Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni.
(Regolamento (UE) 19/12/2025, n. 2025/2649, pubblicato in G.U.U.E. 31 dicembre 2025, n. L)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Nelle sue comunicazioni del 29 gennaio 2025 dal titolo «Bussola per la competitività dell’UE» e dell’11 febbraio 2025 dal titolo «Un’Europa più semplice e più rapida — Comunicazione sull’attuazione e la semplificazione», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare la competitività, promuovere l’innovazione e sostenere la crescita in tutta l’Unione; a tal fine la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono fattori fondamentali. È pertanto necessario affrontare i costosi oneri normativi, le complessità del diritto dell’Unione e della sua attuazione, compresi gli obblighi di comunicazione eccessivi, prestando nel contempo attenzione alle esigenze specifiche delle piccole e medie entità.
(2) Nella sua comunicazione del 19 febbraio 2025 dal titolo «Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione», la Commissione sottolinea che, per stimolare l’innovazione e la sostenibilità nelle pratiche agricole, gli agricoltori dovrebbero essere imprenditori e fornitori e non sostenere oneri burocratici o normativi inutili. Tale prospettiva e la diversità del settore richiedono approcci su misura piuttosto che soluzioni universali, unitamente a verifiche fattuali del diritto dell’Unione e semplificazioni, tenendo conto anche dei benefici apportati dalle tecnologie digitali, come le tecnologie che consentono la comunicazione automatizzata. Per guidare la transizione dell’agricoltura verso la sostenibilità e promuovere l’innovazione occorre un migliore equilibrio tra obblighi e incentivi. Le esigenze specifiche delle piccole aziende agricole, che alimentano la vitalità delle comunità rurali proteggendo la natura e i mezzi di sussistenza, richiedono un sostegno più adeguato e diretto nell’ambito della politica agricola comune (PAC), riducendo al minimo gli oneri amministrativi. Le piccole aziende agricole sono spesso svantaggiate nell’accesso ai finanziamenti e nel loro utilizzo, cosa che ostacola la loro capacità di investire, innovare e perseguire opportunità di sviluppo.
(3) Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della PAC (piani strategici della PAC), finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Nel 2024 è stato adottato il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio con l’obiettivo di adeguare meglio il quadro di sostegno dell’Unione della PAC alle realtà aziendali, migliorare la gestione dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri e ridurre gli oneri connessi ai controlli. La Commissione ha inoltre adottato il regolamento delegato (UE) 2024/1235 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, prevedendo in particolare sia la possibilità per gli Stati membri di adeguare la percentuale di riferimento per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) 1 in base ai cambiamenti strutturali nei sistemi agricoli, sia deroghe all’obbligo di imporre obblighi di riconversione agli agricoltori e ad altri beneficiari.
(4) I riscontri e l’esperienza dei due anni di attuazione dei piani strategici della PAC nell’ambito dell’attuale quadro giuridico dell’Unione relativo alla PAC indicano che sono necessari ulteriori adeguamenti limitati di tale quadro giuridico per affrontare le strozzature e le complessità individuate. Tra queste figura il fatto che le circostanze, le pratiche e le esigenze specifiche di determinati gruppi di agricoltori, quali gli agricoltori che praticano l’agricoltura biologica, i giovani agricoltori, le agricoltrici, gli agricoltori nelle aree montuose, i piccoli agricoltori e gli allevatori, non sono ancora sufficientemente prese in considerazione nel quadro giuridico dell’Unione relativo alla PAC: ciò non consente agli Stati membri di adeguare i vari strumenti alle circostanze specifiche, alle pratiche e alle esigenze di tali agricoltori. Inoltre alcune opportunità di semplificazione nell’ambito della PAC, come il ricorso a importi forfettari o opzioni semplificate in materia di costi, sono sottoutilizzate a causa delle complessità nella loro attuazione e gestione. Ciò può determinare la sovrapposizione o l’ambiguità di requisiti per gli agricoltori, rendere complicato l’accesso degli agricoltori al sostegno e ostacolare le opportunità di sviluppo imprenditoriale per gli agricoltori, ad esempio per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori. Le norme presentano inoltre alcune rigidità che incidono sul modo in cui gli Stati membri gestiscono e modificano i propri piani strategici della PAC e adempiono agli obblighi di comunicazione. Infine occorre alleggerire ulteriormente l’onere delle visite e dei controlli in azienda sia per gli agricoltori che per gli organismi amministrativi, in particolare introducendo metodologie più efficienti per la valutazione della qualità e i controlli di condizionalità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC). Il superamento di tali strozzature, complessità e rigidità aiuterebbe gli Stati membri a utilizzare i piani strategici della PAC per sfruttare al massimo le opportunità a vantaggio degli agricoltori e degli altri beneficiari della PAC, ridurre gli oneri amministrativi e la complessità e ottimizzare l’uso delle risorse scarse. Al fine di massimizzare l’effetto dei pagamenti diretti concessi nell’ambito del sistema di sostegno istituito dal quadro giuridico della PAC, in particolare per quanto riguarda il reddito equo e il tenore di vita degli agricoltori, è importante che le misure nazionali non connesse alla PAC siano concepite in modo da non incidere negativamente sui pagamenti diretti.
(5) L’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che, quando una superficie agricola è utilizzata come prato e non è compresa nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più, essa deve essere considerata prato permanente. Tuttavia, alcuni metodi colturali comportano una rotazione delle colture su seminativi in cui l’erba o altre piante erbacee da foraggio non sono comprese nella rotazione delle colture per periodi superiori a cinque anni, durante i quali tuttavia tali superfici sono arate per restare seminativi. Di conseguenza, gli agricoltori degli Stati membri in cui sono applicati tali metodi colturali incontrano difficoltà a gestire le rotazioni agronomiche e a mantenerle sostenibili rispettando nel contempo i requisiti per l’attuazione della norma BCAA 1. L’uso di rotazioni delle colture più lunghe con prati può inoltre apportare benefici considerevoli in termini di biodiversità e servizi ecosistemici, consentendo nel contempo agli agricoltori una maggiore flessibilità nella gestione agronomica. Pertanto, al fine di promuovere tali pratiche agronomiche flessibili e sostenibili per la gestione dei prati, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare da cinque a sette anni il periodo che determina la classificazione di una superficie come prato permanente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115.
(6) Tuttavia, la conversione automatica dei seminativi in prati permanenti dopo un periodo determinato può creare inutili pressioni normative per gli agricoltori che desiderano che i loro terreni continuino a essere classificati come seminativi. Pertanto, al fine di garantire una maggiore flessibilità, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che i terreni classificati come seminativi al 1° gennaio 2026 rimangano tali, anche se il periodo di cinque o sette anni è scaduto. In tal caso, gli agricoltori dovrebbero avere la possibilità di derogare alla decisione adottata dallo Stato membro e di continuare ad applicare la norma di conversione dei loro seminativi in prato permanente dopo la scadenza del periodo di cinque o sette anni. Per garantire la coerenza e la certezza del diritto, gli Stati membri che attuano tale flessibilità dovrebbero inoltre garantire che la loro decisione non incida sui pluriennali impegni ambientali in corso assunti a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, e che i beneficiari abbiano la possibilità di modificare o ritirare di conseguenza la domanda di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 nell’anno successivo alla decisione degli Stati membri.
(7) Al fine di ridurre al minimo il rischio di effetti negativi sul mercato unico e sul commercio internazionale dei nuovi pagamenti in caso di crisi a favore degli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici a norma dell’articolo 78 bis del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli interventi nell’ambito dei quali deve essere concesso tale sostegno dell’Unione siano concepiti dagli Stati membri in modo da soddisfare i criteri di cui all’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC.
(8) L’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/2115 prevede un meccanismo per l’attuazione del memorandum d’intesa sui semi oleaginosi, che comprende disposizioni sugli aumenti degli output previsti e sui coefficienti di riduzione per evitare il superamento della superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione. Tale disposizione deve essere modificata per tenere conto delle modifiche dell’articolo 119 di tale regolamento introdotte dal presente regolamento.
(9) Il sistema di condizionalità che comprende i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme BCAA mira a contribuire allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile attraverso una maggiore consapevolezza da parte dei beneficiari della necessità di rispettare tali norme e criteri. Mira inoltre ad aumentare la coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica e delle piante e benessere degli animali perseguiti dal diritto dell’Unione. Tuttavia, considerando che la superficie agricola gestita dai piccoli agricoltori che beneficiano di pagamenti nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 è limitata, l’applicazione del sistema di condizionalità a tali piccoli agricoltori, che gestiscono la maggior parte delle aziende agricole nell’Unione, produce benefici insufficienti rispetto ai costi elevati e impone un onere amministrativo notevole a tali agricoltori e alle amministrazioni nazionali. Per ridurre tali costi e alleggerire i relativi oneri amministrativi, è opportuno esentare i piccoli agricoltori dall’applicazione del sistema di condizionalità.
(10) Le norme BCAA di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115 fanno parte del sistema di condizionalità di cui all’articolo 12 del medesimo regolamento. Contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi e alla protezione dell’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi. I principi generali su cui si basa la produzione biologica a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio comprendono la conservazione di elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale e l’impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo, la sostanza organica e l’aria.
(11) La norma BCAA 1, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira al mantenimento dei prati permanenti per preservare lo stock di carbonio. L’allegato II, punti 1.7.3 e 1.9.1.1, del regolamento (UE) 2018/848 sottolinea l’importanza di massimizzare l’uso dei pascoli, il che impedisce la conversione dei prati permanenti in altri usi del suolo e, in linea con l’obiettivo principale della norma BCAA 1, preserva lo stock di carbonio nei prati permanenti. Le norme BCAA 3, 5 e 6, elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mirano rispettivamente a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, limitare l’erosione e proteggere i suoli nei periodi sensibili. Tali obiettivi sono già conseguiti attraverso le pratiche di lavorazione del terreno e di coltivazione applicate nella produzione biologica vegetale, in particolare quelle di cui all’allegato II, punto 1.9, del regolamento (UE) 2018/848. La norma BCAA 4, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dell’acqua dall’inquinamento. Analogamente, l’allegato II, punti 1.5, 1.7, 1.9 e 1.10, del regolamento (UE) 2018/848 mira a ridurre il rischio di inquinamento delle acque limitando l’uso di medicinali veterinari, nonché limitando l’uso di concimi e pesticidi e la densità di allevamento. L’esperienza ha dimostrato che l’agricoltura biologica ha un impatto positivo per quanto riguarda la lisciviazione e il dilavamento dei nutrienti, rendendo meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell’acqua e conseguendo così l’obiettivo principale della norma BCAA 4. Pertanto, tenuto conto dei principi e delle norme di cui al regolamento (UE) 2018/848 e le pratiche esistenti nell’ambito dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori certificati conformemente al regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero essere considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e, come di prassi, 7 per quanto concerne le loro unità di produzione biologica e le loro unità di produzione in conversione, quali definite al regolamento (UE) 2018/848. Al fine di ridurre l’onere amministrativo a carico delle autorità competenti degli Stati membri e adoperandosi nel contempo per applicare tale possibilità di presunzione di conformità ad alcune norme BCAA nel modo più appropriato, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che detta presunzione di conformità si applichi solo se l’intera azienda dell’agricoltore certificato conformemente al regolamento (UE) 2018/848 è costituita da unità di produzione biologica o da unità di produzione, come definite nel regolamento (UE) 2018/848, o da entrambe tali unità di produzione.
