Chiarimenti in merito alla corretta applicazione degli articoli 12 e 16 del reg. n. 884/01 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
Sono pervenute a questa Amministrazione Centrale richieste di chiarimenti in merito alla tenuta e all’aggiornamento dei registri previsti dall’articolo 11 del regolamento n. 884/01.
Al riguardo si premette che il regolamento n. 884/01 ha abrogato il precedente regolamento n. 2238/93 la cui disposizione attuativa, emanata con D.m. 19 dicembre 1994, n. 768, individua questo Ispettorato centrale quale organismo competente nei controlli.
Quest’ultimo decreto non è stato mai abrogato, pertanto l’ispettorato agisce attualmente in regime di prorogatio legis in attesa dell’emanazione di un nuovo provvedimento che tenga conto del citato regolamento n. 884/01.
Tuttavia nelle more di tale emanazione, al fine di uniformare l’attività di codesti Uffici sia per ciò che concerne le modalità con le quali si consente la tenuta dei registri in luoghi diversi da quelli ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, che per quanto riguarda i tempi di trascrizione nei medesimi delle diverse operazioni, si ritiene opportuno precisare quanto segue. La tenuta dei registri presso le imprese specializzate, di cui al punto 2 lettera b) dell’art. 12 del regolamento n. 884/01 è consentita a condizione che un controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi stessi in cui i prodotti sono depositati sia possibile in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.
Ad avviso dello scrivente per documenti giustificativi devono intendersi esclusivamente gli originali dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli di cui all’art. 3 del regolamento n. 884/01.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, solo i registri di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli possono essere detenuti presso le richiamate imprese specializzate, mentre i registri di vinificazione e di arricchimento sono esclusi da tale possibilità.
Infatti nel registro di vinificazione la quasi totalità delle registrazioni non è riferibile a documenti giustificativi ma solo a pratiche quali ad esempio i tagli, le miscelazioni di più tipologie di mosti e vini, il cambio di categoria dei prodotti giacenti derivanti dalla fermentazione.
Per quanto riguarda il registro degli arricchimenti, la preventiva dichiarazione di aumento della gradazione inviata agli Uffici periferici potrebbe considerarsi documento giustificativo della stessa operazione, tuttavia la tenuta di tale registro presso una impresa specializzata potrebbe entrare in contrasto con quanto previsto dal regolamento n. 1622/00 art. 25 punto 6 e dal regolamento n. 884/01 art. 16 punto 1 relativi alla registrazione delle operazioni.
Infatti, l’articolo 16 del regolamento n. 884/01 stabilisce, tra l’altro, che le registrazioni delle operazioni di cui all’art. 14 del medesimo regolamento, sono effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione e, per quelle relative all’arricchimento, il giorno stesso. L’articolo 25 punto 6 del regolamento 1622/00 prevede che le iscrizioni nei registri delle indicazioni relative alle operazioni di arricchimento vengano effettuate immediatamente prima della fine delle operazioni stesse e in alcuni casi ancor prima dell’inizio di ciascuna operazione.
Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare termini più lunghi, non superiori a trenta giorni, qualora la contabilità dei magazzino sia informatizzata, ma a condizione che le operazioni di cui sopra possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi considerati attendibili dall’organismo competente.
In analogia a quanto sopra la deroga di cui al precedente punto è applicabile per i soli registri informatizzati relativi alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.