Modifica del Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore.
(D.M. 22/12/2025, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in G.U. 9 febbraio 2026, n. 32)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2024)8662 dell’11 dicembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2025)3805 del 18 giugno 2025 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;
VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42, concernente la “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”, in particolare l’articolo 5;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese»;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e in particolare l’articolo 5;
CONSIDERATO che, nei primi due anni di attuazione del piano strategico PAC 2023-2027, l’adesione dei giovani agricoltori agli interventi sotto forma di pagamenti diretti loro dedicati non ha raggiunto i livelli auspicati nel corso della programmazione;
CONSIDERATO che, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, la decisione di esecuzione della Commissione C(2025)8022 ha approvato la modifica del piano strategico PAC 2023-2027 relativa ai requisiti richiesti per rientrare nella definizione di giovane agricoltore, consentendo, tra l’altro, il perfezionamento del requisito di formazione del capo azienda entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della prima domanda, in luogo del termine di presentazione della domanda unificata;
RAVVISATA la necessità di adattare di conseguenza le norme del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, in particolare
l’articolo 5;
VISTA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2025;
DECRETA
Art. 1
(Modifica dell’articolo 5 del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022)
1. L’articolo 5, comma 1, lettera c), punto 3), è sostituito dal seguente:
“3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;”
2. L’articolo 5, comma 9 è sostituito dal seguente:
“Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera c) devono essere posseduti e presentati all’organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda. L’assenza anche di uno solo dei requisiti determina l’inammissibilità della domanda.”.
3. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano dall’anno di domanda 2026.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
Francesco Lollobrigida
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252
Modifica del Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore.
ONERI ELIMINATI
Il presente decreto non elimina oneri
ONERI INTRODOTTI
Il presente decreto non introduce oneri