(12) Al fine di migliorare la coerenza dei requisiti per gli agricoltori e semplificare la definizione delle norme BCAA da parte degli Stati membri, l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per chiarire che gli Stati membri possono stabilire le norme BCAA nei rispettivi piani strategici della PAC in modo coerente con i requisiti nazionali obbligatori, a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme BCAA elencate nell’allegato III di tale regolamento. È opportuno, in particolare, chiarire che non è necessario che le norme BCAA stabilite nei piani strategici della PAC vadano oltre i requisiti nazionali obbligatori esistenti, a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme BCAA elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare agli obiettivi principali di tali norme BCAA.
13) L’articolo 13, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2021/2115, dovrebbe essere modificato per consentire agli Stati membri di prevedere, nell’attuazione delle norme BCAA, deroghe temporanee ai requisiti delle norme minime anche in caso di fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che impediscono agli agricoltori di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno.
(14) La norma BCAA 9 stabilisce un divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. L’esperienza ha, però, dimostrato che potrebbero esistere situazioni eccezionali in cui tali prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale sono danneggiati, ad esempio da specie invasive, e per ripristinarli potrebbero essere necessarie misure adeguate ad affrontare tali situazioni, tra cui deroghe al divieto di aratura delle zone interessate, così da assicurare che i requisiti della norma BCAA 9 contribuiscano alla protezione degli habitat e delle specie. In linea con l’obiettivo di semplificazione, gli Stati membri potrebbero in particolare avvalersi dei loro sistemi di controllo esistenti nei siti Natura 2000 sulla base di un’analisi dei rischi. Inoltre gli Stati membri potrebbero utilizzare i requisiti obbligatori stabiliti nei piani di gestione Natura 2000, a condizione che tali requisiti siano conformi alla norma BCAA 9 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.
(15) L’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115 consente agli Stati membri di trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore a sostegno del contributo dell’agricoltore a uno strumento di gestione del rischio. Uno Stato membro che decide di utilizzare tale opzione la applica a tutti i beneficiari di pagamenti diretti in un determinato anno. L’esperienza dimostra che solo pochissimi Stati membri si avvalgono di tale opzione. Le discussioni con gli Stati membri hanno dimostrato che la mancanza di strumenti di gestione del rischio, istituiti dagli Stati membri o forniti mediante assicurazione privata, disponibili per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti, rappresenta un ostacolo all’attuazione di tale articolo. Al fine di aumentare la diffusione e l’uso di tale opzione, è necessario modificare l’articolo 19 di modo da renderne l’attuazione più flessibile e adattarla agli strumenti di gestione esistenti dei rischi negli Stati membri. A seguito di tale modifica, gli Stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione di trattenere fino al 3 % dei pagamenti diretti da versare a un agricoltore come contributo degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio dovrebbero poter decidere se ciò si applica a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno, o se si applica agli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno, a condizione che la loro decisione corrisponda agli strumenti di gestione del rischio in vigore.
(16) Il regime di pagamento semplificato elaborato dagli Stati membri per i piccoli agricoltori a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 riduce la complessità del processo di domanda di sostegno al reddito, sia per i piccoli agricoltori che per le amministrazioni. Al fine di accrescere l’attrattiva di tale regime e incoraggiare un maggior numero di piccoli agricoltori a beneficiarne, è opportuno aumentare l’importo massimo che può essere ricevuto nell’ambito di tale regime. Per promuovere la partecipazione dei piccoli agricoltori, che beneficiano dei pagamenti di cui a tale articolo, ai regimi ecologici di cui all’articolo 31 del medesimo regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere i pagamenti ricevuti da tali agricoltori nell’ambito dei regimi ecologici dall’importo massimo del pagamento di cui all’ articolo 28 di tale regolamento.
(17) Se uno Stato membro decide, a norma dell’articolo 28, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, che il pagamento ai piccoli agricoltori di cui all’articolo 28, primo comma, di tale regolamento non deve sostituire il sostegno per i regimi ecologici istituiti a norma dell’articolo 31 di tale regolamento, i regimi ecologici dovrebbero continuare a rispettare tutti i requisiti di cui all’articolo 31, paragrafo 5, di tale regolamento. Tale principio dovrebbe essere rispettato anche per quanto riguarda gli interventi di cui all’articolo 70 di tale regolamento in relazione agli agricoltori che ricevono i pagamenti di cui all’articolo 28 del medesimo regolamento. Al fine di garantire il rispetto del principio generale secondo cui i pagamenti sono previsti solo per impegni che vanno al di là dei requisiti di condizionalità e di salvaguardare l’ambizione degli interventi che fanno parte dell’architettura ambientale e climatica della PAC, gli agricoltori che ricevono i pagamenti di cui all’articolo 28 di tale regolamento dovrebbero ricevere pagamenti nell’ambito dei regimi ecologici di cui all’articolo 31 di tale regolamento o pagamenti nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 70 del medesimo regolamento soltanto se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 5, primo comma, lettera a), o di cui all’articolo 70, paragrafo 3, primo comma, lettera a), di tale regolamento.
(18) Al fine di garantire che l’impatto di tali requisiti sulla situazione finanziaria ed economica degli agricoltori interessati possa restare limitato, quando gli Stati membri conseguono obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente, clima, benessere degli animali e resistenza antimicrobica, mantenendo o adottando una legislazione nazionale che vada al di là dei corrispondenti requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione„ l’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere modificato. Tale modifica dovrebbe consentire agli Stati membri di concedere un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti obbligatori imposti dal diritto nazionale che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati imposti di recente o fossero già esistenti. Inoltre la revoca della limitazione del periodo durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni nell’ambito dei regimi ecologici semplificherebbe la gestione dei regimi ecologici per gli Stati membri, in quanto ridurrebbe la necessità di modificare tali regimi nei piani strategici della PAC durante il periodo di programmazione in questione a causa di modifiche di tale legislazione nazionale o della scadenza del periodo di 24 mesi durante il quale è possibile concedere il sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tale legislazione nazionale.
(19) La norma BCAA 2, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione dei suoli ricchi di carbonio. La norma BCAA 9, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira alla protezione degli habitat e delle specie attraverso un divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. L’esperienza ha dimostrato che, garantendo nel contempo, rispettivamente, la protezione dei suoli ricchi di carbonio e dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000, i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell’ambito della norme BCAA 2 e 9, hanno comportato sfide per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalle norme BCAA 2 e 9, come quelli che comportano limitazioni della produzione o il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000, può essere costoso per gli agricoltori o condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l’uso dei suoli. Inoltre le norme BCAA 2 e 9 incidono sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere o di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000 all’interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell’ambito delle norme BCAA 2 e 9, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tali norme. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere le norme BCAA 2 e 9 dal requisito di cui all’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un sostegno nei loro piani strategici della PAC nell’ambito dei regimi ecologici di cui all’articolo 31 di tale regolamento affinché gli agricoltori in attività soggetti alle norme BCAA 2 e 9 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone, e un elevato livello di protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.
(20) Al fine di consentire il sostegno ai metodi di allevamento biologici nell’ambito dei regimi ecologici di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, è opportuno che gli Stati membri possano decidere che il sostegno concesso per impegni per la conversione o il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 assuma la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto. È inoltre opportuno chiarire che il sostegno per gli impegni volti a migliorare le pratiche agricole relative all’apicoltura può essere concesso sotto forma di pagamento annuale per gli alveari, in quanto ciò semplificherà il calcolo dei pagamenti per tali impegni. Per garantire la coerenza delle definizioni utilizzate nei piani strategici della PAC, si dovrebbe intendere per «alveare», ai fini della concessione del sostegno nell’ambito dei regimi ecologici di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, l’«alveare» come definito nell’atto delegato di cui all’articolo 56, lettera b), di tale regolamento.
(21) L’articolo 48 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per sopprimere il riferimento alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, in vista della soppressione di tale procedura dal regolamento (UE) 2021/2116 con il presente regolamento.
(22) Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo svolgono un ruolo importante nel rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento. Il sostegno della PAC a tali organizzazioni è di fondamentale importanza per affrontare questioni specifiche e conseguire obiettivi settoriali o premiare le pratiche benefiche. È pertanto opportuno consentire alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori che attuano nei programmi operativi uno o più interventi settoriali connessi a uno degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettera d), e), f), h), i) o j), del regolamento (UE) 2021/2115 di beneficiare dell’aumento del limite per l’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 52, paragrafo 2, di tale regolamento, a condizione che l’importo eccedente i limiti di cui all’articolo 52, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento sia speso unicamente per finanziare tali interventi settoriali.
(23) È opportuno modificare l’articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115 per allineare il titolo del tipo di intervento per lo sviluppo rurale di cui alla lettera e) di tale articolo alle modifiche dell’articolo 75 del medesimo regolamento e includere il titolo del nuovo tipo di intervento di cui all’articolo 78 bis di tale regolamento.
(24) Al fine di limitare l’impatto di tali requisiti sulla situazione economica e finanziaria degli agricoltori interessati, quando gli Stati membri conseguono obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente, clima, benessere degli animali e resistenza antimicrobica, mantenendo o adottando una legislazione nazionale che vada al di là dei corrispondenti requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione, l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere modificato. Tale modifica dovrebbe consentire agli Stati membri di concedere un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto dei requisiti obbligatori imposti dal diritto nazionale che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che siano stati imposti di recente o fossero già esistenti. Inoltre la revoca della limitazione del periodo durante il quale può essere concesso il sostegno per gli impegni agro-climatico-ambientali semplificherebbe la gestione di tali impegni per gli Stati membri, in quanto ridurrebbe la necessità di modificare tali interventi nei piani strategici della PAC durante tale periodo di programmazione a causa di modifiche della legislazione nazionale o della scadenza del periodo di 24 mesi durante il quale è possibile concedere il sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto della legislazione nazionale.
(25) L’esperienza ha dimostrato che i requisiti stabiliti nei piani strategici della PAC nell’ambito della norma BCAA 2 e 9 hanno comportato sfide considerevoli per gli agricoltori e gli Stati membri, in particolare in merito alla redditività economica degli agricoltori interessati, garantendo nel contempo, rispettivamente, la protezione dei suoli ricchi di carbonio e dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. Il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalle norme BCAA 2 e 9, come quelli che comportano limitazioni della produzione o il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000, potrebbe essere costoso per gli agricoltori e condizionare in modo considerevole la loro capacità di modificare o adeguare l’uso dei suoli. Inoltre le norme BCAA 2 e 9 incidono sugli agricoltori in alcuni Stati membri più che in altri date le diverse proporzioni di zone umide e torbiere o di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000 all’interno dei loro territori. Pur mantenendo i requisiti esistenti nell’ambito delle norme BCAA 2 e 9, ove opportuno, stabiliti coerentemente con i requisiti nazionali obbligatori, come previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere possibile compensare gli agricoltori per il rispetto degli obblighi derivanti da tali norme. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere le norme BCAA 2 e 9 dal requisito di cui all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 per gli interventi basati sull’articolo 70 di tale regolamento. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere nei loro piani strategici della PAC un sostegno nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 70 di tale regolamento affinché gli agricoltori e gli altri beneficiari soggetti alle norme BCAA 2 e 9 ne soddisfino i requisiti e mantengano nel contempo un elevato livello di protezione delle zone umide e delle torbiere, in particolare il potenziale di sequestro del carbonio di tali zone, e un elevato livello di protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.
(26) A norma dell’articolo 70, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono stabilire pagamenti per gli impegni agro-climatico-ambientali o per gli impegni per la conversione o il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica unicamente come pagamenti per ettaro. Al fine di garantire la coerenza con il sostegno nell’ambito dei regimi ecologici di cui all’articolo 31 di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter concedere, in casi debitamente giustificati, un sostegno per tali impegni sotto forma di pagamento per unità di bestiame adulto. Al fine di agevolare le attività benefiche per l’ambiente nel caso dell’apicoltura, dovrebbe essere possibile concedere un sostegno per gli impegni agro-climatico-ambientali o per gli impegni per la conversione o il mantenimento dell’agricoltura biologica sotto forma di pagamento per alveare. Per garantire la coerenza delle definizioni utilizzate nei piani strategici della PAC, per «alveare» si dovrebbe intendere l’alveare come definito nell’atto delegato di cui all’articolo 56, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.
