Settore vinicolo - Marchio tridimensionale - Elementi costitutivi della bottiglia - Forma, colore e specchiatura - Criterio dell'impressione d'insieme - Valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale avente ad oggetto una bottiglia di "Prosecco DOC Spumante" - Valutazione fondata sull'impressione d'insieme offerta dalla combinazione di forma, colore (nella specie: oro e rosa) e trattamenti superficiali (specchiatura) - Illegittimo un esame "atomistico" che scomponga i singoli elementi (tappo, etichetta, sfumatura cromatica) per negarne l'originalità, poiché la distintività può risiedere proprio nella sintesi creativa di componenti che, se presi singolarmente, risulterebbero comuni - Contraffazione - Tutela del packaging - Giudizio di contraffazione relativo a prodotti vinicoli di alta gamma non limitato a rilevare minime differenze nei dettagli marginali (quali lievi sfumature di colore o minime variazioni nel copritappo), ma volto a verificare se l'insieme degli elementi percepibili dal consumatore medio riproduca il "cuore distintivo" del marchio originale.
SENTENZA
(Presidente: dott. Luca Pistorelli - Relatore: dott.ssa Elisabetta Maria Morosini)
sul ricorso proposto:
dalla parte civile B.S. nato a OMISSIS il OMISSIS;
dalla parte civile B. S.p.a.;
nel procedimento a carico di:
1. M.P. nato a OMISSIS il OMISSIS;
2. Br.C. nata a OMISSIS il OMISSIS;
3. T.G. nato a OMISSIS il OMISSIS;
avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per successiva rinuncia;
udito il difensore delle parti civili, avv. Raimondo Galli, che ha ribadito la revoca della costituzione delle parti civili e si è riportato alla memoria depositata a mezzo posta elettronica certificata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, investita dell’appello delle parti civili B.S. e B. s.p.a., ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto insussistente il fatto-reato di cui all’art. 473 cod. pen. ascritto a M.P., Br.C. e T.G., negando quindi tutela risarcitoria alle parti civili, uniche parti appellanti.
Il fatto in contestazione riguardava la contraffazione del marchio internazionale e comunitario, registrato della società B. spa, delle bottiglie di "prosecco DOC spumante: marchio tridimensionale complesso creato da forma, dal colore "oro e rosa e dalla specchiatura.
L’editto accusatorio addebitava l’ipotizzata contraffazione a M.P., quale Presidente del Consiglio di amministrazione della società Metallizzazione M. srl, che produceva le bottiglie ritenute contraffatte, nonché a Br.C. e T.G., nella veste di Presidente del Consiglio di amministrazione rispettivamente delle società San Simone di Br. srl e vinicola T. srl, che imbottigliavano il vino prosecco nelle bottiglie realizzate da M..
2. Avverso l’indicata pronuncia ricorrono le parti civili, con un unico atto a firma del comune difensore, proponendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al carattere "distintivo del marchio.
I "marchi complessi devono essere analizzati secondo l’impressione di insieme, individuando il "cuore distintivo del marchio.
La sentenza impugnata, invece, ha svolto, secondo i ricorrenti, un esame "atomistico del marchio, svilendo il valore degli elementi più evidenti e percepibili (forma, colore oro e rosa, specchiatura), che invece hanno assunto ruolo fondamentale nelle numerose decisioni favorevoli alla società (Corte di cassazione, Sez. 1 civ., n. 21095/23, quattro provvedimenti del Tribunale civile di Venezia, sent. n. 4575 del 2024 della Corte di appello di Venezia, sentenza n. 884 del 2022 resa dal Tribunale penale di Imperia a carico di un altro imputato per i medesimi fatti oggetto del presente processo).
In un analogo errore la Corte di appello sarebbe caduta nell’apprezzare l’originalità del marchio, poiché avrebbe scomposto i singoli elementi senza una visione di insieme e, in particolare, senza verificare l’effettiva sussistenza di un pre-uso "reale, massivo, plurimo, dimostrato di bottiglie "oro e rosa specchiate che sono state immesse sul mercato per la prima volta da B. nel 2002 con marchio registrato nel 2013.
Le immagini di bottiglie prodotte da terzi sarebbero prive di efficacia probatoria, poiché non databili, né riferibili a prodotti effettivamente presenti sul mercato.
La sentenza impugnata avrebbe completamente trascurato le prove dichiarative e documentali prodotte dalla parte civile.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 13 C.P.I..
La motivazione offerta dalla Corte di appello incorrerebbe in un "macroscopico" errore di diritto nella parte in cui afferma che: "la somma di due caratteristiche non distintive non può certo portare ad un risultato distintivo "; posto che in realtà, come già ricordato con il primo motivo, è vero il contrario.
