Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 08-10-2004
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 245
Data aggiornamento: 01-01-1970

Criteri di compilazione e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola.

Articolo 1.

Soggetti tenuti alle dichiarazioni

1. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola i produttori indicati agli articoli 2 e 4 del reg. della Commissione n. 1282/01 del 28 giugno 2001 e coloro che, nel corso della campagna, hanno proceduto all’acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.

2. Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

3. Ai sensi dell’art. 2 paragrafo 3, lettera b), del reg. della Commissione n. 1282/01 del 28 giugno 2001, sono esonerati dalla presentazione della parte della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola, relativa alla sola raccolta delle uve, i produttori che cedono la totalità delle uve di propria produzione ad un unico organismo associativo.

4. I produttori di cui al comma 3 sono tenuti a compilare l’apposito modello che sarà allegato alla dichiarazione dell’organismo associativo.

5. I produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

 

Articolo 2.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

1. I modelli delle dichiarazioni ed i relativi criteri di compilazione e le modalità di presentazione saranno definiti dall’organismo di coordinamento AGEA, di concerto con gli Organismi pagatori competenti, entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale e saranno anch’essi oggetto di pubblicazione, ai fini dell’efficacia nei confronti di ogni terzo interessato, secondo le modalità proprie di ogni Organismo pagatore.

2. I dati relativi alle dichiarazioni sono resi disponibili dall’organismo di coordinamento AGEA, per gli adempimenti e controllo di competenza, entro i termini comunitari:

— all’Ispettorato centrale repressione frodi;

— agli assessorati regionali dell’agricoltura, competenti per il territorio; — al ministero delle Politiche agricole e forestali.

3. L’AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, in attuazione della normativa comunitaria, assicura l’applicazione armonizzata del presente decreto ministeriale da parte degli Organismi pagatori competenti.

4. L’inosservanza di quanto disposto dall’AGEA ai sensi del comma 1 e la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola agli Organismi pagatori competenti oltre il termine del 10 dicembre di ciascun anno comporta l’applicazione delle sanzioni fissate dagli articoli 12 e 13 del predetto reg. n. 1282/01 e dell’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modificazioni.

 

Articolo 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono valide le dichiarazioni pervenute ai Comuni ai sensi del D.m. 16 ottobre 2001 entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale.

2. I Comuni, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale, trasmettono agli Organismi pagatori competenti, secondo le modalità definite ai sensi del comma 1) dell’art. 2, le dichiarazioni pervenute entro la data di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono abrogati i D.m. 1 agosto 1995, 28 novembre 1995, 6 agosto 1997 e 16 ottobre 2001.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.