(27) L’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme relative al calcolo dei pagamenti per svantaggi territoriali specifici dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dal rispetto di determinati requisiti obbligatori che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti. Non concede pagamenti per svantaggi territoriali specifici derivanti dalle norme BCAA pertinenti. Tuttavia il rispetto di determinati requisiti stabiliti nell’ambito della norma BCAA 2 può essere costoso per gli agricoltori in quanto comporta limitazioni alla produzione dovute a restrizioni importanti dell’uso del suolo. Al fine di integrare i costi relativi al rispetto della norma BCAA 2 nel calcolo dei pagamenti per gli svantaggi territoriali specifici derivanti dal rispetto di determinati requisiti obbligatori, gli Stati membri dovrebbero poter includere in tale calcolo gli svantaggi derivanti dai requisiti di tale norma.
(28) Per garantire che gli agricoltori dispongano di più tempo e flessibilità per adeguarsi ai nuovi requisiti del diritto dell’Unione in un contesto sempre più complesso di tensioni geopolitiche, sfide strutturali e difficoltà economiche connesse inter alia ai prezzi elevati dell’energia e dei fattori di produzione, è opportuno modificare l’articolo 73, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115. Tale modifica dovrebbe estendere la durata del periodo nel quale può essere concesso il sostegno agli investimenti che contribuiscono al rispetto di tali nuovi requisiti da 24 a 36 mesi a decorrere dalla data in cui tali nuovi requisiti diventano obbligatori per l’azienda.
(29) Il settore agricolo dell’Unione si trova ad affrontare difficoltà demografiche, con una forza lavoro che invecchia. Se da un lato attrarre i giovani agricoltori è fondamentale per garantire un futuro sostenibile all’agricoltura, dall’altro la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo da parte dei giovani agricoltori incontrano difficoltà finanziarie. Al fine di agevolare ulteriormente il loro primo insediamento, è opportuno prorogare, per i giovani agricoltori, il periodo di ammissibilità degli investimenti per conformarsi alle nuove norme dell’Unione.
(30) Per rafforzare la competitività e la sostenibilità del sistema alimentare dell’Unione sono necessari notevoli investimenti e lo sviluppo delle imprese. È opportuno incoraggiare in particolare lo sviluppo delle piccole aziende agricole, che si trovano ad affrontare sfide peculiari e che sono potenzialmente redditizie dal punto di vista economico. Allo stesso tempo è necessario semplificare l’attuazione del sostegno alle piccole aziende agricole per ridurre al minimo gli oneri amministrativi. Per rispondere a tali esigenze, è opportuno modificare l’articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115 al fine di includere lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole tra gli interventi che gli Stati membri possono sostenere e prevedere un sostegno forfettario di 75 000 EUR per tale intervento. Per motivi di coerenza, gli Stati membri dovrebbero usare la stessa definizione di piccole aziende agricole per gli investimenti a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, lettera b) di tale regolamento, e per lo sviluppo delle imprese a norma dell’articolo 75 di tale regolamento.
(31) Gli interventi di gestione del rischio sono molto utili per rendere gli agricoltori più resilienti e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. Tuttavia l’esperienza ha dimostrato che le norme attuali sono troppo rigide perché il potenziale di tale tipo di intervento possa essere sfruttato appieno. In particolare sembra che l’attuale formula per il calcolo delle perdite non sia adeguata alla situazione specifica di alcuni beneficiari, come i giovani agricoltori, alle superfici con colture permanenti o ad altri casi giustificati per i quali la formula di calcolo delle perdite non è appropriata. Per aumentare l’uso e la diffusione degli strumenti di gestione del rischio di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità nel calcolo delle perdite per tali beneficiari o colture, consentendo loro di tenere conto delle loro situazioni specifiche.
(32) Al fine di sostenere in modo efficiente gli agricoltori la cui produzione è stata danneggiata da calamità naturali, avversità atmosferiche o altri eventi catastrofici, quali ad esempio le epizoozie e gli organismi nocivi da quarantena, gli Stati membri dovrebbero poter erogare pagamenti in caso di crisi attraverso interventi di sviluppo rurale. Tali tipi di sostegno dovrebbero offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nella pianificazione degli interventi. Nel calcolare la perdita di produzione da compensare, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare indici e tenere conto dell’andamento recente dei prezzi, affinché il calcolo rifletta il valore di mercato effettivo. Al fine di garantire una solida gestione finanziaria dei fondi dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che la compensazione totale ricevuta dall’agricoltore in combinazione con altre forme di sostegno dell’Unione o a livello nazionale compresi i finanziamenti nazionali integrativi, e i finanziamenti da assicurazioni private o altri regimi di gestione del rischio non comporti sovracompensazioni o doppi finanziamenti.
(33) L’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme relative alla definizione, da parte delle autorità di gestione, dei criteri di selezione relativi a determinati tipi di interventi. L’elenco dei tipi di interventi per i quali gli Stati membri devono utilizzare i criteri di selezione dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche dei tipi di interventi di cui all’articolo 75 di tale regolamento.
(34) L’articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2015 stabilisce le norme e i principi per l’attuazione degli strumenti finanziari nell’ambito della PAC. L’articolo 80, paragrafo 2, di tale regolamento garantisce la coerenza con il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio relative agli strumenti finanziari. Per rafforzare ulteriormente le sinergie nell’attuazione e nel controllo tra gli strumenti finanziari della PAC e gli altri strumenti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno modificare l’articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115 per garantire che i requisiti relativi alla pista di controllo per gli strumenti finanziari nel regolamento (UE) 2021/2115 e nel regolamento (UE) 2021/1060 siano gli stessi.
(35) L’articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce il massimale dell’equivalente sovvenzione lordo applicabile quando gli strumenti finanziari sostengono attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Per garantire l’allineamento alle nuove modifiche introdotte nel regime generale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, il massimale deve essere aumentato di conseguenza. Inoltre il periodo di riferimento dovrebbe essere modificato sostituendo «esercizi finanziari» con «anni» per allinearsi all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831. È opportuno che per quanto riguarda il sostegno al capitale circolante per le attività che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE continuino ad applicarsi le norme generali in materia di aiuti di Stato.
(36) L’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 definisce l’ammissibilità delle spese quando il sostegno è fornito mediante strumenti finanziari. Al fine di garantire chiarezza e parità di trattamento nell’ambito di tutti gli strumenti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060, l’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per stabilire le norme di ammissibilità in merito all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
(37) L’articolo 81 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme e le condizioni per i trasferimenti da parte degli Stati membri delle dotazioni del FEASR al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per garantire la massima diffusione possibile delle nuove opzioni introdotte a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/523, è opportuno modificare l’articolo 81 del regolamento (UE) 2021/2115.
(38) L’articolo 83 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme per il calcolo e l’applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi. Per semplificare e promuovere l’attuazione degli investimenti e di altri interventi di sviluppo rurale e aumentare il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, dovrebbe essere possibile utilizzare i metodi di calcolo stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/1060 senza dover fornire ulteriori giustificazioni.
(39) L’articolo 86, paragrafi 2, e 3, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce norme sull’ammissibilità delle spese derivanti dalle modifiche dei piani strategici della PAC al contributo rispettivamente del FEAGA e del FEASR. Al fine di semplificare le norme sull’ammissibilità delle spese, migliorare le sinergie tra il FEAGA e il FEASR e aumentare la flessibilità per gli Stati membri nel determinare la data di decorrenza degli effetti delle modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA, è opportuno consentire che le spese derivanti da una modifica strategica approvata di un piano strategico della PAC al contributo del FEAGA siano ammissibili dalla data di decorrenza degli effetti della modifica fissata dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 119, paragrafo 8, di tale regolamento, ma non prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione. Per altre modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA, le spese dovrebbero essere ammissibili al contributo del FEAGA dalla data di notifica alla Commissione della modifica, come stabilito all’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115, modificato dal presente regolamento.
(40) Al fine di garantire finanziamenti adeguati per il nuovo tipo di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, gli Stati membri dovrebbero poter riservare a tale tipo di intervento una determinata quota dei finanziamenti del FEASR. Tuttavia, al fine di garantire la disponibilità di finanziamenti sufficienti per coprire altre priorità della PAC, tale quota dovrebbe essere limitata a un importo annuo massimo disponibile per Stato membro pari al 3 % del totale combinato dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR relativi a un dato anno.
(41) Data la sua natura particolare, il nuovo tipo di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, dovrebbe essere esentato dall’obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.
(42) È opportuno consentire agli Stati membri con regioni ultraperiferiche di trasferire una parte dell’importo della dotazione preassegnata per lo sviluppo rurale dedicata alle regioni ultraperiferiche a favore di misure di finanziamento attraverso i programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all’insularità («programmi POSEI»). Tale flessibilità dovrebbe aumentare le dotazioni finanziarie massime stabilite nel regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per i programmi POSEI per l’importo trasferito a tali programmi dalla dotazione per lo sviluppo rurale.
(43) L’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che la Commissione approvi le domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate dagli Stati membri. L’articolo 119, paragrafo 9, di tale regolamento consente agli Stati membri di apportare e applicare modifiche agli elementi dei piani strategici della PAC relativi agli interventi di cui al titolo III, capo IV, di tale regolamento. Tali modifiche sono incluse nella successiva domanda di modifica dei piani strategici della PAC che dovrà essere approvata dalla Commissione. L’esperienza ha dimostrato che le modifiche dei piani strategici della PAC contengono spesso numerosi elementi tecnici che, anche se non modificano l’orientamento strategico dei piani strategici della PAC, le rendono complesse e onerose per gli Stati membri, e comportano ritardi nelle procedure di approvazione. Ciò interferisce con l’adattamento tempestivo ed efficace dei piani strategici della PAC all’evoluzione delle realtà economiche e alle esigenze degli agricoltori e degli altri beneficiari negli Stati membri e incide negativamente sull’attuazione dei piani strategici della PAC. Per semplificare e migliorare l’efficienza delle procedure di modifica, in particolare per quanto riguarda gli elementi dei piani strategici della PAC che non sono di natura strategica, l’approvazione della Commissione dovrebbe essere chiesta solo per le modifiche strategiche dei piani strategici della PAC. A tal fine, le modifiche strategiche dovrebbero essere definite nel regolamento (UE) 2021/2115 come modifiche di elementi importanti dei piani strategici della PAC che incidono in modo decisivo sulla strategia e sulla logica di intervento di tali piani, compresi i trasferimenti delle dotazioni finanziarie tra il FEASR e il FEAGA, le dotazioni finanziarie massime e minime e le modifiche dei target finali e dei piani finanziari. È opportuno che gli Stati membri possano apportare e applicare tutte le altre modifiche ai propri piani strategici della PAC previa notifica alla Commissione. Tali modifiche non dovrebbero essere soggette all’approvazione della Commissione.
(44) Per garantire la compatibilità dei piani strategici della PAC con il quadro giuridico della PAC, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di opporsi alle modifiche notificate qualora le ritenga incompatibili con i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 o con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi. Al fine di garantire la certezza del diritto per gli agricoltori e gli altri beneficiari, è opportuno che gli Stati membri, una volta ricevuta un’obiezione della Commissione a una modifica notificata, non applichino tale modifica e la eliminino dal piano strategico della PAC modificato presentato alla Commissione. Le spese relative a tali modifiche non dovrebbero inoltre essere ammissibili a un contributo del FEAGA o del FEASR. L’esperienza dimostra che gli Stati membri possono notificare numerose modifiche complesse dei propri piani strategici della PAC. La Commissione dovrebbe pertanto disporre di un periodo di tempo ragionevole per valutare le modifiche notificate e, se necessario, sollevare obiezioni. È opportuno che gli Stati membri possano presentare modifiche alle quali la Commissione ha sollevato obiezioni per approvazione nell’ambito di una domanda di modifica strategica di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal presente regolamento. Ciò dovrebbe garantire che tali modifiche abbiano effetto giuridico solo se sono conformi ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, nonché agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi..