2.3. Con il terzo lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 473 cod. pen..
La sentenza impugnata avrebbe valorizzato minime differenze nei dettagli meno significativi (copri tappo, lineetta verticale, sfumatura del colore), perdendo di vista l’impressione d’insieme (su forma, colore, specchiatura) che deve guidare il giudice nell’esprimere il giudizio di contraffazione.
La Corte di appello non si sarebbe misurata con le numerose pronunce che hanno accertato la contraffazione del marchio B., proprio facendo leva sui suoi caratteri primari.
Il medesimo giudice avrebbe commesso un ulteriore errore giuridico nell’assegnare valore dirimente alla registrazione del marchio "Liquid Gold". Circostanza inidonea ad escludere la contraffazione.
3. Il 31 ottobre 2025 il difensore di Br.C. ha trasmesso istanza di discussione orale, che è stata accolta.
Il 10 novembre 2025 i difensori di M.P. hanno prodotto una corposa memoria con la quale sostengono l’inammissibilità e/o l’infondatezza dei motivi di ricorso e domandano la liquidazione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità come da nota (datata 24 gennaio 2025) che hanno allegato.
Il 18 novembre 2025 il difensore della parte civile ricorrente ha trasmesso una memoria, sottoscritta dai propri assistiti con firma autenticata, recante in allegato procura speciale, con la quale le parti civili dichiarano di revocare la costituzione di parte civile. Nell’atto, notificato alle altre parti, si rappresenta, in sintesi, che le parti civili, pur confidando nella fondatezza del ricorso, non nutrono più interesse al procedimento, dal quale non potrebbero trarre "un effetto utile, potendo adire a questo punto direttamente le vie civili". Si evidenzia che la revoca della costituzione di parte civile ex art. 82 cod. proc. pen. comporta l’estinzione del procedimento in cassazione, da dichiararsi con ordinanza assunta de plano, senza possibilità di emettere un pronunciamento sulle spese e sui danni ex art. 82, comma 3, cod. proc. pen..
Il 20 novembre 2025 il difensore di Br.C. ha trasmesso una memoria con la quale, preso atto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile, ha dichiarato di rinunciare alla trattazione orale, divenuta superflua; ha altresì evidenziato le ragioni di inammissibilità del ricorso delle parti civili, chiedendo la liquidazione delle spese sostenute.
La stessa mattina dell’udienza i difensori di M.P. hanno trasmesso conclusioni scritte con le quali hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso, domandando la rifusione delle spese; hanno chiesto, inoltre, di essere sostituiti da un difensore nominato di ufficio. Il difensore di T.G. ha trasmesso un messaggio di posta elettronica con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
4. Si è proceduto a discussione orale come richiesto del difensore di Br.C..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile.
2. In premessa occorre effettuare un chiarimento sul modello procedimentale.
La revoca, da parte del difensore di Br.C., dell’istanza di trattazione orale, pur essendo sostenuta da comprensibili ragioni, è priva di effetti ai sensi dell’art. 611, comma 1 ter, cod. proc. pen..
Il processo segue, pertanto, la modalità di trattazione orale.
Hanno partecipato alla discussione la parte pubblica e il patrono di parte civile.
Nessuno dei difensori delle altre parti private è comparso.
Non si è proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, come richiesto dai legali di M.P., dato che dinanzi alla Corte di cassazione la presenza del difensore è facoltativa (Sez. 4, n. 22797 del 17/04/2018, Camorani, Rv. 272996 - 01; Sez. 4, n. 12479 del 25/02/2016, Moresi, Rv. 266407 - 01).
La nomina di ufficio di un sostituto processuale del difensore assente ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - stabilita (per i singoli adempimenti processuali) nel giudizio di merito (che non può legittimamente celebrarsi senza che il difensore, all’esito del dibattimento, esponga oralmente le sue argomentazioni e le sue richieste) - non è prevista per lo svolgimento del giudizio di cassazione, in cui i difensori possono intervenire per discutere i motivi del ricorso, senza, peraltro, che tale intervento sia condizione necessaria per la valida decisione del ricorso stesso (Sez. 4, n. 6124 del 25/03/1992, Maniezzo, Rv. 190401 - 01).
3. La revoca della costituzione di parte civile.
Dopo la pronuncia assolutoria di primo grado è rimasta in discussione soltanto la responsabilità civile, poiché quella decisione (così come quella successiva di appello) è stata impugnata soltanto dalle parti civili.
I ricorrenti hanno validamente dichiarato di voler revocare la loro costituzione quali parti civili.
L’art. 82 cod. proc. pen. stabilisce al comma 1 che: «La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti».
La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la revoca della costituzione di parte civile determini l’estinzione del rapporto civile inserito nel procedimento penale ed impedisca al giudice penale di mantenere ferme le statuizioni civili relative ad un rapporto processuale ormai estinto. Più in particolare, la Corte di cassazione, investita di un ricorso proposto dall’imputato e relativo alla responsabilità penale, è tenuta, a seguito della sopravvenuta revoca della costituzione di parte civile, ad annullare senza rinvio, anche di ufficio, la sentenza in ordine alle statuizioni civili in essa contenute (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195 - 01).
