Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-01-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 13-01-2026

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata al disciplinare di produzione di un'indicazione geografica nel settore delle bevande spiritose di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione [Brandy de Jerez].

(Comunicazione 13/01/2026, pubblicata in G.U.U.E. 13 gennaio 2026, n. C)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione


COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Brandy de Jerez»

N. UE: PGI-ES-01944-AM01

Trasmessa il 30.4.2024

1.   Nome del prodotto

«Brandy de Jerez»

2.   Stato membro

Spagna

3.   Mittenti

Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione. Direzione generale dell'Alimentazione. Sottodirezione generale per il controllo della qualità degli alimenti e i laboratori agroalimentari.

4.   Modifiche

4.1.   Motivi per cui la modifica o le modifiche rientrano nella definizione di «modifica standard» (modifica ordinaria) di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787

La modifica approvata può essere considerata standard («ordinaria») in quanto non implica una modifica del nome dell'indicazione geografica registrata, una modifica della denominazione legale della categoria della bevanda spiritosa, il rischio di annullare la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica, né comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

4.2.   Descrizione e motivi della modifica

1.   Regolamentazione del sistema «añada».

Descrizione

Il punto 1, lettera c), della sezione B) «Descrizione del prodotto» del disciplinare di produzione prevede l'utilizzo eccezionale del sistema di invecchiamento statico o «añada», mentre il punto 2, lettera e), ne stabilisce i requisiti:

e) «Brandy de Jerez “Añada”. Brandy invecchiato senza essere miscelato con altri di età diversa per un periodo superiore a 12 anni.»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

Oltre al sistema «criaderas y solera», è stata introdotta la possibilità di invecchiamento utilizzando il sistema statico o «añada».

Sebbene il sistema «criaderas y solera» sia quello prevalentemente utilizzato per la produzione dei brandy protetti, le cantine produttrici conservano tradizionalmente piccole quantità di distillato da invecchiare staticamente, senza la miscelazione periodica prevista dal sistema «criaderas y solera». In generale, si tratta di brandy di altissima qualità che, nonostante il metodo di invecchiamento statico, soddisfano tutte le condizioni e i requisiti contenuti nel disciplinare e presentano le caratteristiche ivi indicate.

La modifica interessa il documento unico.

2.   Allineamento del sistema di invecchiamento «criaderas y solera» alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

Descrizione

Al punto 2 «Tipi di 'Brandy de Jerez'» della sezione B) «Descrizione del prodotto» del disciplinare di produzione, il riferimento al brandy «invecchiato utilizzando il sistema criaderas y solera per più di X anni espressi in UBE» è sostituito nelle definizioni da brandy «invecchiato in media per più di X anni», nelle formulazioni seguenti:

«a. Brandy de Jerez “Solera” Questo brandy è invecchiato in media per più di 6 mesi.

b) Brandy de Jerez “Solera Reserva” Questo brandy è invecchiato in media per più un anno.

c) Brandy de Jerez “Solera Gran Reserva” Questo brandy è invecchiato in media per più di 3 anni.».

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

Il riferimento alle «Unità di invecchiamento di base» («Unidades Básicas de Envejecimiento», UBE) è stato eliminato perché si tratta di un concetto che non compare nella sezione relativa all'invecchiamento del disciplinare di produzione, dato che la formula di invecchiamento medio di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, è stata introdotta a tal fine per il sistema di invecchiamento «criaderas y solera».

La modifica interessa il documento unico.

3.   Catalogazione dei brandy di Jerez con invecchiamento qualificato.

Descrizione

Al punto 2 è inserita la tabella seguente: tipi di «Brandy de Jerez» nella sezione B) «Descrizione del prodotto» del disciplinare di produzione, che include una nuova lettera d) in cui sono catalogati i brandy seguenti:

«d. Brandy di Jerez con invecchiamento qualificato. Si tratta di brandy che sono stati invecchiati per periodi particolarmente lunghi. Vi figurano in particolare:

— Brandy de Jerez “Solera 12 años” Questo brandy è invecchiato in media per più di 12 anni.