(45) L’articolo 119, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che gli Stati membri stabiliscano una data di decorrenza degli effetti per le modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA. Tale data dovrebbe essere successiva alla data di approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione. Al fine di aumentare la flessibilità per gli Stati membri nel fissare le date di decorrenza degli effetti per le modifiche strategiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA e ampliare le sinergie tra le norme applicabili alle modifiche strategiche dei piani strategici della PAC relative al FEAGA e le modifiche dei piani strategici della PAC relative al FEASR, gli Stati membri dovrebbero poter fissare la data di decorrenza degli effetti delle modifiche strategiche dei piani strategici della PAC tra la data di presentazione alla Commissione della domanda di modifiche strategiche di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal presente regolamento, e la data di approvazione di tale domanda da parte della Commissione.
(46) L’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 garantisce che i piani strategici della PAC siano aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate agli atti legislativi elencati nell’allegato XIII di tale regolamento riguardanti l’ambiente e il clima ai quali i piani strategici della PAC dovrebbero contribuire e con cui dovrebbero essere coerenti. A tal fine gli Stati membri devono valutare se i propri piani strategici della PAC debbano essere modificati e, se necessario, dovrebbero presentare una domanda di modifica, qualora uno qualsiasi degli atti legislativi sia stato modificato. Al fine di evitare inutili procedure amministrative nella fase avanzata di attuazione dei piani strategici della PAC, l’articolo 120 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere soppresso.
(47) L’articolo 122 del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche dell’articolo 119 di tale regolamento introdotte dal presente regolamento.
(48) È opportuno modificare l’articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 per consentire al comitato di monitoraggio di esprimere il proprio parere sulla data di decorrenza degli effetti di tutte le modifiche relative al FEAGA, affinché gli agricoltori e i beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tenere conto delle modifiche proposte.
(49) L’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce i requisiti relativi al contenuto e alla procedura applicabile per le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione, che costituiscono la base per la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116. Dato che il presente regolamento sopprime la procedura annuale di verifica dell’efficacia dell’attuazione, tali requisiti dovrebbero essere modificati. Tale modifica dovrebbe includere la soppressione delle informazioni richieste esclusivamente ai fini di tale procedura, quali le informazioni sugli importi unitari realizzati e le giustificazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire qualora gli importi unitari realizzati superino i corrispondenti importi unitari previsti stabiliti nei piani strategici della PAC.
(50) L’articolo 134, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere chiarito al fine di rafforzare il legame tra la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e l’esame biennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 135 di tale regolamento, per quanto riguarda l’inserimento, nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, delle giustificazioni relative alle carenze rispetto ai target intermedi ai fini dell’esame biennale dell’efficacia dell’attuazione.
(51) A norma dell’articolo 134, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione ricevibili entro un mese dalla presentazione. L’esperienza ha dimostrato che non si possono effettuare in parallelo la valutazione dell’ammissibilità della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione a norma dell’articolo 134, paragrafo 3, di tale regolamento e una valutazione globale della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione presentata. È pertanto necessario modificare la data dalla quale è calcolato il termine per l’invio delle osservazioni, di cui all’articolo 134, paragrafo 13, di tale regolamento, sostituendola con la data in cui la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione diventa ammissibile conformemente all’articolo 134, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
(52) A norma dell’articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115 la Commissione è tenuta a riesaminare, entro il 31 dicembre 2025, l’elenco degli atti legislativi di cui all’allegato XIII di tale regolamento e, se opportuno, a presentare proposte legislative per aggiungere ulteriori atti legislativi a tale allegato. Tenuto conto della soppressione dell’articolo 120 di tale regolamento, è opportuno sopprimere, con il presente regolamento, anche l’articolo 159 di tale regolamento per garantire la coerenza dei piani strategici della PAC ed evitare che le autorità nazionali, gli agricoltori e gli altri beneficiari perturbino l’attuazione dei piani strategici della PAC.
(53) L’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce gli indicatori di impatto, risultato e output a norma dell’articolo 7 di tale regolamento. La tabella «Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione — OUTPUT — Tipi di intervento e relativi indicatori di output» di cui all’allegato I di tale regolamento dovrebbe essere sostituita per introdurre indicatori di output collegati al nuovo tipo di intervento introdotto e ai tipi di intervento modificati e per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.
(54) L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2115 elenca i paragrafi pertinenti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC per ciascun tipo di intervento di tale regolamento. Il nuovo tipo di intervento introdotto per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici dovrebbe essere pertanto inserito nell’allegato II.
(55) La norma BCAA 1, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira a mantenere i prati permanenti al fine di preservare lo stock di carbonio sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all’anno di riferimento 2018, con una diminuzione massima del 5 % rispetto all’anno di riferimento. I cambiamenti strutturali nelle aziende agricole che potrebbero verificarsi durante il periodo di programmazione 2023-2027, in particolare nel settore zootecnico, potrebbero essere accompagnati da una rapida evoluzione nell’uso del suolo a livello di azienda agricola, in particolare per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di mangimi e foraggi. Tali cambiamenti strutturali potrebbero tuttavia essere visibili nei dati disponibili solo con un certo ritardo. Tale evoluzione dei cambiamenti strutturali nelle aziende agricole potrebbe comportare variazioni della percentuale annuale dei prati permanenti rispetto all’anno di riferimento 2018. Alla luce di tali variazioni e al fine di agevolare l’attuazione della norma BCAA 1, il valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all’anno di riferimento 2018 dovrebbe essere portato al 10 %, al fine di consentire agli Stati membri di tenere conto degli sviluppi durante il periodo di programmazione 2023-2027 e delle esigenze delle aziende agricole, in particolare nel settore zootecnico.
(56) La norma BCAA 4, elencata nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, mira a proteggere i corsi d’acqua dall’inquinamento e dal ruscellamento mediante l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua. L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di tale norma BCAA, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di allineare la definizione di «corso d’acqua» alla definizione di corso d’acqua stabilita dagli Stati membri nella legislazione nazionale, compresa quella di attuazione del diritto dell’Unione, che fa parte dei CGO elencati nell’allegato III di tale regolamento. La definizione di corso d’acqua utilizzata dagli Stati membri ai fini della norma BCAA 4 dovrebbe tuttavia essere in linea con l’obiettivo principale di tale norma BCAA, in particolare l’obiettivo di ridurre il rischio di escludere dall’ambito di applicazione di tale norma BCAA i corsi d’acqua più piccoli, che potrebbero portare l’inquinamento a valle.
(57) È opportuno modificare l’articolo 21, paragrafo 1, che stabilisce norme relative ai pagamenti mensili, e l’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2116, che stabilisce norme relative ai pagamenti intermedi, per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 di tale regolamento. È inoltre opportuno modificare l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 per garantire che, a seguito delle modifiche introdotte dal presente regolamento all’articolo 86, paragrafo 2, e all’articolo 119, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/2115, le spese che diventano ammissibili al contributo del FEAGA da una data di decorrenza degli effetti che precede l’approvazione della modifica da parte della Commissione ma segue la data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione siano dichiarate alla Commissione solo dopo l’approvazione della modifica da parte della Commissione a norma dell’articolo 119, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2021/2115. A tal fine dovrebbe essere possibile dichiarare le spese non dichiarabili nel mese in questione, in quanto in attesa dell’approvazione di una modifica, nei mesi successivi dello stesso esercizio finanziario o, al più tardi, nei conti annuali di tale esercizio finanziario da trasmettere alla Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo a tale esercizio. Nel determinare la data di decorrenza degli effetti di una modifica e al fine di garantire che le spese derivanti dalla modifica già versate ai beneficiari possano ancora essere dichiarate entro l’esercizio finanziario corrispondente, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei termini per la procedura di approvazione di cui all’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115.
(58) È necessario modificare l’articolo 40 regolamento (UE) 2021/2116 sulla sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del medesimo regolamento.
(59) L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e anticipi fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali a norma del regolamento (UE) 2021/2115. L’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che, su richiesta di uno Stato membro, in casi di emergenza, la Commissione può adottare, se del caso, atti di esecuzione che derogano all’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari. Per ciascuno degli anni dell’attuale periodo di programmazione, vale a dire gli anni 2023, 2024 e 2025, gli Stati membri hanno chiesto deroghe all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 al fine di permettere un tasso più elevato di anticipi. Le ragioni di tali deroghe sono diverse e comprendono i conflitti militari in Europa e in Medio Oriente, le condizioni meteorologiche avverse e gli eventi climatici eccezionali, nonché gli aumenti imprevisti dei prezzi dei fattori di produzione e dell’inflazione per gli agricoltori, associati a prezzi relativamente bassi dei prodotti agricoli di base. Poiché è improbabile che tali pressioni supplementari si risolvano nel 2026 o nel 2027, è opportuno, per motivi di semplificazione, modificare in modo permanente i tassi massimi degli anticipi di cui al regolamento (UE) 2021/2116, in modo da permettere il pagamento del tasso più elevato per il resto dell’attuale periodo di programmazione.
(60) L’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che in base alle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e d), del medesimo regolamento la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti la sua decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti per le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6 di tale regolamento. È opportuno modificare l’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116 per tenere conto della soppressione, con il presente regolamento, della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.
(61) L’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 dispone che se alle spese di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6 di tale regolamento e corrispondenti agli interventi di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115 non corrisponde un output dichiarato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, e all’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 nonché all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione deve adottare atti di esecuzione anteriormente al 15 ottobre dell’anno successivo all’esercizio pertinente, che stabiliscono gli importi che devono essere dedotti dal finanziamento dell’Unione. L’esperienza acquisita nel primo anno di attuazione dell’esercizio di verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione e nella preparazione del secondo esercizio dimostra che sugli Stati membri incombe un onere amministrativo sproporzionato nella preparazione e nella trasmissione delle informazioni necessarie per la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e durante la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione. Per ridurre l’onere amministrativo a carico degli Stati membri, è opportuno sopprimere la verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116. Il requisito secondo cui le spese effettuate dagli organismi pagatori devono corrispondere agli output comunicati previsto all’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento, rientra nella procedura di conformità di cui all’articolo 55 del medesimo regolamento.
(62) Il requisito secondo cui le spese devono essere effettuate conformemente ai sistemi di governance applicabili di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 è controllato dagli organismi pagatori e successivamente verificato dagli organismi di certificazione su base annuale e dalla Commissione attraverso l’esame dei pareri e delle relazioni dell’organismo di certificazione e nell’ambito del seguito dato alle risultanze, nonché durante le procedure di conformità di cui all’articolo 55 di tale regolamento. Tali procedure forniscono la garanzia necessaria che gli output realizzati siano conseguiti nel rispetto del diritto dell’Unione. Unitamente all’esame biennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 135 del regolamento (UE) 2021/2115, tali procedure garantiscono anche che gli Stati membri conseguano i target intermedi e finali di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, che essi hanno stabilito nell’ambito dei loro sistemi di efficacia dell’attuazione nei piani strategici della PAC. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.
(63) È necessario allineare ulteriormente gli strumenti finanziari della PAC e gli strumenti finanziari di altre politiche in regime di gestione concorrente nel contesto delle irregolarità e delle rettifiche finanziarie, quando gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dimostrano di aver soddisfatto un insieme cumulativo di condizioni. È pertanto opportuno modificare l’articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116 per garantire la coerenza con l’articolo 103, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060.