La peculiarità del caso in esame riposa sul fatto che il procedimento penale si è già concluso con sentenza definitiva, in quanto la declaratoria di assoluzione degli imputati non è stata impugnata dalla pubblica accusa, e gli appelli, prima, e i ricorsi delle parti civili, poi, hanno determinato il permanere della sola azione civile in un ambito processuale estraneo ratione temporis all’applicazione dell’art. 573 comma 1-bis cod. proc. pen..
Ritiene il Collegio che «l’estinzione dell’azione civile - e di conseguenza dell’unico thema decidendum del quale era stata investita questa Corte - non consente di decidere in modo diverso dalla declaratoria di inammissibilità, e non perché si ritenga la rinuncia "tacita", ipotesi non prevista dall’art. 589 cod. proc. pen., ma piuttosto perché la revoca delle costituzioni di parte civile ha fatto venire meno, per causa sopravvenuta, la pendenza stessa del procedimento, e questa Corte non si può pronunciare nei confronti di una istanza (annullamento della sentenza impugnata ai fini civili) proposta da chi non è più parte nel procedimento» (così Sez. 4, n. 9037 del 20/01/2009, De Magistris, non mass.).
Pertanto, preso atto della revoca della costituzione delle parti civili ricorrenti, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili (cfr. Sez. 5, n. 4813 del 11/10/2023, dep. 2024, § 12, non mass., Sez. 4 n. 37598 del 05/06/2025, Di Matteo, § 5 non mass.).
4. Le spese processuali.
Il termine "spese processuali «è generalmente riferito a tutti gli esborsi che costituiscono il costo del processo, cioè a tutti gli oneri economici relativi ad attività direttamente coordinate con lo svolgimento del processo; detti oneri vanno suddivisi in due distinte categorie, l’una riconducibile ad ogni esborso derivante da prestazioni del servizio giustizia ad opera dell’apparato pubblico, l’altra riferibile ad ogni compenso da corrispondere a soggetti privati per attività svolte nel processo o ad esso connesse. In particolare, secondo l’art. 4 del D.P.R. n. 115 del 2002 "le spese del processo penale sono anticipate dall’erario e il relativo regolamento si rinviene per il giudizio di merito nell’art. 535 cod. proc. pen. a mente del quale "la sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali mentre per il giudizio di cassazione nell’art. 616 cod. proc. pen. in base al quale "con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento» (così in motivazione Sez. U, n. 37824 del 10/07/2025, Buzzelli).
4.1. Le spese sostenute dalle altre parti private.
I difensori di alcuni degli originari imputati hanno chiesto la condanna delle parti civili alla rifusione delle spese processuali sostenute.
L’istanza non può essere accolta per almeno due ordini di motivi.
Anzitutto la legge prevede testualmente, al comma 3 dell’art. 82 cod. proc. pen., che: «Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l’intervento della parte civile ha cagionato all’imputato e al responsabile civile. L’azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile».
In secondo luogo, ferma la decisività del rilievo che precede, va considerato che i difensori degli originari imputati non hanno partecipato all’udienza pubblica, ma hanno fatto pervenire conclusioni scritte e, alcuni di loro, nota spese.
Si realizza, seppure a parti invertite, un’ipotesi analoga a quella decisa dalla sentenza delle Sezioni Unite Gambacurta (n. 27727 del 14/12/2023 dep, 2024, Rv. 286581 - 03) secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, la condizione per la liquidazione delle spese, quando spettanti, è rappresentata dall’intervento della parte nella discussione in pubblica udienza.
4.2. Le spese processuali di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
Nell’elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite sussiste uno stretto collegamento tra soccombenza nel giudizio di impugnazione e condanna al pagamento delle spese processuali (cfr. in motivazione Sez. U, n. 37824 del 10/07/2025, Buzzelli, cit.).
Nela specie la declaratoria di inammissibilità deriva dalla revoca della costituzione di parte civile ricorrente, pertanto non è configurabile una situazione di soccombenza, neppure "virtuale".
5. Discende che i ricorsi delle parti civili devono essere dichiarati inammissibili per revoca della costituzione di parte civile.
Non seguono statuizioni sulle spese a favore delle altre parti private, che potranno esercitare la relativa azione dinanzi al giudice civile.
Per le ragioni esposte, le parti civili ricorrenti rimangono indenni dalla condanna al pagamento delle spese processuali, né può applicarsi la sanzione dell’ammenta non potendosi formulare, alle condizioni date, un addebito di colpa.
P.Q.M.
Dichiara revocate le costituzioni di parte civile e dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025.
Depositato in cancelleria il 29 dicembre 2025