— Brandy de Jerez “Solera 15 años” Questo brandy è invecchiato in media per più di 15 anni.

— Brandy de Jerez “Solera 18 años” Questo brandy è invecchiato in media per più di 18 anni.

— Brandy de Jerez “Solera 30 años” Questo brandy è invecchiato in media per più di 30 anni.»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

Valorizzare e migliorare la classificazione dei brandy invecchiati in media per un periodo superiore ai 3 anni stabilita per il «Solera Gran Reserva». Molti brandy protetti sono infatti invecchiati per periodi molto più lunghi di quello minimo, anche se finora ciò non ha costituito un requisito per l'inclusione nelle categorie superiori.

Il nuovo sistema di classificazione dei brandy basato su intervalli medi di invecchiamento (12, 15, 18 e 30 anni) è quasi identico alla categorizzazione già esistente nel disciplinare di produzione della DOP «Jerez-Xérès-Sherry», conosciuta e apprezzata dai consumatori come prodotto con lo stesso sistema tradizionale di invecchiamento «criaderas y solera» dei brandy.

La modifica interessa il documento unico.

4.   Caratteristiche dei brandy con invecchiamento qualificato protetti.

Descrizione

Al punto 3 «Caratteristiche fisiche e chimiche» della sezione B) «Descrizione del prodotto» del disciplinare di produzione sono stati utilizzati i parametri seguenti per descrivere i brandy con invecchiamento qualificato:

— il tenore minimo di sostanze volatili è 300 g/hl di alcole a 100 % vol.;

— l'assorbanza del colore a 500 nm (1 cm) deve essere superiore a 0,250;

— e il tenore di acido tartarico deve essere superiore a 20 mg/l.

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

Come spiegato, l'introduzione di categorie di invecchiamento qualificato è necessaria per tenere conto dell'esistenza di brandy con periodi di invecchiamento più lunghi: ciò ha un impatto diretto sul tenore di sostanze volatili, sull'intensità del colore (assorbanza) e sul tenore di acido tartarico.

Per questo motivo è stato introdotto un requisito più rigoroso - direttamente collegato all'invecchiamento - per tali brandy in relazione a detti parametri.

La modifica interessa il documento unico.

5.   Adeguamento dei livelli di assorbanza nei brandy «Solera Reserva» e «Solera Gran Reserva» ed eliminazione dei riferimenti alla nota relativa agli intervalli di tenore di acido tartarico.

Descrizione

Il valore inferiore nell'intervallo indicato al punto 3, lettera d), della sezione B) «Descrizione del prodotto», del disciplinare di produzione è stato modificato per la misurazione dell'assorbanza del colore a 500 nm (1 cm) da:

— 0,250 a 0,150 per i brandy «Solera Reserva»;

— 0,300 a 0,200 per i brandy «Solera Gran Reserva»;

e alla lettera e) sono soppresse le note relative agli intervalli di tenore di acido tartarico trasferito dai fusti:

«1) Intervallo: da 0 a 196 mg/l, media = 37 mg/l, n = 21.

2) Intervallo: da 7,7 a 260 mg/l, media = 98 mg/l/, n = 18.

3) Intervallo: da 10,8 a 383 mg/l, media = 152 mg/l, n = 25.»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

— Dall'introduzione di tale requisito nell'attuale disciplinare di produzione, sono stati osservati diversi casi in cui, essenzialmente a causa della stagionatura e delle caratteristiche delle botti utilizzate per l'invecchiamento, alcuni brandy «Solera Reserva» e «Solera Gran Reserva» protetti presentano livelli di colorazione inferiori a quelli richiesti, nonostante un invecchiamento superiore al tempo previsto e il loro elevato livello qualitativo.

A seguito di un'analisi dei campioni che hanno dato origine a tali non conformità e dopo uno studio condotto su un numero significativo di prodotti protetti, è stato deciso di ridurre i livelli minimi di intensità del colore in questi due tipi di brandy.