(64) Gli agricoltori si sono ripetutamente lamentati della pressione causata dalla necessità di sottoporsi a molteplici controlli nel corso dell’anno. Gli Stati membri hanno già la possibilità di raggruppare diversi controlli in un’unica visita in loco. Al fine di ridurre il numero di visite in loco per azienda e ridurre in tal modo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, ove possibile, gli Stati membri non dovrebbero selezionare un beneficiario che è già stato selezionato per un controllo in loco nello stesso anno, tranne nel caso in cui le circostanze richiedano un ulteriore controllo per garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Tale riduzione non dovrebbe tuttavia abbassare il livello dei controlli. A tal fine è opportuno modificare di conseguenza l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
(65) L’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbe essere modificato per sopprimere il riferimento alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 di tale regolamento.
(66) L’esperienza acquisita dimostra che le valutazioni della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), del sistema di domanda geospaziale (GSA) e del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) dovrebbero essere accorpate. Poiché tali sistemi sono intrinsecamente collegati, è difficile valutare la qualità di un sistema senza considerare l’impatto che ha sugli altri. Inoltre, accorpando le valutazioni della qualità di tali sistemi, le amministrazioni degli Stati membri trarrebbero vantaggio da una riduzione del carico di lavoro connesso alle procedure di ispezione e agli obblighi di comunicazione. Ove necessario, gli Stati membri avrebbero anche il vantaggio di proporre un’unica misura correttiva che comprenda i tre elementi, aumentandone in tal modo l’efficienza. A tal fine, è opportuno inserire nel regolamento (UE) 2021/2116 un nuovo articolo e modificare di conseguenza i riferimenti pertinenti.
(67) Sulla base dei primi anni di attuazione, sembra ridondante effettuare controlli in loco sugli interventi monitorati dai dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o da altri dati di valore almeno equivalente, in quanto ne deriva un onere ingiustificato per gli Stati membri e gli agricoltori. Per tali condizioni di ammissibilità gli Stati membri non dovrebbero pertanto essere tenuti a effettuare controlli in loco, compresi quelli eseguiti a distanza mediante l’uso della tecnologia. A tal fine è opportuno modificare di conseguenza l’articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116.
(68) L’esperienza acquisita nell’applicazione del sistema di controllo della condizionalità, anche attraverso procedure di conformità, ha dimostrato che determinate condizioni sono inutilmente rigide e impongono agli Stati membri un onere eccessivo, senza rafforzare necessariamente la protezione dei fondi dell’Unione. Per razionalizzare il sistema di controllo e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo nel contempo l’efficacia nel verificare il rispetto dei requisiti di condizionalità, agli Stati membri dovrebbe essere concessa una maggiore flessibilità nella progettazione dei sistemi di controllo. A tal fine è opportuno sopprimere l’obbligo di un riesame annuale del sistema di controllo e lasciare alla discrezionalità degli Stati membri i fattori da prendere in considerazione nell’analisi dei rischi.
(69) Il regolamento (UE) 2024/1468 ha modificato gli articoli 83 e 84 del regolamento (UE) 2021/2116 per ridurre l’onere che gravava sui piccoli agricoltori e sulle amministrazioni nazionali in relazione ai controlli e alle sanzioni in materia di condizionalità. Nello specifico, esenta gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 dai controlli in materia di condizionalità e dall’applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza dei requisiti di condizionalità. Tuttavia la domanda geospaziale di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 comprende superfici diverse dalla superficie agricola e vi sono vincoli tecnici per calcolare le superfici agricole, dato che alcuni degli elementi, compresi quelli caratteristici del paesaggio, potrebbero essere omessi dalle misurazioni o variare nel tempo in termini di dimensioni. Le esenzioni dovrebbero pertanto basarsi sulla superficie ammissibile ai pagamenti e sul sostegno pertinente per la condizionalità.
(70) I piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori, come i gestori di terreni, non possono beneficiare delle esenzioni dai controlli sulla condizionalità e dalle sanzioni. Tuttavia l’onere amministrativo connesso ai controlli e all’applicazione di sanzioni per tali requisiti di condizionalità di cui al regolamento (UE) 2021/2116 potrebbe risultare sproporzionatamente elevato per tali beneficiari. Analogamente, poiché la superficie agricola gestita da tali beneficiari è limitata e le sanzioni applicabili a questi ultimi sono generalmente ridotte, anche l’applicazione di sanzioni potrebbe comportare oneri sproporzionati per le amministrazioni degli Stati membri. Pertanto anche i piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori dovrebbero essere esentati dai controlli di condizionalità e dall’applicazione di sanzioni amministrative per i requisiti di condizionalità. È tuttavia importante che la PAC continui a contribuire agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e), ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 mediante i requisiti di condizionalità e a garantire la stabilità di tali requisiti quale base comune per gli Stati membri e i beneficiari. I requisiti di condizionalità dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a tutti i beneficiari elencati all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
(71) L’onere amministrativo connesso ai controlli relativi ai requisiti della norma BCAA 7 di cui al regolamento (UE) 2021/2116 può essere sproporzionatamente elevato per i piccoli agricoltori e le amministrazioni nazionali. È pertanto opportuno alleggerire l’onere per i piccoli agricoltori e le amministrazioni nazionali connesso ai controlli di cui al regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la norma BCAA 7. Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata dovrebbero essere esentati dai controlli dei requisiti della norma BCAA 7.
(72) Poiché la superficie agricola soggetta ai requisiti della norma BCAA 7 gestita da piccoli agricoltori è ridotta, e l’applicazione di sanzioni potrebbe comportare oneri sproporzionati per le amministrazioni degli Stati membri, i piccoli agricoltori esenti da controlli di condizionalità per quanto riguarda la norma BCAA 7 dovrebbero anche essere esentati dall’applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza dei requisiti della norma BCAA 7.
(73) Gli articoli 102 e 103 del regolamento (UE) 2021/2116 che stabiliscono norme relative all’esercizio della delega del potere di adottare atti delegati e alla procedura di comitato applicabile agli atti di esecuzione dovrebbero essere modificati per tenere conto delle modifiche di altre disposizioni del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare la soppressione dell’articolo 54, introdotta dal presente regolamento.
(74) Al fine di garantire la coerenza tra le varie disposizioni del regolamento (UE) 2021/2116, tale regolamento dovrebbe essere modificato per sopprimere i riferimenti alla procedura annuale di verifica dell’efficacia dell’attuazione, in particolare i riferimenti all’articolo 54 di tale regolamento.
(75) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116.
(76) È opportuno stabilire disposizioni transitorie in relazione alle modifiche dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115, introdotte dal presente regolamento, al fine di garantire che le domande di modifica e le notifiche di modifiche dei piani strategici della PAC presentate dagli Stati membri alla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento siano approvate secondo le procedure applicabili al momento della presentazione di tali domande di modifica o notifiche.
(77) Al fine di tenere conto della soppressione, da parte del presente regolamento, della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(78) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento in vista della soppressione della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per aggiornare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(79) Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento e al fine di raggiungere il necessario grado di coerenza tra, da un lato, la riduzione degli oneri amministrativi per le autorità degli Stati membri coinvolte nella preparazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione per l’esercizio finanziario agricolo 2025 e, dall’altro, la soppressione della verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione a partire dall’esercizio finanziario agricolo 2025, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni pertinenti relative alla relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione e alla verifica dell’efficacia dell’attuazione dovrebbero applicarsi per quanto riguarda l’esercizio finanziario agricolo 2025 e tutti i successivi esercizi finanziari agricoli, e non dovrebbero avere alcun effetto sugli esercizi finanziari agricoli precedenti.
(80) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle interconnessioni tra il presente regolamento e gli altri strumenti della PAC, e della garanzia pluriennale del finanziamento dell’Unione e del modo in cui il presente regolamento è inestricabilmente connesso al conseguimento delle priorità fondamentali dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(81) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 luglio 2025,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115
Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:
1) all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:
« “prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più oppure, ove gli Stati membri decidano in tal senso, da sette anni o più e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più oppure da sette anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
Gli Stati membri possono decidere che un terreno classificato come seminativo al 1° gennaio 2026 rimanga classificato come seminativo e non sia classificato come prato permanente anche se il periodo di cui al primo comma è scaduto e il terreno non è stato arato, lavorato o riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio.»;
2) all’articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici sono conformi ai criteri dei punti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC elencati nell’allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC elencati nell’allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un punto dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC che non è elencato nell’allegato II del presente regolamento, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.»;
3) l’articolo 11 è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se intende aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo piano strategico della PAC approvato dalla Commissione, uno Stato membro comunica alla Commissione gli output previsti riveduti, in conformità dell’articolo 119, paragrafo 9, prima del 1° gennaio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.»;
b) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Ciascuno Stato membro interessato presenta una notifica a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, con il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma del presente paragrafo entro il 31 marzo dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.»;
4) all’articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema di condizionalità non si applica ai beneficiari dei pagamenti di cui all’articolo 28.»;
5) l’articolo 13 è così modificato:
a) al paragrafo 1 sono aggiunti i commi seguenti:
«Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell’allegato III del presente regolamento in relazione alle loro unità di produzione biologica, quali definite all’articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, e alle loro unità di produzione in conversione, quali definite all’articolo 3, punto 11, di tale regolamento.
Tenendo conto dell’onere amministrativo dei controlli, gli Stati membri possono decidere che solo gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848, la cui intera azienda è costituita da unità di produzione biologica, quali definite all’articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) 2018/848, o da unità di produzione in conversione, quali definite all’articolo 3, punto 11, di tale regolamento, o da entrambe tali unità di produzione, sono considerati conformi alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elencate nell’allegato III del presente regolamento.
Nel definire le proprie norme gli Stati membri possono, se del caso, fissare gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento, in modo che siano coerenti con i requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e non vadano al di là di questi, purché tali requisiti obbligatori nazionali esistenti siano conformi alle norme BCAA elencate nell’allegato III del presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).»;"
b) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. Nell’attuare le norme minime definite a norma dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare deroghe temporanee ai requisiti di tali norme minime in caso di condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi che impediscano agli agricoltori e ad altri beneficiari di conformarsi a tali requisiti in un determinato anno. Tali deroghe temporanee sono limitate, nel loro campo di applicazione, agli agricoltori e altri beneficiari o zone colpiti da tali condizioni meteorologiche, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi, e sono applicate dagli Stati membri solo per il periodo strettamente necessario.» ;
6) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Contributo agli strumenti di gestione del rischio
In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore come contributo dell’agricoltore agli strumenti di gestione del rischio.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno. In alternativa, gli Stati membri possono decidere di applicarla agli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio in un determinato anno se ciò corrisponde meglio allo strumento di gestione del rischio esistente.»;
7) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Pagamenti per i piccoli agricoltori
1. Gli Stati membri possono concedere un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.
2. In deroga al paragrafo 1, nei piani strategici della PAC gli Stati membri possono decidere che il pagamento ai piccoli agricoltori di cui a tale paragrafo non sostituisca i pagamenti diretti effettuati per sostenere i regimi ecologici istituiti a norma dell’articolo 31.
