iniziato a produrre vini spumanti nella zona interna della provincia di Barcellona seguendo il cosiddetto metodo champenois in base al quale la seconda fermentazione, che porta alla presa di spuma, avviene in bottiglia. Le prime bottiglie di «Cava» sono state prodotte nel Comune di Sant Sadurní d'Anoia nel 1872. Una volta effettuato il tiraggio, le bottiglie di vino spumante venivano conservate in grotte sotterranee o cave («cavas») con un livello di umidità relativa adeguato e con una temperatura ambiente costante per tutto l'anno intorno ai 13/15 °C, che contribuiscono all'assenza di vibrazioni dannose per la produzione di vini spumanti di qualità. Queste sono le condizioni ideali per il corretto svolgimento della seconda fermentazione e dell'affinamento dei vini spumanti. Nel tempo il nome «cava», che indicava il luogo in cui venivano conservate le bottiglie di vino spumante durante la fase di affinamento, ha finito per designare il vino stesso. Le varietà più coltivate sono Macabeo, Xarello e Parellada, che rappresentano l'85 % della produzione del «Cava». La presenza di questi tre vitigni in proporzioni diverse è una costante dei vini di base ottenuti nella zona geografica delimitata. La bassa densità d'impianto, compresa tra 1 500 e 3 500 ceppi per ettaro, consente di ottenere una migliore qualità del vino di base. Inoltre, la scarsa piovosità della zona e l'allevamento del vigneto ad alberello o a spalliera consentono un carico moderato delle gemme produttive, limitando le rese a 12 000 kg per ettaro. Per produrre il vino di base possono essere utilizzate solo le prime frazioni della torchiatura, con una resa massima di 100 litri di mosto per 150 kg di uva. Le altre caratteristiche della produzione sono la scalarità di maturazione, la vendemmia separata delle diverse varietà di uve, un titolo alcolometrico potenziale del vino base compreso tra 9,5 e 11,5 % vol, un'acidità totale superiore a 5 g/l e indicatori analitici che garantiscono la qualità sanitaria della raccolta. Inoltre, il rapporto tra acido malico e acido tartarico è vicino all'unità; queste condizioni di elaborazione consentono uno sviluppo lento della seconda fermentazione e un'interazione tra il vino e il lievito (autolisi) in grado di produrre aromi delicati che conferiscono a questi vini caratteristiche organolettiche uniche.

QUALITÀ O CARATTERISTICHE DEL VINO: Dopo le fasi di elaborazione, di seconda fermentazione e di affinamento in bottiglia, i vini della DOP «Cava» raggiungono, a contatto con le fecce, un titolo alcolometrico compreso tra 10,8 e 12,8 % vol. Il «Cava» presenta un pH basso, compreso tra 2,8 e 3,4, che garantisce una buona evoluzione del vino nel tempo, riducendo il rischio di dannose ossidazioni. Si tratta di vini a basso contenuto di acido gluconico: un indicatore della qualità sanitaria delle uve.

LEGAME CAUSALE: I terreni e le condizioni climatiche, con un clima mite e secco a fine estate e in autunno, consentono una corretta evoluzione, soprattutto nelle fasi precedenti la vendemmia, favorendo una maturazione graduale delle diverse varietà autorizzate per ottenere vini di base adatti alla produzione del «Cava», con un titolo alcolometrico moderato, un'acidità elevata, un pH basso e una buona qualità sanitaria. La ricchezza del prodotto in aromi terziari e l'adeguato rilascio di bollicine sono determinati dalle condizioni in cui avviene la fase di produzione: dall'imbottigliamento allo sboccamento, si utilizzano impianti appositamente attrezzati per garantire che la seconda fermentazione e l'affinamento del vino avvengano lentamente.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

PRODUZIONE AL DI FUORI DELLA ZONA DELIMITATA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga al requisito di produrre nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La produzione di «Cava» è ammessa in cinque cantine situate al di fuori della zona geografica delimitata che producevano vino di base e/o «Cava» prima dell'entrata in vigore del decreto del 27 febbraio 1986. Tale produzione è stata pertanto autorizzata dai decreti ministeriali del 14 novembre 1991 e del 9 gennaio 1992.

Titolo del requisito / della deroga

ETICHETTATURA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Il tappo di spedizione deve recare la dicitura «CAVA» e il numero dell'imbottigliatore. È obbligatorio l'uso di un marchio registrato nel registro spagnolo della proprietà intellettuale o dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Per il «Cava» «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» possono essere utilizzati solo i termini Brut Nature, Extra Brut e Brut. Per il «Cava» «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» deve essere indicato obbligatoriamente l'anno di raccolta. Per i «Cava» che non siano «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» è introdotta l'indicazione «Guarda». Per i «Cava» «Reserva», «Gran Reserva» e «Paraje Calificado» è introdotta l'indicazione «Guarda Superior». È introdotta la dicitura «Elaborador Integral» solo per le cantine che, producendo sia vino di base sia «Cava», torchiano ed elaborano il 100 % del vino di base della loro produzione di «Cava», elaborano il 100 % dei loro «Cava» nella stessa proprietà (cantina) e non acquistano bottiglie in posizione orizzontale («rima») o capovolta («punta») da altri produttori. È fatto obbligo di utilizzare specifici segni distintivi di controllo. L'indicazione «Paraje Calificado» non deve superare i 4 mm di altezza, né superare le dimensioni del marchio, e deve figurare accanto al nome del sito.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/2017-calidad-diferenciada/nuevo_denominaciones/htm/pliego-de-condiciones-en-tramite-de-modificacion.pdf