— Le note relative agli intervalli di tenore di acido tartarico trasferito dalle botti sono state soppresse in quanto non ritenute pertinenti ai fini della definizione delle condizioni che i prodotti protetti devono soddisfare.

La modifica interessa il documento unico.

6.   Il punto 4 «Efficienza normativa» della sezione B) «Descrizione del prodotto» del disciplinare di produzione è soppresso.

Descrizione

Il seguente testo è stato soppresso:

«4.   Adeguamento alla normativa.

La produzione del “Brandy de Jerez” avviene sempre nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia.»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

Tale punto è stato soppresso poiché non stabilisce alcun requisito di qualità certificato.

La modifica non incide sul documento unico.

7.   Modifica della sezione C) «Zona geografica»

Descrizione

Il secondo paragrafo della sezione C) «Zona geografica» è stato soppresso e inserito al primo punto della sezione F «Confezionamento ed etichettatura»:

«Per garantire la conservazione delle caratteristiche specifiche e della qualità dei brandy – che, fino al momento del confezionamento, devono essere determinate dalle condizioni ambientali prevalenti nella zona di produzione e invecchiamento – ed evitare qualsiasi deterioramento delle caratteristiche organolettiche durante il trasporto in altri luoghi, il confezionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione e invecchiamento.»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

La formulazione del disciplinare di produzione è stata migliorata per allinearla all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e si è ritenuto più opportuno inserire questo paragrafo in una nuova sezione dedicata specificamente al confezionamento, dopo la sezione relativa al metodo di produzione.

La modifica non incide sul documento unico.

8.   Adeguamento dei limiti relativi al titolo alcolometrico dei distillati e delle acquaviti di vino utilizzati nella produzione del «Brandy de Jerez».

Descrizione

È stata migliorata la formulazione del punto 1, lettera b), della sezione D) «Metodo di produzione del Brandy de Jerez» del disciplinare di produzione e sono stati adeguati gli intervalli del titolo alcolometrico stabiliti per ciascun tipo di acquavite di vino e distillato.

Classificazione:

«b. Per la produzione del “Brandy de Jerez” sono utilizzati i tipi seguenti di acquaviti di vino:

b.1 acquaviti di vino a bassa gradazione alcolica, tradizionalmente note come “alcool per l'alcoolizzazione del vino”, con un titolo alcolometrico massimo di 70 % vol.;

b.2 acquaviti di vino a media gradazione alcolica, con titolo alcolometrico compreso tra 70 % e 86 % vol.;

b.3 acquaviti di vino ad alta gradazione alcolica, tradizionalmente note come distillati di vino, con un titolo alcolometrico superiore a 86 % vol.»

è sostituita dal seguente testo:

«b. Per la produzione del “Brandy de Jerez” sono utilizzati i tipi seguenti di distillati e acquaviti di vino:

b.1 acquaviti di vino a bassa gradazione alcolica, tradizionalmente note come “alcool per l'alcoolizzazione del vino”, con un titolo alcolometrico inferiore a 70 % vol.;

b.2 acquaviti di vino a media gradazione alcolica, con titolo alcolometrico minimo di 70 % vol. e inferiore a 86 % vol.;

b.3 distillati di vino con titolo alcolometrico minimo di 86 % vol. e inferiore a 94,8 % vol.»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

Il valore degli intervalli del titolo alcolometrico è stato adeguato al fine di:

— eliminare le sovrapposizioni tra acquaviti di vino a bassa e media gradazione alcolica;

— stabilire il limite massimo di titolo alcolometrico per la categoria «acquavite di vino a media gradazione alcolica» e «distillato di vino», utilizzando correttamente i termini «acquavite di vino» e «distillato di vino» in conformità del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

La modifica interessa il documento unico.

9.   Allineamento del sistema di invecchiamento «criaderas y solera» alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e regolamentazione del sistema «añada».

Descrizione

Al punto 2 «Produzione e invecchiamento» della sezione D) «Metodo di produzione del Brandy de Jerez» del disciplinare di produzione il titolo è stato modificato e la formulazione è stata migliorata come segue:

«2.   Invecchiamento.