3. Il pagamento annuale per ciascun agricoltore di cui al paragrafo 1 non è superiore a 3 000 EUR.
4. Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.»;
8) l’articolo 31 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è così modificato:
i) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.»;
ii) è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), le norme BCAA 2 e 9 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.»;
b) il paragrafo 7 è così modificato:
i) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima e impegni ad adottare o mantenere le pratiche e i metodi di produzione biologica definiti al regolamento (UE) 2018/848 possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto.»;
ii) è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma possono, se del caso, assumere la forma di un pagamento annuale per gli alveari. Ai fini della presente deroga si applica la definizione di “alveare” figurante nell’atto delegato di cui all’articolo 56, lettera b).»;
9) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Pianificazione e rendicontazione a livello di programma operativo
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 102, l’articolo 111, lettere g) e h), l’articolo 112, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 134 si applicano per i tipi di interventi nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), a livello dei programmi operativi, anziché a livello di intervento. La pianificazione e la rendicontazione per tali tipi di intervento sono altresì effettuate a livello dei programmi operativi.»;
10) all’articolo 49, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46. Gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere da d) a i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.»;
11) all’articolo 52, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali se il programma operativo comprende uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettera d), e), f), h), i) o j), a condizione che l’importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo sia utilizzato unicamente per finanziare le spese derivanti dall’attuazione di tali interventi. Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall’associazione a nome dei suoi membri.»;
12) l’articolo 69 è così modificato:
a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) l’insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, l’avvio di imprese rurali e lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole;»;
b) è aggiunta la lettera seguente:
«i) pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.»;
13) l’articolo 70 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è così modificato:
i) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi obbligatori corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti.»;
ii) è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere di escludere dal requisito di cui al primo comma, lettera a), le norme BCAA 2 e 9 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.»;
b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Se il sostegno a norma del presente articolo è concesso per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro o, se del caso, per alveare, come definito nell’atto delegato di cui all’articolo 56, lettera b), del presente regolamento. Per gli altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall’ettaro. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo sotto forma di importo forfettario.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, il sostegno per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848 può assumere la forma di un pagamento per le unità di bestiame adulto.»;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. Qualora uno Stato membro abbia adottato la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, lo stesso garantisce che tale decisione non incida sugli impegni pluriennali in corso assunti a norma del presente articolo.»;
14) all’articolo 72, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di includere nel calcolo i costi aggiuntivi e il mancato guadagno relativi agli svantaggi risultanti dal rispetto della norma BCAA 2 di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.»;
15) l’articolo 73 è così modificato:
a) al paragrafo 3, primo comma, lettera d), è aggiunto il punto seguente:
«v) allevare bovini, ovini o caprini di razza pura ed elevato valore genetico per la riproduzione al fine di migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico o di preservare razze rare o locali;»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora il diritto dell’Unione conduca all’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 36 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.
Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, il sostegno agli investimenti per rispettare tali requisiti del diritto dell’Unione può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di insediamento o fino al completamento delle azioni definite nel piano aziendale di cui all’articolo 75, paragrafo 3.»;
16) l’articolo 75 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali e sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l’insediamento dei giovani agricoltori e per l’avvio di nuove imprese rurali, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori, e per lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.»;
c) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«d) lo sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, determinato dagli Stati membri a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera b).»;
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato:
a) a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c);
b) a un importo massimo di aiuto pari a 75 000 EUR per le attività di cui al paragrafo 2, lettera d).
Il sostegno può essere differenziato in base a criteri oggettivi.»;
17) all’articolo 76, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla superficie specifica assicurata.
Qualora i metodi di calcolo di cui al primo comma non siano adeguati, gli Stati membri possono valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore su un periodo non superiore a otto anni, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
Gli Stati membri possono applicare un’adeguata valutazione alternativa per calcolare le perdite per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori.»;
18) all’articolo 77, paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell’organizzazione, con un massimo di 500 000 EUR nel corso del periodo di programmazione che termina il 31 dicembre 2027; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento.»;
19) al titolo III, capo IV, sezione 1, è aggiunto l’articolo seguente:
«Articolo 78 bis
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
1. Gli Stati membri possono erogare pagamenti in caso di crisi agli agricoltori in attività colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici. Tali pagamenti intendono garantire la continuità dell’attività agricola degli agricoltori e sono soggetti alle condizioni stabilite nel presente articolo e alle ulteriori specificazioni degli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Il sostegno a norma del presente articolo è subordinato al riconoscimento formale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, del fatto che si siano verificati una calamità naturale, un’avversità atmosferica o un evento catastrofico, quali definiti dallo Stato membro, e che tali eventi, o le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un organismo nocivo per le piante, o le misure adottate per prevenire o eradicare le malattie animali elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (*2) o le misure adottate in relazione a una malattia emergente conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 259 del regolamento (UE) 2016/429, hanno causato direttamente un danno che comporta la distruzione di almeno il 30 % della produzione media annua dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso. Le perdite sono calcolate a livello di azienda, a livello dell’attività dell’azienda nel settore interessato o in relazione alla zona specifica interessata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno di cui al presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.
4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per compensare la perdita di produzione. Tali aliquote sono più elevate per gli agricoltori che sono coperti da un regime assicurativo o da un altro strumento di gestione del rischio. Per calcolare la perdita di produzione possono essere utilizzati indici.
5. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione degli interventi di cui al presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o regimi assicurativi privati.
6. In deroga all’articolo 111, primo comma, le lettere h) e i) di tale comma non si applicano al sostegno nell’ambito di questo tipo di intervento.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).»;"
20) all’articolo 79, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all’articolo 124 (“comitato di monitoraggio”), l’autorità di gestione nazionale, le autorità di gestione regionali, se del caso, o gli organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi nell’ambito dei seguenti tipi di intervento: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali, sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione di informazioni. Tali criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.»;
21) l’articolo 80 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le definizioni di “strumento finanziario”, “prodotto finanziario”, “destinatario finale”, “fondo di partecipazione”, “fondo specifico”, “effetto leva”, “coefficiente di moltiplicazione”, “costi di gestione” e “commissioni di gestione” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e le disposizioni di cui al titolo V, capo II, sezione II, di tale regolamento e il punto II del relativo allegato XIII.»;
b) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE, l’importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 300 000 EUR nell’arco di tre anni.» ;
c) al paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:
«L’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) è una spesa ammissibile per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di strumenti finanziari. Se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con il sostegno del programma sotto forma di sovvenzione di cui all’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, l’IVA non è una spesa ammissibile per la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzione, tranne nel caso in cui l’IVA sul costo dell’investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale in materia di IVA.»;
22) l’articolo 81 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono assegnare, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 118 o nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC di cui all’articolo 119, un importo fino a un massimo del 3 % della dotazione iniziale del FEASR al piano strategico della PAC da fornire a InvestEU e attuato tramite la garanzia dell’Unione o lo strumento finanziario InvestEU di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) 2021/523 e il polo di consulenza InvestEU. Il piano strategico della PAC contiene una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento e scelti nell’ambito del piano strategico della PAC.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell’Unione o per il finanziamento nell’ambito dello strumento finanziario InvestEU che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l’accordo di contribuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, o all’articolo 10 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun accordo di contribuzione possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.»;
c) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se un accordo di contribuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, o all’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523 per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato al piano strategico della PAC non è stato concluso dopo l’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva tale piano strategico della PAC conformemente all’articolo 118 del presente regolamento, l’importo corrispondente è riassegnato nel piano strategico della PAC a seguito dell’approvazione di una domanda di modifica da parte dello Stato membro presentata conformemente all’articolo 119 del presente regolamento.»;
d) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Se entro dodici mesi dall’approvazione dell’accordo di contribuzione non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, o all’articolo 10 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, l’accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo.
Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione o assegnati nell’ambitodello strumento finanziario InvestEU sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e lo Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
La cessazione o la modifica dell’accordo di contribuzione è conclusa contestualmente all’adozione di una decisione di esecuzione della Commissione che approva la pertinente modifica del piano strategico della PAC al più tardi il 31 dicembre 2026.
6. Se un accordo di garanzia di cui all’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, o all’articolo 10 bis, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/523, non è stato debitamente attuato nel periodo convenuto nell’accordo, ma è stato attuato non oltre quattro anni dalla firma dell’accordo stesso, esso è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell’Unione o allo strumento finanziario InvestEU ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell’accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.
7. Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell’Unione o ad essi imputabili a norma del presente articolo sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/523 e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio. Le risorse generate dagli importi dei contributi allo strumento finanziario InvestEU o ad essi imputabili a norma del presente articolo sono messe a disposizione dello Stato membro conformemente all’accordo di contribuzione e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.»;
23) all’articolo 83, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
«b bis) conformemente ai metodi di calcolo stabiliti a norma degli articoli 54 e 55, e dell’articolo 56, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060;»;
24) all’articolo 86, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEAGA dalla data di decorrenza degli effetti della modifica stabilita dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 119, paragrafo 8, ma non prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione o della data della notifica alla Commissione di cui all’articolo 119, paragrafo 9.
3. Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica di cui all’articolo 119, paragrafo 9.
In deroga al primo comma del presente paragrafo e al secondo comma del paragrafo 4, del presente articolo, il piano strategico della PAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, l’ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della PAC possa decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.»;
25) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 96 bis
Dotazioni finanziarie massime per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
1. L’importo massimo per ciascuno Stato membro che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all’articolo 78 bis è limitato agli importi annui che figurano nell’allegato XV.
2. La spesa totale del FEASR per i pagamenti in caso di crisi di cui all’articolo 78 bis non supera la somma delle dotazioni finanziarie indicative per tale tipo di intervento per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvate dalla Commissione a norma dell’articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.»;
26) all’articolo 103 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 228/2013, gli Stati membri con regioni ultraperiferiche a norma dell’articolo 349 TFUE possono decidere, in una domanda di modifica strategica di un piano strategico della PAC di cui all’articolo 119 del presente regolamento, di trasferire fino al 25 % dell’importo previsto nei rispettivi piani strategici della PAC per le loro regioni ultraperiferiche, che fa parte dell’importo loro assegnato per lo sviluppo rurale per l’esercizio finanziario 2027 a norma dell’allegato XI del presente regolamento, ai loro programmi POSEI istituiti a norma del regolamento (UE) n. 228/2013, al fine di rafforzare gli stessi. Tale domanda di modifica strategica contiene una motivazione a sostegno di tale trasferimento e ne illustra il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici indicati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Se uno Stato membro effettua un trasferimento a norma del primo comma del presente paragrafo, i relativi importi annui massimi di cui all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 228/2013 per l’esercizio finanziario 2027 si considerano maggiorati dell’importo specifico trasferito una volta che la modifica del piano strategico della PAC è stata approvata dalla Commissione.»;
27) all’articolo 111, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La lettera e) del primo comma non si applica al tipo di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all’articolo 77 né agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all’articolo 78 bis.»;
28) l’articolo 119 è sostituito dal seguente:
«Articolo 119
Modifiche dei piani strategici della PAC
1. Gli Stati membri possono modificare i propri piani strategici della PAC. Essi presentano le domande di modifica strategica a norma del paragrafo 2 o notificando la modifica a norma del paragrafo 9.
2. Le domande di modifiche strategiche dei loro piani strategici della PAC sono presentate alla Commissione. Si considerano strategiche le seguenti modifiche ai piani strategici della PAC:
a) le modifiche che introducono nuovi interventi o sopprimono interventi dai piani strategici della PAC;
b) le modifiche che comportano modifiche dei target intermedi o finali nell’ambito degli indicatori di risultato contrassegnati da “RE” nell’allegato I;
c) le modifiche relative all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, agli articoli da 92 a 98 o all’articolo 103, paragrafi 1, 5 e 6;
d) le modifiche dei target finali e dei piani finanziari contenuti nel piano strategico della PAC di cui all’articolo 112, comprese le modifiche del contributo del FEASR a InvestEU di cui all’articolo 81, le modifiche del contributo totale del FEASR a ciascun tipo di intervento per l’intero periodo coperto dal piano strategico della PAC o le modifiche relative ai tassi di partecipazione del FEASR di cui all’articolo 91.
Le domande di modifiche strategiche sono debitamente motivate e, in particolare, dichiarano l’impatto previsto delle modifiche ai piani strategici della PAC sul raggiungimento degli obiettivi specifici fissati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2. Sono corredate del piano strategico della PAC modificato e dei relativi allegati opportunamente aggiornati.
3. La Commissione valuta la coerenza delle modifiche strategiche con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2021/2116, nonché con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma degli stessi e l’effettivo contributo delle modifiche strategiche al conseguimento degli obiettivi specifici.
4. La Commissione approva la domanda di modifica strategica richiesta, a condizione che siano state presentate le informazioni necessarie dallo Stato membro interessato e che la modifica strategica sia compatibile con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2021/2116, come pure con gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma degli stessi.
5. La Commissione formula osservazioni entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di modifica strategica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie.
6. La Commissione approva la domanda di modifica strategica entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
7. La domanda di modifica strategica può essere presentata due volte per anno civile, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente regolamento o definite dalla Commissione conformemente all’articolo 122. Possono inoltre essere presentate tre ulteriori domande di modifica strategica durante il periodo di validità del piano strategico della PAC. Il presente paragrafo non si applica alle domande di modifica intese a presentare gli elementi mancanti del piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 118, paragrafo 5.
Una domanda di modifica strategica relativa all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, o all’articolo 103, paragrafi 5 e 6, non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
8. Una modifica strategica relativa all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, o all’articolo 103, paragrafo 1, in relazione al FEAGA ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’approvazione della domanda di modifica strategica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all’articolo 87, paragrafo 2.
Una modifica strategica relativa all’articolo 103, paragrafo 1 o 6, in relazione al FEASR ha effetto dopo l’approvazione della domanda di tale modifica strategica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all’articolo 89, paragrafo 4.
Una modifica strategica relativa al FEAGA, diversa dalle modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, ha effetto a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro che non sia tuttavia antecedente alla data di presentazione alla Commissione di tale domanda di modifica. Gli Stati membri possono fissare, per i diversi elementi della modifica strategica, date di decorrenza degli effetti diverse. Qualora la modifica strategica possa porre gli agricoltori interessati in una situazione meno favorevole di quella di cui beneficiavano prima della modifica, gli Stati membri tengono conto, nello stabilire la data di decorrenza degli effetti della modifica, della necessità che gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tenere conto della modifica. La data prevista di decorrenza degli effetti della modifica strategica in relazione al FEAGA è indicata dallo Stato membro nella domanda di modifica strategica ed è soggetta all’approvazione della Commissione conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.
9. Gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, apportare e applicare ai propri piani strategici della PAC modifiche diverse dalle modifiche strategiche. Essi notificano alla Commissione tali altre modifiche entro il momento in cui iniziano ad applicarle e le aggiungono al piano strategico della PAC modificato presentato insieme alla successiva domanda di modifica strategica conformemente al paragrafo 2.
Qualora siano introdotte modifiche in relazione alle norme BCAA 1 e 4, gli Stati membri garantiscono che tali modifiche non mettono a rischio gli obiettivi ambientali e climatici relativi, se del caso, alla conservazione dei prati permanenti o alla protezione dei corsi d’acqua dall’inquinamento e forniscono una giustificazione specifica.
Se la Commissione non si oppone alle modifiche notificate entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della notifica, le modifiche hanno effetti giuridici a decorrere dalla data di presentazione della notifica. La Commissione si oppone a una modifica notificata se ritiene che essa non sia compatibile con il presente regolamento o con il regolamento (UE) 2021/2116, o con gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma degli stessi.
Le modifiche notificate alle quali la Commissione si è opposta non producono effetti giuridici e lo Stato membro le elimina dal piano strategico della PAC modificato presentato a norma del primo comma del presente paragrafo. Le spese risultanti da tali modifiche non sono ammissibili a un contributo del FEASR o del FEAGA. Lo Stato membro può presentare tali modifiche alla Commissione per l’approvazione in una richiesta di modifica strategica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le norme relative all’approvazione delle modifiche strategiche di cui ai paragrafi da 2 a 8 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo si applicano mutatis mutandis all’approvazione delle modifiche alle quali la Commissione si è opposta in conformità del secondo comma del presente paragrafo. L’articolo 121 si applica mutatis mutandis alle azioni della Commissione a norma del presente paragrafo.
10. Ciascuna modifica strategica è approvata dalla Commissione mediante una decisione di esecuzione senza applicare la procedura di comitato di cui all’articolo 153.
11. Fatto salvo l’articolo 86, le modifiche strategiche hanno effetti giuridici solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione.
12. Le correzioni puramente materiali o di errori palesi o puramente redazionali che non incidono sull’attuazione della politica né sull’intervento non sono considerate domande di modifica o notifiche ai sensi del presente articolo. Gli Stati membri informano la Commissione di tali correzioni.»;
29) l’articolo 120 è soppresso;
30) all’articolo 122, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) le procedure e i termini per la presentazione delle domande di modifica strategica dei piani strategici della PAC e per le notifiche delle modifiche dei piani strategici della PAC;»;
31) all’articolo 124, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) eventuali proposte dell’autorità di gestione per la modifica di un piano strategico della PAC e, per quanto riguarda una proposta di modifica di un piano strategico della PAC relativo al FEAGA, la data di decorrenza degli effetti della modifica proposta dall’autorità di gestione a norma dell’articolo 119, paragrafo 8.»;
32) l’articolo 134 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per essere ricevibile, la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione contiene tutte le informazioni previste ai paragrafi 4, 5, 7 e 10. Ove la Commissione non comunichi agli Stati membri interessati che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, tale relazione si considera ricevibile.»;
b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le informazioni quantitative di cui al paragrafo 4 includono:
a) gli output realizzati conseguiti entro la fine dell’esercizio finanziario precedente;
b) la spesa lorda alla fine dell’esercizio finanziario pertinente per gli output di cui alla lettera a) del presente comma, prima dell’applicazione di eventuali sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, tenendo conto della riassegnazione di fondi esclusi o recuperati a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116;
c) il rapporto tra la spesa lorda di cui alla lettera b) del presente comma e i pertinenti output realizzati di cui alla lettera a) del presente comma (“importo unitario realizzato”);
d) i risultati e la distanza dai corrispondenti target intermedi fissati in conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a).
Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo, sono ripartite per importo unitario come illustrato nel piano strategico della PAC a norma dell’articolo 111, primo comma, lettera h). Per gli indicatori di output che sono indicati nell’allegato I come utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio, sono incluse solo le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.»;
c) il paragrafo 6 è soppresso;
d) al paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, fornendo le giustificazioni di cui all’articolo 135 o, ove opportuno, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.»;
e) i paragrafi 8 e 9 sono soppressi;
f) al paragrafo 10, il secondo comma è soppresso;
g) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:
«13. La Commissione può formulare osservazioni sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione ricevibili entro un mese dal giorno in cui la Commissione informa gli Stati membri della loro ricevibilità. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, la relazione s’intende accettata. L’articolo 121 si applica mutatis mutandis.»;
33) all’articolo 155, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 22, 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o della misura di cui all’articolo 31 di tale regolamento possono essere ammissibili a un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:»;
34) l’articolo 159 è soppresso;
35) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;
36) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XV.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116
Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:
1) all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all’articolo 37 del presente regolamento;»;
2) all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) fornire alla Commissione la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;»;
3) all’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di output e la comunicazione dell’efficacia dell’attuazione in merito agli indicatori di risultato per il monitoraggio pluriennale dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115, che dimostrano il rispetto dell’articolo 37 del presente regolamento, sono corrette;»;
4) l’articolo 21 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi gli articoli 53 e 55, la Commissione procede ai pagamenti mensili delle spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso del mese di riferimento.»;
b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, le spese di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 che non possono essere dichiarate alla Commissione nel mese in questione perché si attende che essa approvi una modifica del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 119, paragrafo 10, di tale regolamento, possono essere dichiarate nei mesi successivi dello stesso esercizio finanziario o, al più tardi, nei conti annuali di tale esercizio finanziario da trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 90, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del presente regolamento.»;
5) all’articolo 32, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Fatti salvi gli articoli 53 e 55, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 45 giorni dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.» ;
6) l’articolo 40 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è soppresso;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 103, paragrafo 2.
Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo la Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie intenzioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni.»;
7) all’articolo 44, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al primo comma, gli Stati membri possono:
a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013;
b) anteriormente al 1° dicembre, versare anticipi fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale di cui all’articolo 65, paragrafo 2 del presente regolamento.»;
8) all’articolo 45, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per le spese del FEAGA e del FEASR, gli importi di cui agli articoli 38 e 55 del presente regolamento e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 applicabili conformemente all’articolo 104 del presente regolamento; per le spese del FEAGA, gli importi di cui agli articoli 53 e 56 del presente regolamento che devono essere pagati al bilancio dell’Unione, interessi compresi;» ;
9) all’articolo 53, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tali atti di esecuzione riguardano la completezza, l’esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi e non pregiudicano il contenuto degli atti di esecuzione adottati in seguito a norma dell’articolo 55.»;
10) l’articolo 54 è soppresso;
11) all’articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari rimborsano agli Stati membri i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi.
In deroga al paragrafo 1, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma del presente paragrafo, a condizione che tali organismi dimostrino, per una determinata irregolarità, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l’irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;
b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall’irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell’attuazione di strumenti finanziari; e
c) non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, anche se gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.»;
12) all’articolo 60, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Se un beneficiario è stato selezionato per un controllo in loco su una domanda di aiuto, su una domanda di pagamento o sul rispetto delle norme sulla condizionalità a norma dell’articolo 83, gli Stati membri, per quanto possibile e tenendo conto dei rischi associati, non selezionano tale beneficiario per un controllo o un campione di controllo successivo per quell’anno, tranne quando le circostanze richiedono un ulteriore controllo al fine di garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione. La presente disposizione non riduce il livello dei controlli.» ;
13) all’articolo 67, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri registrano e conservano i dati e la documentazione relativa agli output comunicati nel quadro dei progressi compiuti in direzione dei target finali fissati nel piano strategico della PAC e monitorati in conformità dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115.»;
14) all’articolo 68, il paragrafo 3 è soppresso;
15) l’articolo 69 è così modificato:
a) il paragrafo 6 è soppresso;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Gli Stati membri consentono ai beneficiari di non partecipare alla decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari che intendono rinunciare alla partecipazione lo facciano al più tardi nell’anno di domanda in cui tale decisione è attuata.
Qualora uno Stato membro abbia adottato la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, esso provvede affinché i beneficiari che hanno già presentato la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano la possibilità di modificare o ritirare, in tutto o in parte, la loro domanda. Qualora non provvedano in tal senso, gli Stati membri non impongono alcuna sanzione sui beneficiari a seguito di tale decisione.»;
16) all’articolo 70, il paragrafo 2 è soppresso.
17) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 70 bis
Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici
Gli Stati membri valutano annualmente la qualità degli elementi di cui agli articoli 68, 69 e 70 in conformità della metodologia stabilita a livello dell’Unione. Se la valutazione evidenzia carenze nei sistemi, gli Stati membri interessati adottano misure correttive adeguate o, in mancanza, la Commissione invita tale Stato membro a stabilire un piano d’azione conformemente all’articolo 42.
A seguito della valutazione di cui al primo comma, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione, accompagnata se opportuno dall’indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione entro il 15 febbraio successivo all’anno civile in questione.» ;
18) l’articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Articolo 72
Sistema di controllo e di sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera e). Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a). Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto mediante l’uso della tecnologia.