I termini invecchiamento o maturazione sono utilizzati per indicare il processo di conservazione dei brandy in “botas” – il nome tradizionale locale delle botti di rovere con una capacità inferiore a 1 000 litri – al fine di ottenere le qualità organolettiche e analitiche delle rispettive categorie.

In generale, il “Brandy de Jerez” è invecchiato utilizzando il sistema “criaderas y solera”, sebbene in via eccezionale possa essere utilizzato anche il sistema “añada”.

Il sistema “criaderas y solera” è un sistema di invecchiamento tradizionale il cui utilizzo da parte delle cantine “Marco de Jerez” è documentato da oltre 100 anni per l'invecchiamento dei suoi rinomati vini “Sherry” e anche del “Brandy de Jerez”. Si tratta di un processo dinamico – noto anche come invecchiamento frazionato – che consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche (“sacas”) di una porzione del brandy contenuto in ciascuno dei fusti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento (“rocios”) del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente.

Definizioni:

— “Livelli di invecchiamento”: ciascun gruppo di fusti e recipienti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato “criadera”, ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come “solera”.

— “Saca” (estrazione): volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti di rovere di un dato livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della “solera”, per essere spedito.

— “Rocio” (reinserimento): volume del brandy estratto dai fusti e di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e assemblato con il contenuto dei fusti di rovere del livello di invecchiamento successivo.

— “Invecchiamento medio”: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato dividendo il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento per il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello - “solera” - nel corso di un anno.

— L'invecchiamento medio del brandy prelevato dalla “solera” - che fa parte di un sistema “criaderas y solera” controllato in funzione con accreditamento da parte di un organismo di certificazione indipendente per almeno t anni prima dell'estrazione da effettuare - è calcolato utilizzando la seguente formula:

t = Vt/Ve,

dove:

— t è l'invecchiamento medio, espresso in anni;

— Vt è il volume totale presente nel sistema di invecchiamento, espresso in litri di alcole puro;

Ve è il volume totale di prodotto estratto per essere venduto nel corso di un anno, espresso in litri di alcole puro.

Inoltre, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi.

Il sistema “añada” è un sistema di maturazione statico in cui i brandy provenienti dallo stesso lotto di acquavite sono invecchiati separatamente, senza essere miscelati con brandy provenienti da lotti con invecchiamento diverso.»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

— Il riferimento alle «unità di invecchiamento di base» è stato soppresso poiché la formula di invecchiamento medio di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, è stata introdotta allo stesso scopo per il sistema di invecchiamento «criaderas y solera».

— Sono state incluse le norme relative al sistema eccezionale «añada», tradizionalmente in uso nelle cantine, poiché si tratta di brandy di alta qualità che soddisfano i requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

La modifica interessa il documento unico.

10.   Sostituzione della sezione F) LEGISLAZIONE APPLICABILE con F) CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA.

Descrizione

È stata aggiunta una nuova sezione relativa al confezionamento e all'etichettatura per inserire il secondo paragrafo della sezione C) «ZONA GEOGRAFICA» sul confezionamento e includere i requisiti di etichettatura:

«F)   CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

1. "Per garantire la conservazione delle caratteristiche specifiche e della qualità dei brandy - che, fino al momento del confezionamento, devono essere determinate dalle condizioni ambientali prevalenti nella zona di produzione e invecchiamento - ed evitare qualsiasi deterioramento delle caratteristiche organolettiche durante il trasporto in altri luoghi, il confezionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione e invecchiamento.

2. Per i tipi di brandy definiti alla sezione B.2 come “Solera 12 anni”, “Solera 15 anni”, “Solera 18 anni” e “Solera 30 anni” può figurare sull'etichetta la dicitura “Invecchiamento qualificato” ma non il riferimento al numero di anni di invecchiamento, fino a quando la legislazione europea non lo consentirà.