Tuttavia gli Stati membri possono scegliere di non effettuare controlli in loco se le condizioni di ammissibilità degli interventi sono monitorate nell’ambito del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70.»;
19) all’articolo 74, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) norme sulla valutazione della qualità di cui all’articolo 70 bis;» ;
20) l’articolo 75 è sostituito dal seguente:
«Articolo 75
Competenze di esecuzione relative agli articoli 68 e 70 bis
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
a) forma, contenuto e modalità con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
i) le relazioni di valutazione di cui all’articolo 70 bis;
ii) le misure correttive di cui all’articolo 70 bis;
b) caratteristiche di base e norme del sistema delle domande di aiuto ai sensi dell’articolo 69 e del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70, compresi i parametri dell’aumento graduale del numero di interventi nell’ambito del sistema di monitoraggio delle superfici.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 103, paragrafo 3.»;
21) l’articolo 83 è modificato come segue:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema di controllo per la condizionalità non si applica ai beneficiari che ricevono i pagamenti di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono esentati dai controlli nell’ambito del sistema istituito a norma di tale paragrafo se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno di cui al medesimo paragrafo, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all’articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.»;
c) è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1 del presente regolamento, sono esenti da controlli relativi ai requisiti della norma BCAA 7, quali definiti all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, nell’ambito del sistema istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»;
d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di controllo e gestione in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme di condizionalità.
I sistemi suddetti sono compatibili con i sistemi di controllo di cui al paragrafo 1.»;
e) il paragrafo 4 è soppresso;
f) il paragrafo 6 è così modificato:
i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«6. Per adempiere ai propri obblighi in materia di controllo stabiliti ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri:»;
ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) stabiliscono i campioni per i controlli in loco di cui alla lettera a) del presente paragrafo da eseguire ogni anno in base a un’analisi dei rischi annuale che includa una componente casuale e copra almeno l’1 % dei beneficiari elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Se, a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, terzo comma, non selezionano un beneficiario per un controllo o un campione di controllo, garantiscono il rispetto della percentuale minima di controllo;»;
22) l’articolo 84 è modificato come segue:
a) è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema di sanzioni amministrative per la condizionalità non si applica ai beneficiari che ricevono i pagamenti di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115.»;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I beneficiari elencati all’articolo 83, paragrafo 1, sono esentati dalle sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo se la superficie ammissibile ai pagamenti e al sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, dichiarata nella domanda geospaziale di cui all’articolo 69, paragrafo 1, non supera i 10 ettari.»;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 30 ettari di superficie agricola dichiarata a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del presente regolamento, sono esenti da sanzioni relative ai requisiti della norma BCAA 7, quali definiti all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 85 del presente regolamento.»;
23) l’articolo 102 è modificato come segue:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 38, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafi 4 e 5, all’articolo 47, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 55, paragrafo 6, all’articolo 60, paragrafo 3, all’articolo 64, paragrafo 3, all’articolo 74, all’articolo 76, paragrafo 2, all’articolo 85, paragrafo 7, all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 94, paragrafi 5 e 6, all’articolo 95, paragrafo 2, e all’articolo 105 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 7 dicembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 23, paragrafo 2, all’articolo 38, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafi 4 e 5, all’articolo 47, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 55, paragrafo 6, all’articolo 60, paragrafo 3, all’articolo 64, paragrafo 3, all’articolo 74, all’articolo 76, paragrafo 2, all’articolo 85, paragrafo 7, all’articolo 89, paragrafo 2, all’articolo 94, paragrafi 5 e 6, all’articolo 95, paragrafo 2, e all’articolo 105 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’articolo 17, paragrafo 5, dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’articolo 38, paragrafo 2, dell’articolo 40, paragrafo 3, dell’articolo 41, paragrafo 3, dell’articolo 44, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 47, paragrafo 1, dell’articolo 52, paragrafo 1, dell’articolo 55, paragrafo 6, dell’articolo 60, paragrafo 3, dell’articolo 64, paragrafo 3, dell’articolo 74, dell’articolo 76, paragrafo 2, dell’articolo 85, paragrafo 7, dell’articolo 89, paragrafo 2, dell’articolo 94, paragrafi 5 e 6, dell’articolo 95, paragrafo 2, e dell’articolo 105 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
24) all’articolo 103, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini degli articoli 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, dal 39 al 44, 47, dal 51 al 53, 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 e 100, per quanto riguarda le questioni concernenti interventi sotto forma di pagamento diretto, gli interventi in taluni settori, gli interventi di sviluppo rurale e l’organizzazione comune dei mercati, la Commissione è assistita dal comitato dei fondi agricoli, dal comitato della politica agricola comune istituito dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 rispettivamente.».
Articolo 3
Disposizioni transitorie e deroghe
1. Le approvazioni delle domande di modifica dei piani strategici della PAC presentate alla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono disciplinate dall’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 applicabile al momento della presentazione di tali domande.
2. Le modifiche dei piani strategici della PAC notificate alla Commissione a norma dell’articolo 119, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/2115 ma non approvate dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento vengono incluse nella domanda successiva di modifica strategica del piano strategico della PAC presentata a norma dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, come modificato dal presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 102 del regolamento (UE) 2021/2116 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 per tenere conto della soppressione, da parte del presente regolamento, dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione che aggiornano il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per tenere conto della soppressione, da parte del presente regolamento, dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 32), e l’articolo 2, punti 1), 2), 3), 4), lettera a), 5), 6)], 8), 9), 10), 13), 23) e 24) si applicano per quanto riguarda l’esercizio finanziario agricolo 2025 e tutti i successivi esercizi finanziari agricoli.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
ALLEGATO I
1) Nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115, la tabella «Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione — OUTPUT — Tipi di intervento e relativi indicatori di output» è sostituita dalla seguente:
«Monitoraggio — OUTPUT
Tipi di intervento e relativi indicatori di output (*1)
|
Tipi di intervento |
Indicatori di output |
|
Cooperazione (articolo 77) |
O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) |
|
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78) |
O.2 Numero di azioni o unità di consulenza destinate a fornire sostegno all’innovazione per la preparazione o l’attuazione dei progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) |
|
Indicatore orizzontale |
O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC |
|
Sostegno di base al reddito (articolo 21) |
O.4 Numero di ettari che beneficiano del sostegno di base al reddito |
|
Pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28) |
O.5 Numero di beneficiari o ettari che beneficiano dei pagamenti per i piccoli agricoltori |
|
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30) |
O.6 Numero di ettari che beneficiano del sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori |
|
Sostegno ridistributivo al reddito (articolo 29) |
O.7 Numero di ettari che beneficiano del sostegno ridistributivo al reddito |
|
Regimi ecologici (articolo 31) |
O.8 Numero di ettari o unità di bestiame adulto o di alveari che beneficiano dei regimi ecologici |
|
Strumenti di gestione del rischio (articolo 76) |
O.9 Numero di unità interessate da strumenti di gestione del rischio finanziati dalla PAC |
|
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici (articolo 78 bis) |
O.9 bis Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti complementari in caso di crisi a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici |
|
Sostegno accoppiato al reddito (articolo 32) |
O.10 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito |
|
O.11 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito |
|
|
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71) |
O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona |
|
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72) |
O.13 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell’ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE |
|
Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70) |
O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori |
|
O.15 Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori |
|
|
O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l’agroforestazione |
|
|
O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all’agricoltura biologica |
|
|
O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza |
|
|
O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche |
|
|
Investimenti (articoli 73 e 74) |
O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell’azienda |
|
O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell’azienda |
|
|
O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture |
|
|
O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi al di fuori dell’azienda |
|
|
O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell’azienda |
|
|
Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali e sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole (articolo 75) |
O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l’insediamento |
|
O.26 Numero di nuovi agricoltori che ricevono sostegno per l’insediamento (diversi dai giovani agricoltori di cui al punto O.25) |
|
|
O.27 Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all’avvio di nuove imprese |
|
|
O.27 bis Numero di piccole aziende agricole che ricevono un sostegno per lo sviluppo imprenditoriale |
|
|
Cooperazione (articolo 77) |
O.28 Numero di gruppi e organizzazioni di produttori sovvenzionati |
|
O.29 Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali |
|
|
O.30 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per il ricambio generazionale (escluso il sostegno per l’insediamento) |
|
|
O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa Leader) o di azioni preparatorie sovvenzionate |
|
|
O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1) |
|
|
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78) |
O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate |
|
Indicatore orizzontale |
O.34 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale) |
|
Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47) |
O.35 Numero di programmi operativi sovvenzionati |
|
Tipi di intervento nel settore vitivinicolo (articolo 58) |
O.36 Numero di azioni o di unità sovvenzionate nel settore vitivinicolo |
|
Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura (articolo 55) |
O.37 Numero di azioni o unità per il mantenimento o miglioramento dell’apicoltura |
2) nell’allegato II del regolamento (UE) 2021/2115, nella tabella «SOSTEGNO INTERNO DELL’OMC A NORMA DELL’ARTICOLO 10», è aggiunta la voce seguente:
|
«Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici |
Articolo 78 bis |
8»; |
3) l’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:
a) la voce «BCAA 1» è sostituita dalla seguente:
|
«BCAA 1 |
Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all’anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10 % rispetto all’anno di riferimento. |
Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio.»; |
b) la voce «BCAA 4» è sostituita dalla seguente:
|
«BCAA 4 |
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua (*2) |
Protezione dei corsi d’acqua dall’inquinamento e dal ruscellamento |
c) nella nota a piè di pagina relativa alla voce «BCAA 7», l’ultima frase è soppressa.
(*1) Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.»;
(*2) Nell’ambito della norma BCAA, le fasce tampone lungo i corsi d’acqua prevedono, in linea generale e in conformità del diritto dell’Unione, uno spazio largo minimo 3 metri in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti.
Nelle zone con una notevole quantità di pozzi di disidratazione e irrigazione, gli Stati membri possono adeguare per tali zone, se debitamente giustificato, la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali.
Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la definizione di corso d’acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l’obiettivo principale di tale norma BCAA.»;
ALLEGATO II
«ALLEGATO XV
Importo massimo per Stato membro che può essere riservato per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori di cui all’articolo 96 bis, paragrafo 1
|
(Prezzi correnti in EUR) |
||
|
Stato membro |
Esercizio finanziario 2026 |
Esercizio finanziario 2027 |
|
Belgio |
17 331 805 |
17 331 805 |
|
Bulgaria |
33 153 681 |
33 412 568 |
|
Cechia |
33 122 850 |
33 122 850 |
|
Danimarca |
28 149 040 |
28 149 040 |
|
Germania |
180 241 656 |
180 241 656 |
|
Estonia |
8 705 240 |
8 791 062 |
|
Irlanda |
44 937 679 |
44 937 679 |
|
Grecia |
73 458 409 |
73 458 409 |
|
Spagna |
177 305 135 |
177 524 124 |
|
Francia |
261 562 218 |
261 394 218 |
|
Croazia |
20 162 329 |
20 162 329 |
|
Italia |
149 173 516 |
149 173 516 |
|
Cipro |
2 142 542 |
2 142 542 |
|
Lettonia |
14 276 793 |
14 429 368 |
|
Lituania |
23 989 755 |
24 246 239 |
|
Lussemburgo |
1 351 754 |
1 351 754 |
|
Ungheria |
49 801 629 |
49 801 629 |
|
Malta |
737 356 |
737 356 |
|
Paesi Bassi |
23 719 521 |
23 719 521 |
|
Austria |
35 928 198 |
35 928 198 |
|
Polonia |
134 243 576 |
135 179 090 |
|
Portogallo |
35 146 807 |
35 410 328 |
|
Romania |
89 072 611 |
89 899 353 |
|
Slovenia |
7 251 007 |
7 251 007 |
|
Slovacchia |
20 090 491 |
20 146 020 |
|
Finlandia |
26 326 118 |
26 380 675 |
|
Svezia |
26 954 340 |
26 961 185 ». |