3. Per i brandy invecchiati per più di 12 anni può figurare sull'etichetta la dicitura “añada”, a condizione che siano stati invecchiati secondo il sistema corrispondente descritto nella sezione D), punto 2, e che soddisfino anche i requisiti di controllo specifici stabiliti dal Consejo Regulador.»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

I requisiti legislativi sono stati eliminati in quanto non inclusi nell'attuale struttura del disciplinare di produzione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, ed è stata redatta una nuova sezione per regolamentare il confezionamento successivo al processo di produzione. Ciò include i requisiti di etichettatura stabiliti alla lettera h) del suddetto articolo, in virtù dei quali l'indicazione dei tempi medi di invecchiamento sulle etichette dei brandy con invecchiamento qualificato è subordinata ad approvazione ai sensi della legislazione europea.

La modifica interessa il documento unico.

11.   Modifica del titolo e del contenuto della sezione G) «Organismo di controllo».

Descrizione

Il titolo e il contenuto della sezione G) sono stati modificati come segue:

«G)   VERIFICA DEL RISPETTO DEL DISCIPLINARE

La verifica del rispetto del disciplinare prima della vendita del prodotto avviene in conformità del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

L'autorità competente designata responsabile dei controlli è la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, C/ Tabladilla, s/n, 41071 Siviglia;

Tel. 955032278

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le informazioni riguardanti le strutture incaricate di verificare il rispetto delle condizioni di cui al disciplinare sono consultabili all'indirizzo seguente: https://lajunta.es/4cn03.

Tale autorità ha il compito specifico di verificare il rispetto del disciplinare di produzione, sia durante la produzione dei brandy che al momento del confezionamento o successivamente»

Sintesi dei motivi per i quali è necessaria la modifica

Il paragrafo è stato modificato per allinearne il titolo e il contenuto all'articolo 22, lettera g), del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

La modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome o nomi

«Brandy de Jerez»

2.   Paese o paesi richiedenti

Spagna

3.   Tipo di indicazione geografica

Indicazione geografica (IG)

4.   Categoria o categorie della bevanda spiritosa

5) Brandy o Weinbrand

4.1.   Codice della nomenclatura combinata

2208 20 - Acquaviti di vino o di vinacce

2208 20 16 - Brandy de Jerez

2208 20 - Acquaviti di vino o di vinacce

2208 20 66 - Brandy o Weinbrand

5.   Descrizione della bevanda spiritosa

a) Titolo alcolometrico acquisito minimo del 36 % vol.

b) Tenore in zuccheri totale massimo di 35 g/l.

c) Il tenore minimo di sostanze volatili dipende dal tipo di «Brandy de Jerez»:

— 150 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. per il brandy de Jerez «Solera»;

— 200 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. per il brandy de Jerez «Solera Reserva»;

— 250 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. per il brandy de Jerez «Solera Gran Reserva»;

— 300 grammi per ettolitro di alcole a 100 % vol. per il brandy de Jerez con invecchiamento qualificato;

d) A seconda del tipo, l'assorbanza del colore del «Brandy de Jerez» a 500 nm (1 cm) è la seguente:

— tra 0,030 e 0,850 per il Brandy de Jerez «Solera»;

— tra 0,150 e 0,850 per il Brandy de Jerez «Solera Reserva»;

— tra 0,200 e 1,200 per il Brandy de Jerez «Solera Gran Reserva»;

— superiore a 0,250 nel caso del Brandy de Jerez con invecchiamento qualificato.

e) A seconda del tipo, il «Brandy de Jerez» deve presentare i seguenti livelli di acido tartarico trasferito dalle botti:

— rilevabile per il Brandy de Jerez «Solera»;

— superiore a 7 mg/l per il Brandy de Jerez «Solera Reserva».

— superiore a 10 mg/l per il Brandy de Jerez «Solera Gran Reserva»;

— superiore a 20 mg/l nel caso del Brandy de Jerez con invecchiamento qualificato.

Il «Brandy de Jerez» è un brandy ottenuto da determinati distillati e acquaviti di vino che conservano le sostanze volatili caratteristiche della materia prima di base. È prodotto esclusivamente nella zona di produzione e invecchiamento ed è invecchiato in botti di rovere («botas») di capacità inferiore a 1 000 litri, precedentemente stagionate con vini «Jerez» (sherry) secondo il metodo tradizionale locale denominato «criaderas y solera» o, in via eccezionale, secondo il metodo «añada». Le acquaviti di vino a media e bassa gradazione alcolica rappresentano oltre il 50 % del titolo alcolometrico del brandy prodotto.

A seconda delle caratteristiche dei distillati e delle acquaviti di vino utilizzati e dei metodi di produzione e invecchiamento impiegati, si producono i seguenti tipi di «Brandy de Jerez»:

a) Brandy de Jerez «Solera» Questo brandy è invecchiato in media per più di 6 mesi;

b) Brandy de Jerez «Solera Reserva» Questo brandy è invecchiato in media per più un anno;

c) Brandy de Jerez «Solera Gran Reserva» Questo brandy è invecchiato in media per più di 3 anni.

d) Brandy de Jerez con invecchiamento qualificato. Si tratta di brandy che sono stati invecchiati per periodi particolarmente lunghi. Vi figurano in particolare:

— Brandy de Jerez «Solera 12 años» Questo brandy è invecchiato in media per più di 12 anni.

— Brandy de Jerez «Solera 15 años» Questo brandy è invecchiato in media per più di 15 anni.

— Brandy de Jerez «Solera 18 años» Questo brandy è invecchiato in media per più di 18 anni.

— Brandy de Jerez «Solera 30 años» Questo brandy è invecchiato in media per più di 30 anni.

e) Brandy de Jerez «de Añada». Si tratta di un brandy invecchiato per oltre 12 anni senza essere miscelato con altri brandy con un invecchiamento diverso.

6.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il «Brandy de Jerez» è prodotto e invecchiato esclusivamente nei comuni di Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María e Sanlúcar de Barrameda, nella provincia di Cadice, dove, grazie all'influenza delle tecniche di invecchiamento utilizzate per la produzione dello sherry, viene tradizionalmente impiegato il sistema noto come «criaderas y solera». Questo, insieme ai metodi di produzione unici qui descritti e alle condizioni climatiche e ambientali della zona, dà origine a un prodotto unico con caratteristiche distintive proprie.

7.   Metodo di produzione della bevanda spiritosa

1.   Materie prime:

a) I distillati e le acquaviti di vino idonei alla produzione del «Brandy de Jerez» sono quelli che conservano le sostanze volatili della materia prima di base (il vino). Le sostanze volatili sono considerate come la somma delle concentrazioni dei composti seguenti:

a.1. acidi volatili (acidità volatile), espressi in acido acetico;

a.2. aldeidi, espresse in acetaldeide, ossia l'acetaldeide e la frazione di acetaldeide contenuta in 1,1-dietossi-etano (acetale);

a.3. gli alcoli superiori seguenti: propan-1-olo, butan-1-olo, butan-2-olo, 2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan- 1-olo e 3-metilbutan-1-olo, espressi in ciascuno degli alcoli individualmente dosati o nella somma dei due; nonché

a.4. acetato di etile.

b) Per la produzione del «Brandy de Jerez» si utilizzano i tipi seguenti di distillati e acquaviti di vino:

b.1 acquaviti di vino a bassa gradazione alcolica, tradizionalmente note come «alcool per l'alcoolizzazione del vino», con un titolo alcolometrico inferiore a 70 % vol.;

b.2 acquaviti di vino a media gradazione alcolica, con titolo alcolometrico minimo di 70 % vol. e inferiore a 86 % vol.;

b.3 distillati di vino con titolo alcolometrico minimo di 86 % vol. e inferiore a 94,8 % vol.

In ogni caso, le acquaviti di vino a media e bassa gradazione alcolica rappresentano oltre il 50 % del titolo alcolometrico del brandy prodotto.

2.   Invecchiamento.

I termini invecchiamento o maturazione sono utilizzati per indicare il processo di conservazione dei brandy in «botas» – il nome tradizionale locale delle botti di rovere con una capacità inferiore a 1 000 litri – al fine di ottenere le qualità organolettiche e analitiche delle rispettive categorie.

In generale, il «Brandy de Jerez» è invecchiato utilizzando il sistema «criaderas y solera», sebbene in via eccezionale possa essere utilizzato anche il sistema «añada».

Il sistema «criaderas y solera» è un sistema di invecchiamento tradizionale il cui utilizzo da parte delle cantine «Marco de Jerez» è documentato da oltre 100 anni per l'invecchiamento dei suoi rinomati vini «Sherry» e anche del «Brandy de Jerez». Si tratta di un processo dinamico – noto anche come invecchiamento frazionato – che consiste nell'esecuzione di estrazioni periodiche («sacas») di una porzione del brandy contenuto in ciascuno dei fusti di rovere che costituiscono un livello di invecchiamento e nel corrispondente reinserimento («rocios») del brandy estratto dal livello di invecchiamento precedente.

Definizioni:

— «Livelli di invecchiamento»: ciascun gruppo di fusti di rovere con lo stesso livello di invecchiamento, attraverso cui passa il brandy nel processo di invecchiamento. Ciascun livello è denominato «criadera», ad eccezione dell'ultimo, che precede la spedizione del brandy, noto come «solera».

— «Saca» (estrazione): volume parziale del brandy contenuto in ciascuno dei fusti di rovere di un dato livello di invecchiamento, che viene estratto per essere incorporato nei fusti di rovere del livello di invecchiamento successivo o, nel caso della «solera», per essere immesso sul mercato.

— «Rocio» (reinserimento): volume del brandy estratto dai fusti e di rovere di un determinato livello di invecchiamento, che viene incorporato e assemblato con il contenuto dei fusti di rovere del livello di invecchiamento successivo.

— «Invecchiamento medio»: periodo di tempo che corrisponde alla rotazione della quantità totale di brandy sottoposta al processo di invecchiamento, calcolato dividendo il volume totale del brandy contenuto in tutti i livelli di invecchiamento per il volume delle estrazioni effettuate dall'ultimo livello - «solera» - nel corso di un anno.

— L'invecchiamento medio del brandy prelevato dalla «solera» - che fa parte di un sistema «criaderas y solera» controllato in uso con accreditamento da parte di un organismo di certificazione indipendente per almeno t anni prima dell'estrazione da effettuare - è calcolato utilizzando la seguente formula:

t = Vt/Ve,

dove:

— t è l'invecchiamento medio, espresso in anni;

— Vt è il volume totale presente nel sistema di invecchiamento, espresso in litri di alcole puro;

— Ve è il volume totale di prodotto estratto per essere venduto nel corso di un anno, espresso in litri di alcole puro.

Inoltre, il numero di estrazioni e reinserimenti annui è uguale o inferiore a due volte il numero di livelli del sistema, in modo da garantire che il componente più giovane sia invecchiato per almeno sei mesi.

A sua volta, il sistema «añada» è un sistema di maturazione statico in cui i brandy provenienti dallo stesso lotto di acquavite sono invecchiati separatamente, senza essere miscelati con brandy provenienti da lotti con invecchiamento diverso.

8.   Disposizioni per il confezionamento

Il confezionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione e di invecchiamento.

"Per garantire la conservazione delle caratteristiche specifiche e della qualità dei brandy - che, fino al momento del confezionamento, devono essere determinate dalle condizioni ambientali prevalenti nella zona di produzione e invecchiamento - ed evitare qualsiasi deterioramento delle caratteristiche organolettiche durante il trasporto in altri luoghi, il confezionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione e invecchiamento.

9.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Uso di determinati termini

1) Per i tipi di brandy definiti al punto 3 come «Solera 12 años», «Solera 15 años», «Solera 18 años» e «Solera 30 años» può figurare sull'etichetta la dicitura «Vejez Calificada» (invecchiamento qualificato) ma non il riferimento al numero di anni di invecchiamento, fino a quando la legislazione europea non lo consentirà.

2) Per i brandy invecchiati per più di 12 anni può figurare sull'etichetta la dicitura «añada», a condizione che siano stati invecchiati secondo il sistema corrispondente descritto nel disciplinare di produzione e che soddisfino anche i requisiti di controllo specifici stabiliti dal Consejo Regulador.

10.   Descrizione del legame tra la bevanda spiritosa e la sua origine geografica, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame

Fattori umani Sebbene la distillazione fosse praticata nella zona di Jerez sin dai tempi dei Mori, fu nel XVI secolo che iniziò a diffondersi e a diventare un'attività importante, generando nei secoli successivi un fiorente commercio di alcolici con il resto d'Europa. Fu proprio alla fine del XIX secolo che il commercio di acquaviti di vino – tradizionalmente conservate nelle botti di rovere utilizzate all'epoca per il trasporto – diede origine alle acquaviti di vino invecchiate: ossia il brandy come lo conosciamo oggi. Quasi tutte le cantine della zona di Jerez non solo producono il famoso sherry, ma sono attive anche nel commercio dei brandy sopra menzionati. Il brandy è prodotto nelle stesse strutture dello sherry, con le stesse risorse umane e materiali e utilizzando gli stessi sistemi e metodi di produzione. Nel corso del tempo le acquaviti di vino e/o il brandy di Jerez si sono affermati sul mercato internazionale per le loro caratteristiche organolettiche che li distinguono da altre bevande spiritose simili. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le acquaviti di vino sono invecchiate in botti che in precedenza hanno contenuto mosti o vini di sherry, nonché all'uso del tradizionale e unico sistema di invecchiamento dinamico «criaderas y solera», utilizzato a Jerez, e alle caratteristiche del microclima che prevale nella zona in cui i prodotti di Jerez sono elaborati e invecchiati.

Fattori naturali Le condizioni climatiche della zona di produzione del «Brandy de Jerez» sono uno dei fattori chiave che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche speciali e uniche. Si tratta di un microclima influenzato dalle acque che delimitano l'area – l'Oceano Atlantico e i fiumi Guadalete e Guadalquivir – e dai due tipi di vento dominanti e complementari: il vento di levante e quello di ponente. L'aria mite e umida portata dal vento di ponente è bilanciata dall'aria calda e secca che arriva con il vento di levante, dando vita a inverni miti, autunni e primavere piacevoli ed estati calde ma mitigate dalla vicinanza del mare. Ciò determina una temperatura media annuale compresa tra i 16 °C e i 20 °C e un'umidità relativa superiore al 70 %. In media la pioggia case 75 giorni all'anno, soprattutto in primavera e in autunno, con una media annuale di precipitazioni pari a circa 600 litri. Tale microclima svolge un ruolo fondamentale nella produzione e nell'invecchiamento dei brandy della zona di Jerez, dove le cantine sono state costruite e orientate in modo tale da creare le condizioni di temperatura e umidità richieste, con soffitti molto alti affinché la massa d'aria calda possa salire, muri spessi con elevata inerzia termica e finestre coperte da stuoie poste nella parte superiore delle pareti. Nella maggior parte dei casi, il pavimento delle cantine è realizzato con sabbia grezza di tipo «albero», che viene bagnata in determinati periodi dell'anno per regolare la temperatura e l'umidità.

Il «Brandy de Jerez» possiede caratteristiche organolettiche che lo distinguono da altre bevande spiritose simili. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le acquaviti di vino sono invecchiate in botti che in precedenza hanno contenuto mosti o vini di «Jerez» (sherry), nonché all'uso del tradizionale sistema di invecchiamento dinamico «criaderas y solera», unico a Jerez, e alle caratteristiche del microclima che prevale nella zona in cui i prodotti di Jerez sono elaborati e invecchiati.

Link al disciplinare del prodotto

https://lajunta.es/4pp2j